Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/03/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
- SEZIONE SECONDA CIVILE -
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 805/2019 promossa da:
( C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Ylenia Pannone presso la medesima elettivamente domiciliata in Fondi (Latina) Via Arnale
Rosso n. 45/a per procura a margine in calce all'atto introduttivo
- PARTE ATTRICE
CONTRO
: in persona del Sindaco pro-tempore ( P. IVA ) con il Parte_2 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. Patrizia Ferraro dell'Avvocatura Comunale e con la stessa elettivamente domiciliata presso il Comune di Fondi in Fondi Piazza del Municipio per procura in calce alla comparsa di costituzione
- PARTE CONVENUTA
NONCHE':
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2
tempore
- PARTE TERZA CHIAMATA CONTUMACE
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI EX ARTT. 2051 E 2043 CC
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 6 marzo 2025 i procuratori delle parti concludevano come da
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
Con atto di citazione notificato in data 19 febbraio 2019, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale il al fine di sentirlo condannare, Parte_2
dichiaratane l'esclusiva responsabilità ex artt. 2051 e 2043 cc, nella causazione del sinistro avvenuto in data 5 dicembre 2017, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice nella misura di € 34.886,00 o somma diversa ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda si assumeva che nell'occasione l'attrice, mentre percorreva in sella alla propria bicicletta la pista ciclabile parallela alla Via Stazione, in Fondi , con direzione
Sperlonga, finiva con la ruota anteriore della bici in una buca ivi esistente perdendo l'equilibrio e cadendo rovinosamente a terra;
si esponeva che tale buca non risultava visibile in quanto coperta interamente di foglie e non segnalata, su una pista in precedenza oggetto di altri interventi di riparazione. Nell'interesse di parte attrice si deduceva che in conseguenza della caduta, la danneggiata veniva accompagnata al Pronto Soccorso di Fondi ove i sanitari del
Presidio Ospedaliero San Giovanni Di Dio le diagnosticavano: “frattura composta del trochite omerale dx, distrazione rachide cervicale” e che da tali lesioni, in esito a iter diagnostico e terapeutico erano residuati postumi permanenti
Si deduceva pertanto che il sinistro si era determinato a causa della inappropriata ed inadeguata conformazione dei luoghi tale da determinare una situazione potenzialmente lesiva e comunque da costituire insidia e trabocchetto per gli utenti.
Parte attrice così concludeva:
“accertare e dichiarare che l'evento dannoso occorso alla SI.ra , in Parte_1 data 05.12.2017 è imputabile all'esclusiva responsabilità del - per omesso Parte_2
adempimento dell'obbligo, anche legislativamente stabilito, di manutenzione e custodia del manto stradale e delle sue strutture e pertinenze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c; - In via sussidiaria, accertare e dichiarare che l'evento dannoso occorso alla SI.ra Parte_1
05.12.2017 è imputabile all'esclusiva responsabilità dell'ente convenuto ai sensi e per
[...] gli effetti dell'art. 2043 c.c.; - Per l'effetto, condannare il al risarcimento, in Parte_2 favore dell'istante, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, nella misura di € 34.886,00, o quella diversa che risultasse di giustizia, oltre interessi legali dall'evento al saldo effettivo. Il tutto, con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.” Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda attrice in considerazione Pt_2
della visibilità del dissesto della pista ciclabile e della interruzione del nesso eziologico tra causa del danno e il danno stesso, determinata dalla condotta della vittima non improntata a cautela e prudenza. Veniva comunque richiesta la chiamata in causa della compagnia assicurativa al fine di manlevare il dal pagamento di ogni somma Controparte_1 Pt_2
riconosciuta in favore dell'attrice.
Autorizzata la chiamata in causa e dichiarata la contumacia della Compagnia terza chiamata, venivano assunte le prove orali ammesse alle parti nonché espletata CTU medico legale;
la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 6 marzo 2025.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata e risulta meritevole di pieno accoglimento.
