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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/04/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 395/24 P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate ___________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 395/24 P.U. promosso con ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 09.04.2025
da
(p. IVA ), in persona dell'Amministratore Unico e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante in carica con sede in Credaro (BG), via G. Puccini Controparte_1
n. 9
rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Vegini, Linda Ara e Marco Bonomi del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Bonomi, sito in Bergamo, via Verdi n. 7 RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************ letto il ricorso in proprio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (p. IVA , in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
Unico e legale rappresentante in carica con sede in Credaro (BG), Controparte_1 via G. Puccini n. 9;
ritenuto che
, provenendo l'istanza dalla medesima impresa debitrice, risulta superflua la fissazione dell'udienza prevista dall'art. 40 C.C.I.I., ma che in pagina1 di 3 ogni caso il contraddittorio sull'istanza di liquidazione giudiziale è stato instaurato all'udienza del 09.04.2025, fissata per la revoca della concessione del termine richiesto ex art. 44 C.C.I.I. dalla società ricorrente, udienza nel corso della quale anche il Pubblico Ministero ha formulato istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in Credaro, Comune sito nel circondario dell'intestato Tribunale;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto impresa avente ad oggetto, tra l'altro, “…la sbavatura , la rettifica, la cernita di articoli tecnici in gomma e altri materiali;
la produzione e la manutenzione di stampi, parti di macchine per l'industria e di guarnizioni industriali in materiali vari,…”, e non è provato che in capo alla medesima sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale: in particolare, dalla documentazione fornita dalla stessa ricorrente è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto, infine, che la società debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come prova l'elevato ammontare dei debiti maturati (dal bilancio al 31.12.2023 depositato in atti in allegato al ricorso ex art. 44 C.C.I.I., risulta che la società ha debiti scaduti per euro 1.558.776,00, ben superiori all'attivo esistente pari ad euro 698.424,00), e come peraltro appare acclarato dalle stesse dichiarazioni confessorie della ricorrente, che ha chiesto direttamente l'apertura della procedura di liquidazione nei propri confronti dopo avere rinunciato al termine concesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 44 C.C.I.I. ritenuto di indicare come curatore il dott. , già CP_2
Commissario Giudiziale nella procedura ex art. 44 C.C.I.I. in precedenza azionata dalla società (e poi dalla stessa rinunciata), con Studio in Bergamo, Largo Adua n. 1, iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII., Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (p. IVA Parte_1
), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante in P.IVA_1 carica con sede in Credaro (BG), via G. Puccini n. 9; Controparte_1
Nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
Nomina Curatore il dott. , con Studio in Bergamo, Largo Adua n. CP_2
1;
pagina2 di 3 Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 09.09.2025, ore 11.00; Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 9 aprile 2025 Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
pagina3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate ___________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 395/24 P.U. promosso con ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 09.04.2025
da
(p. IVA ), in persona dell'Amministratore Unico e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante in carica con sede in Credaro (BG), via G. Puccini Controparte_1
n. 9
rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Vegini, Linda Ara e Marco Bonomi del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Bonomi, sito in Bergamo, via Verdi n. 7 RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************ letto il ricorso in proprio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (p. IVA , in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
Unico e legale rappresentante in carica con sede in Credaro (BG), Controparte_1 via G. Puccini n. 9;
ritenuto che
, provenendo l'istanza dalla medesima impresa debitrice, risulta superflua la fissazione dell'udienza prevista dall'art. 40 C.C.I.I., ma che in pagina1 di 3 ogni caso il contraddittorio sull'istanza di liquidazione giudiziale è stato instaurato all'udienza del 09.04.2025, fissata per la revoca della concessione del termine richiesto ex art. 44 C.C.I.I. dalla società ricorrente, udienza nel corso della quale anche il Pubblico Ministero ha formulato istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in Credaro, Comune sito nel circondario dell'intestato Tribunale;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto impresa avente ad oggetto, tra l'altro, “…la sbavatura , la rettifica, la cernita di articoli tecnici in gomma e altri materiali;
la produzione e la manutenzione di stampi, parti di macchine per l'industria e di guarnizioni industriali in materiali vari,…”, e non è provato che in capo alla medesima sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale: in particolare, dalla documentazione fornita dalla stessa ricorrente è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto, infine, che la società debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come prova l'elevato ammontare dei debiti maturati (dal bilancio al 31.12.2023 depositato in atti in allegato al ricorso ex art. 44 C.C.I.I., risulta che la società ha debiti scaduti per euro 1.558.776,00, ben superiori all'attivo esistente pari ad euro 698.424,00), e come peraltro appare acclarato dalle stesse dichiarazioni confessorie della ricorrente, che ha chiesto direttamente l'apertura della procedura di liquidazione nei propri confronti dopo avere rinunciato al termine concesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 44 C.C.I.I. ritenuto di indicare come curatore il dott. , già CP_2
Commissario Giudiziale nella procedura ex art. 44 C.C.I.I. in precedenza azionata dalla società (e poi dalla stessa rinunciata), con Studio in Bergamo, Largo Adua n. 1, iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII., Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (p. IVA Parte_1
), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante in P.IVA_1 carica con sede in Credaro (BG), via G. Puccini n. 9; Controparte_1
Nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
Nomina Curatore il dott. , con Studio in Bergamo, Largo Adua n. CP_2
1;
pagina2 di 3 Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 09.09.2025, ore 11.00; Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 9 aprile 2025 Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
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