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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/09/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 1214/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott. Roberto Rivello Presidente- relatore
2) dott.ssa Cecilia Marino Consigliere
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1214/2022 R.G. promossa da:
, C.F. , nata a [...] il 13 Parte_1 C.F._1 marzo 1944 e
, C.F. , nata a [...] il 18 Parte_2 C.F._2 luglio 1965, la prima in proprio ed entrambe nella qualità di eredi dell'originario attore
[...]
C.F. , Per_1 C.F._3 rappresentate e difese, per procura in atti, dall'avv. Diego Bonanni del foro di Genova, PEC presso il cui studio sono elettivamente Email_1 domiciliate, in Genova, via San Bartolomeo della Certosa n. 2/2
- APPELLANTI -
CONTRO
, C.F. , nato a Francavilla in [...] Controparte_1 C.F._4
(PZ) il 9 agosto 1958 e
, C.F. , nata a [...] il 1° Controparte_2 C.F._5 dicembre 1960,
1 rappresentati e difesi, per procura agli atti, dall'avv. Elena Maria Barbieri del foro di Alessandria, PEC , presso il cui studio sono Email_2 elettivamente domiciliati in Tortona, largo Europa n.72
- APPELLATI -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 21 settembre 2022,
[...]
e hanno proposto impugnazione avverso la Parte_3 Parte_2
sentenza n. 134/2022, emessa e pubblicata in data 21 febbraio 2022 dal Tribunale di
Alessandria, in composizione monocratica, non notificata, con cui il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
ha disposto nei seguenti termini:
“Rigetta le domande degli attori;
Compensa interamente le spese del giudizio tra le parti”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
II. All'esito della trattazione, la Corte ha una prima volta riservato la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, esaminando altresì le comparse conclusionali e le memorie di replica presentate dalle parti nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
Con ordinanza in data 4 dicembre 2024 ha quindi ritenuto, previsa rimessione della causa in istruttoria, di disporre consulenza tecnica d'ufficio; ha nominato quale consulente tecnico d'ufficio l'arch. , cui ha affidato la risposta ai Persona_2
seguenti quesiti: “voglia il C.T.U., esaminati gli atti in causa e i documenti prodotti dalle parti, effettuato ogni necessario sopralluogo e ogni opportuno accertamento e acquisita ogni utile documentazione: - verificare e descrivere compiutamente lo stato dei luoghi, anche con rilievi fotografici ed effettuando esatte misurazioni;
- individuare e descrivere le vedute dall'immobile di proprietà delle parti Appellanti, accertare la distanza esatta fra esse e la tettoia fatta realizzare dalle parti Appellate, indicare altresì, ove dovesse risultare ed essere ritenuta una violazione dell'art. 907 c.c., le misure minime esatte alla cui distanza la tettoia dovrebbe eventualmente essere arretrata o
2 ricollocata;
- individuare le linee architettoniche e i profili stilistici dello stabile nel suo complesso, anche in riferimento alla loro omogeneità e CP_3
uniformità, all'epoca di costruzione, alla sua collocazione, ai materiali usati e a ogni altro elemento di oggettivo rilievo in ordine alla valutazione dell'eventuale o meno alterazione del decoro architettonico derivante dalla realizzazione della tettoia oggetto di causa.
III. All'udienza in data 26 febbraio 2025, il designato CTU ha accettato l'incarico,
da ritenersi includente un ulteriore tentativo di conciliazione fra le parti, ha quindi prestato il giuramento di rito, e gli è stato assegnato termine per la presentazione della sua relazione finale sino al 18 luglio 2025.
IV. In data 10 luglio 2025 il CTU ha avanzato domanda di proroga del termine assegnatogli, anticipando che, con la sua intermediazione, fra le parti era stato raggiunto un accordo, che era in via di perfezionamento.
Il 16 luglio 2025 è stato depositato agli atti “verbale di conciliazione”, sottoscritto dalle parti in giudizio dinanzi al CTU, che a sua volta lo ha sottoscritto. In tale atto le parti hanno esplicitato le intese raggiunte fra loro, anche in relazione alle spese del presente giudizio, considerate come fra loro integralmente compensate, indicando altresì di rinunciare al deposito della relazione finale di CTU, nonché il raggiungimento di un'intesa anche in ordine alla quantificazione e al pagamento del compenso dovuto al CTU. La sottoscrizione anche da parte del CTU, arch. Per_2
da intendersi come accettazione, anche da parte di questi, di tale punto
[...]
dell'accordo.
In data 22 luglio 2025 il CTU ha confermato il raggiungimento del predetto accordo transattivo fra le parti in giudizio, chiedendo di non tener conto della precedente sua richiesta di proroga del termine per il deposito della di lui relazione finale.
V. Con decreto in data 17 settembre 2025, all'esito di udienza in cui le parti non hanno presenziato, la Corte, dato atto del deposito del predetto verbale di conciliazione, ritenendo necessaria espressa richiesta di tutte le parti, al fine di
3 dichiarare la cessazione della materia del contendere in senso conforme al redatto verbale di conciliazione, anche in ordine a tale punto, ha fissato nuova udienza in data
24 settembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
VI. Entro il termine stabilito dalla Corte le parti hanno presentato note scritte,
concordemente richiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, a fronte dell'intesa fra loro raggiunta, di cui al verbale di conciliazione depositato in atti, concernente anche i punti relativi alle spese del giudizio e alle spese e agli onorari del CTU.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le Parti costituite hanno indicato e documentato l'intervenuto raggiungimento fra loro di accordo transattivo, chiaramente manifestando la loro comune volontà di dichiararsi cessata la materia del contendere, con integrale compensazione fra loro delle spese del presente grado di giudizio, anche in ordine alle spese di CTU, al cui pagamento si sono impegnate in termini e per importi che risultano concordati con il consulente tecnico designato da questa Corte, arch. , e da questi Persona_2
accettati.
Si ha cessazione della materia del contendere, da distinguersi dalla rinuncia all'azione e dalla rinuncia all'appello, allorquando si deve dare atto dell'intervento, in pendenza della lite, di particolari fatti che hanno esaurito ogni ragione sostanziale di contesa fra le parti, od ogni loro interesse giuridicamente apprezzabile a una decisione.
Nel presente caso ne sussistono gli estremi, risultando una sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., per cui può trovare accoglimento la domanda in questo senso concordemente presentata dalle Parti.
Nulla occorre pronunciare sulle spese di lite e sulle spese di CTU, a fronte del sopracitato accordo, di cui si è detto, raggiunto fra tutte le parti interessate.
In conformità a costante insegnamento della Suprema Corte (cfr., ad es., C. Cass.,
sentenza n. 23175 del 12/11/2015), non deve farsi luogo a raddoppio del contributo unificato, che trova applicazione nei soli casi tipici del rigetto dell'impugnazione o
4 della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità: trattandosi di misura eccezionale, latu sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione, non essendo quindi applicabile al caso di pronuncia di cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c., definitivamente pronunciando.
Dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Così deciso il 25 settembre 2025.
Il Presidente estensore dott. Roberto Rivello
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 1214/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott. Roberto Rivello Presidente- relatore
2) dott.ssa Cecilia Marino Consigliere
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1214/2022 R.G. promossa da:
, C.F. , nata a [...] il 13 Parte_1 C.F._1 marzo 1944 e
, C.F. , nata a [...] il 18 Parte_2 C.F._2 luglio 1965, la prima in proprio ed entrambe nella qualità di eredi dell'originario attore
[...]
C.F. , Per_1 C.F._3 rappresentate e difese, per procura in atti, dall'avv. Diego Bonanni del foro di Genova, PEC presso il cui studio sono elettivamente Email_1 domiciliate, in Genova, via San Bartolomeo della Certosa n. 2/2
- APPELLANTI -
CONTRO
, C.F. , nato a Francavilla in [...] Controparte_1 C.F._4
(PZ) il 9 agosto 1958 e
, C.F. , nata a [...] il 1° Controparte_2 C.F._5 dicembre 1960,
1 rappresentati e difesi, per procura agli atti, dall'avv. Elena Maria Barbieri del foro di Alessandria, PEC , presso il cui studio sono Email_2 elettivamente domiciliati in Tortona, largo Europa n.72
- APPELLATI -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 21 settembre 2022,
[...]
e hanno proposto impugnazione avverso la Parte_3 Parte_2
sentenza n. 134/2022, emessa e pubblicata in data 21 febbraio 2022 dal Tribunale di
Alessandria, in composizione monocratica, non notificata, con cui il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
ha disposto nei seguenti termini:
“Rigetta le domande degli attori;
Compensa interamente le spese del giudizio tra le parti”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
II. All'esito della trattazione, la Corte ha una prima volta riservato la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, esaminando altresì le comparse conclusionali e le memorie di replica presentate dalle parti nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
Con ordinanza in data 4 dicembre 2024 ha quindi ritenuto, previsa rimessione della causa in istruttoria, di disporre consulenza tecnica d'ufficio; ha nominato quale consulente tecnico d'ufficio l'arch. , cui ha affidato la risposta ai Persona_2
seguenti quesiti: “voglia il C.T.U., esaminati gli atti in causa e i documenti prodotti dalle parti, effettuato ogni necessario sopralluogo e ogni opportuno accertamento e acquisita ogni utile documentazione: - verificare e descrivere compiutamente lo stato dei luoghi, anche con rilievi fotografici ed effettuando esatte misurazioni;
- individuare e descrivere le vedute dall'immobile di proprietà delle parti Appellanti, accertare la distanza esatta fra esse e la tettoia fatta realizzare dalle parti Appellate, indicare altresì, ove dovesse risultare ed essere ritenuta una violazione dell'art. 907 c.c., le misure minime esatte alla cui distanza la tettoia dovrebbe eventualmente essere arretrata o
2 ricollocata;
- individuare le linee architettoniche e i profili stilistici dello stabile nel suo complesso, anche in riferimento alla loro omogeneità e CP_3
uniformità, all'epoca di costruzione, alla sua collocazione, ai materiali usati e a ogni altro elemento di oggettivo rilievo in ordine alla valutazione dell'eventuale o meno alterazione del decoro architettonico derivante dalla realizzazione della tettoia oggetto di causa.
III. All'udienza in data 26 febbraio 2025, il designato CTU ha accettato l'incarico,
da ritenersi includente un ulteriore tentativo di conciliazione fra le parti, ha quindi prestato il giuramento di rito, e gli è stato assegnato termine per la presentazione della sua relazione finale sino al 18 luglio 2025.
IV. In data 10 luglio 2025 il CTU ha avanzato domanda di proroga del termine assegnatogli, anticipando che, con la sua intermediazione, fra le parti era stato raggiunto un accordo, che era in via di perfezionamento.
Il 16 luglio 2025 è stato depositato agli atti “verbale di conciliazione”, sottoscritto dalle parti in giudizio dinanzi al CTU, che a sua volta lo ha sottoscritto. In tale atto le parti hanno esplicitato le intese raggiunte fra loro, anche in relazione alle spese del presente giudizio, considerate come fra loro integralmente compensate, indicando altresì di rinunciare al deposito della relazione finale di CTU, nonché il raggiungimento di un'intesa anche in ordine alla quantificazione e al pagamento del compenso dovuto al CTU. La sottoscrizione anche da parte del CTU, arch. Per_2
da intendersi come accettazione, anche da parte di questi, di tale punto
[...]
dell'accordo.
In data 22 luglio 2025 il CTU ha confermato il raggiungimento del predetto accordo transattivo fra le parti in giudizio, chiedendo di non tener conto della precedente sua richiesta di proroga del termine per il deposito della di lui relazione finale.
V. Con decreto in data 17 settembre 2025, all'esito di udienza in cui le parti non hanno presenziato, la Corte, dato atto del deposito del predetto verbale di conciliazione, ritenendo necessaria espressa richiesta di tutte le parti, al fine di
3 dichiarare la cessazione della materia del contendere in senso conforme al redatto verbale di conciliazione, anche in ordine a tale punto, ha fissato nuova udienza in data
24 settembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
VI. Entro il termine stabilito dalla Corte le parti hanno presentato note scritte,
concordemente richiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, a fronte dell'intesa fra loro raggiunta, di cui al verbale di conciliazione depositato in atti, concernente anche i punti relativi alle spese del giudizio e alle spese e agli onorari del CTU.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le Parti costituite hanno indicato e documentato l'intervenuto raggiungimento fra loro di accordo transattivo, chiaramente manifestando la loro comune volontà di dichiararsi cessata la materia del contendere, con integrale compensazione fra loro delle spese del presente grado di giudizio, anche in ordine alle spese di CTU, al cui pagamento si sono impegnate in termini e per importi che risultano concordati con il consulente tecnico designato da questa Corte, arch. , e da questi Persona_2
accettati.
Si ha cessazione della materia del contendere, da distinguersi dalla rinuncia all'azione e dalla rinuncia all'appello, allorquando si deve dare atto dell'intervento, in pendenza della lite, di particolari fatti che hanno esaurito ogni ragione sostanziale di contesa fra le parti, od ogni loro interesse giuridicamente apprezzabile a una decisione.
Nel presente caso ne sussistono gli estremi, risultando una sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., per cui può trovare accoglimento la domanda in questo senso concordemente presentata dalle Parti.
Nulla occorre pronunciare sulle spese di lite e sulle spese di CTU, a fronte del sopracitato accordo, di cui si è detto, raggiunto fra tutte le parti interessate.
In conformità a costante insegnamento della Suprema Corte (cfr., ad es., C. Cass.,
sentenza n. 23175 del 12/11/2015), non deve farsi luogo a raddoppio del contributo unificato, che trova applicazione nei soli casi tipici del rigetto dell'impugnazione o
4 della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità: trattandosi di misura eccezionale, latu sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione, non essendo quindi applicabile al caso di pronuncia di cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c., definitivamente pronunciando.
Dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Così deciso il 25 settembre 2025.
Il Presidente estensore dott. Roberto Rivello
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