Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/03/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.3.2025 , nella causa iscritta al n. 4756 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
Sig. , nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in calce al ricorso, dall'Avv. Fulvia Pisaniello presso il cui studio elettivamente domicilia in
San Martino Valle Caudina alla Via Graitelle, n. 13;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., , difesa Controparte_1
e rappresentata dall'Avv. Alessandro Morra ed elettivamente domiciliata presso il seguente domicilio digitale PEC dell' Avv. Alessandro Morra: ; Email_1
NONCHE'
in persona del legale Controparte_2
Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Bagnasco Fernando, elettivamente domiciliato in Benevento, presso l'Ufficio Legale Distrettuale della Sede provinciale dell'Istituto sito in Via Foschini n. 28;
Controparte_3
in persona del Dirigente generale pro-tempore della
[...] Controparte_4
rappresentato e difeso dall' Avv. Stefania Rettore, in virtù di procura generale alle liti e
[...] presso la stessa elettivamente domiciliato in Benevento, via F.Flora n.76;
RESISTENTI
Motivi della decisione
02876202400002158000 in relazione a cartelle esattoriali nonché agli avvisi di addebito riferiti a crediti vantati dall' e dall' CP_2 CP_3
In primo luogo ha eccepito la nullità dell'atto per la mancata comunicazione dell'avviso di intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, DPR 602/1973 nonché per mancata identificazione del bene.
Ha inoltre eccepito decadenza dal porte di iscrivere a ruolo le somme ex art.25 del d.lgs 46/99, la mancata notifica delle cartelle e avvisi di addebito e la prescrizione del diritto di richiedere le somme portate dagli atti sottesi all'iscrizione di ipoteca notificata . CP_ Si sono costituiti l' l' e l' chiedendo il rigetto CP_3 Controparte_1 dell'opposizione.
Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Il ricorrente deduce, in primo luogo, la nullità della comunicazione impugnata per mancata notifica dell'avviso di cui all'art.50 comma 2 d.p.r. 602/1973
La doglianza è infondata.
Sul punto le Sezioni Unite n.19667 del 2014 hanno statuito che «l'ipoteca prevista dall'art. 77 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, secondo comma, del medesimo d.P.R., prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria...
L'affermata inapplicabilità all'iscrizione ipotecaria ex art. 77, d.P.R. n. 602 del 1973 della previsione di cui all'art. 5O, comma 2, del medesimo decreto non significa tuttavia che l'iscrizione ipotecaria possa essere eseguita per così dire insciente domino, senza che la stessa debba essere oggetto di alcuna comunicazione al contribuente. Proprio in quanto atto impugnabile innanzi al giudice tributario l'iscrizione ipotecaria presuppone una specifica comunicazione al contribuente:
l'art. 21, d.igs. n. 546 del 1992, prescrive, infatti, che gli atti impugnabili, elencati nell'art. 19 del medesimo decreto (e tra questi, come già visto, è enumerata anche l'iscrizione ipotecaria), debbano essere impugnati entro sessanta giorni dalla relativa notificazione… Tali previsioni normative impongono che l'iscrizione di ipoteca debba essere comunicata al contribuente. Ciò sulla base di un principio generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica, che assume la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino, comunicazione che costituisce il presupposto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell'atto, in particolare nel processo tributario che è strutturato come processo di impugnazione di atti in tempi determinati rigidamente (e solo la "notifica" dell'atto impugnato può costituire rassicurante prova deil'effettivo rispetto del termine di impugnazione). La comunicazione della quale si discute deve necessariamente precedere la concreta effettuazione dell'iscrizione ipotecaria, e ciò perché tale comunicazione è strutturalmente funzionale a consentire e a promuovere, da un lato, il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi e, dall'altro,
l'interesse pubblico ad una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e dei relativi mezzi di realizzazione… 16. Dal complesso delle considerazioni fin qui svolte si deve concludere che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'ad. 77, d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto atto destinato ad incidere in modo negativo sui diritti e gli interessi del contribuente, deve essere a quest'ultimo comunicata prima di essere eseguita, in ragione del dovuto rispetto del diritto di difesa mediante l'attivazione dei "contraddittorio endoprocedimentale", che costituisce un principio fondamentale immanente nell'ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa…17. Nel quadro delineato, il comma 2-bis dell'art. 77,
d.P.R. n. 602. del 1973, introdotto con d.l. n. 70 del 2011, che obbliga l'agente della riscossione «a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta
l'ipoteca di cui a) comma 1», non "innova" (soltanto) - se non sul piano formale - la disciplina dell'iscrizione ipotecaria, ma ha (anche e prima ancora) una reale "valenza interpretativa", in quanto esplicita in una norma positiva il precetto imposto dal rispetto del principio fondamentale immanente nell'ordinamento tributario che prescrive la tutela del diritto di difesa dei contribuente mediante l'obbligo di attivazione da parte dell'amministrazione del "contraddittorio endoprocedimentale" ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente medesimo. Principio il cui rispetto è dovuto da parte dell'amministrazione indipendentemente dal fatto che ciò sia previsto espressamente da una norma positiva e la cui violazione determina la nullità dell'atto lesivo che sia stato adottato senza la preventiva comunicazione al destinatario”.
Nel caso di specie l'amministrazione ha rispettato l'obbligo di informazione preventiva avendo notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in tale sede.
Va, inoltre,chiarito che nella specie è stata impugnata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (e no l'iscrizione), pertanto, non vi è alcun obbligo di identificazione degli immobili.
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Quanto all'eccezione di mancata notifica degli atti impositivi nonché all'eccezione di prescrizione si osserva quanto segue.
L' ha depositato la richiesta di adesione alla definizione agevolata (cd. Controparte_5 rottamazione ter) , presentata dal ricorrente in data 30/04/2019 con riferimento, tra gli altri, alle cartelle n. 02820170027675231000 e n. 07820190001405121000 e agli avvisi di addebito n. 32820170004161784000 n. 32820180000540027000 nonché la richiesta di adesione alla definizione agevolata (cd. rottamazione quater) presentata dal ricorrente in data del 13/06/2023 relativa a tutte le cartelle ed avvisi di addebito impugnati nel presente giudizio.
Come chiarito anche di recente dalla Corte di Cassazione, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., sez. L., 07/09/2007, n.
18904). Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, la Corte ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate
(Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L,
29/12/2015, n. 26013). La richiesta di rateizzazione, però, non comporta solo l'interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell'altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria (Cass., sez. 5, 29/09/2005, n. 19100; Cass., sez. 5, 08/02/2017, n. 3347), tuttavia fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., sez. 6-5, 18/06/2018, n. 16098). Si è infatti affermato, in tale ultima pronuncia, che, se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle (Cassazione sent.n.5160/2022).
Alla luce di tali considerazioni il ricorso va rigettato in quanto la domanda di definizione agevolata oltre ad avere interrotto la prescrizione costituisce prova della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito.
Invero la definizione agevolata è stata presentata in data 13.6.2023 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata notificata il 28.10.2024, pertanto nel termine quinquennale di prescrizione. Va, infine precisato che la parte risulta decaduta dalla proposizione di tutte le eccezione formali e di merito relative agli atti impositivi in quanto non proposte entro 40 giorni dalla notifica degli stessi.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore dell' ,. Controparte_1
CP_ Spese compensate nei confronti dell' e dell' in quanto estranei ai motivi di opposizione CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento € 5391,00 in favore dell' Controparte_1
,oltre Iva, spese generali e cp.a
[...]
CP_
3. compensa le spese nei confronti dell' e dell' CP_3
Così deciso in Benevento, il 29.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari