Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 06/03/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato all'udienza del 06/03/2025 la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1770 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. DI Parte_1 CodiceFiscale_1
PAOLA ROSSELLA ed elettivamente domiciliato in Corso Famiglia De Mattia nr. 7 ,
Vallo della Lucania,
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.OLLA MARINA , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telemtico.
-resistente-
OGGETTO: sanzioni amministrative in materia di lavoro.
CONCLUSIONI: come formulate all'udienza odierna, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 2.10.2024, ha proposto Parte_1
opposizione avverso le avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- 002156950 notificata in data 27 settembre 2024 e relativa all'atto di accertamento
.8200.11/01/2021.0006617 dell'11 gennaio 2021 nonché avverso l'ordinanza CP_1
ingiunzione n. OI-002230022 , notificata in data 27 settembre 2024 e relativa all'atto di accertamento n. .8200.23/09/2021.0284241 del 23 settembre 2021 con cui gli è CP_1
stato intimato di pagare la sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, per la somma di € 354,63 ( OI 002156950) e di € 5298,00 (OI-002230022).
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contraddittorio , ha chiesto il rigetto del ricorso , siccome infondato;
nel corso del giudizio è stato emesso un provvedimento in autotutela di annullamento delle ordinanze.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Nel caso di specie, il provvedimento del 28.2.2025 prodotto dall' , reca CP_1
l'annullamento delle ordinanze opposte per violazione degli artt 14 e 28 della L. 689/81, ed è quindi satisfattivo della pretesa della parte ricorrente.
In ordine alle spese di lite, si osserva che anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese del giudizio devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”.
Sul punto ritiene il decidente di compensarle per metà, avendo l' provveduto CP_1
prontamente ad annullare d'ufficio l'atto emesso, dichiarandolo i vizi degli atti di ingiunzione;
per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della CP_1
restante parte, che liquida per frazione in complessivi euro 1300,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, in favore di parte ricorrente con distrazione al procuratore.
Trapani, 06/03/2025 Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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