E' risultato infatti pienamente comprovato in giudizio che il sinistro per cui è causa sia avvenuto per diretta derivazione causale dallo stato dei luoghi insidioso e privo di adeguata strutturazione idonea ad evitare pericolo di danno agli utenti della strada comunale in cui si è verificato l'evento dannoso. Parte attrice ha comprovato che, nell'occorso, la ruota della bicicletta condotta dall'attrice sprofondava in una buca coperta di foglie mentre percorreva la pista ciclabile ed in conseguenza la conducente cadeva a terra con tutta la bicicletta subendo lesioni alla spalla.
Sulla base delle testimonianze assunte in giudizio, risulta comprovato il fatto storico della caduta da parte dell'attrice e la lesione dalla stessa riportata alla spalla destra ed è anche risultata comprovata la dedotta conformazione del luogo dell'infortunio, come risultante dai rilievi fotografici in atti dai quali risulta anche che la buca in questione era stata in parte rattoppata in precedenza.
Il teste di parte convenuta, tecnico del di Fondi, ha confermato che la pista ciclabile Pt_2
in questione risultava in gran parte dissestata.
Ne consegue il completo e totale raggiungimento di prova certa in ordine alla responsabilità in capo alla parte convenuta in quanto custode della struttura viaria all'interno della quale il fatto lesivo è avvenuto, in diretto collegamento causale con la violazione del fondamentale obbligo di assicurare che il luogo fosse idoneo alla fruizione in sicurezza da parte degli utenti.
Per principio pacifico ( da ultimo Cass. Cass. 10 giugno 2020 n. 11096), custodi sono tutti i soggetti, pubblici privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa . Custodi sono anzitutto i proprietari, come tali gravati da obblighi di manutenzione e controllo della cosa custodita. In caso di sinistro come nella specie avvenuto all'interno o nell'ambito della cosa in custodia dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione, il proprietario o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico sì liberi dando la prova del fortuito. In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto . Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno .
Come da ultimo riaffermato ( Cass. 16 dicembre 2022 n. 36901), la responsabilità ex art. 2051
c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (cfr., da ultimo, Cass., S.U. n.
20943/2022); tale essendo la struttura della responsabilità ex articolo 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode – come detto – l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'articolo 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura
“insidiosa” o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato.
Al cospetto dell'articolo 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno); nel caso specifico della caduta del pedone in corrispondenza di una buca stradale, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano;
ciò non significa, peraltro, che tale condotta – ancorche' non integrante il fortuito
– non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'articolo 2051 c.c., bensi' ai sensi dell'articolo 1227 c.c. (operante, ex articolo 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex articolo 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex articolo 1227 c.c., comma 2), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
Deve dunque ritenersi che, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, la condotta colposa della vittima può valere a integrare il caso fortuito richiesto dall'articolo 2051 c.c. soltanto se presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno;
in difetto, tale condotta potrà – eventualmente – assumere rilevanza ai sensi dell'articolo 1227 c.c., commi 1 o 2, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento.
In ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza alla stregua non solo di specifiche disposizioni normative ma già in base alle clausole generali di diligenza e buona fede o correttezza in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto, nonché in ossequio al principio di c.d, vicinanza alla prova, in caso di danno derivato dalla cosa il custode è allora tenuto a dimostrare che esso si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso . Siffatta inversione dell'onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto.
Il danneggiato non è invece tenuto a provare anche la sussistenza dell'insidia o trabocchetto, né la condotta omissiva o commissiva del custode . Dell'insidia o trabocchetto, quale "figura sintomatica di colpa", nella giurisprudenza - anche di legittimità - si era invero giunti ad addossare la prova al danneggiato.
Si è ormai da tempo chiarito che l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano, in quanto non previsto dalla regola generale ex art. 2043 c.c. né da quella speciale di cui all'art. 2051 c.c. bensì frutto dell'interpretazione giurisprudenziale che al fine di limitare le ipotesi di responsabilità ha finito per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneggiato, in contrasto con il principio cui risulta ispirato l'ordinamento di generale favor per il medesimo, quale titolare della posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata rimasta lesa o violata dalla condotta dolosa o colposa altrui, che impone al relativo autore di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto.
