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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/02/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31413/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 31413/2020 avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
GIUNGI elettivamente domiciliata presso il difensore;
parte attrice contro
C.F. ), quale impresa designata ex art. 286 d.lgs. 209/2005 a liquidare CP_1 P.IVA_1
i sinistri per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con il patrocinio dell'avv. LOREDANA
LEO elettivamente domiciliata presso il difensore;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO CAPPA Parte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso il difensore;
parte convenuta
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBARA CORBELLA CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore. litisconsorte necessario chiamato
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 07.10.2024 e richiamato all'udienza del 16.10.2024.
Parte convenuta CP_1
Come da foglio di p.c. depositato il 15.10.2024 e richiamato all'udienza del 16.10.2024.
Parte convenuta Parte_2
pagina 1 di 7 Come da foglio di p.c. depositato il 03.10.2024 e richiamato all'udienza del 16.10.2024
CP_2
Come da foglio di p.c. depositato il 14.10.2024 e richiamato all'udienza del 16.10.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016). allegava che, in data 10.10.2016, si trovava in qualità di trasportata sul motociclo Parte_1
Honda tg. CM01998 di proprietà e condotto da quando in , in Piazza Napoli, CP_2 Pt_2 all'altezza del civico n. 25, il conducente perdeva il controllo del mezzo a causa di una chiazza di materiale oleoso presente sul manto stradale ed ella rovinava a terra procurandosi lesioni.
Ella conveniva, pertanto, in giudizio, avanti a questo Tribunale, il , evocandone Parte_2 responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o art. 2043 c.c., nonché in via concorrente o alternativa , CP_1 quale impresa designata dall'IVASS a liquidare i sinistri occorsi in Lombardia nel 2016 e a valere sul
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in quanto il motociclo non era assicurato, evocandone responsabilità ai sensi dell'art. 141 cod. ass., e dunque chiedendo la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, che quantificava in circa 110.000 euro.
Con nota del 20.01.2021, l'attrice dava atto che la domanda per patrocinio a spese dello Stato (doc. 27) era stata rigettata.
Si costituiva eccependo la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto delle CP_1 domande attoree.
Si costituiva anche il eccependo l'infondatezza delle domande e, in ogni caso, il Parte_2 concorso del conducente nella causazione dei danni patiti dall'attrice.
Con ordinanza del 02.03.2021, questo Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di proprietario del veicolo vettore e litisconsorte necessario nell'azione ex art. 141 cod. CP_2 ass.
Costui si costituiva in giudizio, chiedendo rigettarsi qualunque eventuale domanda nei suoi confronti.
Dopo CTU medico legale (relazione dott. depositata il 03.04.2023) la causa, Persona_1 riassegnata a questo Giudice in data 01.09.2023, al termine di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, veniva trattenuta a decisione all'udienza del 16.10.2024, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione e le domande di parte attrice sono infondate, per le ragioni di cui appresso.
pagina 2 di 7
1. Infondatezza della domanda contro CP_1
La domanda verso è infondata in quanto il sinistro in esame non ha visto il coinvolgimento di CP_1 altri veicoli ma soltanto del veicolo del sicché è radicalmente inapplicabile l'istituto di cui all'art. CP_2
141 cod. ass.
Sull'applicabilità dell'istituto ai soli sinistri in cui risultano coinvolti, ancorché senza necessità di uno scontro, almeno due veicoli, è sufficiente richiamare la sentenza delle Sezioni Unite n. 35318/2022 (§
14 ss.) che ha confermato l'orientamento già inaugurato da Cass. 25033/2019, pur rimarcando come l'art. 141 cod. ass. sia applicabile anche in caso di coinvolgimento di veicoli non assicurati, con legittimazione passiva del Fondo di Garanzia (§ 16 della sentenza).
Nel caso di specie, esclude il Tribunale che nel sinistro siano rimasti coinvolti ulteriori veicoli rispetto al motociclo del CP_2
Parte attrice in citazione ha esclusivamente dedotto che il aveva perso il controllo del mezzo a CP_2 causa di una macchia oleosa sul suolo;
in memoria 183.6 n. 1 c.p.c., in replica all'eccezione di , CP_1 ha dedotto, richiamando prove documentali già in atti (dichiarazioni rilasciate dal alla polizia, CP_2 doc. 1) che il aveva frenato a causa della presenza di un veicolo fermo sul lato destro della CP_2 carreggiata, di cui poi (soltanto in memoria 183.6 n. 2, pag. 2) veniva dedotta la sosta irregolare.
Premesso che non è dimostrato che tale veicolo fosse in sosta irregolare, deve in ogni caso escludersi un rilevante ruolo causale di tale asserito veicolo nella causazione del sinistro, non potendo assurgere la mera presenza di un veicolo fermo sul margine destro a rilevante turbativa della circolazione e non essendo tale presenza causalmente connessa al passaggio del motociclo sulla macchia oleosa, avendo il stesso escluso che a causa di tale ingombro egli abbia sterzato o cambiato corsia (pag. 2 comparsa CP_2 costituzione).
Egli afferma, anzi, di aver semplicemente frenato, il che è atto del tutto ordinario durante la guida, che quindi, da un lato, non può provatamente porsi in diretta connessione causale con la presenza del dedotto veicolo e, dall'altro lato, nemmeno può assurgere a causa della caduta stessa del veicolo, che risulta invece dipesa, in via assorbente ed esclusiva, secondo la ricostruzione di parte attrice stessa, dalla presenza della macchia d'olio, fattore che relega a mero ed irrilevante antecedente causale sia la frenata sia l'asserita presenza di veicolo fermo sul lato destro della carreggiata.
Nemmeno possono ritenersi coinvolti nel sinistro i veicoli in marcia sulla sinistra, trattandosi di meri veicoli in transito, privi di alcun effettivo rilievo causale nella caduta del motociclo, ascrivibile, come si
è detto e come dedotto ab origine anche dall'attrice, alla traccia oleosa.
Dunque, l'azione ex art. 141 cod. ass. è inconferente con il caso di specie.
Parte attrice avrebbe potuto agire nei confronti del conducente e di con l'azione ordinaria di CP_1 responsabilità ex art. 2054 c.c. e 144 cod. ass. ma esclude il Tribunale che tale domanda sia stata proposta e non solo perché non presente nelle conclusioni (nessuna domanda, nemmeno di accertamento, è stata infatti proposta contro il conducente . CP_2
pagina 3 di 7 È certamente vero, infatti, che, nel qualificare la domanda, il Giudice non deve limitarsi a valutare la qualificazione data dalla parte attrice o le norme da essa invocate ma deve valutare nel complesso i fatti dedotti e le ragioni giuridiche spese per illustrarli (così Cass. S.U. 35318/2022 § 12.1 proprio in relazione alla qualificazione di una domanda ex art. 141 cod. ass. anche in termini di azione “ordinaria” ex art. 144 cod. ass.), ma ciò presuppone appunto che la parte attrice quantomeno deduca un profilo di responsabilità del conducente, tale da integrare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria ai sensi dell'art. 2054 c.c. e 144 cod. ass.
Nel caso di specie, l'attrice in atto di citazione nulla deduce in termini di responsabilità del e CP_2 propone esclusivamente azione ex art. 141 cod. ass.
Poi, in memoria 183.6 n. 1 c.p.c., alla luce dell'eccezione di , ella richiama i principi generali e CP_1 astratti di riqualificazione della domanda sulla base dei fatti dedotti ma omette appunto di dedurre i fatti costitutivi di un'eventuale azione ex art. 2054 c.c., cioè una condotta imprudente e negligente del CP_2
E così fa per il prosieguo del giudizio, sino anche alla comparsa conclusionale in cui afferma che era
“impossibile per il sig. evitare la striscia oleosa”; che “il conducente, anche con la massima CP_2 abilità di guida e prudenza, non avrebbe potuto evitare l'impatto con la macchia”; che anche la polizia aveva considerato la “condotta del sig. ineccepibile” (tutte a pag. 3 concl.), inferendo pertanto CP_2
“l'inevitabilità dell'evento anche in presenza di una condotta di guida prudente e diligente” (pag. 4 concl.).
