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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/03/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4706/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 4706/2023, promossa da:
SE BR (C.F: [...]) e AR IO (C.F:
[...]), rappresentati e difesi dall'Avv. MARIA ANGELA GHEZZI del Foro di
Pavia;
ATTORI contro
EN LM (C.F: [...]), rappresentata e difesa dall'Avv.
CRISTIAN CAVALIERE del Foro di Pavia;
CONVENUTO
Oggetto: Servitù.
Conclusioni:
- parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale così giudicare: - Accertare e dichiarare che la servitù di passaggio coattiva a favore del fondo ubicato in CH via Lucania n. 8
Piano Terra (identificato al Catasto Fabbricati del medesimo comune al Foglio 21 mappale
82 subalterno 1 rendita euro 360,23 categoria A/7 Classe 1 consistenza 4,5 vani) e, ove occorra del box di cui al mappale 113, tutti di proprietà della convenuta VI
LM e a carico del fondo ubicato in CH via Lucania n. 8 (identificato al Catasto
Fabbricati del medesimo comune al foglio 21 mappale 81 subalterno 701 -Piano Terra e
Primo Piano- Cat. A7 Classe 1 Vani 9, superficie catastale mq 180, rendita catastale euro
720,46 e foglio 21 mappale 81 subalterno 2 -Piano Terra- Cat. C6 Classe 4 Superficie catastale 23 mq, rendita catastale euro 51,08) tutti di proprietà di IU BR e
RM IN, si è estinta ex art. 1055 c.c. per cessazione dell'interclusione del fondo dominante e, per l'effetto, emettere la relativa sentenza costitutiva di estinzione dell'anzidetto diritto reale di godimento. In via istruttoria: - Qualora il Tribunale ne ravvisasse l'opportunità, si chiede di disporre CTU relativa allo stato dei luoghi e la cessazione dell'interclusione del fondo della convenuta per effetto della creazione della via
Vivaldi. Sulle spese: - Con vittoria di spese e competenze di causa. - Condannare parte convenuta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per avere resistito in giudizio con mala fede o, in subordine, colpa grave, nella somma che il Tribunale riterrà di giustizia.”;
- parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettare le avverse domande, per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di causa.”.
Concisa esposizione del fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 03.11.2023, i coniugi IU BR e RM IN - proprietari di una villetta di due piani fuori terra, composta da quattro locali più servizi al primo piano e due locali più servizi al piano terra, oltre al box e all'area cortilizia circostante, sita in
CH (MI) Via Lucania n. 8, catastalmente identificata al Foglio 21, mappale 81 del C.F. del predetto Comune - adivano l'intestato Tribunale per sentire accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione della servitù di passaggio che gravava sul fondo di loro proprietà ed in favore del fondo confinante, di proprietà di LM VI, stante la sopravvenuta cessazione dell'interclusione del fondo dominante, ai sensi dell'art. 1055 c.c.
Gli attori esponevano che:
- all'epoca di edificazione di entrambe le villette (anno 1965), pressoché identiche, il fondo di cui al mappale 82 del Foglio 21 si trovava in totale stato di interclusione e l'unica modalità di accesso alla via pubblica all'epoca esistente (Via Lucania) era tramite il passaggio sul fondo di cui al mappale 81;
- per tale motivo era stata convenzionalmente costituita dal venditore-costruttore, nel primo atto di compravendita del fondo oggi in loro proprietà, attraverso un “patto speciale”, una servitù di passaggio tramite la porzione del mappale 81, al fine precipuo di consentire l'accesso al fondo dominante, altrimenti intercluso. Nel menzionato atto di acquisto veniva altresì indicato che l'accesso si verificava “dalla nuova via privata in formazione citata nella coerenza ovest” (via Lucania, appunto, confinante al cortile ora di proprietà attorea);
- nei successivi passaggi di proprietà del fondo servente, sia “inter vivos” che “mortis causa”, non risultava in realtà trascritto il c.d. “patto speciale”, ma, esclusivamente, con clausola “di stile”, l'esistenza di servitù “attive e passive” sul fondo alienato;
ad ogni modo, analoga clausola, di pari tenore al “patto speciale”, risultava nell'atto di acquisto del 1985 della porzione di mappale 82 da parte dei sig.ri NU-Locchini, ove veniva precisato quanto segue “Accesso: alla casa di cui fa parte la porzione in contratto si accede sul lato sud attraverso la striscia larga mt. 3 che mette in comunicazione la strada di lottizzazione Via
Lucania”, mentre non era noto agli attori il contenuto dell'atto di acquisto della porzione del mappale 82 da parte di LM VI;
- nelle more era venuta a cessare l'interclusione del fondo dominante, avendo il Comune di
CH realizzato, lungo la coerenza a confine del predetto mappale 82, una nuova strada pubblica denominata “Via Vivaldi”;
- a partire dal 1995, infatti, lungo il confine tra il mappale 82 e la nuova Via Vivaldi, i proprietari del mappale 82 avevano realizzato un accesso, sia carraio che pedonale, che consentiva loro di accedere agli immobili di proprietà direttamente dalla via pubblica;
in particolare, i proprietari confinanti avevano realizzato un cancellino pedonale con citofono ed un cancello carraio per l'accesso con autovetture;
l'immobile di LM VI risultava altresì fornito di un box in muratura, separato rispetto all'abitazione al piano terra, ma sempre con accesso diretto dalla nuova strada comunale;
- tale situazione permetteva ai proprietari confinanti (AO e OL NU e LM
VI, rispettivamente) di utilizzare gli accessi pedonali e carrai ubicati sulla Via
Vivaldi per raggiungere, peraltro più comodamente, le loro unità abitative e ciò senza avere più la necessità di attraversare l'area cortilizia sul fondo servente di cui al mappale 81;
- essendo cessato lo stato d'interclusione del fondo dominante, avevano quindi invitato i soggetti interessati in mediazione (obbligatoria) al fine di definire complessivamente i reciproci rapporti, ma al procedimento partecipavano i soli comproprietari sig.ri NU, mentre rimaneva assente LM VI;
- i sig.ri NU riconoscevano la sopravvenuta cessazione dell'interclusione del fondo dominante di loro proprietà e rinunciavano formalmente al diritto di passaggio, pedonale e carraio, sul fondo servente con atto a rogito Notaio Paolo Tonalini in data 05.07.2023;
- nei confronti di LM VI, invece, non restava che l'azione giudiziale per l'accertamento della cessazione dello stato d'interclusione del fondo e conseguente soppressione della servitù di passaggio, ai sensi dell'art. 1055 c.c.
Con comparsa di risposta del 09.01.2024, la convenuta si costituiva contestando la domanda, siccome infondata in fatto e diritto, chiedendone il rigetto.
Deduceva, in sintesi e per quanto di interesse, che non sussistevano i presupposti per sopprimere il passaggio pedonale e carraio sul fondo servente, atteso che il box di sua proprietà, avente accesso diretto sulla (nuova) Via Vivaldi, sorgeva sul mappale 113 del Foglio 21 e costituiva un'unità immobiliare autonoma e distinta dall'unità abitativa, catastalmente identificata al Foglio 21, mappale 82, subalterno 1, poiché separata dal cortile (sempre mappale 82) in proprietà esclusiva dei sig.ri NU;
in tale situazione non poteva ritenersi cessata l'interclusione ai fini dell'invocata estinzione della servitù coattiva di passaggio.
Precisava, altresì, che, diversamente da quanto asserito dagli attori, l'accesso dalla Via Lucania era ancora dalla stessa utilizzato, ivi trovandosi stabilito l'indirizzo di residenza anagrafica, nonché tutti gli impianti (acqua, luce, telefono, scarichi, pozzetti d'ispezione, ecc.) posti a servizio della propria abitazione.
Esperite le verifiche preliminari, le parti depositavano nei termini le memorie integrative.
Alla prima udienza del 27.03.2024, fallito il tentativo di conciliazione, il Tribunale, ritenuta la causa documentalmente istruita, assegnava alle parti i termini ex art. 281-quinquies e 189 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, della comparsa conclusionale e della memoria di replica, nonché delle note scritte per l'udienza dell'08.01.2025 di rimessione della causa in decisione. All'esito, la causa veniva assunta in decisione.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. In via preliminare si osserva che, nelle conclusioni rassegnate con la memoria integrativa ex art. 171-ter n. 1) c.p.c., poi ribadite con la nota di precisazione del 06.11.2024, parte attrice, oltre a rettificare il mero refuso materiale del dato catastale relativo al “Foglio” riferito ad entrambi fondi servente (mapp. 81) e dominante (mapp. 82) e specificare, relativamente a quest'ultimo, il subalterno dell'immobile facente capo in via esclusiva alla convenuta (sub. 1), ha altresì aggiunto l'inciso “…e, ove occorra del box di cui al mappale 113…”.
