Trib. Pavia, sentenza 11/03/2025, n. 306
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Sentenza 11 marzo 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice dott. Giacomo Rocchetti del Tribunale Ordinario di Pavia, riguarda una controversia relativa all'estinzione di una servitù di passaggio coattivo. Le parti in causa sono due coniugi, attori, che richiedevano l'accertamento dell'estinzione della servitù a favore del fondo di proprietà della convenuta, sostenendo che fosse cessata l'interclusione del fondo dominante a seguito della creazione di una nuova via pubblica. La convenuta, invece, contestava la domanda, affermando che il suo fondo non fosse intercluso e che la servitù dovesse rimanere in vigore.

Il Giudice ha accolto le richieste degli attori, dichiarando l'estinzione della servitù di passaggio. Nella sua motivazione, ha evidenziato che la servitù era stata originariamente costituita per evitare l'interclusione del fondo dominante, ma che, a seguito della realizzazione della nuova strada, tale interclusione era venuta meno. Ha applicato l'art. 1055 c.c., che prevede l'estinzione della servitù in caso di cessazione dell'interclusione, e ha ritenuto che la servitù avesse natura coattiva, rendendo quindi applicabile la causa estintiva. Inoltre, ha condannato la convenuta al pagamento delle spese legali, ritenendo infondata la sua opposizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pavia, sentenza 11/03/2025, n. 306
    Giurisdizione : Trib. Pavia
    Numero : 306
    Data del deposito : 11 marzo 2025

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