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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2024, n. 4227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4227 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 3/12/2024 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 2089/2024 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Fiore)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Forlini)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 182 del 9/4/2024
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda proposta da nei Controparte_1 Pt_ confronti dell' , in forza del riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n.
336/1970, in quanto invalido civile per fatto di guerra, si condannava il resistente alla corresponsione del trattamento di fine servizio (TFS) ancora dovuto al ricorrente, pari a € 74.123,84, oltre interessi legali.
L'Istituto interponeva gravame, cui resisteva il . CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello è articolato in due motivi di gravame.
Con il primo, l'appellante - denunciando la violazione dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 336/1970 - rimprovera al Tribunale di aver riconosciuto al , all'atto del suo collocamento a riposo, la CP_1 progressione automatica nella qualifica superiore dirigenziale, laddove, invece, doveva farsi riferimento alla carriera di appartenenza, potendo accedere a quella superiore solo mediante concorso (per il quale, peraltro, l'odierno appellato non possedeva il titolo di studio della laurea).
La doglianza si rivela infondata.
Invero, posto che, in favore dei dipendenti ex combattenti, il citato articolo contempla, ai fini pensionistici, l'attribuzione della “classe di retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta”, va rilevato che, già con sentenza n. 199/2021, il Tribunale di Cassino aveva riconosciuto al , ai soli fini CP_1 retributivi, a fronte della qualifica apicale C5 della carriera di appartenenza, quella immediatamente superiore di dirigente di II fascia (la più bassa della carriera dirigenziale, non esistendo più la qualifica C6). Pt_ [... Non avendo l' proposto appello, tale decisione è passata in giudicato, sicché bene ha fatto il ad invocare tale status, oramai incontrovertibilmente statuito, ai fini dell'adeguamento del TFS, come CP_1 disposto nella sentenza qui gravata (detratto quanto già percepito a tale titolo).
Risulta, invece, fondato il secondo di gravame, atteso che - come, peraltro, riconosciuto correttamente anche dall'odierno appellato - nel calcolo della CTU espletata in primo grado, non doveva computarsi
(anche) la “retribuzione di posizione”, in quanto emolumento che presupponeva l'effettivo esercizio delle corrispondenti mansioni dirigenziali (pari a complessivi € 12.155,21, v. pag. 4 della perizia d'ufficio).
Pertanto, l'appello va parzialmente accolto e l'impugnata sentenza va riformata solo nel quantum.
Le spese del grado - da distrarre - seguono la parziale soccombenza, compensandone 1/4 e ponendo la restante parte a carico dell , con liquidazione in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe Pt_1 forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale ivi svolta.
P.Q.M.
a - accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, detrae dalla somma liquidata dal Tribunale l'importo di € 12.155,21; Pt_ b - compensa per 1/4 le spese di entrambi i gradi di giudizio, e condanna l alla refusione della restante parte, che si liquida a titolo di compensi, per l'intero, quanto al primo grado, nella misura determinata dal Tribunale, e, quanto al presente grado, in € 6.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Roma, 3/12/2024
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)