1.1 A fronte di tale aggiunta, parte convenuta, con la memoria proposta ai sensi dell'art. 171-ter, n.
2) c.p.c., ha dichiarato di “non accettare il contraddittorio” sulla domanda nuova, in quanto costituente una vera e propria “mutatio libelli”, come tale inammissibile.
1.2 L'eccezione è infondata, oltre che irrilevante.
1.2.1 È infondata perché l'art. 171-ter c.p.c., introdotto dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, prevede che le parti, a pena di decadenza, con le memorie integrative possono: «1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande o delle eccezioni nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;
3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.»
In sostanza, per quel che qui interessa, la memoria di cui al n. 1) dell'art. 171-ter c.p.c. viene destinata alle attività prima esercitabili nell'udienza di prima comparizione o (alcune) ancora nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1.
Invero, i commi 5 e 6 dell'art. 183 c.p.c. (l'assetto è analogo nell'art. 171-ter c.p.c., previsto dalla riforma c.d. Cartabia) distinguono tra la facoltà di proporre domande “nuove”, che sono ammissibili se «conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto», e la facoltà di
«precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte», per la quale non è stabilito altro limite se non quello temporale.
Pertanto, tenuto conto del dato normativo, quand'anche si ritenesse il riferimento al mappale 113 di proprietà della convenuta come qualcosa di “aggiuntivo” rispetto all'iniziale domanda, quindi una domanda “nuova” e non “modificata”, essa risulterebbe comunque ammissibile, siccome proposta, indubbiamente, a seguito delle eccezioni della convenuta e tempestivamente avanzata dagli attori con la prima memoria integrativa.
1.2.2 È irrilevante perché la causa estintiva della servitù di passaggio, pedonale e carraio, per l'invocata cessazione dell'interclusione del fondo dominante di proprietà della convenuta è chiaramente riferita (e riferibile) al solo immobile identificato nel subalterno 1 del mappale 82, non essendo il box/autorimessa di cui al mappale 113 – pacificamente - né avvantaggiato dalla detta servitù gravante sul fondo servente di proprietà attorea, di cui si chiede la soppressione, né intercluso, avendo questo pacificamente accesso diretto sulla Via Vivaldi.
§2. Ciò premesso, nel merito si osserva quanto segue.
2.1 Dalla disamina degli atti di provenienza depositati dagli attori risulta comprovato che i fondi oggetto di causa appartenevano ad un'unica proprietà, indicata in origine al mappale 5 del foglio 21, ubicata nel Comune di CH, che venne parcellizzata in distinti appezzamenti e venduta per la porzione “sub. i” da TT GU ai primi acquirenti BE IN e RL RA, con scrittura privata in data 08.11.1965, in autentica Notaio dott. Alessandro Malfi (cfr. doc. 4a fasc. att.). In vista della successiva costruzione delle due villette bifamiliari, iniziata nel 1967, sorte al di sopra dei fondi contigui (v. tavole di progetto, sub. doc. 4b fasc.att.), nel primo atto di compravendita i contraenti inserirono un “patto speciale”, a tenore del quale: “su questa porzione lungo la coerenza di sud verrà adibita ad accesso comune con la porzione 5 sub. e una striscia larga m. 3 (tre) fino a raggiungere il vano scala compreso, che le due porzioni contigue costruiranno in comune a cavaliere del loro confine”; venne specificato, inoltre, tra i “patti e condizioni generali”, che era onere del venditore provvedere “a propria cura e spese, alla formazione della massicciata della nuova strada che parte dalla via privata citata nelle coerenze e fino a raggiungere la strada comunale per Cascina Centenara, nuova strada privata nel piano di lottizzazione approvato dall'Amministrazione Comunale di CH” (n. 1), mentre “la massicciata della via privata larga metri 6 (sei) citata nella coerenza verrà eseguita a cura e spesa degli acquirenti in parti proporzionali alle superfici acquistate.” (n. 2).
2.2 I patti e condizioni generali ed il patto speciale furono riportati nella nota di trascrizione eseguita a Pavia il 30.11.1965, n. 8209 reg. gen., n. 5348 reg. part. (cfr. doc. 4a cit., pag.
2-3 e 11-
12).
2.3 Con i successivi passaggi di proprietà (vendita, successione per causa di morte, donazione di quota di comproprietà e divisione, ecc.) che, nel corso degli anni, hanno interessato le porzioni immobiliari degli edifici venuti a compimento sui fondi confinanti (cfr. doc. 5 e 2-6 fasc.att., doc. 1 fasc.conv.), tale servitù di passaggio pedonale e carraio, costituita contrattualmente e regolarmente trascritta, si è trasferita per effetto delle successive alienazioni ed è pervenuta a favore degli immobili facenti capo, rispettivamente, ai sig.ri NU OL e NU AO [proprietari dal
08.07.1985 dell'appartamento al primo piano con annesso locale uso autorimessa al p.t. e area cortilizia pertinenziali all'abitazione, attualmente censite al C.F. come segue: - Foglio 21, mapp. 82, sub. 3, Via Lucania n. 8, e Foglio 21, mapp. 82, sub. 2, Via Lucania n. 8] e LM VI
[proprietaria dal 30.03.2000 dell'appartamento al piano terra composto da due locali oltre i servizi, attualmente censita al C.F. come segue: - Foglio 21, mapp. 82, sub. 1, Via Lucania n. 8, oltre che del box separato e distinto al Foglio 21, mapp. 113, Via Vivaldi] in forza del principio di ambulatorietà delle servitù prediali, in virtù del quale l'alienazione del fondo dominante comporta automaticamente il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, anche se nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto (v. Cass. n. 13817/2019; conf. Cass. 20817/2011), così come gli acquirenti del fondo servente, attualmente IU BR e RM IN [divenuti proprietari esclusivi dell'area cortilizia di pertinenza dell'intero fabbricato, acquistato per porzioni di piano con distinti atti di compravendita del 22.12.2014 e del 15.05.2019, attualmente censito in
C.F. come segue: foglio 21, mapp. 81, sub. 701, Via Lucania n. 8, e foglio 21, mapp. 81, sub. 2, Via
Lucania n. 8], una volta trascritto il titolo originario di costituzione della servitù, hanno ricevuto l'immobile con il peso di cui è gravato.
2.4 Ferma l'esistenza della servitù in contestazione, quanto alla sua natura giuridica va innanzitutto disattesa la tesi di parte convenuta, secondo cui la servitù in oggetto sarebbe stata costituita per destinazione del padre di famiglia, secondo la fattispecie di cui all'art. 1062 c.c., emergendo dal primo atto di vendita e frazionamento del 1965, con ogni evidenza, che non esisteva affatto una situazione oggettiva di subordinazione di un fondo all'altro, quando entrambi appartenevano allo stesso proprietario, e neppure esistevano opere visibili e permanenti destinate all'esercizio dell'accesso e transito pedonale e carraio tra le porzioni contigue, opere che, anzi, il primo venditore e gli originari acquirenti, contestualmente, si obbligavano a realizzare.
2.5 Ai fini della applicazione della causa estintiva della servitù di passaggio di cui all'art. 1055 c.c. per il caso di cessazione dell'interclusione del fondo dominante, invocata dagli attori, occorre quindi verificare, in primo luogo, se si tratta di una servitù coattiva o se, piuttosto, si è dinanzi ad una servitù di natura volontaria, per la quale siffatta causa estintiva non opera.
2.6 Ritiene il Tribunale che la servitù in questione abbia natura costitutiva.
A tal proposito, va richiamato il condiviso principio di diritto più volte enunciato dalla Suprema
Corte, secondo il quale “la servitù costituita per contratto non cessa di essere coattiva, con conseguente operatività della corrispondente disciplina normativa, laddove risultino sussistenti le condizioni legali per ottenere detta costituzione, nonché l'intenzione delle parti di soddisfare
l'esigenza tutelata dalla legge, pur se non emergenti dall'atto, ma ricavabili aliunde, senza che rilevi che le parti non abbiano previsto la corresponsione di un'indennità in favore del proprietario del fondo servente, dovendosi presumere il carattere coattivo del vincolo, salvo che non emerga in concreto l'intento inequivoco dei contraenti di assoggettarsi al regime delle servitù volontarie”
(cfr. Cass. n. 23839/2012; Cass. n. 5053/2013; Cass. n. 2922/2014).
Tali condivisibili principi hanno trovato ulteriore e più recente conferma dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ribadito la presunzione relativa della natura costitutiva della servitù e riaffermato il principio per cui “per il disposto dell'art. 1054 c.c., il quale riconosce al proprietario del fondo rimasto intercluso in conseguenza di alienazione a titolo oneroso o di divisione il diritto di ottenere coattivamente dall'altro contraente il passaggio senza corrispondere alcuna indennità, deve presumersi che la servitù di passaggio costituita con lo stesso atto di alienazione o di divisione, o anche con atto successivo che all'interclusione sia oggettivamente preordinato, abbia natura coattiva, con conseguente applicabilità alla medesima, in caso di cessazione dell'interclusione, della causa estintiva di cui all'art. 1055 c.c., salvo che dal negozio costitutivo non emerga, in concreto ed inequivocabilmente, l'intento delle parti di assoggettarsi al regime delle servitù volontarie” (cfr. Cass. n. 8913/2016; Cass. n. 20461/2016; Cass. n. 10295/2017; Cass. n.
24966/2019; Cass. n. 27084/2021).
2.6.1 Va dunque riconosciuto che, laddove gli elementi oggettivi della fattispecie depongano nel senso che le parti abbiano inteso, pur senza farne espressa menzione, evitare l'interclusione dei fondi che si verificherebbe per effetto della vendita o della divisione, ricorrono i presupposti della servitù coattiva. 2.6.2 Nel caso di specie, dall'esame del primo atto di compravendita del 1965 si evince che la costituzione della servitù di passaggio gravante sul fondo alienato ai primi danti causa degli attori fosse avvenuta per permettere l'accesso dalla nuova via di lottizzazione, nella coerenza di ovest, in seguito denominata “Via Lucania”, quindi il passaggio, lungo la coerenza di sud, attraverso la massicciata della nuova strada privata, a vantaggio degli altri appezzamenti del venditore sulla porzione 5 (sub. e), i quali sarebbero rimasti sostanzialmente interclusi, non avendo altre uscite sull'unica strada comunale al tempo esistente (v. anche l'estratto del PRG del 1984, tav. 3, sub. doc.
3, pag. 4 fasc.att.).
2.6.3 L'obiettiva situazione di interclusione dei fondi e il richiamo alla finalità di assicurare l'accesso e il transito tra le porzioni contigue attraverso la realizzazione di una nuova “striscia” larga tre metri, manifesta chiaramente quale fosse lo scopo che le parti si prefiggevano di assicurare con il “patto speciale” sopra trascritto;
d'altro canto, dal tenore del contratto non emerge in alcun modo la volontà dei contraenti di assoggettare la servitù costituita al regime giuridico delle servitù volontarie, né la parte convenuta ha in questa sede indicato specificamente ovvero evidenziato quegli elementi contrattuali da cui dovrebbe desumersi un tale inequivoco intento.
§3. Trova, dunque, applicazione la disciplina della servitù coattiva di passaggio e, di conseguenza, la causa estintiva di cui all'art. 1055 c.c., quando siano venuti meno i presupposti di fatto che avevano reso, ex lege, necessaria la sua costituzione.
3.1 L'onere della prova incombe su chi chiede lo stato di cessazione della servitù ed ha ad oggetto l'assenza di interclusione del fondo in favore dei quali era stata costituita la servitù (cfr. Cass. n.
27084/2021).
3.2 Ora, le ragioni spiegate a fondamento della domanda pongono in particolare la questione se la successiva - pacifica - realizzazione (quantomeno dal 1995), lungo la coerenza ad est del mappale
82, di una nuova strada pubblica denominata “Via Vivaldi”, abbia determinato, o meno, la cessazione della interclusione del fondo dominante, a vantaggio del quale, all'epoca intercluso, venne costituita la servitù di passaggio in argomento.
3.2.1 A tal proposito, parte attrice ha allegato e comprovato documentalmente, tramite documentazione fotografica (non disconosciuta), che i proprietari delle unità immobiliari e delle pertinenze della villetta a due piani esistente sul fondo dominante, in seguito alla realizzazione della nuova strada pubblica, abbiano realizzato due ingressi autonomi, sia carraio che pedonale, che consentono ai rispettivi proprietari di accedere ai loro appartamenti direttamente dalla Via Vivaldi.
Risultano, infatti, realizzati un cancellino pedonale con citofono e un cancello carraio per l'accesso con autovetture (cfr. docc. 8a, 8b, 13A-F fasc.att.), i quali incontestatamente affacciano sulla nuova strada comunale. 3.2.2 È inoltre fatto pacifico in causa, oltre che documentato, che l'odierna convenuta sia divenuta proprietaria, oltre che dell'appartamento al piano terra (fg. 21, mapp. 82, sub. 1), anche di un box autorimessa (catastalmente distinto al fg. 21, mapp. 113), al quale accede sempre direttamente dalla
Via Vivaldi.
3.2.3 Parte attrice ha inoltre allegato che con i confinanti sig.ri NU AO e NU OL, proprietari della porzione del fabbricato posto al piano primo ed annesso locale ad uso autorimessa, nonché dell'area cortilizia pertinenziale – immobili contraddistinti al Foglio 21, mappale 82, subalterni 2 e 3 - la questione è stata già consensualmente risolta in senso positivo (ed in via stragiudiziale), avendo costoro espressamente riconosciuto la cessazione dell'originaria interclusione del fondo dominante e formalmente rinunciato - mediante volontà “abdicativa” - alla servitù coattiva di passaggio imposta sull'area cortilizia del fondo servente, giusto atto a rogito
Notaio P. Tonalini del 05.07.2023 rep. 28270, racc. n. 16752 (cfr. doc. 12 fasc.att.).
3.3 A fronte di tale stato di cose, ritiene il Tribunale di avere elementi sufficienti per dichiarare cessata la necessità del passaggio, pedonale e carraio, riconosciuto nel 1965 in favore dell'intero fondo dominante e disporre conseguentemente, ai sensi dell'art. 1055 c.c., la soppressione della servitù coattiva sopra il fondo servente.
3.4 Ed invero, va osservato che la causa estintiva della servitù di passaggio, prevista dall'art. 1055
c.c., è costituita dal venir meno di una determinata situazione di fatto, che, a suo tempo, ebbe, ai sensi dell'art. 1051 c.c., ad imporre la costituzione di una servitù di passaggio coattivo, situazione che, come si desume dalla norma (art. 1051 c.c.), è caratterizzata dal fatto che un determinato fondo per lo stato dei luoghi, non abbia alcuna possibilità di uscita sulla via pubblica se non attraverso il fondo o i fondi del vicino che lo circondano (interclusione assoluta) ovvero non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa).
Costituisce ormai orientamento giurisprudenziale consolidato che l'indagine diretta ad accertare l'interclusione di un fondo, ai fini della costituzione a vantaggio di esso di una servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 c.c., va condotta con riguardo al fondo nella sua unitarietà e cioè al fondo nel suo complesso e non già in relazione a singole parti di esso (anche se aventi, per libere scelte e determinazioni del proprietario, destinazione economica eterogenea), per ottenere più passaggi coattivi a favore di singole parti del fondo o un passaggio coattivo a favore di una singola parte di esso, perché un fondo non può essere considerato intercluso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1051 c.c., se, comunque, una parte di esso confina con la via pubblica ed ha quindi, uscita su di essa o può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (cfr. Cass. n. 6674/1988, ribadita più di recente da Cass. n. 20518/2020). Il principio secondo il quale il terreno intercluso deve essere preso in considerazione unitariamente al fine di verificare l'esistenza dell'interclusione è applicabile nel caso in cui, dal punto di vista morfologico, esso presenti una conformazione tale da far ritenere che le singole parti del fondo siano facilmente accessibili l'una dall'altra (e ciò, qualunque sia la destinazione economica di ogni parte), poiché, in tal caso, ove il fondo non fosse considerato unitariamente ma per parti separate, in presenza di un accesso esistente alla via pubblica, la richiesta di costituzione di un passaggio coattivo, anche se connessa ad una diversa destinazione economica delle distinte parti di fondo, si risolverebbe nel reclamare l'imposizione di un peso a carico del fondo altrui dettato da prevalenti ragioni di comodità, atteso che il passaggio dall'una all'altra parte del terreno non sarebbe ostacolata da alcunché.
Gli stessi principi valgono per il caso, per così dire opposto, e cioè per la indagine diretta a stabilire se l'interclusione sia venuta meno per effetto della mutata situazione dei luoghi, ai fini della estinzione della servitù di passaggio coattivo in precedenza ottenuta, ex art. 1055 c.c., o, per contro, del mantenimento e della conservazione di essa (cfr. Cass. n. 1258/1995).
3.5 Orbene, osservando tali coordinate ermeneutiche, le argomentazioni spese dalla difesa di parte convenuta, la quale contesta l'opponibilità del fatto costitutivo (cessazione dell'interclusione) rispetto alla propria situazione immobiliare, limitandola alle mere evidenze catastali, non hanno pregio.
3.5.1 In primo luogo, la creazione di un diverso ingresso, pedonale e carraio, mediante opere permanenti, sulla nuova Via Vivaldi, ha indubbiamente consentito e consente all'odierna convenuta di godere non soltanto del box-autorimessa di proprietà esclusiva (mapp. 113), posto a servizio dell'abitazione principale, ma anche della stessa unità abitativa al piano terra (mapp. 82, sub. 1), rendendo così non più necessaria l'utilizzazione ed il mantenimento, ai fini dell'esercizio del passaggio, della servitù coattiva gravante sull'area cortilizia (mappale 81) di pertinenza del fabbricato degli odierni attori, avente accesso dal lato (opposto) di Via Lucania.
3.5.2 In secondo luogo, l'eccezione secondo cui l'immobile (appartamento) non avrebbe accesso diretto alla via pubblica e rimarrebbe altrimenti intercluso in via assoluta sui quattro lati, se privato della servitù coattiva, in particolare dal lato est, laddove tra la Via Vivaldi e l'unità abitativa si interpone l'area cortilizia esterna di proprietà esclusiva di terzi (NU), risulta superata dalla circostanza - puntualmente evidenziata dalla difesa attorea e non smentita - per cui l'unità immobiliare al piano terra della convenuta goda, in realtà, del passaggio “iure servitutis” sopra il piano cortile antistante, prevenuto in proprietà dei sig.ri NU [cfr. doc. 6 fasc. att., pag. 2, ove relativamente all'anzidetta area cortilizia si precisa “…gravata di servitù di passo, di aperture di finestre, di sporto balconi, di vedute e quant'altro a favore dell'appartamento a piano terra della casa medesima…” all'epoca di proprietà Tesserin-Oldani, danti causa della sig.ra LM].
3.6 Alla luce di quanto esposto, l'interclusione assoluta del fondo dominante (mapp. 82, sub. 1) rispetto alla Via Vivaldi di CH (MI) non può dirsi sussistente, avendo il fondo un'uscita indiretta sulla via pubblica (uscita indiretta che è ammessa dalla giurisprudenza;
cfr. Cass.
n.2507/1986; Cass. n. 1732/1961).
Se, infatti, per imporre la servitù a favore di un fondo, l'art. 1051, comma 1 c.c. esige non soltanto che questo sia “circondato da fondi altrui”, ma anche che non abbia “uscita sulla via pubblica”
(ovvero che non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio), ciò significa che la servitù non spetta quando il fondo medesimo, pur non essendo immediatamente contiguo alla via pubblica, sia ad essa collegata mediatamente, tramite cioè una zona intermedia praticabile ed aperta al passaggio: esempi di uscita indiretta si ravvisano proprio nelle ipotesi (nella specie ricorrenti) in cui il proprietario del fondo dominante sia titolare di una servitù volontaria di passaggio su un fondo contiguo alla via pubblica o se tale servitù consenta di raggiungere un altro fondo, appartenente al proprietario del fondo intercluso, che confina con una via pubblica.
3.7 Logico corollario della cessata interclusione assoluta del fondo dominante per effetto della mutata situazione dei luoghi è che è venuto meno il requisito della necessità sotteso alla permanenza della precedente servitù coattiva, con conseguente estinzione ex art. 1055 c.c. del diritto di passaggio sul fondo servente originariamente previsto dalle parti.
3.8 La domanda è pertanto fondata e merita di accoglimento. Benché non sia rilevante agli effetti della decisione, per mera completezza e chiarezza espositiva si precisa che la domanda (e la conseguente pronuncia giudiziale) non intercede il diritto della convenuta di mantenere le tubazioni e i cavi relativi ai servizi tecnologici (fognature, acqua, gas, corrente elettrica, ecc.) eventualmente esistenti sul fondo servente.
§4. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, come mod. dal D.M. n. 147/2022
(scaglione di valore da € 26.001,00 a 52.000,00), in misura adeguata ai valori richiesti in nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c. dalla parte vittoriosa (fasi di studio, introduttiva e decisionale, valori medi;
fase – sola – di trattazione, valore minimo); con il medesimo criterio va riconosciuta la rifusione dei compensi di avvocato richiesti in nota per la fase di mediazione obbligatoria “ante causam”, liquidata con il valore minimo per la fase di attivazione, in proporzione all'attività difensiva prestata.
4.1 La convenuta va altresì condannata, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis del D.lgs. n. 28 del 2010
(in vigore fino al 30 giugno 2023, ratione temporis applicabile), al versamento all'entrata di bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, non avendo partecipato, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione - obbligatoria in materia di “diritti reali” – avanti all'Organismo di Mediazione del C.O.A. di Pavia, al quale è stata regolarmente invitata (v. proc. n. 9/2023 del 13.01.2023, verbale di primo incontro del 13.02.2023, sub. doc. 10 e 11 fasc.att.).
4.2 Non vi è margine per far luogo in questa sede alla condanna - invocata dagli attori - ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per “lite temeraria”.
4.2.1 Sebbene la responsabilità aggravata prevista da tale norma, a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma, non richieda la prova del danno, la stessa esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, ravvisabili nella violazione di quel grado minimo di diligenza che avrebbe consentito a quest'ultima di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (cfr. Cass., Sez. Un., n. 9912/2018).
4.2.2 La Suprema Corte ha avuto modo di precisare al riguardo che i presupposti della mala fede o della colpa grave, comunque indispensabili per l'applicabilità dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. (Cass.
n. 21570/2012), devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, tanto da potersi considerare meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte, così da contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (cfr. Cass. n. 13859/2022).
4.2.3 A giudizio del Tribunale, tali presupposti non ricorrono nel caso in esame, non essendo il comportamento processuale complessivamente tenuto dalla convenuta apprezzabile in termini di
“abuso del processo”, dal momento che, in relazione alla fattispecie concreta, lo sforzo argomentativo per contrastare l'avversa domanda di estinzione della servitù, benché ritenuto complessivamente infondato, si pone come legittimo esercizio del diritto di difesa, senza sfociare in un uso strumentale o pretestuoso del processo.
4.3 La presente sentenza costituisce titolo idoneo per la trascrizione presso la competente conservatoria dei Registri Immobiliari.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara l'estinzione della servitù di passaggio coattivo, pedonale e carraio, costituita mediante patto speciale al contratto di compravendita in data 08.11.1965 tra il venditore
TT GU e gli acquirenti IN BE e RA RL in IN in autentica
Notaio dott. A. Malfi, Notaio in Milano, al n. 119898 di repertorio, trascritto a Pavia il 30.11.1965 al n. 7209 reg. gen. d'ord. n. 5348 reg. part., che residua a favore del fondo dominante ubicato in CH (MI), Via Lucania n. 8, oggi catastalmente identificato al
Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 21, mappale 82, subalterno 1, PT, di proprietà di LM VI (C.F: [...]), ed a carico del fondo servente, ubicato in CH (MI), Via Lucania n. 8, precisamente sull'area cortilizia di pertinenza delle unità immobiliari, oggi catastalmente identificate al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 21, mappale 81, subalterno 701, PT-1, e Foglio 21, mappale
81, subalterno 2, PT, di proprietà di BR IU (C.F: [...]) e
IN RM (C.F: [...]), essendo cessato lo stato di interclusione del fondo dominante;
• condanna la parte convenuta soccombente al rimborso delle spese di lite in favore della parte attrice vittoriosa, che si liquidano in € 545,00 per spese esenti, € 15,76 per esborsi, € 268,00 per compenso di mediazione obbligatoria, € 6.713,00 per compensi di giudizio (di cui €
1.701,00 fase studio, € 1.204,00 fase intr., € 903,00 fase tratt., € 2.905,00 fase dec.), oltre al
15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
• dichiara la presente sentenza titolo idoneo alla trascrizione presso la competente conservatoria dei Registri Immobiliari;
• condanna LM VI al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio per la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione obbligatoria.
Così è deciso in Pavia, lì 11 marzo 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 4706/2023, promossa da:
SE BR (C.F: [...]) e AR IO (C.F:
[...]), rappresentati e difesi dall'Avv. MARIA ANGELA GHEZZI del Foro di
Pavia;
ATTORI contro
EN LM (C.F: [...]), rappresentata e difesa dall'Avv.
CRISTIAN CAVALIERE del Foro di Pavia;
CONVENUTO
Oggetto: Servitù.
Conclusioni:
- parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale così giudicare: - Accertare e dichiarare che la servitù di passaggio coattiva a favore del fondo ubicato in CH via Lucania n. 8
Piano Terra (identificato al Catasto Fabbricati del medesimo comune al Foglio 21 mappale
82 subalterno 1 rendita euro 360,23 categoria A/7 Classe 1 consistenza 4,5 vani) e, ove occorra del box di cui al mappale 113, tutti di proprietà della convenuta VI
LM e a carico del fondo ubicato in CH via Lucania n. 8 (identificato al Catasto
Fabbricati del medesimo comune al foglio 21 mappale 81 subalterno 701 -Piano Terra e
Primo Piano- Cat. A7 Classe 1 Vani 9, superficie catastale mq 180, rendita catastale euro
720,46 e foglio 21 mappale 81 subalterno 2 -Piano Terra- Cat. C6 Classe 4 Superficie catastale 23 mq, rendita catastale euro 51,08) tutti di proprietà di IU BR e
RM IN, si è estinta ex art. 1055 c.c. per cessazione dell'interclusione del fondo dominante e, per l'effetto, emettere la relativa sentenza costitutiva di estinzione dell'anzidetto diritto reale di godimento. In via istruttoria: - Qualora il Tribunale ne ravvisasse l'opportunità, si chiede di disporre CTU relativa allo stato dei luoghi e la cessazione dell'interclusione del fondo della convenuta per effetto della creazione della via
Vivaldi. Sulle spese: - Con vittoria di spese e competenze di causa. - Condannare parte convenuta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per avere resistito in giudizio con mala fede o, in subordine, colpa grave, nella somma che il Tribunale riterrà di giustizia.”;
- parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettare le avverse domande, per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di causa.”.
Concisa esposizione del fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 03.11.2023, i coniugi IU BR e RM IN - proprietari di una villetta di due piani fuori terra, composta da quattro locali più servizi al primo piano e due locali più servizi al piano terra, oltre al box e all'area cortilizia circostante, sita in
CH (MI) Via Lucania n. 8, catastalmente identificata al Foglio 21, mappale 81 del C.F. del predetto Comune - adivano l'intestato Tribunale per sentire accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione della servitù di passaggio che gravava sul fondo di loro proprietà ed in favore del fondo confinante, di proprietà di LM VI, stante la sopravvenuta cessazione dell'interclusione del fondo dominante, ai sensi dell'art. 1055 c.c.
Gli attori esponevano che:
- all'epoca di edificazione di entrambe le villette (anno 1965), pressoché identiche, il fondo di cui al mappale 82 del Foglio 21 si trovava in totale stato di interclusione e l'unica modalità di accesso alla via pubblica all'epoca esistente (Via Lucania) era tramite il passaggio sul fondo di cui al mappale 81;
- per tale motivo era stata convenzionalmente costituita dal venditore-costruttore, nel primo atto di compravendita del fondo oggi in loro proprietà, attraverso un “patto speciale”, una servitù di passaggio tramite la porzione del mappale 81, al fine precipuo di consentire l'accesso al fondo dominante, altrimenti intercluso. Nel menzionato atto di acquisto veniva altresì indicato che l'accesso si verificava “dalla nuova via privata in formazione citata nella coerenza ovest” (via Lucania, appunto, confinante al cortile ora di proprietà attorea);
- nei successivi passaggi di proprietà del fondo servente, sia “inter vivos” che “mortis causa”, non risultava in realtà trascritto il c.d. “patto speciale”, ma, esclusivamente, con clausola “di stile”, l'esistenza di servitù “attive e passive” sul fondo alienato;
ad ogni modo, analoga clausola, di pari tenore al “patto speciale”, risultava nell'atto di acquisto del 1985 della porzione di mappale 82 da parte dei sig.ri NU-Locchini, ove veniva precisato quanto segue “Accesso: alla casa di cui fa parte la porzione in contratto si accede sul lato sud attraverso la striscia larga mt. 3 che mette in comunicazione la strada di lottizzazione Via
Lucania”, mentre non era noto agli attori il contenuto dell'atto di acquisto della porzione del mappale 82 da parte di LM VI;
- nelle more era venuta a cessare l'interclusione del fondo dominante, avendo il Comune di
CH realizzato, lungo la coerenza a confine del predetto mappale 82, una nuova strada pubblica denominata “Via Vivaldi”;
- a partire dal 1995, infatti, lungo il confine tra il mappale 82 e la nuova Via Vivaldi, i proprietari del mappale 82 avevano realizzato un accesso, sia carraio che pedonale, che consentiva loro di accedere agli immobili di proprietà direttamente dalla via pubblica;
in particolare, i proprietari confinanti avevano realizzato un cancellino pedonale con citofono ed un cancello carraio per l'accesso con autovetture;
l'immobile di LM VI risultava altresì fornito di un box in muratura, separato rispetto all'abitazione al piano terra, ma sempre con accesso diretto dalla nuova strada comunale;
- tale situazione permetteva ai proprietari confinanti (AO e OL NU e LM
VI, rispettivamente) di utilizzare gli accessi pedonali e carrai ubicati sulla Via
Vivaldi per raggiungere, peraltro più comodamente, le loro unità abitative e ciò senza avere più la necessità di attraversare l'area cortilizia sul fondo servente di cui al mappale 81;
- essendo cessato lo stato d'interclusione del fondo dominante, avevano quindi invitato i soggetti interessati in mediazione (obbligatoria) al fine di definire complessivamente i reciproci rapporti, ma al procedimento partecipavano i soli comproprietari sig.ri NU, mentre rimaneva assente LM VI;
- i sig.ri NU riconoscevano la sopravvenuta cessazione dell'interclusione del fondo dominante di loro proprietà e rinunciavano formalmente al diritto di passaggio, pedonale e carraio, sul fondo servente con atto a rogito Notaio Paolo Tonalini in data 05.07.2023;
- nei confronti di LM VI, invece, non restava che l'azione giudiziale per l'accertamento della cessazione dello stato d'interclusione del fondo e conseguente soppressione della servitù di passaggio, ai sensi dell'art. 1055 c.c.
Con comparsa di risposta del 09.01.2024, la convenuta si costituiva contestando la domanda, siccome infondata in fatto e diritto, chiedendone il rigetto.
Deduceva, in sintesi e per quanto di interesse, che non sussistevano i presupposti per sopprimere il passaggio pedonale e carraio sul fondo servente, atteso che il box di sua proprietà, avente accesso diretto sulla (nuova) Via Vivaldi, sorgeva sul mappale 113 del Foglio 21 e costituiva un'unità immobiliare autonoma e distinta dall'unità abitativa, catastalmente identificata al Foglio 21, mappale 82, subalterno 1, poiché separata dal cortile (sempre mappale 82) in proprietà esclusiva dei sig.ri NU;
in tale situazione non poteva ritenersi cessata l'interclusione ai fini dell'invocata estinzione della servitù coattiva di passaggio.
Precisava, altresì, che, diversamente da quanto asserito dagli attori, l'accesso dalla Via Lucania era ancora dalla stessa utilizzato, ivi trovandosi stabilito l'indirizzo di residenza anagrafica, nonché tutti gli impianti (acqua, luce, telefono, scarichi, pozzetti d'ispezione, ecc.) posti a servizio della propria abitazione.
Esperite le verifiche preliminari, le parti depositavano nei termini le memorie integrative.
Alla prima udienza del 27.03.2024, fallito il tentativo di conciliazione, il Tribunale, ritenuta la causa documentalmente istruita, assegnava alle parti i termini ex art. 281-quinquies e 189 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, della comparsa conclusionale e della memoria di replica, nonché delle note scritte per l'udienza dell'08.01.2025 di rimessione della causa in decisione. All'esito, la causa veniva assunta in decisione.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. In via preliminare si osserva che, nelle conclusioni rassegnate con la memoria integrativa ex art. 171-ter n. 1) c.p.c., poi ribadite con la nota di precisazione del 06.11.2024, parte attrice, oltre a rettificare il mero refuso materiale del dato catastale relativo al “Foglio” riferito ad entrambi fondi servente (mapp. 81) e dominante (mapp. 82) e specificare, relativamente a quest'ultimo, il subalterno dell'immobile facente capo in via esclusiva alla convenuta (sub. 1), ha altresì aggiunto l'inciso “…e, ove occorra del box di cui al mappale 113…”.
1.1 A fronte di tale aggiunta, parte convenuta, con la memoria proposta ai sensi dell'art. 171-ter, n.
2) c.p.c., ha dichiarato di “non accettare il contraddittorio” sulla domanda nuova, in quanto costituente una vera e propria “mutatio libelli”, come tale inammissibile.
1.2 L'eccezione è infondata, oltre che irrilevante.
1.2.1 È infondata perché l'art. 171-ter c.p.c., introdotto dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, prevede che le parti, a pena di decadenza, con le memorie integrative possono: «1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande o delle eccezioni nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;
3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.»
In sostanza, per quel che qui interessa, la memoria di cui al n. 1) dell'art. 171-ter c.p.c. viene destinata alle attività prima esercitabili nell'udienza di prima comparizione o (alcune) ancora nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1.
Invero, i commi 5 e 6 dell'art. 183 c.p.c. (l'assetto è analogo nell'art. 171-ter c.p.c., previsto dalla riforma c.d. Cartabia) distinguono tra la facoltà di proporre domande “nuove”, che sono ammissibili se «conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto», e la facoltà di
«precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte», per la quale non è stabilito altro limite se non quello temporale.
Pertanto, tenuto conto del dato normativo, quand'anche si ritenesse il riferimento al mappale 113 di proprietà della convenuta come qualcosa di “aggiuntivo” rispetto all'iniziale domanda, quindi una domanda “nuova” e non “modificata”, essa risulterebbe comunque ammissibile, siccome proposta, indubbiamente, a seguito delle eccezioni della convenuta e tempestivamente avanzata dagli attori con la prima memoria integrativa.
1.2.2 È irrilevante perché la causa estintiva della servitù di passaggio, pedonale e carraio, per l'invocata cessazione dell'interclusione del fondo dominante di proprietà della convenuta è chiaramente riferita (e riferibile) al solo immobile identificato nel subalterno 1 del mappale 82, non essendo il box/autorimessa di cui al mappale 113 – pacificamente - né avvantaggiato dalla detta servitù gravante sul fondo servente di proprietà attorea, di cui si chiede la soppressione, né intercluso, avendo questo pacificamente accesso diretto sulla Via Vivaldi.
§2. Ciò premesso, nel merito si osserva quanto segue.
2.1 Dalla disamina degli atti di provenienza depositati dagli attori risulta comprovato che i fondi oggetto di causa appartenevano ad un'unica proprietà, indicata in origine al mappale 5 del foglio 21, ubicata nel Comune di CH, che venne parcellizzata in distinti appezzamenti e venduta per la porzione “sub. i” da TT GU ai primi acquirenti BE IN e RL RA, con scrittura privata in data 08.11.1965, in autentica Notaio dott. Alessandro Malfi (cfr. doc. 4a fasc. att.). In vista della successiva costruzione delle due villette bifamiliari, iniziata nel 1967, sorte al di sopra dei fondi contigui (v. tavole di progetto, sub. doc. 4b fasc.att.), nel primo atto di compravendita i contraenti inserirono un “patto speciale”, a tenore del quale: “su questa porzione lungo la coerenza di sud verrà adibita ad accesso comune con la porzione 5 sub. e una striscia larga m. 3 (tre) fino a raggiungere il vano scala compreso, che le due porzioni contigue costruiranno in comune a cavaliere del loro confine”; venne specificato, inoltre, tra i “patti e condizioni generali”, che era onere del venditore provvedere “a propria cura e spese, alla formazione della massicciata della nuova strada che parte dalla via privata citata nelle coerenze e fino a raggiungere la strada comunale per Cascina Centenara, nuova strada privata nel piano di lottizzazione approvato dall'Amministrazione Comunale di CH” (n. 1), mentre “la massicciata della via privata larga metri 6 (sei) citata nella coerenza verrà eseguita a cura e spesa degli acquirenti in parti proporzionali alle superfici acquistate.” (n. 2).
2.2 I patti e condizioni generali ed il patto speciale furono riportati nella nota di trascrizione eseguita a Pavia il 30.11.1965, n. 8209 reg. gen., n. 5348 reg. part. (cfr. doc. 4a cit., pag.
2-3 e 11-
12).
2.3 Con i successivi passaggi di proprietà (vendita, successione per causa di morte, donazione di quota di comproprietà e divisione, ecc.) che, nel corso degli anni, hanno interessato le porzioni immobiliari degli edifici venuti a compimento sui fondi confinanti (cfr. doc. 5 e 2-6 fasc.att., doc. 1 fasc.conv.), tale servitù di passaggio pedonale e carraio, costituita contrattualmente e regolarmente trascritta, si è trasferita per effetto delle successive alienazioni ed è pervenuta a favore degli immobili facenti capo, rispettivamente, ai sig.ri NU OL e NU AO [proprietari dal
08.07.1985 dell'appartamento al primo piano con annesso locale uso autorimessa al p.t. e area cortilizia pertinenziali all'abitazione, attualmente censite al C.F. come segue: - Foglio 21, mapp. 82, sub. 3, Via Lucania n. 8, e Foglio 21, mapp. 82, sub. 2, Via Lucania n. 8] e LM VI
[proprietaria dal 30.03.2000 dell'appartamento al piano terra composto da due locali oltre i servizi, attualmente censita al C.F. come segue: - Foglio 21, mapp. 82, sub. 1, Via Lucania n. 8, oltre che del box separato e distinto al Foglio 21, mapp. 113, Via Vivaldi] in forza del principio di ambulatorietà delle servitù prediali, in virtù del quale l'alienazione del fondo dominante comporta automaticamente il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, anche se nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto (v. Cass. n. 13817/2019; conf. Cass. 20817/2011), così come gli acquirenti del fondo servente, attualmente IU BR e RM IN [divenuti proprietari esclusivi dell'area cortilizia di pertinenza dell'intero fabbricato, acquistato per porzioni di piano con distinti atti di compravendita del 22.12.2014 e del 15.05.2019, attualmente censito in
C.F. come segue: foglio 21, mapp. 81, sub. 701, Via Lucania n. 8, e foglio 21, mapp. 81, sub. 2, Via
Lucania n. 8], una volta trascritto il titolo originario di costituzione della servitù, hanno ricevuto l'immobile con il peso di cui è gravato.
2.4 Ferma l'esistenza della servitù in contestazione, quanto alla sua natura giuridica va innanzitutto disattesa la tesi di parte convenuta, secondo cui la servitù in oggetto sarebbe stata costituita per destinazione del padre di famiglia, secondo la fattispecie di cui all'art. 1062 c.c., emergendo dal primo atto di vendita e frazionamento del 1965, con ogni evidenza, che non esisteva affatto una situazione oggettiva di subordinazione di un fondo all'altro, quando entrambi appartenevano allo stesso proprietario, e neppure esistevano opere visibili e permanenti destinate all'esercizio dell'accesso e transito pedonale e carraio tra le porzioni contigue, opere che, anzi, il primo venditore e gli originari acquirenti, contestualmente, si obbligavano a realizzare.
2.5 Ai fini della applicazione della causa estintiva della servitù di passaggio di cui all'art. 1055 c.c. per il caso di cessazione dell'interclusione del fondo dominante, invocata dagli attori, occorre quindi verificare, in primo luogo, se si tratta di una servitù coattiva o se, piuttosto, si è dinanzi ad una servitù di natura volontaria, per la quale siffatta causa estintiva non opera.
2.6 Ritiene il Tribunale che la servitù in questione abbia natura costitutiva.
A tal proposito, va richiamato il condiviso principio di diritto più volte enunciato dalla Suprema
Corte, secondo il quale “la servitù costituita per contratto non cessa di essere coattiva, con conseguente operatività della corrispondente disciplina normativa, laddove risultino sussistenti le condizioni legali per ottenere detta costituzione, nonché l'intenzione delle parti di soddisfare
l'esigenza tutelata dalla legge, pur se non emergenti dall'atto, ma ricavabili aliunde, senza che rilevi che le parti non abbiano previsto la corresponsione di un'indennità in favore del proprietario del fondo servente, dovendosi presumere il carattere coattivo del vincolo, salvo che non emerga in concreto l'intento inequivoco dei contraenti di assoggettarsi al regime delle servitù volontarie”
(cfr. Cass. n. 23839/2012; Cass. n. 5053/2013; Cass. n. 2922/2014).
Tali condivisibili principi hanno trovato ulteriore e più recente conferma dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ribadito la presunzione relativa della natura costitutiva della servitù e riaffermato il principio per cui “per il disposto dell'art. 1054 c.c., il quale riconosce al proprietario del fondo rimasto intercluso in conseguenza di alienazione a titolo oneroso o di divisione il diritto di ottenere coattivamente dall'altro contraente il passaggio senza corrispondere alcuna indennità, deve presumersi che la servitù di passaggio costituita con lo stesso atto di alienazione o di divisione, o anche con atto successivo che all'interclusione sia oggettivamente preordinato, abbia natura coattiva, con conseguente applicabilità alla medesima, in caso di cessazione dell'interclusione, della causa estintiva di cui all'art. 1055 c.c., salvo che dal negozio costitutivo non emerga, in concreto ed inequivocabilmente, l'intento delle parti di assoggettarsi al regime delle servitù volontarie” (cfr. Cass. n. 8913/2016; Cass. n. 20461/2016; Cass. n. 10295/2017; Cass. n.
24966/2019; Cass. n. 27084/2021).
2.6.1 Va dunque riconosciuto che, laddove gli elementi oggettivi della fattispecie depongano nel senso che le parti abbiano inteso, pur senza farne espressa menzione, evitare l'interclusione dei fondi che si verificherebbe per effetto della vendita o della divisione, ricorrono i presupposti della servitù coattiva. 2.6.2 Nel caso di specie, dall'esame del primo atto di compravendita del 1965 si evince che la costituzione della servitù di passaggio gravante sul fondo alienato ai primi danti causa degli attori fosse avvenuta per permettere l'accesso dalla nuova via di lottizzazione, nella coerenza di ovest, in seguito denominata “Via Lucania”, quindi il passaggio, lungo la coerenza di sud, attraverso la massicciata della nuova strada privata, a vantaggio degli altri appezzamenti del venditore sulla porzione 5 (sub. e), i quali sarebbero rimasti sostanzialmente interclusi, non avendo altre uscite sull'unica strada comunale al tempo esistente (v. anche l'estratto del PRG del 1984, tav. 3, sub. doc.
3, pag. 4 fasc.att.).
2.6.3 L'obiettiva situazione di interclusione dei fondi e il richiamo alla finalità di assicurare l'accesso e il transito tra le porzioni contigue attraverso la realizzazione di una nuova “striscia” larga tre metri, manifesta chiaramente quale fosse lo scopo che le parti si prefiggevano di assicurare con il “patto speciale” sopra trascritto;
d'altro canto, dal tenore del contratto non emerge in alcun modo la volontà dei contraenti di assoggettare la servitù costituita al regime giuridico delle servitù volontarie, né la parte convenuta ha in questa sede indicato specificamente ovvero evidenziato quegli elementi contrattuali da cui dovrebbe desumersi un tale inequivoco intento.
§3. Trova, dunque, applicazione la disciplina della servitù coattiva di passaggio e, di conseguenza, la causa estintiva di cui all'art. 1055 c.c., quando siano venuti meno i presupposti di fatto che avevano reso, ex lege, necessaria la sua costituzione.
3.1 L'onere della prova incombe su chi chiede lo stato di cessazione della servitù ed ha ad oggetto l'assenza di interclusione del fondo in favore dei quali era stata costituita la servitù (cfr. Cass. n.
27084/2021).
3.2 Ora, le ragioni spiegate a fondamento della domanda pongono in particolare la questione se la successiva - pacifica - realizzazione (quantomeno dal 1995), lungo la coerenza ad est del mappale
82, di una nuova strada pubblica denominata “Via Vivaldi”, abbia determinato, o meno, la cessazione della interclusione del fondo dominante, a vantaggio del quale, all'epoca intercluso, venne costituita la servitù di passaggio in argomento.
3.2.1 A tal proposito, parte attrice ha allegato e comprovato documentalmente, tramite documentazione fotografica (non disconosciuta), che i proprietari delle unità immobiliari e delle pertinenze della villetta a due piani esistente sul fondo dominante, in seguito alla realizzazione della nuova strada pubblica, abbiano realizzato due ingressi autonomi, sia carraio che pedonale, che consentono ai rispettivi proprietari di accedere ai loro appartamenti direttamente dalla Via Vivaldi.
Risultano, infatti, realizzati un cancellino pedonale con citofono e un cancello carraio per l'accesso con autovetture (cfr. docc. 8a, 8b, 13A-F fasc.att.), i quali incontestatamente affacciano sulla nuova strada comunale. 3.2.2 È inoltre fatto pacifico in causa, oltre che documentato, che l'odierna convenuta sia divenuta proprietaria, oltre che dell'appartamento al piano terra (fg. 21, mapp. 82, sub. 1), anche di un box autorimessa (catastalmente distinto al fg. 21, mapp. 113), al quale accede sempre direttamente dalla
Via Vivaldi.
3.2.3 Parte attrice ha inoltre allegato che con i confinanti sig.ri NU AO e NU OL, proprietari della porzione del fabbricato posto al piano primo ed annesso locale ad uso autorimessa, nonché dell'area cortilizia pertinenziale – immobili contraddistinti al Foglio 21, mappale 82, subalterni 2 e 3 - la questione è stata già consensualmente risolta in senso positivo (ed in via stragiudiziale), avendo costoro espressamente riconosciuto la cessazione dell'originaria interclusione del fondo dominante e formalmente rinunciato - mediante volontà “abdicativa” - alla servitù coattiva di passaggio imposta sull'area cortilizia del fondo servente, giusto atto a rogito
Notaio P. Tonalini del 05.07.2023 rep. 28270, racc. n. 16752 (cfr. doc. 12 fasc.att.).
3.3 A fronte di tale stato di cose, ritiene il Tribunale di avere elementi sufficienti per dichiarare cessata la necessità del passaggio, pedonale e carraio, riconosciuto nel 1965 in favore dell'intero fondo dominante e disporre conseguentemente, ai sensi dell'art. 1055 c.c., la soppressione della servitù coattiva sopra il fondo servente.
3.4 Ed invero, va osservato che la causa estintiva della servitù di passaggio, prevista dall'art. 1055
c.c., è costituita dal venir meno di una determinata situazione di fatto, che, a suo tempo, ebbe, ai sensi dell'art. 1051 c.c., ad imporre la costituzione di una servitù di passaggio coattivo, situazione che, come si desume dalla norma (art. 1051 c.c.), è caratterizzata dal fatto che un determinato fondo per lo stato dei luoghi, non abbia alcuna possibilità di uscita sulla via pubblica se non attraverso il fondo o i fondi del vicino che lo circondano (interclusione assoluta) ovvero non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa).
Costituisce ormai orientamento giurisprudenziale consolidato che l'indagine diretta ad accertare l'interclusione di un fondo, ai fini della costituzione a vantaggio di esso di una servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 c.c., va condotta con riguardo al fondo nella sua unitarietà e cioè al fondo nel suo complesso e non già in relazione a singole parti di esso (anche se aventi, per libere scelte e determinazioni del proprietario, destinazione economica eterogenea), per ottenere più passaggi coattivi a favore di singole parti del fondo o un passaggio coattivo a favore di una singola parte di esso, perché un fondo non può essere considerato intercluso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1051 c.c., se, comunque, una parte di esso confina con la via pubblica ed ha quindi, uscita su di essa o può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (cfr. Cass. n. 6674/1988, ribadita più di recente da Cass. n. 20518/2020). Il principio secondo il quale il terreno intercluso deve essere preso in considerazione unitariamente al fine di verificare l'esistenza dell'interclusione è applicabile nel caso in cui, dal punto di vista morfologico, esso presenti una conformazione tale da far ritenere che le singole parti del fondo siano facilmente accessibili l'una dall'altra (e ciò, qualunque sia la destinazione economica di ogni parte), poiché, in tal caso, ove il fondo non fosse considerato unitariamente ma per parti separate, in presenza di un accesso esistente alla via pubblica, la richiesta di costituzione di un passaggio coattivo, anche se connessa ad una diversa destinazione economica delle distinte parti di fondo, si risolverebbe nel reclamare l'imposizione di un peso a carico del fondo altrui dettato da prevalenti ragioni di comodità, atteso che il passaggio dall'una all'altra parte del terreno non sarebbe ostacolata da alcunché.
Gli stessi principi valgono per il caso, per così dire opposto, e cioè per la indagine diretta a stabilire se l'interclusione sia venuta meno per effetto della mutata situazione dei luoghi, ai fini della estinzione della servitù di passaggio coattivo in precedenza ottenuta, ex art. 1055 c.c., o, per contro, del mantenimento e della conservazione di essa (cfr. Cass. n. 1258/1995).
3.5 Orbene, osservando tali coordinate ermeneutiche, le argomentazioni spese dalla difesa di parte convenuta, la quale contesta l'opponibilità del fatto costitutivo (cessazione dell'interclusione) rispetto alla propria situazione immobiliare, limitandola alle mere evidenze catastali, non hanno pregio.
3.5.1 In primo luogo, la creazione di un diverso ingresso, pedonale e carraio, mediante opere permanenti, sulla nuova Via Vivaldi, ha indubbiamente consentito e consente all'odierna convenuta di godere non soltanto del box-autorimessa di proprietà esclusiva (mapp. 113), posto a servizio dell'abitazione principale, ma anche della stessa unità abitativa al piano terra (mapp. 82, sub. 1), rendendo così non più necessaria l'utilizzazione ed il mantenimento, ai fini dell'esercizio del passaggio, della servitù coattiva gravante sull'area cortilizia (mappale 81) di pertinenza del fabbricato degli odierni attori, avente accesso dal lato (opposto) di Via Lucania.
3.5.2 In secondo luogo, l'eccezione secondo cui l'immobile (appartamento) non avrebbe accesso diretto alla via pubblica e rimarrebbe altrimenti intercluso in via assoluta sui quattro lati, se privato della servitù coattiva, in particolare dal lato est, laddove tra la Via Vivaldi e l'unità abitativa si interpone l'area cortilizia esterna di proprietà esclusiva di terzi (NU), risulta superata dalla circostanza - puntualmente evidenziata dalla difesa attorea e non smentita - per cui l'unità immobiliare al piano terra della convenuta goda, in realtà, del passaggio “iure servitutis” sopra il piano cortile antistante, prevenuto in proprietà dei sig.ri NU [cfr. doc. 6 fasc. att., pag. 2, ove relativamente all'anzidetta area cortilizia si precisa “…gravata di servitù di passo, di aperture di finestre, di sporto balconi, di vedute e quant'altro a favore dell'appartamento a piano terra della casa medesima…” all'epoca di proprietà Tesserin-Oldani, danti causa della sig.ra LM].
3.6 Alla luce di quanto esposto, l'interclusione assoluta del fondo dominante (mapp. 82, sub. 1) rispetto alla Via Vivaldi di CH (MI) non può dirsi sussistente, avendo il fondo un'uscita indiretta sulla via pubblica (uscita indiretta che è ammessa dalla giurisprudenza;
cfr. Cass.
n.2507/1986; Cass. n. 1732/1961).
Se, infatti, per imporre la servitù a favore di un fondo, l'art. 1051, comma 1 c.c. esige non soltanto che questo sia “circondato da fondi altrui”, ma anche che non abbia “uscita sulla via pubblica”
(ovvero che non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio), ciò significa che la servitù non spetta quando il fondo medesimo, pur non essendo immediatamente contiguo alla via pubblica, sia ad essa collegata mediatamente, tramite cioè una zona intermedia praticabile ed aperta al passaggio: esempi di uscita indiretta si ravvisano proprio nelle ipotesi (nella specie ricorrenti) in cui il proprietario del fondo dominante sia titolare di una servitù volontaria di passaggio su un fondo contiguo alla via pubblica o se tale servitù consenta di raggiungere un altro fondo, appartenente al proprietario del fondo intercluso, che confina con una via pubblica.
3.7 Logico corollario della cessata interclusione assoluta del fondo dominante per effetto della mutata situazione dei luoghi è che è venuto meno il requisito della necessità sotteso alla permanenza della precedente servitù coattiva, con conseguente estinzione ex art. 1055 c.c. del diritto di passaggio sul fondo servente originariamente previsto dalle parti.
3.8 La domanda è pertanto fondata e merita di accoglimento. Benché non sia rilevante agli effetti della decisione, per mera completezza e chiarezza espositiva si precisa che la domanda (e la conseguente pronuncia giudiziale) non intercede il diritto della convenuta di mantenere le tubazioni e i cavi relativi ai servizi tecnologici (fognature, acqua, gas, corrente elettrica, ecc.) eventualmente esistenti sul fondo servente.
§4. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, come mod. dal D.M. n. 147/2022
(scaglione di valore da € 26.001,00 a 52.000,00), in misura adeguata ai valori richiesti in nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c. dalla parte vittoriosa (fasi di studio, introduttiva e decisionale, valori medi;
fase – sola – di trattazione, valore minimo); con il medesimo criterio va riconosciuta la rifusione dei compensi di avvocato richiesti in nota per la fase di mediazione obbligatoria “ante causam”, liquidata con il valore minimo per la fase di attivazione, in proporzione all'attività difensiva prestata.
4.1 La convenuta va altresì condannata, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis del D.lgs. n. 28 del 2010
(in vigore fino al 30 giugno 2023, ratione temporis applicabile), al versamento all'entrata di bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, non avendo partecipato, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione - obbligatoria in materia di “diritti reali” – avanti all'Organismo di Mediazione del C.O.A. di Pavia, al quale è stata regolarmente invitata (v. proc. n. 9/2023 del 13.01.2023, verbale di primo incontro del 13.02.2023, sub. doc. 10 e 11 fasc.att.).
4.2 Non vi è margine per far luogo in questa sede alla condanna - invocata dagli attori - ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per “lite temeraria”.
4.2.1 Sebbene la responsabilità aggravata prevista da tale norma, a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma, non richieda la prova del danno, la stessa esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, ravvisabili nella violazione di quel grado minimo di diligenza che avrebbe consentito a quest'ultima di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (cfr. Cass., Sez. Un., n. 9912/2018).
4.2.2 La Suprema Corte ha avuto modo di precisare al riguardo che i presupposti della mala fede o della colpa grave, comunque indispensabili per l'applicabilità dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. (Cass.
n. 21570/2012), devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, tanto da potersi considerare meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte, così da contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (cfr. Cass. n. 13859/2022).
4.2.3 A giudizio del Tribunale, tali presupposti non ricorrono nel caso in esame, non essendo il comportamento processuale complessivamente tenuto dalla convenuta apprezzabile in termini di
“abuso del processo”, dal momento che, in relazione alla fattispecie concreta, lo sforzo argomentativo per contrastare l'avversa domanda di estinzione della servitù, benché ritenuto complessivamente infondato, si pone come legittimo esercizio del diritto di difesa, senza sfociare in un uso strumentale o pretestuoso del processo.
4.3 La presente sentenza costituisce titolo idoneo per la trascrizione presso la competente conservatoria dei Registri Immobiliari.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara l'estinzione della servitù di passaggio coattivo, pedonale e carraio, costituita mediante patto speciale al contratto di compravendita in data 08.11.1965 tra il venditore
TT GU e gli acquirenti IN BE e RA RL in IN in autentica
Notaio dott. A. Malfi, Notaio in Milano, al n. 119898 di repertorio, trascritto a Pavia il 30.11.1965 al n. 7209 reg. gen. d'ord. n. 5348 reg. part., che residua a favore del fondo dominante ubicato in CH (MI), Via Lucania n. 8, oggi catastalmente identificato al
Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 21, mappale 82, subalterno 1, PT, di proprietà di LM VI (C.F: [...]), ed a carico del fondo servente, ubicato in CH (MI), Via Lucania n. 8, precisamente sull'area cortilizia di pertinenza delle unità immobiliari, oggi catastalmente identificate al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 21, mappale 81, subalterno 701, PT-1, e Foglio 21, mappale
81, subalterno 2, PT, di proprietà di BR IU (C.F: [...]) e
IN RM (C.F: [...]), essendo cessato lo stato di interclusione del fondo dominante;
• condanna la parte convenuta soccombente al rimborso delle spese di lite in favore della parte attrice vittoriosa, che si liquidano in € 545,00 per spese esenti, € 15,76 per esborsi, € 268,00 per compenso di mediazione obbligatoria, € 6.713,00 per compensi di giudizio (di cui €
1.701,00 fase studio, € 1.204,00 fase intr., € 903,00 fase tratt., € 2.905,00 fase dec.), oltre al
15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
• dichiara la presente sentenza titolo idoneo alla trascrizione presso la competente conservatoria dei Registri Immobiliari;
• condanna LM VI al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio per la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione obbligatoria.
Così è deciso in Pavia, lì 11 marzo 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti