Art. 2.
Le modificazioni delle circoscrizioni potranno consistere:
a) nell'aumento o nella diminuzione del territorio compreso nella circoscrizione degli uffici giudiziari gia' esistenti;
b) limitatamente alle preture, nella soppressione o nello spostamento di sede di uffici gia' esistenti e nella istituzione di nuovi uffici.
Le modificazioni delle circoscrizioni potranno consistere:
a) nell'aumento o nella diminuzione del territorio compreso nella circoscrizione degli uffici giudiziari gia' esistenti;
b) limitatamente alle preture, nella soppressione o nello spostamento di sede di uffici gia' esistenti e nella istituzione di nuovi uffici.