Insomma, è parte attrice stessa ad escludere espressamente la sussistenza dei fatti costitutivi di un'azione risarcitoria ai sensi degli artt. 2054 c.c. e 144 cod. ass., cioè un profilo di negligenza e imprudenza del conducente. Anzi, ella stessa allega proprio l'inevitabilità del sinistro, dunque proprio
(l'unico) fatto in grado di superare la presunzione di responsabilità del conducente ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c.
La domanda di parte attrice contro , da qualificarsi esclusivamente ai sensi dell'art. 141 CP_1 cod. ass., deve dunque essere rigettata.
2. Infondatezza delle domande contro il Parte_2
Stessa sorte hanno, nondimeno, anche le domande proposte contro il per Parte_2 raggiungimento della prova del caso fortuito, idoneo ad esonerare il custode da responsabilità ex art. 2051 c.c.
Premette il Tribunale che il ai sensi dell'art. 14 cod. strada e dell'art. 5 RD 2506/1923, è Pt_2 tenuto a provvedere alla manutenzione delle pubbliche strade del suo territorio nonché a prevenire e segnalare situazioni di pericolo o di insidia afferenti la sede stradale (cfr. ex multis Cass. 18325/2018), sicché è configurabile in capo all'ente un rapporto di custodia delle strade pubbliche rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Osserva, sempre in via preliminare, il Tribunale, richiamando i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia (cfr. Cass. 2480/2018; Cass. S.U. 20943/2022; Cass.
11152/2023), che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva ed è sufficiente, per la sua pagina 4 di 7 configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, con irrilevanza della diligenza o meno del custode.
Il custode può andare esente da responsabilità ove provi il caso fortuito, cioè un evento oggettivamente imprevedibile ed inevitabile che assuma esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento, relegando dunque al rango di mera irrilevante occasione la relazione con la res, la quale non ha più un rilievo causale giuridicamente rilevante nella produzione del danno, ferma l'eventuale relazione causale strettamente naturalistica (cfr. Cass. 11152/2023).
In questi termini, è rilevante la presenza e la prova, da parte del danneggiato, di una anomalia della res
e dunque del fatto “che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. 2480/2018); se la cosa non presenta alcuna anomalia, viene meno il rapporto causale giuridicamente rilevante con l'evento di danno ed essa diviene mero teatro passivo dell'evento.
Il caso fortuito, idoneo ad esonerare il custode da responsabilità, può derivare un fatto naturale o del terzo ma anche, come noto, dalla condotta colposa del danneggiato stesso.
Nel caso di specie, parte attrice deduce che il sinistro si sia verificato per la presenza di una striscia oleosa sul manto stradale, stretta (circa 60 cm) e lunga (circa 25 metri), accertata anche dalla polizia locale (pag. 2 verbale sub doc. 1 att.).
La striscia oleosa era dunque nitidamente presente sull'asfalto, aveva contorni abbastanza definiti ed era estesa su una vasta superficie.
Essa, nonostante la pioggia in atto e il traffico intenso (cfr. pag. 1 doc. 1 e pag. 3 concl. att.), non era stata ancora, anche solo parzialmente, diluita o alterata dall'acqua o dal passaggio dei veicoli.
Il ha dimostrato che il giorno del sinistro nessuna segnalazione dell'anomalia era giunta al Pt_2 prima che si verificasse il sinistro che ha coinvolto l'attrice (doc. 3 e doc. 6). Pt_2
Questi sono fatti precisi che consentono di presumere, ex art. 2729 c.c., che lo sversamento di materiale oleoso sull'asfalto sia avvenuto in tempo significativamente prossimo alla verificazione del sinistro, in quanto se fosse passato un periodo di tempo più consistente la macchia si sarebbe diffusa e sparsa sul suolo in seguito alla pioggia cadente o al passaggio di altri veicoli.
Presunto ciò, deve dunque escludersi la responsabilità del pur giuridicamente custode della Pt_2 strada di cui è causa, in quanto l'evento dannoso – per come dedotto da parte attrice stessa e al di là dei superflui profili, pur eccepiti dal inerenti la prova stessa della dinamica del sinistro e della Pt_2 riconducibilità causale della perdita di controllo del mezzo effettivamente alla macchia oleosa – è ascrivibile alla condotta di un terzo ignoto che ha versato sulla carreggiata la sostanza pericolosa e non era obiettivamente prevedibile ed evitabile dal custode stesso.
Si è trattato dunque di un caso fortuito dipeso dalla condotta imprevedibile di un terzo che ha alterato il manto stradale e tale modificazione della res è stata improvvisa e di poco anteriore al sinistro, senza quindi che potesse diventare, “col trascorrere del tempo dall'accadimento che la ha causata, nuova pagina 5 di 7 intrinseca condizione della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere” (Cass. S.U. 20943/2002;
Cass. 11152/2023).
Il fatto, dunque, che l'anomalia lesiva della res (presenza di materiale oleoso sull'asfalto) non fosse immediatamente conoscibile ed eliminabile dal nemmeno con l'impiego della più attenta
Pt_2 diligenza – non potendo configurarsi un onere di controllo pressoché in “tempo reale” del
Pt_2 sull'intera rete viaria comunale – integra il caso fortuito, in quanto il fattore di pericolo ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento del custode (così, in fattispecie analoga, Cass. 6826/2021; Cass. 6101/2013), intervento che pur il prevede
Pt_2 adeguatamente in via generale (cfr. doc.
7-9 e ha poi anche nel caso di specie approntato, non
Pt_2 appena ricevuta notizia del fatto (cfr. verbale polizia doc. 1 att.).
Ne deriva, dunque, l'esonero da responsabilità del con conseguente rigetto delle domande Pt_2 attoree nei suoi confronti ex art. 2051 c.c. nonché naturalmente, per esclusione anche solo dell'elemento soggettivo in ragione del caso fortuito riconducibile a terzi, ex art. 2043 c.c.
3. Spese di lite e di CTU
Le spese del sono poste integralmente a carico di parte attrice soccombente mentre tra l'attrice Pt_2
e sussistono gravi ed eccezionali ragioni, rinvenibili nell'incertezza giurisprudenziale circa CP_1
l'applicabilità dell'art. 141 cod. ass. ai sinistri coinvolgenti un solo veicolo, per compensare le spese di lite per un terzo, con i residui due terzi tuttavia a carico di parte attrice, che ha nondimeno insistito nella domanda, anche dopo l'intervento delle Sezioni Unite.
Per le stesse ragioni, ritiene congruo il Tribunale porre le spese della CTU a carico per metà di parte attrice e per metà di nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del CP_1 consulente.
Nessuna domanda è stata proposta nei confronti di sicché, in assenza di soccombenza CP_2 stricto sensu nei suoi confronti, deve semplicemente dichiararsi l'irripetibilità delle spese da lui sostenute.
Le spese sono liquidate, in applicazione degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 52.000 e 260.000 euro e dei parametri generali di cui all'art. 4 del DM, nella misura di cui al dispositivo, con consistente riduzione degli importi per la fase istruttoria, alquanto semplice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
RIGETTA tutte le domande proposte da contro il e contro Parte_1 Parte_2 CP_1
(impresa designata ex art. 286 d.lgs. 209/2005);
[...]
PONE le spese di CTU per metà a carico di e per metà a carico di , nei Parte_1 CP_1 rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
DICHIARA irripetibili le spese di lite di CP_2
pagina 6 di 7 COMPENSA per un terzo le spese di lite tra e;
Parte_1 CP_1
CONDANNA a rimborsare a i residui due terzi, che si liquidano in euro Parte_1 CP_1
6.900 per compensi (euro 1.600 per fase di studio;
euro 1.000 per fase introduttiva;
euro 2.000 per fase istruttoria ed euro 2.300 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge.
CONDANNA a rimborsare al le spese di lite per l'intero, che si Parte_1 Parte_2 liquidano in complessivi euro 10.350 per compensi (euro 2.400 per fase di studio;
euro 1.500 per fase introduttiva;
euro 3.000 per fase istruttoria ed euro 3.450 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge.
Così deciso in Milano, il 26 febbraio 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 31413/2020 avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
GIUNGI elettivamente domiciliata presso il difensore;
parte attrice contro
C.F. ), quale impresa designata ex art. 286 d.lgs. 209/2005 a liquidare CP_1 P.IVA_1
i sinistri per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con il patrocinio dell'avv. LOREDANA
LEO elettivamente domiciliata presso il difensore;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO CAPPA Parte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso il difensore;
parte convenuta
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBARA CORBELLA CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore. litisconsorte necessario chiamato
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 07.10.2024 e richiamato all'udienza del 16.10.2024.
Parte convenuta CP_1
Come da foglio di p.c. depositato il 15.10.2024 e richiamato all'udienza del 16.10.2024.
Parte convenuta Parte_2
pagina 1 di 7 Come da foglio di p.c. depositato il 03.10.2024 e richiamato all'udienza del 16.10.2024
CP_2
Come da foglio di p.c. depositato il 14.10.2024 e richiamato all'udienza del 16.10.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016). allegava che, in data 10.10.2016, si trovava in qualità di trasportata sul motociclo Parte_1
Honda tg. CM01998 di proprietà e condotto da quando in , in Piazza Napoli, CP_2 Pt_2 all'altezza del civico n. 25, il conducente perdeva il controllo del mezzo a causa di una chiazza di materiale oleoso presente sul manto stradale ed ella rovinava a terra procurandosi lesioni.
Ella conveniva, pertanto, in giudizio, avanti a questo Tribunale, il , evocandone Parte_2 responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o art. 2043 c.c., nonché in via concorrente o alternativa , CP_1 quale impresa designata dall'IVASS a liquidare i sinistri occorsi in Lombardia nel 2016 e a valere sul
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in quanto il motociclo non era assicurato, evocandone responsabilità ai sensi dell'art. 141 cod. ass., e dunque chiedendo la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, che quantificava in circa 110.000 euro.
Con nota del 20.01.2021, l'attrice dava atto che la domanda per patrocinio a spese dello Stato (doc. 27) era stata rigettata.
Si costituiva eccependo la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto delle CP_1 domande attoree.
Si costituiva anche il eccependo l'infondatezza delle domande e, in ogni caso, il Parte_2 concorso del conducente nella causazione dei danni patiti dall'attrice.
Con ordinanza del 02.03.2021, questo Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di proprietario del veicolo vettore e litisconsorte necessario nell'azione ex art. 141 cod. CP_2 ass.
Costui si costituiva in giudizio, chiedendo rigettarsi qualunque eventuale domanda nei suoi confronti.
Dopo CTU medico legale (relazione dott. depositata il 03.04.2023) la causa, Persona_1 riassegnata a questo Giudice in data 01.09.2023, al termine di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, veniva trattenuta a decisione all'udienza del 16.10.2024, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione e le domande di parte attrice sono infondate, per le ragioni di cui appresso.
pagina 2 di 7
1. Infondatezza della domanda contro CP_1
La domanda verso è infondata in quanto il sinistro in esame non ha visto il coinvolgimento di CP_1 altri veicoli ma soltanto del veicolo del sicché è radicalmente inapplicabile l'istituto di cui all'art. CP_2
141 cod. ass.
Sull'applicabilità dell'istituto ai soli sinistri in cui risultano coinvolti, ancorché senza necessità di uno scontro, almeno due veicoli, è sufficiente richiamare la sentenza delle Sezioni Unite n. 35318/2022 (§
14 ss.) che ha confermato l'orientamento già inaugurato da Cass. 25033/2019, pur rimarcando come l'art. 141 cod. ass. sia applicabile anche in caso di coinvolgimento di veicoli non assicurati, con legittimazione passiva del Fondo di Garanzia (§ 16 della sentenza).
