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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/12/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 649/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
SEZIONE MINORI
La Corte d'Appello di L'Aquila, nelle persone dei sottoindicati magistrati
Dott.ssa Nicoletta ORLANDI Presidente
Dott.ssa Carla CIOFANI Consigliera rel. est.
Dott. Andrea DELL'ORSO Consigliere
Dott.ssa Grazia DE LUCA Esperta
Dott. Marco SIMONE Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 649/2025 R.G.C., passata in decisione ex art 473bis.34 cpc all'udienza del 02.12.2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art
127 ter cpc, vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Lidia Di Parte_1 Parte_2
Ciocco, del foro di Isernia, e dall'avv. Emanuele Ciuffi, del foro di Vasto, elettivamente domiciliati presso e nello studio del predetto in San Salvo (CH) Via Trignina n. 78, il tutto in forza di procura alle liti versata in atti.
APPELLANTI
E
madre dei minori nata ad [...] il [...] Controparte_1 Persona_1
e nato a [...] il [...]. Persona_2
APPELLATA CONTUMACE E
AVV. GIUSEPPINA FABBRETTI quale curatrice speciale dei minori
NONCHE'
, nella persona del Procuratore Generale presso questa Corte di Controparte_2
Appello
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 86/2025 del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila pubblicata il 21.05.2025 – Regolamentazione rapporti con gli ascendenti (art. 317 bis cod.civ.)
Conclusioni delle parti:
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
In via principale:
Riformare la sentenza n. 86/2025 per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, redigere una calendarizzazione delle visite nonni paterni – nipoti, secondo le modalità e relativamente ai giorni ritenuti opportuni.
Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Per la curatrice dei minori:
“in parziale modifica della sentenza n. 86/25 emessa da in data 14.05.2025, Parte_3 ed in particolare alla luce delle risultanze istruttorie e delle dichiarazioni dei minori Per_1
( il 15.04.2015) e (Chieti il 20.10.2016), circa la loro volontà di trascorrere del Per_3 Per_2 tempo soli con i nonni, pe i loro significativi rapporti intrecciati negli anni, soprattutto ad integrazione delle frequentazioni con il padre:
- Valutare di inserire orari e giorni più consoni alle esigenze lavorative dei ricorrenti, e ciò a prescindere delle visite che il loro figlio sig. ha con i figli;
Persona_4
- All'uopo prevedendo spazi specifici di condivisione, nonni-nipoti e ciò sollecitando
l'attivazione di educatori a domicilio, atti a rivelare eventuali difficoltà relazionali e/o di superfluità dell'integrazione calendariale;
- Con liquidazione degli onorari secondo i parametri di cui all'ammissione al Patrocinio
a Spese dello Stato, giusta istanza in data odierna acquisita dal ”. Controparte_3
Per il P.M.: “Si chiede il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata (n. 86/2025 pubbl. il 21/05/2025 emessa dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila) che appare frutto di istruttoria congrua e priva di profili di illogicità”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza –resa all'esito del giudizio di primo grado n. 1205/2024 promosso dagli odierni appellanti (nonni paterni dei minori nata ad Persona_1 Per_3 il 15.04.2015 e nato a [...] il [...], figli di e Persona_2 Persona_4
) onde ottenere la fissazione di modalità e tempi della loro Controparte_1 frequentazione con i nipoti- il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila così statuiva: “RIGETTA il ricorso. Si comunichi per esteso al P.M.M. e alle parti costituite”.
1.1. Il Tribunale dava atto che a sostegno della domanda i ricorrenti avevano dedotto: - che i genitori dei minori erano separati in forza di sentenza del Tribunale di Vasto del 2023, emessa all'esito di un procedimento molto complesso, che aveva scandagliato le competenze dei genitori ed aveva collocato i bambini presso la madre, ma in maniera graduale per alleviare il distacco dai nonni paterni, con i quali i minori avevano convissuto fino a prima della decisione;
- che da allora la madre dei minori ostacolava la frequentazione fra minori e nonni.
