Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 13/03/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00884/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02380/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2380 del 2024, proposto da
OR AB ZZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Cappello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 480/2023, emesso dal Tribunale di Siracusa – Sez. Lavoro, nel giudizio iscritto al n. 2243/2023 R.G.L.,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 la dott.ssa Agnese Anna Barone e udito il difensore dell’amministrazione resistene come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 480/2023 del Tribunale di Siracusa - Sezione Lavoro, non opposto che ha ingiunto al Ministero dell’istruzione il pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 1500,00 a titolo di fruizione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, oltre interessi e rivalutazione “ come richiesti in ricorso ”.
2. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mera forma.
3. All’udienza camerale dell’11 marzo 2025, il ricorso è stato posto in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
5. Osserva il Collegio che parte ricorrente ha ritualmente proposto il presente ricorso e che il decreto ingiuntivo per cui è causa, non opposto, dichiarato esecutivo e notificato il 16 novembre 2023, risulta tuttora non ottemperato dall’amministrazione resistente, che non ha contestato né il titolo prodotto, né le richieste della parte ricorrente, né ancora ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Ne consegue che il ricorso va, pertanto, accolto e va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione resistente di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo altresì al pagamento in favore della ricorrente delle somme loro dovute in base al titolo, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario del medesimo ufficio, in possesso della necessaria professionalità affinché, su istanza della parte interessata, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di giorni novanta (90).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo anche conto della natura della controversia e del suo carattere seriale, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’amministrazione resistente di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, come specificato in motivazione;
- nomina commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con facoltà di delega a dirigente o funzionario, il quale provvederà come indicato in motivazione;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 300,00 (euro trecento/00), oltre oneri di legge e rimborso contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti e al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO