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Ordinanza 12 marzo 2025
Ordinanza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, ordinanza 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. RG. 6096/2024
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel.
all'esito dell'udienza collegiale del 11 marzo 2025, tenutasi in modalità cartolare, sulle note di trattazione scritta depositate dalle parti, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte;
sul reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Giudice del Tribunale di Foggia in data 17 dicembre 2024 nell'ambito del procedimento iscritto al N. R.G.
2024/1772; ha emesso la seguente
ORDINANZA
I. Con reclamo, depositato il 30.12.2024, ha chiesto la riforma del Parte_1 provvedimento in epigrafe con il quale il Giudice di prime cure, all'esito del ricorso per danno temuto proposto da , ha condannato il Parte_2
resistente all'esecuzione delle attività indicate alle pagg. 6, 7, 8 della relazione del consulente tecnico di ufficio, ing. , depositata in data 29 Persona_1
settembre 2024 (come rettificata, quanto ai costi, dalla integrazione del 28 novembre 2024), per il prezzo complessivo di euro 11.213,80, oltre eventuali accessori.
Il , in particolare, con il primo motivo di reclamo ha sostenuto l'erroneità Pt_1
dell'ordinanza nella parte in cui avrebbe concesso al ricorrente una tutela sostanzialmente risarcitoria in luogo di quella conseguibile in via cautelare. Ha poi censurato il provvedimento impugnato in quanto avrebbe erroneamente condannato il resistente, il quale non avrebbe potuto essere il destinatario
1 dell'ordine contenuto nel provvedimento, in quanto non sarebbe possessore o proprietario dell'immobile sul quale devono essere eseguiti gli interventi imposti dal Giudice e ritenuti necessari dal tecnico incaricato. Infine, con il terzo motivo di reclamo ha sostenuto l'assenza di pericolo di danno grave e imminente sulla res del . Pt_2
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il reclamato , Parte_2
contestando tutti gli avversi assunti e deducendo la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione di danno temuto, chiedendo il rigetto dell'avverso reclamo e la conferma dell'ordinanza impugnata.
All'udienza del 11 marzo 2025, il Collegio ha riservato la causa in decisione.
II. Il reclamo è infondato.
Preliminarmente si osserva che, poiché parte ricorrente ha denunciato i danni arrecati alla sua proprietà, derivanti dalle opere poste in essere dal resistente sulla sua proprietà e poiché tale opera, al momento, deve ritenersi pacificamente conclusa (come accertato dal CTU in sede di sopralluogo: “lo scrivente ha potuto accertare che le opere iniziate dal resistente sono ultimate (non vi sono ulteriori ancora in corso)…”; cfr. pag. 4 della relazione), la domanda azionata dal Pt_2
va inquadrata nell'ambito della denuncia di danno temuto ai sensi dell'art. 1172
c.c.
Quanto al primo motivo di reclamo, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, occorre affrontare la vexata quaestio dell'ammissibilità o meno della tutela cautelare atipica per l'esecuzione di obblighi di fare infungibili, atteso che l'ordinanza impugnata ha ordinato al di porre in essere le attività indicate Pt_1
alle pagg. 6, 7, 8 della relazione del consulente tecnico di ufficio, ing. Per_1
.
[...]
Orbene, questo Tribunale ritiene che l'infungibilità del facere richiesto con il ricorso d'urgenza artt. 1172 c.c., 669 bis e 688 c.p.c. non costituisca un ostacolo all'ammissibilità della tutela cautelare. Ciò deve ritenersi, ad avviso del Collegio, in considerazione dell'assenza di limiti di ammissibilità nella formulazione delle predette norme, nonché della possibilità, in alcuni casi, di ottenere l'esecuzione della misura cautelare tramite strumenti di coercizione indiretta e dell'idoneità a giustificare l'utilità della misura cautelare della semplice prospettiva di un adempimento spontaneo, indotto dal potere di convincimento dalla pronuncia
2 giudiziale. Al riguardo, si è evidenziato che un provvedimento di urgenza che imponga un obbligo di fare di carattere infungibile è un provvedimento non solo potenzialmente idoneo a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza della eventuale esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è, altresì, funzionale alla produzione di ulteriori conseguenze giuridiche, derivanti dalla inosservanza dell'ordine in esso contenuto, che il titolare del diritto è autorizzato ad invocare in suo favore, prima fra tutte la possibile successiva domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale la condanna ad un facere infungibile assume valenza sostanziale di sentenza di accertamento.
Deve, pertanto, sul punto, confermarsi integralmente l'ordinanza reclamata, con la quale il Giudice ha ordinato al resistente lo svolgimento delle attività necessarie ad evitare il verificarsi e l'aggravarsi dei danni rappresentati dal ricorrente.
Ed invero, tali opere sono state identificate come l'unica modalità per intervenire sui danni già verificatisi ed evitarne l'aggravamento, in piena conformità con gli strumenti di tutela offerti dall'azione de qua.
Va rigettata poi l'eccezione sul difetto di titolarità passiva proposta dal reclamante, secondo cui il non potrebbe essere il destinatario dell'ordine Pt_1
contenuto nel provvedimento reclamato in quanto non sarebbe possessore o proprietario dell'immobile sul quale devono essere eseguiti gli interventi imposti dal Giudice e ritenuti necessari dal tecnico incaricato.
Orbene, osserva il Tribunale, per quanto concerne i soggetti su cui incombe l'obbligo di eseguire i lavori indicati al fine di porre rimedio al pericolo di danno lamentato, che per giurisprudenza costante e condivisibile della Suprema Corte di
Cassazione, l'obbligo di rimuovere il pericolo di danno incombe su coloro che hanno la proprietà ovvero il possesso della cosa, benché inanimata, da cui promana la minaccia (cfr. Cass. 5336/2016: “Nell'azione di danno temuto è legittimato passivo, non solo il titolare del diritto reale, ma anche il possessore e colui che, in ogni caso, abbia la disponibilità del bene da cui si assume che derivi la situazione di pericolo di danno grave, in quanto l'obbligo di custodia e manutenzione sussiste in ragione dell'effettivo potere fisico sulla cosa”).
Pertanto, il legittimato passivo non può che essere individuato nel soggetto che ha omesso di espletare l'attività utile ad evitare l'insorgenza del pericolo di danno, ovvero in colui che abbia la piena disponibilità della cosa da cui tale pericolo deriva.
3 Ed è proprio sul responsabile di tale comportamento omissivo che grava l'obbligo di rimuovere la situazione manifestatasi, indipendentemente dalla natura delle opere che egli dovrà effettuare per rimuovere le possibili cause del danno temuto o di quello che, come nel caso di specie, si è già verificato.
Pertanto, la circostanza secondo cui il sarebbe impossibilitato a Pt_1
“provvedere autonomamente alla situazione di pericolo lamentato”, dovendosi realizzare le opere anche sul bene di proprietà del , non sposta in alcun Pt_2
modo la legittimazione passiva del soggetto cui incombe l'obbligo di eseguirle, atteso che l'obbligo incombe sul proprio perché la situazione di pericolo è Pt_1
stata da lui generata e si è propagata sull'immobile del ricorrente.
Infine, quanto all'asserita assenza di pericolo di danno grave e imminente si osserva quanto segue.
L'azione di danno temuto ha come presupposti di diritto sostanziale: 1) un pericolo di danno futuro minacciato da cosa a cosa;
2) la gravità del pericolo che minaccia di distruggere o di danneggiare gravemente la cosa alla quale sovrasta;
3) la prossimità, in ordine spazio-temporale, del pericolo sovrastante la cosa.