1.2. Dava ancora atto che la resistente si era costituita in giudizio ed aveva contestato quanto ex adverso dedotto, esponendo: - che i bambini vedevano regolarmente i nonni proprio in occasione delle visite al padre, come regolamentate dalla sentenza di separazione, individuate in due week-end alternati e due pomeriggi settimanali;
- che, infatti,
i nonni ed il padre dei minori vivevano insieme, nella stessa abitazione, dalla separazione di fatto intervenuta nell'anno 2018; - che, anzi, durante i giorni di prelievo dei minori in favore del padre spesso capitava che erano più i nonni ad occuparsi dei bambini, essendo il padre impegnato per lavoro;
- che, poiché al era stata ritirata la patente, erano proprio i Per_1 nonni ad occuparsi dei materiali prelievi dei minori.
1.3. Rappresentava che nel corso del giudizio il Tribunale per i Minorenni aveva disposto che il servizio sociale di San Salvo, in collaborazione con il servizio sociale di
[...]
, effettuasse una approfondita indagine sociale ed inserisse educativa Parte_4 domiciliare presso il domicilio dei nonni in occasione degli incontri garantiti dalla sentenza di separazione al padre. Aggiungeva che il T.M. aveva delegato per l'ascolto dei minori e per l'audizione del servizio sociale la dott.ssa CP_4
1.4. Rilevava che dall'ascolto dei minori era emerso che i bambini, in occasione degli incontri prestabiliti con il padre, vedevano regolarmente i nonni paterni condividendo con loro momenti in casa ed attività esterne.
Specificava che aveva riferito: “andiamo dai nonni paterni e da papà a fine settimane Per_1 alternate, ci vengono a prendere la nonna paterna e papà e guida la nonna poiché al momento papà non ha la patente…. “Il martedì ed il venerdì dalle 17.30 alle 20.30 invece nonna e papà vengono a prendersi e stanno un po' con noi. Andiamo al centro commerciale, nonna mi accompagna e scuola calcio e va con papà al parco e giocano insieme” Per_2
…” Mi piace stare con i nonni, mi trovo bene con loro e mi va bene vederli anche come sto facendo ora”.
Aggiungeva che aveva riferito: “con i nonni mi piace tanto stare, sono bravi, giocano Per_2 con me e mi aiutano se ho bisogno di qualcosa. Abbiamo momenti quando stiamo a casa dei nonni che trascorriamo tutti insieme, altri in cui passiamo del tempo soli con i nonni e soli con papà”.
1.5. Spiegava che dai racconti di entrambi i bambini emergeva con chiarezza e coerenza sia che i minori avevano piacere a trascorrere del tempo con i nonni paterni, ai quali erano sinceramente legati, sia che le occasioni di incontro tra nonni e nipoti non mancavano affatto, considerate la convivenza nello stesso stabile dei nonni ricorrenti con il padre dei minori e la collaborazione esistente tra nonni e padre nell'organizzazione degli incontri, anche sotto il profilo pratico dei prelievi.
Rilevava che, seppure l'educativa domiciliare non fosse stata attivava dal servizio sociale incaricato, detto inadempimento non impediva di addivenire ad una decisione, avendo i minori riferito con precisione e sincerità sui contenuti e sulle modalità della frequentazione dei nonni fornendo al Tribunale le informazioni necessarie a ritenere meritevole di tutela il rapporto affettivo esistente tra i ricorrenti ed i nipoti, ma anche già soddisfatto il diritto di frequentazione che ne costituiva conseguenza.
1.6. Riteneva in definitiva che la domanda formulata dai ricorrenti fosse totalmente priva di fondamento atteso che i nonni già potevano godere in pieno della frequentazione con i minori, mentre disporre un'ulteriore specifica regolamentazione dei contatti nonni-nipoti avrebbe comportato solo un aggravio nella quotidianità dei minori e non un valore aggiunto.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli originari ricorrenti chiedendone la riforma con accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1. Erronea interpretazione delle risultanze istruttorie;
2. Carenza di motivazione nei punti decisivi dell'oggetto del giudizio.
3. Nel presente grado di giudizio non si è costituita l'appellata, che va pertanto dichiarata contumace, mentre si è costituita la curatrice dei minori la quale ha concluso nei termini riportati in epigrafe.
Con note del 14.11.2025 il P.M. ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
4. La prima udienza fissata per il giorno 02.12.2025, da intendersi quale udienza di discussione ex art. 473 bis.34 c.p.c., si è svolta con le modalità della trattazione scritta, essendo stata la stessa sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio del giorno 11.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito rilevata l'infondatezza del primo motivo di gravame.
5.1. Con tale motivo gli appellanti lamentano che il primo giudice ha omesso di considerare il comportamento e le affermazioni rese dai minori in udienza.
Evidenziano che dal verbale si evince che ha affermato: “Voglio che mamma legga Per_1 quello che sto scrivendo” ed a fine colloquio ha detto “di volersi scrivere quello che ha detto per poi farlo vendere alla madre”; si evince inoltre che ha chiesto “se quello che Per_2 diranno lo leggeranno terze persone poiché teme che la madre possa arrabbiarsi. Quando il GO chiede di spiegarsi meglio, lui rettifica e dice di non temere questo”.
Sostengono che tali asserzioni non sono stare considerate dal primo giudice, sebbene le stesse denotassero un certo stato di ansia e di preoccupazione rispetto alla reazione della madre.
Sottolineano che, secondo quanto ribadito recentemente ribadito dalla Suprema Corte
(Cass. n. 2947/2025), in situazioni di alta conflittualità genitoriale e manipolazione, l'ascolto del minore non può essere considerato l'unico criterio di valutazione ma il superiore interesse dei minori va commisurato ad un quadro complessivo. Espongono che nel colloquio avuto in precedenza con il curatore dei minori aveva Per_1 dichiarato che i nonni paterni le mancavano molto e alla domanda sul desiderio di vedere di più i nonni “ha specificato con un bel sorriso “Si””; “alla domanda se vorrebbe vedere Per_2 di più i nonni di , si è come illuminato ed ha invece intrapreso un lungo discorso, Parte_4 raccontando che dava bene con loro e che con nonno andava a lavorare per Pt_2 mercati, e questo gli manca perché si divertiva e mangiava. Inoltre andava a che con il cugino ventunenne a fare “idraulico””.
Evidenziano che al curatore i minori avevano manifestato la volontà di trascorrere maggior tempo con i nonni paterni.
5.2. Osserva la Corte che l'asserito condizionamento esercitato sui minori dal timore di arrecare dispiacere alla madre non ha impedito loro di riferire con spontaneità e sincerità, sia in ordine al legame forte e sincero che li lega ai nonni paterni sia in ordine alle modalità
e tempi con i quali vedono e si trattengono con gli stessi.
5.3. Il dedotto desiderio dei minori di frequentare i nonni più assiduamente (desiderio che, secondo quanto dedotto dai nonni e confermato dal curatore dei minori, non sarebbe stato espresso in sede di ascolto condotto dal GOA in ragione del condizionamento esercitato dalla madre sui minori), non avrebbe del resto potuto essere assecondato atteso che, come già evidenziato dal Tribunale, i minori frequentano e si intrattengono con i nonni (anche da soli, sia dentro casa che all'esterno) in occasione dell'esercizio del diritto di visita (un intero fine settimana a settimane alterne e due pomeriggi a settimana) del padre che convive con i sui genitori (nonni dei minori), il che già soddisfa pienamente diritto degli ascendenti alla frequentazione con i minori e l'interesse di questi a mantenere la relazione positiva e gratificante che li lega ai nonni.