Nel caso di specie, esclude il Tribunale che nel sinistro siano rimasti coinvolti ulteriori veicoli rispetto al motociclo del CP_2
Parte attrice in citazione ha esclusivamente dedotto che il aveva perso il controllo del mezzo a CP_2 causa di una macchia oleosa sul suolo;
in memoria 183.6 n. 1 c.p.c., in replica all'eccezione di , CP_1 ha dedotto, richiamando prove documentali già in atti (dichiarazioni rilasciate dal alla polizia, CP_2 doc. 1) che il aveva frenato a causa della presenza di un veicolo fermo sul lato destro della CP_2 carreggiata, di cui poi (soltanto in memoria 183.6 n. 2, pag. 2) veniva dedotta la sosta irregolare.
Premesso che non è dimostrato che tale veicolo fosse in sosta irregolare, deve in ogni caso escludersi un rilevante ruolo causale di tale asserito veicolo nella causazione del sinistro, non potendo assurgere la mera presenza di un veicolo fermo sul margine destro a rilevante turbativa della circolazione e non essendo tale presenza causalmente connessa al passaggio del motociclo sulla macchia oleosa, avendo il stesso escluso che a causa di tale ingombro egli abbia sterzato o cambiato corsia (pag. 2 comparsa CP_2 costituzione).
Egli afferma, anzi, di aver semplicemente frenato, il che è atto del tutto ordinario durante la guida, che quindi, da un lato, non può provatamente porsi in diretta connessione causale con la presenza del dedotto veicolo e, dall'altro lato, nemmeno può assurgere a causa della caduta stessa del veicolo, che risulta invece dipesa, in via assorbente ed esclusiva, secondo la ricostruzione di parte attrice stessa, dalla presenza della macchia d'olio, fattore che relega a mero ed irrilevante antecedente causale sia la frenata sia l'asserita presenza di veicolo fermo sul lato destro della carreggiata.
Nemmeno possono ritenersi coinvolti nel sinistro i veicoli in marcia sulla sinistra, trattandosi di meri veicoli in transito, privi di alcun effettivo rilievo causale nella caduta del motociclo, ascrivibile, come si
è detto e come dedotto ab origine anche dall'attrice, alla traccia oleosa.
Dunque, l'azione ex art. 141 cod. ass. è inconferente con il caso di specie.
Parte attrice avrebbe potuto agire nei confronti del conducente e di con l'azione ordinaria di CP_1 responsabilità ex art. 2054 c.c. e 144 cod. ass. ma esclude il Tribunale che tale domanda sia stata proposta e non solo perché non presente nelle conclusioni (nessuna domanda, nemmeno di accertamento, è stata infatti proposta contro il conducente . CP_2
pagina 3 di 7 È certamente vero, infatti, che, nel qualificare la domanda, il Giudice non deve limitarsi a valutare la qualificazione data dalla parte attrice o le norme da essa invocate ma deve valutare nel complesso i fatti dedotti e le ragioni giuridiche spese per illustrarli (così Cass. S.U. 35318/2022 § 12.1 proprio in relazione alla qualificazione di una domanda ex art. 141 cod. ass. anche in termini di azione “ordinaria” ex art. 144 cod. ass.), ma ciò presuppone appunto che la parte attrice quantomeno deduca un profilo di responsabilità del conducente, tale da integrare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria ai sensi dell'art. 2054 c.c. e 144 cod. ass.
Nel caso di specie, l'attrice in atto di citazione nulla deduce in termini di responsabilità del e CP_2 propone esclusivamente azione ex art. 141 cod. ass.
Poi, in memoria 183.6 n. 1 c.p.c., alla luce dell'eccezione di , ella richiama i principi generali e CP_1 astratti di riqualificazione della domanda sulla base dei fatti dedotti ma omette appunto di dedurre i fatti costitutivi di un'eventuale azione ex art. 2054 c.c., cioè una condotta imprudente e negligente del CP_2
E così fa per il prosieguo del giudizio, sino anche alla comparsa conclusionale in cui afferma che era
“impossibile per il sig. evitare la striscia oleosa”; che “il conducente, anche con la massima CP_2 abilità di guida e prudenza, non avrebbe potuto evitare l'impatto con la macchia”; che anche la polizia aveva considerato la “condotta del sig. ineccepibile” (tutte a pag. 3 concl.), inferendo pertanto CP_2
“l'inevitabilità dell'evento anche in presenza di una condotta di guida prudente e diligente” (pag. 4 concl.).
Insomma, è parte attrice stessa ad escludere espressamente la sussistenza dei fatti costitutivi di un'azione risarcitoria ai sensi degli artt. 2054 c.c. e 144 cod. ass., cioè un profilo di negligenza e imprudenza del conducente. Anzi, ella stessa allega proprio l'inevitabilità del sinistro, dunque proprio
(l'unico) fatto in grado di superare la presunzione di responsabilità del conducente ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c.
La domanda di parte attrice contro , da qualificarsi esclusivamente ai sensi dell'art. 141 CP_1 cod. ass., deve dunque essere rigettata.
2. Infondatezza delle domande contro il Parte_2
Stessa sorte hanno, nondimeno, anche le domande proposte contro il per Parte_2 raggiungimento della prova del caso fortuito, idoneo ad esonerare il custode da responsabilità ex art. 2051 c.c.
Premette il Tribunale che il ai sensi dell'art. 14 cod. strada e dell'art. 5 RD 2506/1923, è Pt_2 tenuto a provvedere alla manutenzione delle pubbliche strade del suo territorio nonché a prevenire e segnalare situazioni di pericolo o di insidia afferenti la sede stradale (cfr. ex multis Cass. 18325/2018), sicché è configurabile in capo all'ente un rapporto di custodia delle strade pubbliche rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Osserva, sempre in via preliminare, il Tribunale, richiamando i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia (cfr. Cass. 2480/2018; Cass. S.U. 20943/2022; Cass.
11152/2023), che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva ed è sufficiente, per la sua pagina 4 di 7 configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, con irrilevanza della diligenza o meno del custode.
Il custode può andare esente da responsabilità ove provi il caso fortuito, cioè un evento oggettivamente imprevedibile ed inevitabile che assuma esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento, relegando dunque al rango di mera irrilevante occasione la relazione con la res, la quale non ha più un rilievo causale giuridicamente rilevante nella produzione del danno, ferma l'eventuale relazione causale strettamente naturalistica (cfr. Cass. 11152/2023).
In questi termini, è rilevante la presenza e la prova, da parte del danneggiato, di una anomalia della res
e dunque del fatto “che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. 2480/2018); se la cosa non presenta alcuna anomalia, viene meno il rapporto causale giuridicamente rilevante con l'evento di danno ed essa diviene mero teatro passivo dell'evento.
Il caso fortuito, idoneo ad esonerare il custode da responsabilità, può derivare un fatto naturale o del terzo ma anche, come noto, dalla condotta colposa del danneggiato stesso.
Nel caso di specie, parte attrice deduce che il sinistro si sia verificato per la presenza di una striscia oleosa sul manto stradale, stretta (circa 60 cm) e lunga (circa 25 metri), accertata anche dalla polizia locale (pag. 2 verbale sub doc. 1 att.).
La striscia oleosa era dunque nitidamente presente sull'asfalto, aveva contorni abbastanza definiti ed era estesa su una vasta superficie.
Essa, nonostante la pioggia in atto e il traffico intenso (cfr. pag. 1 doc. 1 e pag. 3 concl. att.), non era stata ancora, anche solo parzialmente, diluita o alterata dall'acqua o dal passaggio dei veicoli.
Il ha dimostrato che il giorno del sinistro nessuna segnalazione dell'anomalia era giunta al Pt_2 prima che si verificasse il sinistro che ha coinvolto l'attrice (doc. 3 e doc. 6). Pt_2
Questi sono fatti precisi che consentono di presumere, ex art. 2729 c.c., che lo sversamento di materiale oleoso sull'asfalto sia avvenuto in tempo significativamente prossimo alla verificazione del sinistro, in quanto se fosse passato un periodo di tempo più consistente la macchia si sarebbe diffusa e sparsa sul suolo in seguito alla pioggia cadente o al passaggio di altri veicoli.