A tale stregua, in quanto elemento estraneo alle relative regole sia di "struttura' che funzionali, si è precisato in giurisprudenza che l'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo ai fini della prova da fornirsi del danneggiante di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che la cosa in custodia prospetti per i terzi una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno, altresì sottolineandosi, con specifico riguardo alla regola di responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c., che è sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che l'insidia e il trabocchetto possono se del caso assumere rilievo per superare, avuto riguardo alle circostanze concrete del fatto, la presunzione di responsabilità ivi prevista, qualora il custode dimostri l'inevitabilità non superabile con l'adeguata diligenza del caso ovvero l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi (non già di entità meramente considerevole bensì) straordinari.
Ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi dal custode per sottrarsi a detta responsabilità
è invero necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della cosa in custodia quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione della stessa.
Solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.
D'altro canto il comportamento mantenuto dall'odierna attrice, privo di qualsivoglia carattere di eccezionalità ed imprevedibilità, non può invero certamente dirsi interruttiva del nesso di causalità ed a tale stregua, in particolare, il convenuto non ha dimostrato, alla luce Pt_2
di quanto sopra rilevato ed esposto, che l'evento dannoso presentasse i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero che l'evitabilità del danno fosse perseguibile solamente con l'impiego di mezzi straordinari né che l'infortunata abbia fatto un uso anormale della cosa così singolare da non poter essere neppure prevedibile e prevenibile.
Quanto all'eccepita ascrivibilità del sinistro alla condotta negligente della parte danneggiata ovvero il suo concorso di colpa, si ha ben presente che i più recenti approdi in relazione all'obbligo di custodia, hanno affermato ( Cass. 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483), che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione.
Si afferma in conseguenza che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Nel caso di specie, tale esclusiva efficienza causale deve escludersi come anche il concorso del fatto colposo della danneggiata in relazione alle circostanze del sinistro come acquisite in giudizio.
Ritenuto pertanto assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice in relazione al fatto storico ed al nesso di causalità tra il sinistro e lo stato dei luoghi, poiché parte convenuta di converso non ha fornito la prova del fortuito ovvero dell'uso anomalo della cosa, deve dichiararsi sussistente la responsabilità ex art. 2051 cc del convenuto con conseguente diritto Pt_2
della signora al risarcimento dei danni derivati. Parte_1
In ordine alla liquidazione del risarcimento dei danni spettante all'attore, la CTU redatta dal
Dott. frutto di accertamento esaustivo e congruo adeguatamente motivato, Persona_1
ha accertato che le lesioni subite dall'attrice, 27 anni al momento dell'incidente, ricollegabili al sinistro per cui è causa sono consistite in un trauma distrattivo del rachide cervicale ed un trauma fratturativo - esplicantesi in una frattura composta del trochite omerale destro -, trattati con immobilizzazione in tutore, riposo funzionale, nonché con cicli di FKT ed ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra evento traumatico e lesioni fisiche derivatene.
Gli esiti permanenti derivanti da tali lesioni sono stati determinati in: inabilità temporanea assoluta di giorni 30 (trenta) ed una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 40 (quaranta). invalidità permanente biologica 9 %.
Il CTU ha inoltre accertato che i postumi permanenti accertati non incidono in concreto sulle particolari attività lavorative e non lavorative svolte dalla periziata.
A fini della quantificazione del diritto al risarcimento del danno spettante a parte attrice, deve dunque procedersi alla liquidazione ex art. 1223 c.c. della perdita subita dal danneggiato che non si identifica col diritto leso, ma costituisce la conseguenza della lesione. Il "danno risarcibile" è dunque la perdita causata dalla lesione di un interesse giuridicamente protetto. Se dunque il principio di omnicomprensività del risarcimento del danno patrimoniale ha lo scopo di evitare le duplicazioni risarcitorie, quando la perdita incida su beni oggettivamente diversi anche non patrimoniali deve procedersi ad una liquidazione separata dei pregiudizi.
Il principio consolidato seguito dalla giurisprudenza di legittimità, dopo la pronuncia delle
Sezioni unite (sentenze nn. 11/11/26972-26975/08) e sino ad oggi, è quello secondo il quale il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie fermo restando, però, l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione ( Cass. 18 giugno 2015 n. 12594; Cass., 23 settembre 2013,
n. 21716). Deve pertanto procedersi alla personalizzazione, nel ristoro del danno, delle diverse componenti non patrimoniali, delle quali pur deve tenersi conto alla luce delle risultanze istruttorie. In conseguenza di tanto deve procedersi alla liquidazione del risarcimento del danno spettante, alla stregua dei criteri tabellari in uso presso il Tribunale di Milano atteso che per giurisprudenza ormai pacifica ( cfr. da ultimo Cass. 23 gennaio 2014 n. 1361) le Tabelle di
Milano sono ritenute valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Si afferma, infatti, ( Cass. 5 settembre 2023 n. 25922) che i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica al di fuori dei casi espressamente previsti da detta norma.
Sulla base di tali risultanze, il danno risarcibile in favore dell'attrice, in considerazione dell'età di 27 anni al momento del sinistro, deve valutarsi nei seguenti termini economici, così determinati:
Danno biologico 9 % € 23.864,00 incluso incremento per sofferenza soggettiva stante la gravità delle lesioni e la durata della inabilità temporanea
Invalidità temporanea totale gg. 30 € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% gg. 40 € 2.300,00
Con un totale pari a € 29.614,00
Su tali importi liquidati al valore attuale della moneta devono riconoscersi gli interessi legali dalla data del fatto al saldo calcolati sulla somma riportata al valore dell'epoca e rivalutata anno per anno.
La liquidazione alla stregua dei parametri tabellari deve subire una personalizzazione tutte le volte in cui ricorrano fattori idonei in concreto a giustificare l'esigenza di tener conto di conseguenze ulteriori rispetto all'incidenza standard del sinistro e della riconosciuta invalidità sulla qualità di vita della persona, circostanze di cui non si è avuta allegazione specifica e comunque prova alcuna nel caso di specie.
Spetta inoltre a parte attrice il rimborso delle spese mediche documentate in atti e ritenute congrue dal CTU per € 584,00 oltre interessi dai singoli esborsi al saldo.
Il totale pertanto complessivo da riconoscersi all'attrice risulta pari a € 30.198,00 .
In accoglimento della domanda di garanzia svolta dal convenuto, Pt_2 Controparte_1
deve essere condannata a manlevare il di quanto lo stesso sia stato
[...] Parte_2
condannato a pagare in favore di parte attrice. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della lite di natura non complessa seguono la soccombenza tra le parti originarie con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto accerta la responsabilità del Parte_2
convenuto nella causazione del sinistro per cui è causa;
[...]
b) Condanna il in persona del Sindaco pro-tempore al pagamento a titolo di Parte_2
risarcimento del danno in favore dell'attrice della somma di € Parte_1
30.198,00 oltre interessi legali come in motivazione nonché al rimborso delle spese di CTU come da decreto di liquidazione;
c) Condanna il in persona del Sindaco pro-tempore a rimborsare le spese del Parte_2
presente giudizio, liquidate, in favore dell'attrice con distrazione a Parte_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Ylenia Pannone nella somma di € 545,00 per spese e di € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA .
d) Condanna la terza chiamata in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
a tenere indenne e manlevare il di quanto lo stesso sia stato condannato a Parte_2
pagare in favore di parte attrice, con compensazione delle spese di lite.
Sentenza resa in esito a discussione orale all'udienza del 6 marzo 2025.
Così deciso in Latina, il 6 marzo 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri