Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
Decreto cautelare 5 maggio 2025
Sentenza breve 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza breve 11/06/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 00521/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00085/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 85 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NN IA MA, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Deriu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia LA Sardegna, rappresentata e difesa dagli avvocati IA Elisabetta Corona e IA Santoru, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Assessorato Regionale EE.LL., Finanze e Urbanistica - Servizio Demanio e Patrimonio, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’ingiunzione di sgombero adottata dal Direttore del Servizio della Unità Organizzativa Infrastrutture e Patrimonio Area Nord della Agenzia LA Sardegna, con sede in Alghero, Prot. Uscita N. 0068408/24 del 20 novembre 2024, notificata alla ricorrente con PEO datata 20 novembre 2024, che pure si impugna, ove d’occorrenza;
- di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, conseguente o, comunque, connesso con quelli impugnati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MA NN IA il 3 maggio 2025:
- dell’ingiunzione di sgombero adottata dal Direttore del Servizio della Unità Organizzativa Infrastrutture e Patrimonio Area Nord della Agenzia LA Sardegna, Prot. Uscita N. 0068408/24 del 20/11/2024, notificata alla ricorrente in data 20/11/2024 (già impugnata con ricorso introduttivo R.G. 85/2025 - Doc. 1 Ric. Introd.);
- di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, conseguente o, comunque, connesso con quello impugnato, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia LA Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
L’immobile oggetto del ricorso, sito in Alghero nella località di Santa IA la Palma, fa parte del più ampio complesso costituente una scuola elementare distinto in origine al Catasto terreni foglio 6 mappale 21 e, attualmente, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 6 Mappali 544 e 545.
L’immobile – originariamente di proprietà dell’Ente di Colonizzazione Sardo - era stato concepito quale scuola elementare pluriclasse, in uso al Comune di Alghero, con gli alloggi per il personale scolastico.
Con legge n. 211 del 25 marzo 1953, l’ETFAS - istituito nel 1951 dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste per l’attuazione delle opere di espropriazione, bonifica, trasformazione e assegnazione dei terreni secondo quanto previsto dalla legge per la riforma agraria emanata nel 1950 - ha assorbito l’Ente di Colonizzazione Sardo.
Successivamente l’E.R.S.A.T. (Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura) istituito con la L.R. n. 5/1984, è subentrato nelle competenze e nel patrimonio di ETFAS.
Per effetto della successiva L.R. n. 13 dell’8 agosto 2006, artt. 13 e seguenti, è stata istituita l’Agenzia LA Sardegna che è succeduta in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al cessato ERSAT Sardegna.
La medesima L.R. n. 13/2006 all’art. 33, concernente “entrate e patrimonio” stabilisce, al comma 2, che il patrimonio dell’Agenzia LA Sardegna è costituito dagli immobili del cessato ERSAT Sardegna riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite all’Agenzia con atto ricognitivo approvato dal Presidente della Regione.
L’atto ricognitivo contenente il dettaglio dei beni immobili funzionali (di proprietà LA) e dei beni non più funzionali (di proprietà della Regione Sardegna) è stato adottato dal Presidente della Regione, con DPGR n. 23 del 12 giugno 2009.
Il bene immobile di cui al presente giudizio non è stato inserito allora tra i fabbricati non funzionali, che sono stati trasferiti alla Regione Sardegna, per cui il bene è rimasto nel patrimonio immobiliare funzionale di LA, per successione da ERSAT.
Nel 2011 LA ha dunque accatastato l’immobile ex scuola con due distinte unità immobiliari contigue, con due mappali distinti al foglio 6 mappali 545 e 544, per cui l’immobile dal Catasto terreni è stato inserito al Catasto Fabbricati.
In una successiva ricognizione del patrimonio, adottata con Determinazione n.75 del 2018, l’Agenzia LA ha predisposto una proposta alla Regione Sardegna di ulteriore definizione di beni non più funzionali alla sua attività ai fini del transito con un nuovo DPGR - secondo la legge regionale n. 13/2006 - nel patrimonio della Regione Sardegna.
In tale atto, LA ha indicato il bene immobile di cui al presente giudizio tra quelli da trasferire alla RAS.
Ad oggi la Regione non ha però ancora adottato il Decreto di modificazione della destinazione pubblicistica del bene, per cui non si è realizzato né il mutamento di titolarità del bene, che è ancora in capo al LA.
Di recente LA ha appreso che tale complesso immobiliare è stato occupato da due distinti nuclei familiari a fini abitativi.
In particolare l’abitazione distinta al fg. 6, mapp. 544 è stata occupata dalla famiglia GE e l’altra abitazione distinta al fg. 6, mapp 545 è stata occupata dalla famiglia U/ MA.
Il ricorso in esame concerne quest’ultimo fabbricato.