Ai fini della sussistenza del pericolo, non è necessario attendere il concreto verificarsi di un pregiudizio tale da minacciare la stabilità dell'immobile, un crollo imminente o un cedimento strutturale, essendo sufficiente un pericolo ragionevole in tal senso;
l'azione di danno temuto va accolta non soltanto quando vi sia il rischio di distruzione o di danno notevole alla cosa, ma anche ove il mancato intervento manutentivo determini l'inevitabile e prossimo aggravamento del danno già esistente (cfr. Cassazione civile sez. II, 22/08/2022, n.25094: “La condizione della denuncia di danno temuto non deve individuarsi in un danno certo, o già verificatosi, bensì anche nel solo ragionevole pericolo che il danno si verifichi, con la conseguenza che l'azione può esperirsi pure quando un danno si sia già verificato ma permanga il pericolo che esso si verifichi di nuovo, poiché la circostanza che un danno si sia già prodotto non esclude il pericolo che possa verificarsi un ulteriore futuro danno e che quindi sussista il ragionevole timore che continui a sovrastare pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del diritto o del possesso”).
Ciò posto, il Collegio ritiene di rimarcare quanto già evidenziato nell'ordinanza emessa dal primo giudice in relazione al periculum in mora.
Il perito d'ufficio ha esaustivamente condotto le operazioni peritali ed ha fornito
4 una risposta pienamente positiva alla sussistenza dei suindicati requisiti, avendo evidenziato che “Il fenomeno accertato di una crepa continua, ben estesa su mattonelle di calpestio, e preoccupante per la stabilita dell'immobile” e che “I fenomeni verificatesi nell'immobile del dott. , come già evidenziato in Pt_2
relazione peritale, non sono trascurabili. Le crepe riscontrate sui muri e sul pavimento del balcone, il fuori squadro delle porte del piano primo, indicano che vi è stato un movimento della struttura del fabbricato. … Va osservato che una maggiore preoccupazione di quanto paventato dovrebbe ravvisarla, diversamente, l'unità immobiliare sottostante la proprietà , che regge Pt_2
l'intero fabbricato”; rilevando che “La funzionalità del pozzo dismesso, potrebbe arrecare infiltrazioni alle pareti sottostanti della proprietà ; ciò detto, si Pt_2
consiglia di non utilizzarlo. Quindi si conferma il nesso di causalità tra le opere eseguite dal resistente ed i danni lamentati dal ricorrente”e che “Le vibrazioni causate dalle perforazioni, in prossimità del solaio del piano primo, il movimento terra dei lavori di ristrutturazione, hanno provocato i danni accertati e qualificati. Lo scrivente conferma che vi e un nesso di causalità tra le opere eseguite dal sig. e i danni lamentati dal sig. ” (cfr., nel dettaglio, Pt_1 Pt_2
CTU e successiva integrazione a firma dell'ing. ). Persona_1
La completezza dell'elaborato, indiscutibilmente esaustivo, non affetto da vizi logico-deduttivi e supportato anche da idonea documentazione fotografica, non consente di dissentire con il ragionamento del C.T.U, il quale ha confermato l'esecuzione delle opere e che le stesse hanno causato i danni lamentati dal ricorrente, oltre che la pericolosità del fenomeno, sicché non può che condividersi il contenuto dell'ordinanza reclamata con la quale il primo Giudice ha ritenuto pienamente integrati i requisiti dell'azione proposta dal , atteso che Pt_2
l'immobile del resistente, modificato dalla attività umana posta in essere dal suo proprietario, è sicura fonte di pericolo per l'immobile del ricorrente.
III. Le spese seguono la soccombenza del reclamante e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi stabiliti dalle tabelle attualmente vigenti
(D.M. n. 147 del 13/08/2022) per lo scaglione corrispondente al valore della controversia e avendo riguardo dell'attività in concreto svolta (nulla è dovuto per la fase istruttoria).
In considerazione della data di instaurazione del presente gravame, successiva all'entrata in vigore della legge 24.12.2012 n. 228, va dato atto della presenza dei
5 presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Visto l'art.669 terdecies c.p.c.
- respinge il reclamo;
- condanna il recalmante al pagamento, in favore di , Parte_2 delle spese del procedimento, che liquida in € 2.299,00 oltre spese generali, iva e cpa.
Si dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1°-quater, D.P.R. n.
115/2012, (inserito dall'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1°-bis della medesima norma.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Elena de Tura Antonio Buccaro
6
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel.
all'esito dell'udienza collegiale del 11 marzo 2025, tenutasi in modalità cartolare, sulle note di trattazione scritta depositate dalle parti, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte;
sul reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Giudice del Tribunale di Foggia in data 17 dicembre 2024 nell'ambito del procedimento iscritto al N. R.G.
2024/1772; ha emesso la seguente
ORDINANZA
I. Con reclamo, depositato il 30.12.2024, ha chiesto la riforma del Parte_1 provvedimento in epigrafe con il quale il Giudice di prime cure, all'esito del ricorso per danno temuto proposto da , ha condannato il Parte_2
resistente all'esecuzione delle attività indicate alle pagg. 6, 7, 8 della relazione del consulente tecnico di ufficio, ing. , depositata in data 29 Persona_1
settembre 2024 (come rettificata, quanto ai costi, dalla integrazione del 28 novembre 2024), per il prezzo complessivo di euro 11.213,80, oltre eventuali accessori.
Il , in particolare, con il primo motivo di reclamo ha sostenuto l'erroneità Pt_1
dell'ordinanza nella parte in cui avrebbe concesso al ricorrente una tutela sostanzialmente risarcitoria in luogo di quella conseguibile in via cautelare. Ha poi censurato il provvedimento impugnato in quanto avrebbe erroneamente condannato il resistente, il quale non avrebbe potuto essere il destinatario
1 dell'ordine contenuto nel provvedimento, in quanto non sarebbe possessore o proprietario dell'immobile sul quale devono essere eseguiti gli interventi imposti dal Giudice e ritenuti necessari dal tecnico incaricato. Infine, con il terzo motivo di reclamo ha sostenuto l'assenza di pericolo di danno grave e imminente sulla res del . Pt_2
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il reclamato , Parte_2
contestando tutti gli avversi assunti e deducendo la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione di danno temuto, chiedendo il rigetto dell'avverso reclamo e la conferma dell'ordinanza impugnata.
All'udienza del 11 marzo 2025, il Collegio ha riservato la causa in decisione.
II. Il reclamo è infondato.
Preliminarmente si osserva che, poiché parte ricorrente ha denunciato i danni arrecati alla sua proprietà, derivanti dalle opere poste in essere dal resistente sulla sua proprietà e poiché tale opera, al momento, deve ritenersi pacificamente conclusa (come accertato dal CTU in sede di sopralluogo: “lo scrivente ha potuto accertare che le opere iniziate dal resistente sono ultimate (non vi sono ulteriori ancora in corso)…”; cfr. pag. 4 della relazione), la domanda azionata dal Pt_2
va inquadrata nell'ambito della denuncia di danno temuto ai sensi dell'art. 1172
c.c.
Quanto al primo motivo di reclamo, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, occorre affrontare la vexata quaestio dell'ammissibilità o meno della tutela cautelare atipica per l'esecuzione di obblighi di fare infungibili, atteso che l'ordinanza impugnata ha ordinato al di porre in essere le attività indicate Pt_1
alle pagg. 6, 7, 8 della relazione del consulente tecnico di ufficio, ing. Per_1
.
[...]
Orbene, questo Tribunale ritiene che l'infungibilità del facere richiesto con il ricorso d'urgenza artt. 1172 c.c., 669 bis e 688 c.p.c. non costituisca un ostacolo all'ammissibilità della tutela cautelare. Ciò deve ritenersi, ad avviso del Collegio, in considerazione dell'assenza di limiti di ammissibilità nella formulazione delle predette norme, nonché della possibilità, in alcuni casi, di ottenere l'esecuzione della misura cautelare tramite strumenti di coercizione indiretta e dell'idoneità a giustificare l'utilità della misura cautelare della semplice prospettiva di un adempimento spontaneo, indotto dal potere di convincimento dalla pronuncia
2 giudiziale. Al riguardo, si è evidenziato che un provvedimento di urgenza che imponga un obbligo di fare di carattere infungibile è un provvedimento non solo potenzialmente idoneo a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza della eventuale esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è, altresì, funzionale alla produzione di ulteriori conseguenze giuridiche, derivanti dalla inosservanza dell'ordine in esso contenuto, che il titolare del diritto è autorizzato ad invocare in suo favore, prima fra tutte la possibile successiva domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale la condanna ad un facere infungibile assume valenza sostanziale di sentenza di accertamento.
Deve, pertanto, sul punto, confermarsi integralmente l'ordinanza reclamata, con la quale il Giudice ha ordinato al resistente lo svolgimento delle attività necessarie ad evitare il verificarsi e l'aggravarsi dei danni rappresentati dal ricorrente.
Ed invero, tali opere sono state identificate come l'unica modalità per intervenire sui danni già verificatisi ed evitarne l'aggravamento, in piena conformità con gli strumenti di tutela offerti dall'azione de qua.
Va rigettata poi l'eccezione sul difetto di titolarità passiva proposta dal reclamante, secondo cui il non potrebbe essere il destinatario dell'ordine Pt_1
contenuto nel provvedimento reclamato in quanto non sarebbe possessore o proprietario dell'immobile sul quale devono essere eseguiti gli interventi imposti dal Giudice e ritenuti necessari dal tecnico incaricato.
Orbene, osserva il Tribunale, per quanto concerne i soggetti su cui incombe l'obbligo di eseguire i lavori indicati al fine di porre rimedio al pericolo di danno lamentato, che per giurisprudenza costante e condivisibile della Suprema Corte di
Cassazione, l'obbligo di rimuovere il pericolo di danno incombe su coloro che hanno la proprietà ovvero il possesso della cosa, benché inanimata, da cui promana la minaccia (cfr. Cass. 5336/2016: “Nell'azione di danno temuto è legittimato passivo, non solo il titolare del diritto reale, ma anche il possessore e colui che, in ogni caso, abbia la disponibilità del bene da cui si assume che derivi la situazione di pericolo di danno grave, in quanto l'obbligo di custodia e manutenzione sussiste in ragione dell'effettivo potere fisico sulla cosa”).
Pertanto, il legittimato passivo non può che essere individuato nel soggetto che ha omesso di espletare l'attività utile ad evitare l'insorgenza del pericolo di danno, ovvero in colui che abbia la piena disponibilità della cosa da cui tale pericolo deriva.
3 Ed è proprio sul responsabile di tale comportamento omissivo che grava l'obbligo di rimuovere la situazione manifestatasi, indipendentemente dalla natura delle opere che egli dovrà effettuare per rimuovere le possibili cause del danno temuto o di quello che, come nel caso di specie, si è già verificato.
Pertanto, la circostanza secondo cui il sarebbe impossibilitato a Pt_1
“provvedere autonomamente alla situazione di pericolo lamentato”, dovendosi realizzare le opere anche sul bene di proprietà del , non sposta in alcun Pt_2
modo la legittimazione passiva del soggetto cui incombe l'obbligo di eseguirle, atteso che l'obbligo incombe sul proprio perché la situazione di pericolo è Pt_1
stata da lui generata e si è propagata sull'immobile del ricorrente.
Infine, quanto all'asserita assenza di pericolo di danno grave e imminente si osserva quanto segue.
L'azione di danno temuto ha come presupposti di diritto sostanziale: 1) un pericolo di danno futuro minacciato da cosa a cosa;
2) la gravità del pericolo che minaccia di distruggere o di danneggiare gravemente la cosa alla quale sovrasta;
3) la prossimità, in ordine spazio-temporale, del pericolo sovrastante la cosa.
Ai fini della sussistenza del pericolo, non è necessario attendere il concreto verificarsi di un pregiudizio tale da minacciare la stabilità dell'immobile, un crollo imminente o un cedimento strutturale, essendo sufficiente un pericolo ragionevole in tal senso;
l'azione di danno temuto va accolta non soltanto quando vi sia il rischio di distruzione o di danno notevole alla cosa, ma anche ove il mancato intervento manutentivo determini l'inevitabile e prossimo aggravamento del danno già esistente (cfr. Cassazione civile sez. II, 22/08/2022, n.25094: “La condizione della denuncia di danno temuto non deve individuarsi in un danno certo, o già verificatosi, bensì anche nel solo ragionevole pericolo che il danno si verifichi, con la conseguenza che l'azione può esperirsi pure quando un danno si sia già verificato ma permanga il pericolo che esso si verifichi di nuovo, poiché la circostanza che un danno si sia già prodotto non esclude il pericolo che possa verificarsi un ulteriore futuro danno e che quindi sussista il ragionevole timore che continui a sovrastare pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del diritto o del possesso”).
Ciò posto, il Collegio ritiene di rimarcare quanto già evidenziato nell'ordinanza emessa dal primo giudice in relazione al periculum in mora.
Il perito d'ufficio ha esaustivamente condotto le operazioni peritali ed ha fornito
4 una risposta pienamente positiva alla sussistenza dei suindicati requisiti, avendo evidenziato che “Il fenomeno accertato di una crepa continua, ben estesa su mattonelle di calpestio, e preoccupante per la stabilita dell'immobile” e che “I fenomeni verificatesi nell'immobile del dott. , come già evidenziato in Pt_2
relazione peritale, non sono trascurabili. Le crepe riscontrate sui muri e sul pavimento del balcone, il fuori squadro delle porte del piano primo, indicano che vi è stato un movimento della struttura del fabbricato. … Va osservato che una maggiore preoccupazione di quanto paventato dovrebbe ravvisarla, diversamente, l'unità immobiliare sottostante la proprietà , che regge Pt_2
l'intero fabbricato”; rilevando che “La funzionalità del pozzo dismesso, potrebbe arrecare infiltrazioni alle pareti sottostanti della proprietà ; ciò detto, si Pt_2
consiglia di non utilizzarlo. Quindi si conferma il nesso di causalità tra le opere eseguite dal resistente ed i danni lamentati dal ricorrente”e che “Le vibrazioni causate dalle perforazioni, in prossimità del solaio del piano primo, il movimento terra dei lavori di ristrutturazione, hanno provocato i danni accertati e qualificati. Lo scrivente conferma che vi e un nesso di causalità tra le opere eseguite dal sig. e i danni lamentati dal sig. ” (cfr., nel dettaglio, Pt_1 Pt_2
CTU e successiva integrazione a firma dell'ing. ). Persona_1
La completezza dell'elaborato, indiscutibilmente esaustivo, non affetto da vizi logico-deduttivi e supportato anche da idonea documentazione fotografica, non consente di dissentire con il ragionamento del C.T.U, il quale ha confermato l'esecuzione delle opere e che le stesse hanno causato i danni lamentati dal ricorrente, oltre che la pericolosità del fenomeno, sicché non può che condividersi il contenuto dell'ordinanza reclamata con la quale il primo Giudice ha ritenuto pienamente integrati i requisiti dell'azione proposta dal , atteso che Pt_2
l'immobile del resistente, modificato dalla attività umana posta in essere dal suo proprietario, è sicura fonte di pericolo per l'immobile del ricorrente.
III. Le spese seguono la soccombenza del reclamante e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi stabiliti dalle tabelle attualmente vigenti
(D.M. n. 147 del 13/08/2022) per lo scaglione corrispondente al valore della controversia e avendo riguardo dell'attività in concreto svolta (nulla è dovuto per la fase istruttoria).
In considerazione della data di instaurazione del presente gravame, successiva all'entrata in vigore della legge 24.12.2012 n. 228, va dato atto della presenza dei
5 presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Visto l'art.669 terdecies c.p.c.
- respinge il reclamo;
- condanna il recalmante al pagamento, in favore di , Parte_2 delle spese del procedimento, che liquida in € 2.299,00 oltre spese generali, iva e cpa.
Si dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1°-quater, D.P.R. n.
115/2012, (inserito dall'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1°-bis della medesima norma.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Elena de Tura Antonio Buccaro
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