Presunto ciò, deve dunque escludersi la responsabilità del pur giuridicamente custode della Pt_2 strada di cui è causa, in quanto l'evento dannoso – per come dedotto da parte attrice stessa e al di là dei superflui profili, pur eccepiti dal inerenti la prova stessa della dinamica del sinistro e della Pt_2 riconducibilità causale della perdita di controllo del mezzo effettivamente alla macchia oleosa – è ascrivibile alla condotta di un terzo ignoto che ha versato sulla carreggiata la sostanza pericolosa e non era obiettivamente prevedibile ed evitabile dal custode stesso.
Si è trattato dunque di un caso fortuito dipeso dalla condotta imprevedibile di un terzo che ha alterato il manto stradale e tale modificazione della res è stata improvvisa e di poco anteriore al sinistro, senza quindi che potesse diventare, “col trascorrere del tempo dall'accadimento che la ha causata, nuova pagina 5 di 7 intrinseca condizione della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere” (Cass. S.U. 20943/2002;
Cass. 11152/2023).
Il fatto, dunque, che l'anomalia lesiva della res (presenza di materiale oleoso sull'asfalto) non fosse immediatamente conoscibile ed eliminabile dal nemmeno con l'impiego della più attenta
Pt_2 diligenza – non potendo configurarsi un onere di controllo pressoché in “tempo reale” del
Pt_2 sull'intera rete viaria comunale – integra il caso fortuito, in quanto il fattore di pericolo ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento del custode (così, in fattispecie analoga, Cass. 6826/2021; Cass. 6101/2013), intervento che pur il prevede
Pt_2 adeguatamente in via generale (cfr. doc.
7-9 e ha poi anche nel caso di specie approntato, non
Pt_2 appena ricevuta notizia del fatto (cfr. verbale polizia doc. 1 att.).
Ne deriva, dunque, l'esonero da responsabilità del con conseguente rigetto delle domande Pt_2 attoree nei suoi confronti ex art. 2051 c.c. nonché naturalmente, per esclusione anche solo dell'elemento soggettivo in ragione del caso fortuito riconducibile a terzi, ex art. 2043 c.c.
3. Spese di lite e di CTU
Le spese del sono poste integralmente a carico di parte attrice soccombente mentre tra l'attrice Pt_2
e sussistono gravi ed eccezionali ragioni, rinvenibili nell'incertezza giurisprudenziale circa CP_1
l'applicabilità dell'art. 141 cod. ass. ai sinistri coinvolgenti un solo veicolo, per compensare le spese di lite per un terzo, con i residui due terzi tuttavia a carico di parte attrice, che ha nondimeno insistito nella domanda, anche dopo l'intervento delle Sezioni Unite.
Per le stesse ragioni, ritiene congruo il Tribunale porre le spese della CTU a carico per metà di parte attrice e per metà di nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del CP_1 consulente.
Nessuna domanda è stata proposta nei confronti di sicché, in assenza di soccombenza CP_2 stricto sensu nei suoi confronti, deve semplicemente dichiararsi l'irripetibilità delle spese da lui sostenute.
Le spese sono liquidate, in applicazione degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 52.000 e 260.000 euro e dei parametri generali di cui all'art. 4 del DM, nella misura di cui al dispositivo, con consistente riduzione degli importi per la fase istruttoria, alquanto semplice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
RIGETTA tutte le domande proposte da contro il e contro Parte_1 Parte_2 CP_1
(impresa designata ex art. 286 d.lgs. 209/2005);
[...]
PONE le spese di CTU per metà a carico di e per metà a carico di , nei Parte_1 CP_1 rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
DICHIARA irripetibili le spese di lite di CP_2
pagina 6 di 7 COMPENSA per un terzo le spese di lite tra e;
Parte_1 CP_1
CONDANNA a rimborsare a i residui due terzi, che si liquidano in euro Parte_1 CP_1
6.900 per compensi (euro 1.600 per fase di studio;
euro 1.000 per fase introduttiva;
euro 2.000 per fase istruttoria ed euro 2.300 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge.
CONDANNA a rimborsare al le spese di lite per l'intero, che si Parte_1 Parte_2 liquidano in complessivi euro 10.350 per compensi (euro 2.400 per fase di studio;
euro 1.500 per fase introduttiva;
euro 3.000 per fase istruttoria ed euro 3.450 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge.
Così deciso in Milano, il 26 febbraio 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
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