Articolo 2 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1443
Articolo 1Articolo 3
Versione
18 gennaio 1957
Art. 2.
Le modificazioni delle circoscrizioni potranno consistere:
a) nell'aumento o nella diminuzione del territorio compreso nella circoscrizione degli uffici giudiziari gia' esistenti;
b) limitatamente alle preture, nella soppressione o nello spostamento di sede di uffici gia' esistenti e nella istituzione di nuovi uffici.
Entrata in vigore il 18 gennaio 1957