6. Va disatteso anche il secondo motivo di gravame.
6.1. Con tale motivo gli appellanti si dolgono del fatto che, sulla base delle sole dichiarazioni dei minori, il primo giudice abbia ritenuto appropriata e sufficiente la frequentazione che gli stessi hanno con i nonni secondo le modalità del diritto di visita del padre, ritenendo anche superflua l'attivazione dell'educativa domiciliare che avrebbe invece aiutato a comprendere l'importanza che i nonni hanno nella crescita dei minori secondo quanto precisato da Cass.
n. 6658/2025. Evidenziano peraltro che l'intero impianto decisorio poggia su una situazione di fatto ad oggi esistente -coabitazione del genitore con i nonni paterni- che potrebbe venire meno con conseguente privazione della frequentazione con i nonni.
6.2. La Corte, richiamato quanto appena osservato al punto 5.3. in punto di appropriatezza e sufficienza dei tempi e modalità di frequentazione già in essere tra nonni e minori (tempi e modalità corrispondenti a quelli riconosciuti in capo al genitore), rileva per il resto che del tutto condivisibile appare il rilievo del Tribunale secondo cui, a fronte di detta situazione, un'ulteriore specifica regolamentazione dei contatti nonni-nipoti comporterebbe solo un aggravio nella quotidianità dei minori.
6.3. Quanto al rilievo secondo cui, nel caso in cui dovesse venire meno la convivenza del madre dei minori con i nonni degli stessi, verrebbe del tutto meno ogni frequentazione tra nonni e nipoti, si rileva come, allo stato, tale evenienza non si è verificata né è stata prospettata come prossima alla verificazione, sicché ogni mutamento della attuale situazione di fatto potrà essere rappresentata al competente Tribunale per i Minorenni.
7. Tenuto conto della mancata costituzione della resistente e della sostanziale adesione della curatrice alle richieste dei reclamanti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia dell'appellata ; Controparte_1
2) RIGETTA l'appello;
3) DICHIARA integralmente compensate tra le parti costituite le spese di lite;
4) DISPONE per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 11.12.2025
La Consigliera est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
SEZIONE MINORI
La Corte d'Appello di L'Aquila, nelle persone dei sottoindicati magistrati
Dott.ssa Nicoletta ORLANDI Presidente
Dott.ssa Carla CIOFANI Consigliera rel. est.
Dott. Andrea DELL'ORSO Consigliere
Dott.ssa Grazia DE LUCA Esperta
Dott. Marco SIMONE Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 649/2025 R.G.C., passata in decisione ex art 473bis.34 cpc all'udienza del 02.12.2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art
127 ter cpc, vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Lidia Di Parte_1 Parte_2
Ciocco, del foro di Isernia, e dall'avv. Emanuele Ciuffi, del foro di Vasto, elettivamente domiciliati presso e nello studio del predetto in San Salvo (CH) Via Trignina n. 78, il tutto in forza di procura alle liti versata in atti.
APPELLANTI
E
madre dei minori nata ad [...] il [...] Controparte_1 Persona_1
e nato a [...] il [...]. Persona_2
APPELLATA CONTUMACE E
AVV. GIUSEPPINA FABBRETTI quale curatrice speciale dei minori
NONCHE'
, nella persona del Procuratore Generale presso questa Corte di Controparte_2
Appello
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 86/2025 del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila pubblicata il 21.05.2025 – Regolamentazione rapporti con gli ascendenti (art. 317 bis cod.civ.)
Conclusioni delle parti:
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
In via principale:
Riformare la sentenza n. 86/2025 per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, redigere una calendarizzazione delle visite nonni paterni – nipoti, secondo le modalità e relativamente ai giorni ritenuti opportuni.
Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Per la curatrice dei minori:
“in parziale modifica della sentenza n. 86/25 emessa da in data 14.05.2025, Parte_3 ed in particolare alla luce delle risultanze istruttorie e delle dichiarazioni dei minori Per_1
( il 15.04.2015) e (Chieti il 20.10.2016), circa la loro volontà di trascorrere del Per_3 Per_2 tempo soli con i nonni, pe i loro significativi rapporti intrecciati negli anni, soprattutto ad integrazione delle frequentazioni con il padre:
- Valutare di inserire orari e giorni più consoni alle esigenze lavorative dei ricorrenti, e ciò a prescindere delle visite che il loro figlio sig. ha con i figli;
Persona_4
- All'uopo prevedendo spazi specifici di condivisione, nonni-nipoti e ciò sollecitando
l'attivazione di educatori a domicilio, atti a rivelare eventuali difficoltà relazionali e/o di superfluità dell'integrazione calendariale;
- Con liquidazione degli onorari secondo i parametri di cui all'ammissione al Patrocinio
a Spese dello Stato, giusta istanza in data odierna acquisita dal ”. Controparte_3
Per il P.M.: “Si chiede il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata (n. 86/2025 pubbl. il 21/05/2025 emessa dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila) che appare frutto di istruttoria congrua e priva di profili di illogicità”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza –resa all'esito del giudizio di primo grado n. 1205/2024 promosso dagli odierni appellanti (nonni paterni dei minori nata ad Persona_1 Per_3 il 15.04.2015 e nato a [...] il [...], figli di e Persona_2 Persona_4
) onde ottenere la fissazione di modalità e tempi della loro Controparte_1 frequentazione con i nipoti- il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila così statuiva: “RIGETTA il ricorso. Si comunichi per esteso al P.M.M. e alle parti costituite”.
1.1. Il Tribunale dava atto che a sostegno della domanda i ricorrenti avevano dedotto: - che i genitori dei minori erano separati in forza di sentenza del Tribunale di Vasto del 2023, emessa all'esito di un procedimento molto complesso, che aveva scandagliato le competenze dei genitori ed aveva collocato i bambini presso la madre, ma in maniera graduale per alleviare il distacco dai nonni paterni, con i quali i minori avevano convissuto fino a prima della decisione;
- che da allora la madre dei minori ostacolava la frequentazione fra minori e nonni.
1.2. Dava ancora atto che la resistente si era costituita in giudizio ed aveva contestato quanto ex adverso dedotto, esponendo: - che i bambini vedevano regolarmente i nonni proprio in occasione delle visite al padre, come regolamentate dalla sentenza di separazione, individuate in due week-end alternati e due pomeriggi settimanali;
- che, infatti,
i nonni ed il padre dei minori vivevano insieme, nella stessa abitazione, dalla separazione di fatto intervenuta nell'anno 2018; - che, anzi, durante i giorni di prelievo dei minori in favore del padre spesso capitava che erano più i nonni ad occuparsi dei bambini, essendo il padre impegnato per lavoro;
- che, poiché al era stata ritirata la patente, erano proprio i Per_1 nonni ad occuparsi dei materiali prelievi dei minori.
1.3. Rappresentava che nel corso del giudizio il Tribunale per i Minorenni aveva disposto che il servizio sociale di San Salvo, in collaborazione con il servizio sociale di
[...]
, effettuasse una approfondita indagine sociale ed inserisse educativa Parte_4 domiciliare presso il domicilio dei nonni in occasione degli incontri garantiti dalla sentenza di separazione al padre. Aggiungeva che il T.M. aveva delegato per l'ascolto dei minori e per l'audizione del servizio sociale la dott.ssa CP_4
1.4. Rilevava che dall'ascolto dei minori era emerso che i bambini, in occasione degli incontri prestabiliti con il padre, vedevano regolarmente i nonni paterni condividendo con loro momenti in casa ed attività esterne.
Specificava che aveva riferito: “andiamo dai nonni paterni e da papà a fine settimane Per_1 alternate, ci vengono a prendere la nonna paterna e papà e guida la nonna poiché al momento papà non ha la patente…. “Il martedì ed il venerdì dalle 17.30 alle 20.30 invece nonna e papà vengono a prendersi e stanno un po' con noi. Andiamo al centro commerciale, nonna mi accompagna e scuola calcio e va con papà al parco e giocano insieme” Per_2
…” Mi piace stare con i nonni, mi trovo bene con loro e mi va bene vederli anche come sto facendo ora”.
Aggiungeva che aveva riferito: “con i nonni mi piace tanto stare, sono bravi, giocano Per_2 con me e mi aiutano se ho bisogno di qualcosa. Abbiamo momenti quando stiamo a casa dei nonni che trascorriamo tutti insieme, altri in cui passiamo del tempo soli con i nonni e soli con papà”.
1.5. Spiegava che dai racconti di entrambi i bambini emergeva con chiarezza e coerenza sia che i minori avevano piacere a trascorrere del tempo con i nonni paterni, ai quali erano sinceramente legati, sia che le occasioni di incontro tra nonni e nipoti non mancavano affatto, considerate la convivenza nello stesso stabile dei nonni ricorrenti con il padre dei minori e la collaborazione esistente tra nonni e padre nell'organizzazione degli incontri, anche sotto il profilo pratico dei prelievi.
Rilevava che, seppure l'educativa domiciliare non fosse stata attivava dal servizio sociale incaricato, detto inadempimento non impediva di addivenire ad una decisione, avendo i minori riferito con precisione e sincerità sui contenuti e sulle modalità della frequentazione dei nonni fornendo al Tribunale le informazioni necessarie a ritenere meritevole di tutela il rapporto affettivo esistente tra i ricorrenti ed i nipoti, ma anche già soddisfatto il diritto di frequentazione che ne costituiva conseguenza.
1.6. Riteneva in definitiva che la domanda formulata dai ricorrenti fosse totalmente priva di fondamento atteso che i nonni già potevano godere in pieno della frequentazione con i minori, mentre disporre un'ulteriore specifica regolamentazione dei contatti nonni-nipoti avrebbe comportato solo un aggravio nella quotidianità dei minori e non un valore aggiunto.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli originari ricorrenti chiedendone la riforma con accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1. Erronea interpretazione delle risultanze istruttorie;
2. Carenza di motivazione nei punti decisivi dell'oggetto del giudizio.
3. Nel presente grado di giudizio non si è costituita l'appellata, che va pertanto dichiarata contumace, mentre si è costituita la curatrice dei minori la quale ha concluso nei termini riportati in epigrafe.
Con note del 14.11.2025 il P.M. ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
4. La prima udienza fissata per il giorno 02.12.2025, da intendersi quale udienza di discussione ex art. 473 bis.34 c.p.c., si è svolta con le modalità della trattazione scritta, essendo stata la stessa sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio del giorno 11.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito rilevata l'infondatezza del primo motivo di gravame.
5.1. Con tale motivo gli appellanti lamentano che il primo giudice ha omesso di considerare il comportamento e le affermazioni rese dai minori in udienza.
Evidenziano che dal verbale si evince che ha affermato: “Voglio che mamma legga Per_1 quello che sto scrivendo” ed a fine colloquio ha detto “di volersi scrivere quello che ha detto per poi farlo vendere alla madre”; si evince inoltre che ha chiesto “se quello che Per_2 diranno lo leggeranno terze persone poiché teme che la madre possa arrabbiarsi. Quando il GO chiede di spiegarsi meglio, lui rettifica e dice di non temere questo”.
Sostengono che tali asserzioni non sono stare considerate dal primo giudice, sebbene le stesse denotassero un certo stato di ansia e di preoccupazione rispetto alla reazione della madre.
Sottolineano che, secondo quanto ribadito recentemente ribadito dalla Suprema Corte
(Cass. n. 2947/2025), in situazioni di alta conflittualità genitoriale e manipolazione, l'ascolto del minore non può essere considerato l'unico criterio di valutazione ma il superiore interesse dei minori va commisurato ad un quadro complessivo. Espongono che nel colloquio avuto in precedenza con il curatore dei minori aveva Per_1 dichiarato che i nonni paterni le mancavano molto e alla domanda sul desiderio di vedere di più i nonni “ha specificato con un bel sorriso “Si””; “alla domanda se vorrebbe vedere Per_2 di più i nonni di , si è come illuminato ed ha invece intrapreso un lungo discorso, Parte_4 raccontando che dava bene con loro e che con nonno andava a lavorare per Pt_2 mercati, e questo gli manca perché si divertiva e mangiava. Inoltre andava a che con il cugino ventunenne a fare “idraulico””.
Evidenziano che al curatore i minori avevano manifestato la volontà di trascorrere maggior tempo con i nonni paterni.
5.2. Osserva la Corte che l'asserito condizionamento esercitato sui minori dal timore di arrecare dispiacere alla madre non ha impedito loro di riferire con spontaneità e sincerità, sia in ordine al legame forte e sincero che li lega ai nonni paterni sia in ordine alle modalità
e tempi con i quali vedono e si trattengono con gli stessi.
5.3. Il dedotto desiderio dei minori di frequentare i nonni più assiduamente (desiderio che, secondo quanto dedotto dai nonni e confermato dal curatore dei minori, non sarebbe stato espresso in sede di ascolto condotto dal GOA in ragione del condizionamento esercitato dalla madre sui minori), non avrebbe del resto potuto essere assecondato atteso che, come già evidenziato dal Tribunale, i minori frequentano e si intrattengono con i nonni (anche da soli, sia dentro casa che all'esterno) in occasione dell'esercizio del diritto di visita (un intero fine settimana a settimane alterne e due pomeriggi a settimana) del padre che convive con i sui genitori (nonni dei minori), il che già soddisfa pienamente diritto degli ascendenti alla frequentazione con i minori e l'interesse di questi a mantenere la relazione positiva e gratificante che li lega ai nonni.
6. Va disatteso anche il secondo motivo di gravame.
6.1. Con tale motivo gli appellanti si dolgono del fatto che, sulla base delle sole dichiarazioni dei minori, il primo giudice abbia ritenuto appropriata e sufficiente la frequentazione che gli stessi hanno con i nonni secondo le modalità del diritto di visita del padre, ritenendo anche superflua l'attivazione dell'educativa domiciliare che avrebbe invece aiutato a comprendere l'importanza che i nonni hanno nella crescita dei minori secondo quanto precisato da Cass.
n. 6658/2025. Evidenziano peraltro che l'intero impianto decisorio poggia su una situazione di fatto ad oggi esistente -coabitazione del genitore con i nonni paterni- che potrebbe venire meno con conseguente privazione della frequentazione con i nonni.
6.2. La Corte, richiamato quanto appena osservato al punto 5.3. in punto di appropriatezza e sufficienza dei tempi e modalità di frequentazione già in essere tra nonni e minori (tempi e modalità corrispondenti a quelli riconosciuti in capo al genitore), rileva per il resto che del tutto condivisibile appare il rilievo del Tribunale secondo cui, a fronte di detta situazione, un'ulteriore specifica regolamentazione dei contatti nonni-nipoti comporterebbe solo un aggravio nella quotidianità dei minori.
6.3. Quanto al rilievo secondo cui, nel caso in cui dovesse venire meno la convivenza del madre dei minori con i nonni degli stessi, verrebbe del tutto meno ogni frequentazione tra nonni e nipoti, si rileva come, allo stato, tale evenienza non si è verificata né è stata prospettata come prossima alla verificazione, sicché ogni mutamento della attuale situazione di fatto potrà essere rappresentata al competente Tribunale per i Minorenni.
7. Tenuto conto della mancata costituzione della resistente e della sostanziale adesione della curatrice alle richieste dei reclamanti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia dell'appellata ; Controparte_1
2) RIGETTA l'appello;
3) DICHIARA integralmente compensate tra le parti costituite le spese di lite;
4) DISPONE per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 11.12.2025
La Consigliera est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)