TRIB
Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/12/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4253/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo- TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA Prima Sezione Civile Il Tribunale di Cosenza, Sezione prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4253 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 04.02.2025, con assegnazione dei termini ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c., rimessa per la decisione in data 29.4.2025, vertente TRA
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Isabella Saponieri;
C.F._2 ATTORI-OPPONENTI E
, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. e P. IVA. n. , e, per CP_1 P.IVA_1 essa, quale mandataria, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2 Damiano Bua;
CONVENUTA-OPPOSTA Oggetto: opposizione a precetto su mutuo fondiario ex art. 615 comma 1 c.p.c. Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., i sig.ri e hanno citato in Parte_1 Parte_2 giudizio la proponendo opposizione avverso l'atto di precetto loro notificato in Controparte_1 data 25.10.2022, con il quale - e per essa quale mandataria la CP_1 Controparte_2 intimava il pagamento di € 98.161,92, in forza del contratto di mutuo fondiario ipotecario del 25.10.2007 in Notar Rep. 24852 Racc. 9070, a tasso variabile, munito di formula esecutiva Per_1 Contr l'8.11.2007, avente n. 385103461 c/o ex del gruppo CP_3 Controparte_4 A sostegno dell'infondatezza della pretesa creditoria, gli opponenti hanno eccepito, in primo luogo, il superamento della soglia di usura;
nel dettaglio, i sig.ri e hanno Parte_1 Parte_2 asserito che, nonostante la presenza in contratto della cd. “clausola di salvaguardia”, il TAEG calcolato (pari al 9,133%) fosse superiore al valore di soglia di usura (pari all'8,565%) nel trimestre di stipula del contratto (dall'01.10.2007 al 31.12.2007); inoltre, a dire dei medesimi, dal momento che il TAEG dichiarato nel contratto (pari al 7,100%) era, in verità, inferiore a quello effettivamente applicato (pari al 9,133%), il contratto di mutuo si poneva in palese contrasto di quanto previsto dall'art. 121 lett. e) del D. Lgs. n. 385/1983 (Testo Unico Bancario), dettato in materia di trasparenza bancaria e finanziaria. pagina 1 di 7 In secondo luogo, per gli opponenti, i tassi applicati al contratto di mutuo de quo sarebbero affetti da anatocismo e, pertanto, sulla scorta della perizia di parte versata in atti e redatta dal Dott. Persona_2
, in qualità di consulente finanziario incaricato da Confidi Calabria, il credito effettivamente
[...] spettante all'Istituto bancario sarebbe pari ad € 23.445,09. Per tutte le ragioni sopra esposte, i sig.ri e hanno chiesto, preliminarmente, di Parte_1 Parte_2 sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
nel merito, di dichiarare l'inefficacia e/o nullità del precetto di pagamento notificatogli in data 25.02.2022 e di dichiarare l'illegittimità della somma precettata nel quantum. La causa è stata iscritta al numero di ruolo 4253/2022 R.G. Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 05.03.2023, CP_1
nel respingere tutti i motivi sottesi alla spiegata opposizione, ha eccepito la mancata allegazione
[...] da parte degli opponenti del contratto di mutuo e dei decreti ministeriali relativi ai tassi-soglia vigenti nel periodo di riferimento, con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio;
ha evidenziato che il piano di ammortamento applicato ai sig.ri è un piano di Parte_3 ammortamento cd. “alla francese”, in cui la “capitalizzazione” è inesistente, poiché gli interessi di ogni singola rata si calcolano sempre e solo sul capitale residuo precedente;
che nel contratto è pattuito il Tasso Annuo Nominale (TAN) e non il Tasso Annuo Effettivo (TAE) e che - per il calcolo degli interessi contenuti in ciascuna rata – è stato applicato solo il tasso effettivamente pattuito. In particolare, la società opposta ha evidenziato che nel contratto di mutuo è prevista in maniera chiara e analitica la pattuizione del tasso debitore nella misura del 6.75% nonché, del tasso moratorio (individuato chiaramente nel tasso applicato al mutuo, aumentato di 2 punti percentuali). In ogni caso, ha continuato l'opposta, sostenere, come fa la controparte ed il consulente di parte, che il tasso soglia sarebbe superato per effetto della sommatoria fra il tasso corrispettivo e quello moratorio è un errore logico, oltre che giuridico, poiché ove fosse applicato l'interesse moratorio, a causa dell'inadempimento del debitore, quello corrispettivo non verrebbe mai applicato in aggiunta, in quanto l'interesse, non appena scade il pagamento e, quindi, diviene disponibile, si trasforma in capitale e dunque tale sommatoria non potrebbe mai venire in essere;
ammettere il contrario, inoltre, si tradurrebbe in una usurarietà - non sopravvenuta - ma originaria, dal momento che l'interesse moratorio è pattuito al momento della stipula del contratto, con tutte le conseguenze in punto di nullità. Sulla base delle argomentazioni svolte, non sussiste, pertanto, a dire della società opposta, alcun presupposto di legge per sospendere l'esecutività del mutuo;
la medesima, altresì, ha da ultimo riferito che, dopo la notifica dell'atto di precetto, è stato notificato atto di pignoramento immobiliare, pendente dinanzi all'adito Tribunale ed iscritto al n.12/2023 R.G.E. Con provvedimento del 14.03.2023 questo giudice, ritenute allo stato non fondate le contestazioni formulate da parte opponente, ha rigettato l'istanza di sospensione ed ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. Con la prima memoria, parte opponente, richiamando un'ordinanza della Corte di legittimità, ha ribadito che “la valutazione di usurarietà vada compiuta anche con riferimento agli interessi di mora, ma che non possa essere parametrata al TSU individuato per gli interessi corrispettivi, bensì ad una
“soglia” costituita dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori (come rilevata dai decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1), moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4; con la precisazione che, in caso di accertata usurarietà del tasso contrattualmente previsto, gli interessi moratori non sono dovuti nella misura pagina 2 di 7 (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1”. Con la memoria terzo termine, la società opposta, invece, ha insistito per l'infondatezza della spiegata opposizione, poiché non provata e carente della mancata produzione del contratto di mutuo del 25.10.2007 a rogito del notar rep.24852 – racc.9070 munito di f.e. in data 25.10.07; Persona_3 nonché dei DD.MM. attestanti il superamento dei tassi soglia ex L. n. 108/96, tempo per tempo vigente. La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, non necessitando approfondimento istruttorio. All'udienza del 04.02.2025, presente il solo difensore di parte opposta, il quale ha precisato le conclusioni riportandosi agli atti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Nessuna delle parti ha provveduto al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
**************************** Giova ricordare che “Il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c. è un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari la nullità o inefficacia dell'atto di precetto opposto per l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis. Ne consegue, sotto il versante probatorio, che al creditore, nel giudizio di opposizione, spetta il solo onere di dimostrare la validità ed efficacia del titolo esecutivo, mentre è onere dell'opponente dimostrare l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi che, a quel titolo, tolgano in tutto o in parte efficacia” (Tribunale, Terni, 07/11/2019, n. 857). Ebbene, nella vicenda in esame, si ritiene che gli opponenti non abbiano assolto all'onere probatorio a loro carico e che l'opposizione – in ogni caso - sia infondata e non meritevole di trovare accoglimento per le ragioni che seguono. Sebbene il contratto per cui è causa non sia stato versato in atti e neppure allegato alla CTP di parte opponente, è circostanza pacifica tra le parti la stipula, in data 25.10.2007, di atto pubblico, a rogito del notar (Rep.24852 – racc. 9070), munito di formula esecutiva in data 08.11.2007, con Persona_3 il quale ha concesso ai sig.ri e un mutuo Controparte_4 Parte_1 Parte_2 fondiario per un importo complessivo di € 110.000,00. Stando alla consulenza a firma del Dott. della Confidi, allegata da parte attrice, il Persona_2 predetto contratto prevedeva una durata pari a 25 anni e la restituzione della somma finanziata mediante nr. 300 rate mensili posticipate di ammortamento, ciascuna comprensiva di capitale ed interessi secondo un piano di ammortamneto alla francese, determinate a decorrere dal rilascio della somma mutuata, oltre interessi a tasso fisso nominale annuo del 7,100% e successive variazioni, nonché interessi di mora maggiorati di due punti percentuali, per come contrattualmente pattuiti, da calcolare al tasso tempo per tempo vigente da contenere, in ogni caso, nei limiti del tasso soglia della normativa antiusura ex L. n. 108/96 senza capitalizzazione. Secondo la detta consulenza di parte “Il Tasso Nominale è convertito mensilmente, determinando una crescita del Tasso Annuale Effettivo (6,963%) rispetto a quello nominale (6,750%);…” inoltre, nella detta CTP il Dott. ha rilevato -circostanza, questa, dedotta nella detta consulenza ma rimasta Per_2 non documentata stante la mancata produzione in atti del contratto di mutuo e relativi allegati- che il pagina 3 di 7 premio assicurativo di € 3.000,00 non sarebbe stato finanziato ed ha quindi dedotto “ciò implica che, a parità di valore delle rate, il Cliente ottiene un importo erogato inferiore rispetto al valore del credito;
inoltre esso non è incluso fra gli oneri che determinano il TAEG" indicatore che il consulente di parte ha quindi ricalcolato tenendo conto del costo della assicurazione nella misura pari al 7,318%, giungendo poi ad affermare che il tasso previsto sia superiore al tasso soglia stabilito per il quarto trimestre 2007 per i mutui a tasso variabile, quale quello in esame, sulla base delle seguenti considerazioni: “Nel caso specifico la maggiorazione moratoria contrattualmente prevista (2,000%), sommata al Tasso Nominale, restituisce un tasso di mora superiore alla soglia, per cui la maggiorazione va calcolata come differenza fra il tasso soglia (8,565%) e il Tasso Nominale (6,750%), ottenendo una maggiorazione effettiva del 1,815%. Sommando tale maggiorazione al T.A.E.G. puro di cui sopra (7,318%) si ottiene il T.A.E.G. finito pari al 9,133%”. Ebbene, quanto al superamento della soglia di usura, si rileva che parte opponente non ha documentato in alcun modo la ricorrenza del dedotto premio assicurativo né in quali termini ne sia stato stabilito il pagamento, il che già sarebbe sufficiente a ritenere l'infondatezza della contestazione di usurarietà del mutuo. In ogni caso, nella consulenza a firma del Dott. allegata dagli opponenti si è pervenuto a Per_2 dedurre il superamento del tasso soglia sommando la maggiorazione prevista per gli interessi di mora, secondo un criterio che questo giudice ritiene non condivisibile. Invero, la Corte di cassazione a Sezioni Unite, di recente, nel dirimere l'annosa questione circa l'usurarietà degli interessi moratori, ha precisato che la disciplina antiusura deve essere applicata anche agli interessi moratori. Con particolare riferimento ai contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il tasso soglia di mora si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente (Cass. Civ. SSUU 19597/2020). Tuttavia, le argomentazioni di parte opponente in ordine alla maggiorazione del 2% prevista ai fini della determinazione degli interessi di mora non tiene conto del fatto che, al fine della verifica del superamento del tasso soglia, non può procedersi alla sommatoria di interessi corrispettivi ed interessi moratori, atteso che questi ultimi non si applicano congiuntamente agli interessi corrispettivi, ma li sostituiscono (cfr. Cass. 14214/2022 “In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto”; cfr. anche Trib. Roma 11.5.2020 n. 7051; Trib. Milano n. 7026 del 6.11.2020) e non si cumulano, come chiarito anche da ultimo dalla stessa sentenza della Corte di Cassazione a SS. UU n. 19597/2020, che ha enunciato, fra gli altri, quanto all'applicazione del tasso soglia agli interessi moratori, il seguente principio di diritto: "La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la pagina 4 di 7 maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto". “Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista". Per quanto rileva nel caso di specie, quanto agli interessi corrispettivi, il tasso soglia per i mutui a tasso variabile, in base al DM di riferimento del 19.9.2007 è pari all'8,565%, pertanto superiore al TAEG pari al 7,318% come calcolato nella consulenza prodotta dagli opponenti. Il DM del 19.9.2007, inoltre, contiene all'art. 3 comma 4 la rilevazione statistica della “maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento …. mediamente pari a 2,1 punti percentuali”, cosicché, con specifico riguardo agli interessi di mora, la determinazione del tasso soglia deve tenere conto di tale maggiorazione. A tal proposito, val la pena qui, per inciso, chiarire che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società opposta, “in tema di usura, i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio "iura novit curia", sancito dall'art. 113 c.p.c.” (Cassazione civile sez. I, 29/11/2022, n. 35102). Alla luce di quanto sopra, pertanto, non è possibile ritenere che il contratto di mutuo de quo possa ritenersi affetto da usura. Quanto alla contestazione relativa alla difformità della misura del TAEG indicato in contratto rispetto a quello effettivamente applicato, avuto riguardo all'epoca di stipulazione del contratto (26.10.2007) deve rilevarsi l'inapplicabilità della disposizione prevista all'art. 125 bis DLgs 385/1983, in quanto introdotta successivamente;
inoltre, si evidenzia che “la difformità tra ISC pattuito ed ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche Pa clausole. In altri termini, l' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Pa L'erronea quantificazione dell , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall' art. 117, comma 6 T.U.B” (Tribunale Napoli, sez. II, 05/05/2021, n. 4240; cfr. Cass. 4597/2023). Detto ciò, da ultimo, per quel che concerne la contestata applicazione di interessi anatocistici, deve ribadirsi che parte opponente, non avendo allegato il contratto di mutuo e il relativo piano di ammortamento, non ha fornito, ancora una volta, supporto documentale a tale contestazione. Tanto precisato, per come affermato sia da parte opponente che da parte opposta, il contratto di mutuo in oggetto prevede un piano di ammortamento cd. “alla francese”, a proposito del quale questo Tribunale, assolutamente in linea con l'orientamento seguito della giurisprudenza di merito (cfr. ex pagina 5 di 7 multis, Tribunale Livorno sez. I, 13/10/2021, n.794; Tribunale Vasto sez. I, 01/10/2021, n.282; Tribunale Palermo sez. V, 10/08/2021, n. 3310), ha recentemente osservato: “Nel contratto di mutuo, l'utilizzo del piano di ammortamento alla francese non comporta l'automatica applicazione di interessi anatocistici ed un conseguente occultamento dei costi, giacchè la quota di interessi di ogni rata è calcolata solo sul debito residuo in linea capitale (capitale originario meno l'importo pagato con la/e rata/e precedente/i); non vi è, pertanto, una capitalizzazione composta degli interessi. Il piano di ammortamento alla francese, inoltre, non viola gli artt. 1194 e 1284 c.c. e 120 Tub, in tema di usura” (Tribunale Cosenza sez. uff. indagini prel., 08/03/2022). Da ultimo, la Corte di cassazione a SS.UU. n. 15130, in tema di mutuo a tasso fisso e piano di ammortamento “alla francese”, nel raffronto tra piano di ammortamento all'italiana e piano di ammortamento alla francese, ha chiarito “la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”. La Corte di cassazione, successivamente, in tema di mutuo a tasso variabile e piano di ammortamento
“alla francese” ha esposto che “tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima. Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
….” (Cass. Civ. 7382/2025 in motivazione). Infatti, l'ammortamento alla francese non incorre nella violazione del disposto dell'art. 1283 cod. civ. perché, trattasi di una tipologia di ammortamento mediante rimborso di rate costanti anticipate, in cui gli interessi sono calcolati solo sul capitale residuo e, una volta scaduta la rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma vanno corrisposti come quota interessi della rata di rimborso, ed infatti nell'ammortamento alla francese il debitore deve corrispondere un numero di rate di importo costante e pagina 6 di 7 composto da una quota di interessi, che decresce col tempo ed è calcolata moltiplicando il debito residuo del periodo precedente per il tasso di interesse, ed una quota di capitale, che cresce col tempo e che è costituita dalla differenza tra la rata del prestito e la quota di interessi nello stesso periodo cosicché con il pagamento della rata alla fine del periodo si estingue il debito rappresentato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota del capitale versata;
gli interessi della rata successiva vengono calcolati sulla quota residua di capitale (pari alla differenza tra il capitale originario e l'importo già pagato). Orbene, alla luce di tutto quanto sopra deve concludersi per l'infondatezza delle ragioni addotte a sostegno dell'opposizione e per il conseguente rigetto della stessa. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come in dispositivo, in base al valore della causa (scaglione 52.001,00-260.000,00) applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− rigetta, per quanto in parte motiva, l'opposizione spiegata ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. dai Sig.ri e . Parte_1 Parte_2
− condanna gli opponenti a rifondere, in favore della parte opposta, le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, come per legge. Cosenza, 21 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo- TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA Prima Sezione Civile Il Tribunale di Cosenza, Sezione prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4253 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 04.02.2025, con assegnazione dei termini ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c., rimessa per la decisione in data 29.4.2025, vertente TRA
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Isabella Saponieri;
C.F._2 ATTORI-OPPONENTI E
, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. e P. IVA. n. , e, per CP_1 P.IVA_1 essa, quale mandataria, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2 Damiano Bua;
CONVENUTA-OPPOSTA Oggetto: opposizione a precetto su mutuo fondiario ex art. 615 comma 1 c.p.c. Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., i sig.ri e hanno citato in Parte_1 Parte_2 giudizio la proponendo opposizione avverso l'atto di precetto loro notificato in Controparte_1 data 25.10.2022, con il quale - e per essa quale mandataria la CP_1 Controparte_2 intimava il pagamento di € 98.161,92, in forza del contratto di mutuo fondiario ipotecario del 25.10.2007 in Notar Rep. 24852 Racc. 9070, a tasso variabile, munito di formula esecutiva Per_1 Contr l'8.11.2007, avente n. 385103461 c/o ex del gruppo CP_3 Controparte_4 A sostegno dell'infondatezza della pretesa creditoria, gli opponenti hanno eccepito, in primo luogo, il superamento della soglia di usura;
nel dettaglio, i sig.ri e hanno Parte_1 Parte_2 asserito che, nonostante la presenza in contratto della cd. “clausola di salvaguardia”, il TAEG calcolato (pari al 9,133%) fosse superiore al valore di soglia di usura (pari all'8,565%) nel trimestre di stipula del contratto (dall'01.10.2007 al 31.12.2007); inoltre, a dire dei medesimi, dal momento che il TAEG dichiarato nel contratto (pari al 7,100%) era, in verità, inferiore a quello effettivamente applicato (pari al 9,133%), il contratto di mutuo si poneva in palese contrasto di quanto previsto dall'art. 121 lett. e) del D. Lgs. n. 385/1983 (Testo Unico Bancario), dettato in materia di trasparenza bancaria e finanziaria. pagina 1 di 7 In secondo luogo, per gli opponenti, i tassi applicati al contratto di mutuo de quo sarebbero affetti da anatocismo e, pertanto, sulla scorta della perizia di parte versata in atti e redatta dal Dott. Persona_2
, in qualità di consulente finanziario incaricato da Confidi Calabria, il credito effettivamente
[...] spettante all'Istituto bancario sarebbe pari ad € 23.445,09. Per tutte le ragioni sopra esposte, i sig.ri e hanno chiesto, preliminarmente, di Parte_1 Parte_2 sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
nel merito, di dichiarare l'inefficacia e/o nullità del precetto di pagamento notificatogli in data 25.02.2022 e di dichiarare l'illegittimità della somma precettata nel quantum. La causa è stata iscritta al numero di ruolo 4253/2022 R.G. Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 05.03.2023, CP_1
nel respingere tutti i motivi sottesi alla spiegata opposizione, ha eccepito la mancata allegazione
[...] da parte degli opponenti del contratto di mutuo e dei decreti ministeriali relativi ai tassi-soglia vigenti nel periodo di riferimento, con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio;
ha evidenziato che il piano di ammortamento applicato ai sig.ri è un piano di Parte_3 ammortamento cd. “alla francese”, in cui la “capitalizzazione” è inesistente, poiché gli interessi di ogni singola rata si calcolano sempre e solo sul capitale residuo precedente;
che nel contratto è pattuito il Tasso Annuo Nominale (TAN) e non il Tasso Annuo Effettivo (TAE) e che - per il calcolo degli interessi contenuti in ciascuna rata – è stato applicato solo il tasso effettivamente pattuito. In particolare, la società opposta ha evidenziato che nel contratto di mutuo è prevista in maniera chiara e analitica la pattuizione del tasso debitore nella misura del 6.75% nonché, del tasso moratorio (individuato chiaramente nel tasso applicato al mutuo, aumentato di 2 punti percentuali). In ogni caso, ha continuato l'opposta, sostenere, come fa la controparte ed il consulente di parte, che il tasso soglia sarebbe superato per effetto della sommatoria fra il tasso corrispettivo e quello moratorio è un errore logico, oltre che giuridico, poiché ove fosse applicato l'interesse moratorio, a causa dell'inadempimento del debitore, quello corrispettivo non verrebbe mai applicato in aggiunta, in quanto l'interesse, non appena scade il pagamento e, quindi, diviene disponibile, si trasforma in capitale e dunque tale sommatoria non potrebbe mai venire in essere;
ammettere il contrario, inoltre, si tradurrebbe in una usurarietà - non sopravvenuta - ma originaria, dal momento che l'interesse moratorio è pattuito al momento della stipula del contratto, con tutte le conseguenze in punto di nullità. Sulla base delle argomentazioni svolte, non sussiste, pertanto, a dire della società opposta, alcun presupposto di legge per sospendere l'esecutività del mutuo;
la medesima, altresì, ha da ultimo riferito che, dopo la notifica dell'atto di precetto, è stato notificato atto di pignoramento immobiliare, pendente dinanzi all'adito Tribunale ed iscritto al n.12/2023 R.G.E. Con provvedimento del 14.03.2023 questo giudice, ritenute allo stato non fondate le contestazioni formulate da parte opponente, ha rigettato l'istanza di sospensione ed ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. Con la prima memoria, parte opponente, richiamando un'ordinanza della Corte di legittimità, ha ribadito che “la valutazione di usurarietà vada compiuta anche con riferimento agli interessi di mora, ma che non possa essere parametrata al TSU individuato per gli interessi corrispettivi, bensì ad una
“soglia” costituita dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori (come rilevata dai decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1), moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4; con la precisazione che, in caso di accertata usurarietà del tasso contrattualmente previsto, gli interessi moratori non sono dovuti nella misura pagina 2 di 7 (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1”. Con la memoria terzo termine, la società opposta, invece, ha insistito per l'infondatezza della spiegata opposizione, poiché non provata e carente della mancata produzione del contratto di mutuo del 25.10.2007 a rogito del notar rep.24852 – racc.9070 munito di f.e. in data 25.10.07; Persona_3 nonché dei DD.MM. attestanti il superamento dei tassi soglia ex L. n. 108/96, tempo per tempo vigente. La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, non necessitando approfondimento istruttorio. All'udienza del 04.02.2025, presente il solo difensore di parte opposta, il quale ha precisato le conclusioni riportandosi agli atti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Nessuna delle parti ha provveduto al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
**************************** Giova ricordare che “Il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c. è un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari la nullità o inefficacia dell'atto di precetto opposto per l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis. Ne consegue, sotto il versante probatorio, che al creditore, nel giudizio di opposizione, spetta il solo onere di dimostrare la validità ed efficacia del titolo esecutivo, mentre è onere dell'opponente dimostrare l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi che, a quel titolo, tolgano in tutto o in parte efficacia” (Tribunale, Terni, 07/11/2019, n. 857). Ebbene, nella vicenda in esame, si ritiene che gli opponenti non abbiano assolto all'onere probatorio a loro carico e che l'opposizione – in ogni caso - sia infondata e non meritevole di trovare accoglimento per le ragioni che seguono. Sebbene il contratto per cui è causa non sia stato versato in atti e neppure allegato alla CTP di parte opponente, è circostanza pacifica tra le parti la stipula, in data 25.10.2007, di atto pubblico, a rogito del notar (Rep.24852 – racc. 9070), munito di formula esecutiva in data 08.11.2007, con Persona_3 il quale ha concesso ai sig.ri e un mutuo Controparte_4 Parte_1 Parte_2 fondiario per un importo complessivo di € 110.000,00. Stando alla consulenza a firma del Dott. della Confidi, allegata da parte attrice, il Persona_2 predetto contratto prevedeva una durata pari a 25 anni e la restituzione della somma finanziata mediante nr. 300 rate mensili posticipate di ammortamento, ciascuna comprensiva di capitale ed interessi secondo un piano di ammortamneto alla francese, determinate a decorrere dal rilascio della somma mutuata, oltre interessi a tasso fisso nominale annuo del 7,100% e successive variazioni, nonché interessi di mora maggiorati di due punti percentuali, per come contrattualmente pattuiti, da calcolare al tasso tempo per tempo vigente da contenere, in ogni caso, nei limiti del tasso soglia della normativa antiusura ex L. n. 108/96 senza capitalizzazione. Secondo la detta consulenza di parte “Il Tasso Nominale è convertito mensilmente, determinando una crescita del Tasso Annuale Effettivo (6,963%) rispetto a quello nominale (6,750%);…” inoltre, nella detta CTP il Dott. ha rilevato -circostanza, questa, dedotta nella detta consulenza ma rimasta Per_2 non documentata stante la mancata produzione in atti del contratto di mutuo e relativi allegati- che il pagina 3 di 7 premio assicurativo di € 3.000,00 non sarebbe stato finanziato ed ha quindi dedotto “ciò implica che, a parità di valore delle rate, il Cliente ottiene un importo erogato inferiore rispetto al valore del credito;
inoltre esso non è incluso fra gli oneri che determinano il TAEG" indicatore che il consulente di parte ha quindi ricalcolato tenendo conto del costo della assicurazione nella misura pari al 7,318%, giungendo poi ad affermare che il tasso previsto sia superiore al tasso soglia stabilito per il quarto trimestre 2007 per i mutui a tasso variabile, quale quello in esame, sulla base delle seguenti considerazioni: “Nel caso specifico la maggiorazione moratoria contrattualmente prevista (2,000%), sommata al Tasso Nominale, restituisce un tasso di mora superiore alla soglia, per cui la maggiorazione va calcolata come differenza fra il tasso soglia (8,565%) e il Tasso Nominale (6,750%), ottenendo una maggiorazione effettiva del 1,815%. Sommando tale maggiorazione al T.A.E.G. puro di cui sopra (7,318%) si ottiene il T.A.E.G. finito pari al 9,133%”. Ebbene, quanto al superamento della soglia di usura, si rileva che parte opponente non ha documentato in alcun modo la ricorrenza del dedotto premio assicurativo né in quali termini ne sia stato stabilito il pagamento, il che già sarebbe sufficiente a ritenere l'infondatezza della contestazione di usurarietà del mutuo. In ogni caso, nella consulenza a firma del Dott. allegata dagli opponenti si è pervenuto a Per_2 dedurre il superamento del tasso soglia sommando la maggiorazione prevista per gli interessi di mora, secondo un criterio che questo giudice ritiene non condivisibile. Invero, la Corte di cassazione a Sezioni Unite, di recente, nel dirimere l'annosa questione circa l'usurarietà degli interessi moratori, ha precisato che la disciplina antiusura deve essere applicata anche agli interessi moratori. Con particolare riferimento ai contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il tasso soglia di mora si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente (Cass. Civ. SSUU 19597/2020). Tuttavia, le argomentazioni di parte opponente in ordine alla maggiorazione del 2% prevista ai fini della determinazione degli interessi di mora non tiene conto del fatto che, al fine della verifica del superamento del tasso soglia, non può procedersi alla sommatoria di interessi corrispettivi ed interessi moratori, atteso che questi ultimi non si applicano congiuntamente agli interessi corrispettivi, ma li sostituiscono (cfr. Cass. 14214/2022 “In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto”; cfr. anche Trib. Roma 11.5.2020 n. 7051; Trib. Milano n. 7026 del 6.11.2020) e non si cumulano, come chiarito anche da ultimo dalla stessa sentenza della Corte di Cassazione a SS. UU n. 19597/2020, che ha enunciato, fra gli altri, quanto all'applicazione del tasso soglia agli interessi moratori, il seguente principio di diritto: "La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la pagina 4 di 7 maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto". “Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista". Per quanto rileva nel caso di specie, quanto agli interessi corrispettivi, il tasso soglia per i mutui a tasso variabile, in base al DM di riferimento del 19.9.2007 è pari all'8,565%, pertanto superiore al TAEG pari al 7,318% come calcolato nella consulenza prodotta dagli opponenti. Il DM del 19.9.2007, inoltre, contiene all'art. 3 comma 4 la rilevazione statistica della “maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento …. mediamente pari a 2,1 punti percentuali”, cosicché, con specifico riguardo agli interessi di mora, la determinazione del tasso soglia deve tenere conto di tale maggiorazione. A tal proposito, val la pena qui, per inciso, chiarire che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società opposta, “in tema di usura, i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio "iura novit curia", sancito dall'art. 113 c.p.c.” (Cassazione civile sez. I, 29/11/2022, n. 35102). Alla luce di quanto sopra, pertanto, non è possibile ritenere che il contratto di mutuo de quo possa ritenersi affetto da usura. Quanto alla contestazione relativa alla difformità della misura del TAEG indicato in contratto rispetto a quello effettivamente applicato, avuto riguardo all'epoca di stipulazione del contratto (26.10.2007) deve rilevarsi l'inapplicabilità della disposizione prevista all'art. 125 bis DLgs 385/1983, in quanto introdotta successivamente;
inoltre, si evidenzia che “la difformità tra ISC pattuito ed ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche Pa clausole. In altri termini, l' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Pa L'erronea quantificazione dell , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall' art. 117, comma 6 T.U.B” (Tribunale Napoli, sez. II, 05/05/2021, n. 4240; cfr. Cass. 4597/2023). Detto ciò, da ultimo, per quel che concerne la contestata applicazione di interessi anatocistici, deve ribadirsi che parte opponente, non avendo allegato il contratto di mutuo e il relativo piano di ammortamento, non ha fornito, ancora una volta, supporto documentale a tale contestazione. Tanto precisato, per come affermato sia da parte opponente che da parte opposta, il contratto di mutuo in oggetto prevede un piano di ammortamento cd. “alla francese”, a proposito del quale questo Tribunale, assolutamente in linea con l'orientamento seguito della giurisprudenza di merito (cfr. ex pagina 5 di 7 multis, Tribunale Livorno sez. I, 13/10/2021, n.794; Tribunale Vasto sez. I, 01/10/2021, n.282; Tribunale Palermo sez. V, 10/08/2021, n. 3310), ha recentemente osservato: “Nel contratto di mutuo, l'utilizzo del piano di ammortamento alla francese non comporta l'automatica applicazione di interessi anatocistici ed un conseguente occultamento dei costi, giacchè la quota di interessi di ogni rata è calcolata solo sul debito residuo in linea capitale (capitale originario meno l'importo pagato con la/e rata/e precedente/i); non vi è, pertanto, una capitalizzazione composta degli interessi. Il piano di ammortamento alla francese, inoltre, non viola gli artt. 1194 e 1284 c.c. e 120 Tub, in tema di usura” (Tribunale Cosenza sez. uff. indagini prel., 08/03/2022). Da ultimo, la Corte di cassazione a SS.UU. n. 15130, in tema di mutuo a tasso fisso e piano di ammortamento “alla francese”, nel raffronto tra piano di ammortamento all'italiana e piano di ammortamento alla francese, ha chiarito “la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”. La Corte di cassazione, successivamente, in tema di mutuo a tasso variabile e piano di ammortamento
“alla francese” ha esposto che “tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima. Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
….” (Cass. Civ. 7382/2025 in motivazione). Infatti, l'ammortamento alla francese non incorre nella violazione del disposto dell'art. 1283 cod. civ. perché, trattasi di una tipologia di ammortamento mediante rimborso di rate costanti anticipate, in cui gli interessi sono calcolati solo sul capitale residuo e, una volta scaduta la rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma vanno corrisposti come quota interessi della rata di rimborso, ed infatti nell'ammortamento alla francese il debitore deve corrispondere un numero di rate di importo costante e pagina 6 di 7 composto da una quota di interessi, che decresce col tempo ed è calcolata moltiplicando il debito residuo del periodo precedente per il tasso di interesse, ed una quota di capitale, che cresce col tempo e che è costituita dalla differenza tra la rata del prestito e la quota di interessi nello stesso periodo cosicché con il pagamento della rata alla fine del periodo si estingue il debito rappresentato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota del capitale versata;
gli interessi della rata successiva vengono calcolati sulla quota residua di capitale (pari alla differenza tra il capitale originario e l'importo già pagato). Orbene, alla luce di tutto quanto sopra deve concludersi per l'infondatezza delle ragioni addotte a sostegno dell'opposizione e per il conseguente rigetto della stessa. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come in dispositivo, in base al valore della causa (scaglione 52.001,00-260.000,00) applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− rigetta, per quanto in parte motiva, l'opposizione spiegata ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. dai Sig.ri e . Parte_1 Parte_2
− condanna gli opponenti a rifondere, in favore della parte opposta, le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, come per legge. Cosenza, 21 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 7 di 7