L’odierna ricorrente, in particolare, assume che fin dall’anno 1977 la sua famiglia ha posseduto l’immobile in questione adibendolo ad abitazione familiare, e che lei ne sarebbe divenuta proprietaria a titolo originario fin dal 12 gennaio 2013 (avendo raggiunto la maggiore età il 12 gennaio 1993).
Da quest’ultima data, infatti, avrebbe continuato a possedere ad usucapionem , unitamente ai genitori, pacificamente e ininterrottamente, l’immobile che oggi l’Amministrazione, ancora intestataria catastale, ordina di rilasciare.
Tant’è che nel corso degli anni avrebbe provveduto a ristrutturarlo e a curarne la manutenzione, comportandosi sostanzialmente come proprietaria.
In tale contesto, nel 2019 fu necessario un intervento sull’edificio da parte dei Vigili del fuoco a causa di un distacco statico del solaio. In quella occasione i Vigili riscontrarono lo stato di dissesto dell’immobile, con lesioni strutturali del solaio e delle pareti.
Rilevarono, nel complesso lo stato precario dell’immobile e la necessità di effettuare un monitoraggio da un ingegnere strutturista del solario e l’adozione di provvedimenti urgenti a tutela della incolumità pubblica e privata, da parte dell’Autorità comunale competente.
In data 24 febbraio 2021 LA diede all’ing RG l’incarico di effettuare un sopralluogo per verificare lo stato generale delle coperture dell’abitazione occupata dalla famiglia Sotgiu/MA.
All’esito degli accertamenti svolti il tecnico incaricato formulava un parere tecnico raccomandando una verifica statica dei solai realizzati con il sistema Trave Varese attraverso prove di carico e analisi termografica.
Con il provvedimento impugnato (nota prot. n. 68408/2024) LA, preso atto che non era stato posto in essere alcun intervento per la risoluzione delle condizioni di instabilità riscontrate, ordinava alla sig.ra MA lo sgombero dell’immobile per le gravi condizioni di pericolosità dello stesso.
Avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto il ricorso in esame affidandolo ai seguenti motivi:
1) Nullità dell’ordinanza impugnata, per essere stata assunta in carenza assoluta di potere, anche ai sensi dell’art. 21-septies, L. n. 241/1990 - Eccesso di potere per carenza di motivazione - Eccesso di potere per contraddittorietà fra atti della medesima amministrazione - Eccesso di potere per carenza di istruttoria – Sviamento - Illegittimità della nota impugnata, sotto differente profilo, in quanto non è stata, per nulla indicata, la norma di legge su cui si fonderebbe, giustificherebbe, radicherebbe l’atto oggetto di causa, né le sottese ragioni giuridiche, avendo del tutto obliterato il possibile maturare di
paralizzante usucapione - Violazione di legge, art. 3, L. n. 241/1990, eccesso di potere, travisamento dei presupposti, malgoverno degli atti e circostanze, erroneità manifesta: in quanto non sarebbe legittima l’utilizzo di un uno strumento di autotutela esecutiva per conseguire il recupero di un bene
appartenente al patrimonio disponibile dell’Ente civico per il quale l’Agenzia avrebbe dovuto avvalersi degli ordinari strumenti giurisdizionali.
Inoltre non sarebbe stata svolta una compiuta attività di verifica dell’effettivo stato conservativo dell’immobile in questione.
Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Per resistere al ricorso si è costituita l’Agenzia LA che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
Con ordinanza n. 47 del 13 marzo 2025 l’istanza cautelare è stata respinta.
Successivamente all’instaurazione del procedimento giurisdizionale, sono emersi e sono stati acquisiti agli atti del giudizio nuovi elementi fattuali e documentali (in particolare la “RELAZIONE TECNICA-FOTOGRAFICA SULLO STATO DELLA COPERTURA DELL’ABITAZIONE” redatta in data 8 marzo 2021 dall’Ing. Sandro RG, tecnico incaricato dalla medesima Agenzia) a seguito dei quali – in data 3 maggio 2025 – la ricorrente ha proposto motivi aggiunti con istanza cautelare supportati dalla “Relazione di Perizia di stabilità di fabbricato” dell’Ing. Lorenzo Corda, datata aprile 2025, basata su specifiche indagini strumentali (visive, termografiche, pachometriche) e calcoli statici relativi proprio all’immobile della ricorrente (mapp. 545) che avrebbe categoricamente escluso l’esistenza di condizioni di precarietà statica dell’edificio.
Con l’impugnazione aggiuntiva la ricorrente, oltre a chiedere (nuovamente) la sospensione cautelare dell’ordine di sgombero, ha chiesto anche – ai sensi dell’art. 56 cpa., in ragione dell’estrema urgenza di un provvedimento che salvaguardasse le sue esigenze abitative, l’adozione di una misura cautelare presidenziale.
Con decreto n. 87 del 5 maggio 2025, viste le nuove produzioni documentali, è stata disposta, in ragione del periculum in mora paventato, la sospensione del provvedimento impugnato fino all’odierna udienza camerale di trattazione collegiale della causa.
Al termine della discussione, nel corso della quale le parti sono state avvertite della possibile definizione del ricorso nel merito con sentenza resa in forma semplificata, la causa è stata posta in decisione.
Il Collegio, anche in relazione alla particolarità della questione in esame, ritiene opportuno, avendone espressamente notiziato le parti, definire nel merito la questione con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cpa.
Il ricorso non merita accoglimento.
In primo luogo deve invero osservarsi che l’occupazione del fabbricato in questione da parte della ricorrente possa senz’altro essere qualificata sine titulo .
Nelle more della consegna dell’immobile al patrimonio regionale, in quanto ritenuto da LA non più funzionale alla sua attività, quest’ultima ha infatti mantenuto la proprietà dell’immobile per cui è causa - pervenutole seguito delle vicende successorie descritte in narrativa - non essendosi mai addivenuti, malgrado le interlocuzioni del 2021 e del 2024, ad una formale cessione dell’immobile.
Come riferisce la difesa dell’Agenzia resistente, pertanto, il bene fa ancora parte del patrimonio indisponibile della Riforma fondiaria e come tale è soggetto alla disciplina dei beni pubblici del patrimonio indisponibile.
Del resto, come riferito in narrativa, con decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 23 del 12 giugno 2009 sono stati individuati i beni che mantenevano una destinazione funzionale alle finalità istitutive di LA, e tra questi era compreso quello in esame.
La successiva ricognizione del patrimonio dell’Agenzia, adottata con Determinazione n.75 del 2018, con la quale LA ha predisposto una proposta alla Regione Sardegna di ulteriore definizione di beni non più funzionali alla sua attività ai fini del transito con un nuovo DPGR nel patrimonio della Regione Sardegna, tra i quali è compreso anche l’immobile in questione, non si è ancora conclusa con l’adozione del previsto decreto del Presidente della Regione, con la conseguenza che la qualifica del bene in causa – quale appartenente al patrimonio indisponibile dell’Agenzia - è rimasta immutata dal 2009.
Resta quindi, in primo luogo, privo di pregio l’argomento della ricorrente secondo il quale, trattandosi di bene appartenente al patrimonio disponibile, LA, per ottenere lo sgombero, non avrebbe potuto usare gli strumenti di autotutela esecutiva ma avrebbe dovuto ricorrere agli ordinari strumenti giurisdizionali.
In secondo luogo non merita favorevole apprezzamento neppure la questione posta in via incidentale dalla ricorrente in ordine all’intervenuta usucapione del bene, in quanto ai sensi dell’art. 828 c.c. “ I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano”.
Orbene, alla luce di quanto sopra non può ritenersi illegittimo, stante la sua spiccata natura precauzionale, il provvedimento di sgombero impugnato.
Le precarie condizioni di stabilità acclarate dal tecnico di LA – seppur contestate dalla relazione di parte dell’ing. Corda – inducono a valutare con estrema prudenza le condizioni di sicurezza del fabbricato.
La tutela interinalmente concessa ai fini della salvaguardia delle esigenze abitative della ricorrente non può che venir meno in presenza delle conclusioni rassegnate dal tecnico di LA attuale proprietaria dell’immobile: “ Tenendo conto delle precedenti osservazioni e che tutti gli interventi di manutenzione sono stati eseguiti in economia direttamente dell’affittuario e quindi senza garanzia della “regola d’arte” e controllo di un tecnico incaricato, come in parte già dichiarato nella propria relazione del 08.03.2021, “Tuttavia vista la vetustà dell’immobile si raccomanda una verifica statica dei solai realizzati con il sistema Trave Varese attraverso prove di carico e analisi termografica”, il parere tecnico finale è quello di non abitabilità per mancata effettuazione di una verifica statica con prove di carico sui solai e mancanza di documenti progettuali atti a dimostrare la regolarità degli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati nel tempo ”.
Tale parere risulta vieppiù decisivo tenuto conto che, come precisa lo stesso tecnico, “… nel tempo diversi simili immobili del Patrimonio LA, di stessa o analoga tipologia, hanno mostrato cedimenti improvvisi delle tavelle dell’intradosso, proprio a causa delle ripetute infiltrazioni di acqua piovana
derivanti dalla mancata manutenzione ordinaria nel tempo. Tali distacchi, a volte anche semplicemente piccole superfici di intonaco con annessa parte di tavella, sono stati sempre di tipo improvviso, senza alcun segnale premonitore, rendendo l’abitazione degli immobili pericolosa sia per singoli danni fisici che per la vita degli occupanti ”.
Sul piano motivazionale, dunque, il provvedimento impugnato resiste alle censure prospettate e, in particolare, all’eccepito difetto di istruttoria, con conseguente rigetto anche sotto questo profilo dell’impugnazione.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente, Estensore
Antonio Plaisant, Consigliere
Silvio Esposito, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Tito Aru |
IL SEGRETARIO