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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/07/2025, n. 3151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3151 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
n. R.G. 2589/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Gustavo Nanni Presidente
Dott.ssa Costanza Teti Giudice relatore
Dott. Francesco Rinaldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2589/2024 R.G., avente come oggetto:
«Attribuzione quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo» promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Pasquale Parte_1 C.F._1
Sinesi
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Valeria CP_1 C.F._2
Pezzoni e Paola Sala
RESISTENTE
1 (C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Avv. Angela Caliò Marincola Sculco P.IVA_1
RESISTENTE
Conclusioni
per Natale “In principalità e nel merito: accertata la sussistenza in capo alla Parte_1 ricorrente dei requisiti di legge e ritenuta l'ammissibilità e la fondatezza della sua domanda, riconoscere e dichiarare il diritto di a percepire pro-quota la pensione Parte_1 di reversibilità a seguito del decesso dell'ex marito divorziato, in concorso con la vedova superstite. Considerata, poi, la lunga durata del matrimonio e valutati ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica della pensione de qua, quali l'entità dell'assegno divorzile di cui la ricorrente era titolare, l'età avanzata, le precarie condizioni di salute e lo stato di bisogno in cui la stessa versa per effetto del venir meno dell'assegno divorzile, avuto riguardo, in una valutazione comparativa tra le parti aventi diritto, alla florida condizione economico- patrimoniale della vedova superstite (anche per effetto della successione testamentaria in morte del marito), determinare e attribuire a parte ricorrente la quota del 75% della pensione di reversibilità dell'ex marito, ovvero, in denegato subordine, la quota ritenuta di giustizia secondo prudente apprezzamento. Per tale effetto, ordinare, quindi, all' di CP_2 corrispondere mensilmente in favore della ricorrente la quota (come Parte_1 dianzi determinata) della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto _3
, nonché tutti i ratei arretrati comprensivi di interessi legali maturati dal primo giorno
[...] del mese successivo al decesso di fino al dì della prima corresponsione Controparte_3 mensile eseguita in ossequio alle statuizioni del Tribunale”;
per : “nel merito, in via principale, rigettare la domanda proposta dalla CP_1 ricorrente;
in via subordinata, previo accertamento della sussistenza requisiti di legge, determinare la quota da attribuire alla ricorrente nella misura del 20%, Parte_1 ovvero nella misura che verrà determinata in corso di causa;
in via riconvenzionale, condannare a restituire a la somma di € 687,85, oltre Parte_1 CP_1 interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero la somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia e che verrà dimostrata in corso di causa”;
2 per : ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,: dichiarare legittimo l'operato CP_2 di quest' in data antecedente la sentenza ed in conseguenza dichiarare che nulla è CP_2 dovuto alla ricorrente per tale periodo a titolo di pensione indiretta;
in via subordinata dichiarare tenuta e condannare la sig. a garantire e rilevare indenne CP_1
l' da ogni e qualsiasi conseguenza e pregiudizio patrimoniale che dovesse derivare CP_2 all'Istituto comparente dal presente giudizio comprese le spese di lite”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01.03.2024, ex coniuge di Parte_1 Controparte_3 deceduto il 04.01.2024, premesso che aveva erogato a favore di , coniuge CP_2 CP_1 superstite, l'intera pensione di reversibilità dell'importo mensile lordo di € 1.070,43, domandava ex art. 9 comma 3 l. 898/1970 l'attribuzione di una quota della predetta pensione nella misura del 75%.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle avverse pretese ovvero, in via CP_1 subordinata, il riconoscimento in suo favore della predetta pensione in misura pari all'80%; in via riconvenzionale, chiedeva la restituzione della mensilità di gennaio 2024, in quanto non dovuto essendo il deceduto il 4 gennaio e tale pagamento intervenuto il 10 gennaio per _3 difetto di coordinamento con l'istituto bancario.
Si costituiva, altresì, l' precisando l'importo della pensione e chiedendo che, in caso di CP_2 accoglimento della domanda di parte attrice, il pagamento della pensione avesse come dies a quo la data della sentenza, trattandosi di sentenza costituiva necessaria.
All'udienza del 14 gennaio 2025, le parti discutevano la causa e, successivamente, quest'ultima veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
1. Ebbene, l'art. 9 l. div., come modificato dall'art. 13 l. n. 74/1987, attribuisce al coniuge divorziato, nell'ipotesi in cui esista anche il coniuge superstite, il diritto ad una quota della pensione di reversibilità a questo spettante, subordinato alla condizione della effettiva titolarità dell'assegno di divorzio ed al fatto che il coniuge divorziato non sia passato a nuove nozze;
peraltro, come ha precisato la Suprema Corte, l'attribuzione patrimoniale in questione ha acquistato, rispetto a quanto disposto sotto il vigore del vecchio testo dell'art. 9 l. div., carattere di automaticità e di indipendenza dallo stato di bisogno effettivo (Cass. Civ., Sez. I, 16.4.1991,
n. 4041), purché sussistano i due presupposti sopra ricordati.
3 Dall'automaticità dell'attribuzione patrimoniale di cui all'art. 9 l. div. deriva che, sussistendo i due presupposti previsti dalla norma, nel corso del giudizio promosso dal coniuge divorziato per ottenere una quota della pensione di reversibilità non possa mettersi in discussione l'an del diritto (essendo divenuto intangibile, con la morte del coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di divorzio, il presupposto dell'attribuzione patrimoniale in parola riconosciuta nella sentenza di divorzio), ma soltanto il quantum.
Il diritto alla quota di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato (Cass. Civ., Sez. L, 27.9.2013, n. 22259), ma la misura di tale diritto deve essere determinata attraverso un provvedimento giudiziario, avente forma di sentenza (Cass. Civ., Sez. I, 2 marzo 2001, n. 3037) e natura costitutivo-determinativa necessaria a discrezionalità vincolata;
la ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge e coniuge superstite, va fatta “tenendo conto della durata del rapporto” cioè sulla base del criterio temporale, che, tuttavia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 1999, per quanto necessario e preponderante, non è però esclusivo, comprendendo la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo applicati con discrezionalità; fra tali correttivi è compresa la durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite e dell'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, senza mai confondere, però, la durata della prima con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (Cass. Civ.,
Sez. I, 21.6.2012, n. 10391).
Nel caso concreto, sussistono i presupposti di legge ai fini del riconoscimento di una quota di pensione di reversibilità in favore dell'ex coniuge.
In relazione al quantum giova subito precisare che non viene fornita prova da parte della resistente di una convivenza more uxorio antecedente l'unione coniugale, pertanto, il principale parametro di riferimento per la determinazione delle quote non potrà che essere la durata dei singoli rapporti coniugali, anche in considerazione del fatto che non emergono – né risulta adeguata prova negli atti – particolari differenze reddituali in capo all'ex coniuge e al coniuge superstite.
2. Alla luce della maggiore durata dell'unione coniugale, stima il Collegio che sia congruo riconoscere alla una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge pari al 60%. Pt_1
Come si è già avuto modo di vedere, tale diritto decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del e non già dalla sentenza, come invece richiesto dall'istituto previdenziale. _3
Difatti, è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, l'orientamento secondo il quale “il diritto
4 alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ.” (Cass. Civ., Sez. L, 27.9.2013, n.
22259).
3. L'ultimo profilo da esaminare, invero, è la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente e avente a oggetto la restituzione della rata di gennaio 2024 dell'assegno divorzile, la quale è stata corrisposta in data 10.01.2024, mentre il era deceduto il 04.01.2024; tale _3 disposizione patrimoniale è stata effettuata dal conto cointestato tra e _3 CP_1
Quest'ultima ne chiede la restituzione, in quanto somma oggettivamente indebita, difettando del tutto il presupposto per la sua corresponsione, essendo venuto meno il titolo giustificativo in seguito al decesso dell'obbligato.
Preliminarmente, deve precisarsi che l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale sollevata dalla ricorrente, secondo la quale difetterebbe un collegamento oggettivo con la domanda principale, unico elemento idoneo a giustificarne la proposizione, non è fondata.
Invero, essendo l'assegno divorzile uno degli elementi costitutivi della domanda, pare potersi giustificare la domanda di restituzione di una rata dello stesso nel medesimo giudizio, anche alla luce del principio di economia processuale, non essendovi istruttoria da fare che aggraverebbe inutilmente il giudizio.
Venendo al merito della questione, atteso che la allo stato non ha accettato l'eredità CP_1 del per sua stessa ammissione, deve ritenersi che la stessa stia agendo nella qualità di _3 cointestataria del conto concorrente nel quale si è verificata l'indebita riduzione patrimoniale.
Per l'effetto, la deve essere condannata alla restituzione della somma indebitamente Pt_1 percepita nella misura del 50%, oltre agli interessi legali.
4. L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
5 Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita:
1. con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso (4 gennaio 2024):
a. attribuisce a la quota pari al 60% della pensione di reversibilità Parte_1 erogata da a seguito del decesso di;
CP_2 Controparte_3
b. attribuisce a la quota pari al 40% della pensione di reversibilità CP_1 erogata da a seguito del decesso di;
CP_2 Controparte_3
2. condanna a restituire a l'importo di euro 343,75, oltre Parte_1 CP_1 interessi legali;
3. spese di lite interamente compensate.
Così deciso a Brescia nella camera di consiglio del 26.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Costanza Teti Gustavo Nanni
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Gianfranco Verrillo, magistrato ordinario in tirocinio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Gustavo Nanni Presidente
Dott.ssa Costanza Teti Giudice relatore
Dott. Francesco Rinaldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2589/2024 R.G., avente come oggetto:
«Attribuzione quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo» promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Pasquale Parte_1 C.F._1
Sinesi
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Valeria CP_1 C.F._2
Pezzoni e Paola Sala
RESISTENTE
1 (C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Avv. Angela Caliò Marincola Sculco P.IVA_1
RESISTENTE
Conclusioni
per Natale “In principalità e nel merito: accertata la sussistenza in capo alla Parte_1 ricorrente dei requisiti di legge e ritenuta l'ammissibilità e la fondatezza della sua domanda, riconoscere e dichiarare il diritto di a percepire pro-quota la pensione Parte_1 di reversibilità a seguito del decesso dell'ex marito divorziato, in concorso con la vedova superstite. Considerata, poi, la lunga durata del matrimonio e valutati ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica della pensione de qua, quali l'entità dell'assegno divorzile di cui la ricorrente era titolare, l'età avanzata, le precarie condizioni di salute e lo stato di bisogno in cui la stessa versa per effetto del venir meno dell'assegno divorzile, avuto riguardo, in una valutazione comparativa tra le parti aventi diritto, alla florida condizione economico- patrimoniale della vedova superstite (anche per effetto della successione testamentaria in morte del marito), determinare e attribuire a parte ricorrente la quota del 75% della pensione di reversibilità dell'ex marito, ovvero, in denegato subordine, la quota ritenuta di giustizia secondo prudente apprezzamento. Per tale effetto, ordinare, quindi, all' di CP_2 corrispondere mensilmente in favore della ricorrente la quota (come Parte_1 dianzi determinata) della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto _3
, nonché tutti i ratei arretrati comprensivi di interessi legali maturati dal primo giorno
[...] del mese successivo al decesso di fino al dì della prima corresponsione Controparte_3 mensile eseguita in ossequio alle statuizioni del Tribunale”;
per : “nel merito, in via principale, rigettare la domanda proposta dalla CP_1 ricorrente;
in via subordinata, previo accertamento della sussistenza requisiti di legge, determinare la quota da attribuire alla ricorrente nella misura del 20%, Parte_1 ovvero nella misura che verrà determinata in corso di causa;
in via riconvenzionale, condannare a restituire a la somma di € 687,85, oltre Parte_1 CP_1 interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero la somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia e che verrà dimostrata in corso di causa”;
2 per : ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,: dichiarare legittimo l'operato CP_2 di quest' in data antecedente la sentenza ed in conseguenza dichiarare che nulla è CP_2 dovuto alla ricorrente per tale periodo a titolo di pensione indiretta;
in via subordinata dichiarare tenuta e condannare la sig. a garantire e rilevare indenne CP_1
l' da ogni e qualsiasi conseguenza e pregiudizio patrimoniale che dovesse derivare CP_2 all'Istituto comparente dal presente giudizio comprese le spese di lite”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01.03.2024, ex coniuge di Parte_1 Controparte_3 deceduto il 04.01.2024, premesso che aveva erogato a favore di , coniuge CP_2 CP_1 superstite, l'intera pensione di reversibilità dell'importo mensile lordo di € 1.070,43, domandava ex art. 9 comma 3 l. 898/1970 l'attribuzione di una quota della predetta pensione nella misura del 75%.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle avverse pretese ovvero, in via CP_1 subordinata, il riconoscimento in suo favore della predetta pensione in misura pari all'80%; in via riconvenzionale, chiedeva la restituzione della mensilità di gennaio 2024, in quanto non dovuto essendo il deceduto il 4 gennaio e tale pagamento intervenuto il 10 gennaio per _3 difetto di coordinamento con l'istituto bancario.
Si costituiva, altresì, l' precisando l'importo della pensione e chiedendo che, in caso di CP_2 accoglimento della domanda di parte attrice, il pagamento della pensione avesse come dies a quo la data della sentenza, trattandosi di sentenza costituiva necessaria.
All'udienza del 14 gennaio 2025, le parti discutevano la causa e, successivamente, quest'ultima veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
1. Ebbene, l'art. 9 l. div., come modificato dall'art. 13 l. n. 74/1987, attribuisce al coniuge divorziato, nell'ipotesi in cui esista anche il coniuge superstite, il diritto ad una quota della pensione di reversibilità a questo spettante, subordinato alla condizione della effettiva titolarità dell'assegno di divorzio ed al fatto che il coniuge divorziato non sia passato a nuove nozze;
peraltro, come ha precisato la Suprema Corte, l'attribuzione patrimoniale in questione ha acquistato, rispetto a quanto disposto sotto il vigore del vecchio testo dell'art. 9 l. div., carattere di automaticità e di indipendenza dallo stato di bisogno effettivo (Cass. Civ., Sez. I, 16.4.1991,
n. 4041), purché sussistano i due presupposti sopra ricordati.
3 Dall'automaticità dell'attribuzione patrimoniale di cui all'art. 9 l. div. deriva che, sussistendo i due presupposti previsti dalla norma, nel corso del giudizio promosso dal coniuge divorziato per ottenere una quota della pensione di reversibilità non possa mettersi in discussione l'an del diritto (essendo divenuto intangibile, con la morte del coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di divorzio, il presupposto dell'attribuzione patrimoniale in parola riconosciuta nella sentenza di divorzio), ma soltanto il quantum.
Il diritto alla quota di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato (Cass. Civ., Sez. L, 27.9.2013, n. 22259), ma la misura di tale diritto deve essere determinata attraverso un provvedimento giudiziario, avente forma di sentenza (Cass. Civ., Sez. I, 2 marzo 2001, n. 3037) e natura costitutivo-determinativa necessaria a discrezionalità vincolata;
la ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge e coniuge superstite, va fatta “tenendo conto della durata del rapporto” cioè sulla base del criterio temporale, che, tuttavia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 1999, per quanto necessario e preponderante, non è però esclusivo, comprendendo la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo applicati con discrezionalità; fra tali correttivi è compresa la durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite e dell'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, senza mai confondere, però, la durata della prima con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (Cass. Civ.,
Sez. I, 21.6.2012, n. 10391).
Nel caso concreto, sussistono i presupposti di legge ai fini del riconoscimento di una quota di pensione di reversibilità in favore dell'ex coniuge.
In relazione al quantum giova subito precisare che non viene fornita prova da parte della resistente di una convivenza more uxorio antecedente l'unione coniugale, pertanto, il principale parametro di riferimento per la determinazione delle quote non potrà che essere la durata dei singoli rapporti coniugali, anche in considerazione del fatto che non emergono – né risulta adeguata prova negli atti – particolari differenze reddituali in capo all'ex coniuge e al coniuge superstite.
2. Alla luce della maggiore durata dell'unione coniugale, stima il Collegio che sia congruo riconoscere alla una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge pari al 60%. Pt_1
Come si è già avuto modo di vedere, tale diritto decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del e non già dalla sentenza, come invece richiesto dall'istituto previdenziale. _3
Difatti, è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, l'orientamento secondo il quale “il diritto
4 alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ.” (Cass. Civ., Sez. L, 27.9.2013, n.
22259).
3. L'ultimo profilo da esaminare, invero, è la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente e avente a oggetto la restituzione della rata di gennaio 2024 dell'assegno divorzile, la quale è stata corrisposta in data 10.01.2024, mentre il era deceduto il 04.01.2024; tale _3 disposizione patrimoniale è stata effettuata dal conto cointestato tra e _3 CP_1
Quest'ultima ne chiede la restituzione, in quanto somma oggettivamente indebita, difettando del tutto il presupposto per la sua corresponsione, essendo venuto meno il titolo giustificativo in seguito al decesso dell'obbligato.
Preliminarmente, deve precisarsi che l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale sollevata dalla ricorrente, secondo la quale difetterebbe un collegamento oggettivo con la domanda principale, unico elemento idoneo a giustificarne la proposizione, non è fondata.
Invero, essendo l'assegno divorzile uno degli elementi costitutivi della domanda, pare potersi giustificare la domanda di restituzione di una rata dello stesso nel medesimo giudizio, anche alla luce del principio di economia processuale, non essendovi istruttoria da fare che aggraverebbe inutilmente il giudizio.
Venendo al merito della questione, atteso che la allo stato non ha accettato l'eredità CP_1 del per sua stessa ammissione, deve ritenersi che la stessa stia agendo nella qualità di _3 cointestataria del conto concorrente nel quale si è verificata l'indebita riduzione patrimoniale.
Per l'effetto, la deve essere condannata alla restituzione della somma indebitamente Pt_1 percepita nella misura del 50%, oltre agli interessi legali.
4. L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
5 Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita:
1. con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso (4 gennaio 2024):
a. attribuisce a la quota pari al 60% della pensione di reversibilità Parte_1 erogata da a seguito del decesso di;
CP_2 Controparte_3
b. attribuisce a la quota pari al 40% della pensione di reversibilità CP_1 erogata da a seguito del decesso di;
CP_2 Controparte_3
2. condanna a restituire a l'importo di euro 343,75, oltre Parte_1 CP_1 interessi legali;
3. spese di lite interamente compensate.
Così deciso a Brescia nella camera di consiglio del 26.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Costanza Teti Gustavo Nanni
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Gianfranco Verrillo, magistrato ordinario in tirocinio
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