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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/06/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi
(art. 617 c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano in funzione monocratica, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le note conclusionali con le quali sono state precisate le conclusioni ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Mogliano Veneto (Treviso), via
Marocchesa 14, P.I. , rappresentata e difesa dall' avv. Maria Graziosi e dall' avv. P.IVA_1
Santo Spagnolo;
- ATTRICE-
nei confronti di:
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Po n. 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Terenzio;
Parte_1 nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Caponnetto;
- CONVENUTI -
e di:
Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale a Torino, P.zza San Carlo n.
156 (cod. fisc. ) - ALTRA CONVENUTA CONTUMACE- P.IVA_2
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione ai Controparte_1 sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del GE notificata il 9.11.2021 nella parte in cui riteneva negativa la dichiarazione del terzo , fissando perentorio di gg Controparte_2
45 per l'inizio del giudizio di merito previa iscrizione a ruolo della causa presso la competente cancelleria.
La , introducendo il giudizio di merito, fondava l'opposizione allegando la Controparte_1 sussistenza di crediti vantati dal terzo IG , agente di Parte_1 CP_4
a titolo di compenso per le polizze concluse in nome e per conto della compagnia.
Pertanto chiedeva al Tribunale in via principale di assegnare il credito oggetto di pignoramento presso alla creditrice procedente nel limite Controparte_5 Controparte_1 della somma precettata;
in subordine di accertare e dichiarare l'esistenza dell'obbligo del terzo ai sensi dell'art. 548 c.p.c. Controparte_5
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'avversa domanda;
in particolare Controparte_5 rappresentava l'inesistenza di crediti del che, nella qualità di agente, rimetteva Parte_1 alla compagnia quanto incassato al netto delle provvigioni spettanti di volta in volta trattenute. La compagnia assicuratrice dava inoltre atto di aver dichiarato la sussistenza di un credito vantato pari ad €. 833,00 spettante a titolo di incentivazione.
Si costituiva aderendo alle ragioni della Parte_1 Controparte_5 rappresentando che gli agenti operano su un conto separato rispetto a quello della compagnia soggetto al regime di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni
Private).
restava invece contumace. Controparte_3
Il procedimento, istruito a mezzo di produzioni documentali, veniva posto in decisione sulle conclusioni delle parti previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c.; successivamente rimesso sul ruolo, in accoglimento dell'ordine di esibizione formulato da parte attrice, veniva posto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20 maggio 2025 sulle note conclusionali autorizzate e sulle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*** La presente sentenza viene depositata nel termine di cui al comma 3 dell'art. 281 sexies c.p.c. applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs 164/2024 (c.d. correttivo della riforma
Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024), anche ai processi già pendenti alla data del
28.2.2023.
2 Il presente procedimento ha per oggetto accertamento dell'obbligo del terzo costituendo un autonomo giudizio di cognizione funzionalizzato all'individuazione della cosa assoggettata ad espropriazione all'esito della mancanza o della contestazione della dichiarazione del terzo;
difatti, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione definisce questioni relative all'esistenza della posizione debitoria del terzo va impugnata con ricorso ai sensi del secondo comma dell'art. 617 c.p.c., trattandosi di reazione avverso un atto del procedimento esecutivo (Cass. civ., Sez. III, sent. 18 ottobre 2023, n. 28926).
L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito spiegate e nei limiti di quanto si dirà-
E' incontestata l'esistenza di un rapporto di agenzia tra e la Parte_1 [...]
regolato da quanto stabilito dalle parti e in via suppletiva dalle previsioni di cui CP_5 agli artt. 1742 ss. del c.c. (v. lettera di nomina allegato 1 del deposito documentale avvenuto da parte di in data 14.03.2023). CP_5
Si evince dagli atti che ha reso in sede esecutiva una dichiarazione negativa CP_5 fondata sull'assunto secondo cui le provvigioni maturate dagli agenti, che operano in nome e per conto della compagnia assicuratrice stessa, non sono liquidate direttamente dalla compagnia ma vengono trattenute dall'intermediario medesimo, titolare di un conto distinto, che provvederebbe a rimettere i premi per le polizze concluse al netto del suo compenso provvigionale;
la compagnia ha quindi allegato di non poter nemmeno procedere, alla luce di tale meccanismo, alla quantificazione delle esatte provvigioni spettanti all'agente.
Risulta innanzitutto documentalmente provato dalla lettera di incarico che i premi sono incassati dall'agente “in nome e per conto della Società” che ne è “proprietaria” essendo l'agente “un mero depositario”; le somme debbono essere “immediatamente versate e conservate esclusivamente in uno più c/c bancari intestati secondo le istruzioni che Vi saranno comunicate: detti conti vanno tenuti nettamente distinti da quelli Vostri personali pertanto sugli stessi debbono essere effettuati unicamente movimenti di fondi afferenti il lavoro dell'Agenzia affidataVi che troveranno riscontro nelle correlative scritturazioni contabili”.
Quale compenso delle prestazioni personali, delle spese, nonché delle responsabilità dei rischi inerenti allo svolgimento dell'incarico agenziale viene riconosciuto all'agente il trattamento provvigionale meglio indicato nell'allegato alla lettera di nomina.
Il primo punto fermo è, dunque, che l'agente è un “mero depositario” delle somme incassate e che le somme di proprietà della , incassate dal primo, pur confluendo in un CP_5 conto distinto da quello personale dello stesso agente, sono registrate nelle scritture contabili della società.
In relazione all'allegata separazione patrimoniale dalla circolare n. 18/2011 versata in giudizio dalla stessa emerge l'esistenza di due distinti conti riferibili all'agente; il primo è CP_5 il “conto dedicato”, destinato al versamento delle partite assicurative e in relazione al quale
3 CP_ l'agente effettua un bonifico alla con cadenza decadale;
il secondo è il “conto separato” relativo alle partite non assicurative, ovvero tutte le spese inerenti la gestione dell'impresa
(es. canone di affitto dei locali, le utenze, la cassa di previdenza, la quota di iscrizione al gruppo aziendale agenti).
Tale distinzione è emersa anche dalla deposizione del teste escusso quale dipendente Tes_1 della compagnia (udienza del 10 ottobre 2023), che ha distinto il conto dedicato ai premi CP_5 da quello riferibile ad altri emolumenti (“partite non assicurative”) come, ad esempio, “i bonus per il raggiungimento degli obiettivi aziendali o altri tipi di elargizioni non aventi natura di provvigioni” che vengono bonificati su altro conto personale dell'Agente.
Orbene tralasciando, perché non di interesse nel presente giudizio, il c.d. conto separato, le allegazioni di circa “la mancanza di certezza ed una sostanziale indeterminatezza CP_5 dell'ammontare delle provvigioni trattenute dall'agente” non sono condivisibili.
Innanzitutto, come già rilevato, dalla lettera di incarico si intuisce già la conoscenza, da parte della , dell'ammontare delle rimesse effettuate dall'Agente stante la confluenza, nei CP_5 flussi contabili della Compagnia, delle movimentazioni delle Agenzie onde procedere al consolidamento contabile;
inoltre, si indica un obbligo periodico decadale per l'agente di effettuare le rimesse alla società, dato questo che consente la quantificazione dell'importo provvigionale spettante ad ogni singolo agente in riferimento ad un periodo specificato.
In ordine alla questione del conto “dedicato” le argomentazioni difensive della CP_5
e del sul meccanismo di c.d. “autoliquidazione” da parte dell'agente della Parte_1 provvigione spettante dovevano, invero, essere suffragate da evidenze documentali e, in particolare, dai relativi estratti conto comprovanti effettivamente la ritenuta in autoliquidazione delle provvigioni da parte dell'Agente e le modalità di versamento dei premi.
Ma tanto non è avvenuto: i convenuti e non hanno Controparte_2 Parte_1 neppure provveduto ad identificare il conto “dedicato” di cui si sconosce intestazione, numero e quant'altro; non sono stati prodotti gli estratti conto con le asserite movimentazioni e che comproverebbero l'asserita autoliquidazione;
inoltre, il meccanismo contabile per il calcolo delle provvigioni e la gestione degli incassi rispetto ai flussi della Compagnia è rimasto poco chiaro, come si evince dalla deposizione del teste già menzionato . Testimone_2
Sebbene anche il teste, come già rilevato, abbia fatto riferimento ai conti dedicati, non è stato in grado di riferire i principi contabili di base che li regolano in rapporto ai conti della
Compagnia, né le modalità dell'erogazione delle provvigioni all'Agente.
Quel che è emerso, invece, con chiarezza dalla deposizione testimoniale è che un organo di controllo interno (Audit) della ha il pieno controllo sui conti dedicati su cui svolge CP_5 continui monitoraggi e riscontri;
sicché, stando così le cose, è ulteriormente comprovato che la compagnia, proprietaria delle somme, ha accesso ai conti dedicati per la verifica delle movimentazioni riferibili agli agenti depositari e inoltre, in forza di un evidente automatismo
4 percentuale, ha sempre contezza dell'esatto ammontare delle provvigioni che spetteranno all'Agente in relazione ai premi effettivamente incassati.
Po, i richiami operati dal all'art. 117.DLgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Cod. Parte_1
Ass. Private) sull'impignorabilità dei conti, non sono significativi.
Innanzitutto ai sensi della norma citata e della normativa secondaria IVASS (art. 54 del
Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006) l'impignorabilità riguarderebbe soltanto “i premi versati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese”; inoltre i conti in questione, secondo le indicazioni interpretative dell , CP_6 dovrebbero chiaramente indicare l'accensione ai sensi dell'articolo 117 “…ritenendosi preferibile un riferimento puntuale alla norma in luogo di una indicazione generica, allo scopo di evitare possibili equivoci;
l'intermediario deve avere cura di verificare che nelle clausole contrattuali del conto corrente separato siano indicati tutti i requisiti che il conto medesimo deve avere in base alla citata norma del CAP.” (85731/17): tali caratteristiche non sono state provate in quanto, come già rilevato, non vi è stata nel corso del presente giudizio alcuna evidenza documentale del conto “dedicato”.
Deve pertanto concludersi per l'esistenza di un credito di nei Parte_1 confronti di custode del trattamento provvigionale sull'effettivo ammontare dei CP_4 premi perfezionati dal primo.
Dai prospetti riepilogativi depositati dalla in ottemperanza al provvedimento di CP_5 questo ufficio – che costituiscono ulteriore prova della conoscenza da parte della convenuta dei flussi integrali delle agenzie -, emerge che il totale delle provvigioni riferibili ad
[...]
dalla notifica del pignoramento (1° luglio 2020) alla data del 14 marzo 2025, Parte_1 sono pari alla complessiva somma di € 199.018,38 ( di cui € 8.949,21 per le mensilità 2025,
€ 39.339,41 per anno 2024, € 39.897,12 per anno 2023, € 41.273,20 per anno 2022, €
43.919,35 per anno 2021, € 25.640,09 per le mensilità 2020).
Per effettuare precisi conteggi si è operato provvedendo all'estrapolazione - dai file prodotti in pdf, previa conversione in fogli excel - delle sole provvigioni riferibili al Parte_1 operando la relativa sommatoria anno per anno (escludendo, dunque, le provvigioni riferibili ad altri venditori indicati nello stesso file).
Nessun provvedimento può essere adottato nella presente sede di merito per l'assegnazione delle somme, rientrante nella competenza funzionale del G.E.; con la precisazione che i crediti derivanti dai rapporti di rapporti di agenzia sono pignorabili nei limiti di un quinto, previsto dall'art. 545 c.p.c., al netto delle ritenute fiscali (Cass. civ. sez. III,
18/01/2012, n.685). Dovrà tenersi conto che la somma di euro 833,00 a titolo di incentivazione risulta già accantonata in conseguenza della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi e quindi a disposizione della procedura.
5 Nelle memorie autorizzate fa riferimento a costi fissi e variabili della sua Parte_1 agenzia;
anche per questi aspetti, tuttavia, si rileva la genericità delle allegazioni non suffragate da alcuna quantificazione delle spese né corredate da documentazione utile, fermo restando che trattasi di spese che andrebbero a confluire non nel conto dedicato ma nel diverso acconto separato destinato alle partite non assicurative.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni (valore fino ad € 260.000,00), seguono come di consueto la soccombenza. Nulla sulle spese quanto alla convenuta contumace . Controparte_3
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Controparte_1
nei confronti di ,
[...] Controparte_2 Parte_1 [...] ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento CP_3 dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., così provvede:
ACCERTA e DICHIARA che fermo l'accantonamento già disposto Controparte_2 di € 833,00 a titolo di incentivazione, è creditrice di , per provvigioni Parte_2 maturate dalla notifica del pignoramento (1° luglio 2020) al 14 marzo 2025, per complessiva somma di € 199.018,38, con la precisazione che i crediti derivanti da rapporto di agenzia sono pignorabili nei limiti di un quinto, al netto delle ritenute fiscali;
CONDANNA e , in solido fra loro, Controparte_2 Parte_1 alla rifusione delle spese di lite sostenute da che si liquidano, ai sensi Controparte_1 del DM 55/2014, in complessivi €. 7200,00 per compensi professionali ed in €. 195,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori come per legge;
Nulla sulle spese quanto alla convenuta contumace Controparte_3
Così deciso in Agrigento, 31 maggio 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
6
(art. 617 c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano in funzione monocratica, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le note conclusionali con le quali sono state precisate le conclusioni ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Mogliano Veneto (Treviso), via
Marocchesa 14, P.I. , rappresentata e difesa dall' avv. Maria Graziosi e dall' avv. P.IVA_1
Santo Spagnolo;
- ATTRICE-
nei confronti di:
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Po n. 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Terenzio;
Parte_1 nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Caponnetto;
- CONVENUTI -
e di:
Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale a Torino, P.zza San Carlo n.
156 (cod. fisc. ) - ALTRA CONVENUTA CONTUMACE- P.IVA_2
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione ai Controparte_1 sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del GE notificata il 9.11.2021 nella parte in cui riteneva negativa la dichiarazione del terzo , fissando perentorio di gg Controparte_2
45 per l'inizio del giudizio di merito previa iscrizione a ruolo della causa presso la competente cancelleria.
La , introducendo il giudizio di merito, fondava l'opposizione allegando la Controparte_1 sussistenza di crediti vantati dal terzo IG , agente di Parte_1 CP_4
a titolo di compenso per le polizze concluse in nome e per conto della compagnia.
Pertanto chiedeva al Tribunale in via principale di assegnare il credito oggetto di pignoramento presso alla creditrice procedente nel limite Controparte_5 Controparte_1 della somma precettata;
in subordine di accertare e dichiarare l'esistenza dell'obbligo del terzo ai sensi dell'art. 548 c.p.c. Controparte_5
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'avversa domanda;
in particolare Controparte_5 rappresentava l'inesistenza di crediti del che, nella qualità di agente, rimetteva Parte_1 alla compagnia quanto incassato al netto delle provvigioni spettanti di volta in volta trattenute. La compagnia assicuratrice dava inoltre atto di aver dichiarato la sussistenza di un credito vantato pari ad €. 833,00 spettante a titolo di incentivazione.
Si costituiva aderendo alle ragioni della Parte_1 Controparte_5 rappresentando che gli agenti operano su un conto separato rispetto a quello della compagnia soggetto al regime di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni
Private).
restava invece contumace. Controparte_3
Il procedimento, istruito a mezzo di produzioni documentali, veniva posto in decisione sulle conclusioni delle parti previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c.; successivamente rimesso sul ruolo, in accoglimento dell'ordine di esibizione formulato da parte attrice, veniva posto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20 maggio 2025 sulle note conclusionali autorizzate e sulle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*** La presente sentenza viene depositata nel termine di cui al comma 3 dell'art. 281 sexies c.p.c. applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs 164/2024 (c.d. correttivo della riforma
Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024), anche ai processi già pendenti alla data del
28.2.2023.
2 Il presente procedimento ha per oggetto accertamento dell'obbligo del terzo costituendo un autonomo giudizio di cognizione funzionalizzato all'individuazione della cosa assoggettata ad espropriazione all'esito della mancanza o della contestazione della dichiarazione del terzo;
difatti, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione definisce questioni relative all'esistenza della posizione debitoria del terzo va impugnata con ricorso ai sensi del secondo comma dell'art. 617 c.p.c., trattandosi di reazione avverso un atto del procedimento esecutivo (Cass. civ., Sez. III, sent. 18 ottobre 2023, n. 28926).
L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito spiegate e nei limiti di quanto si dirà-
E' incontestata l'esistenza di un rapporto di agenzia tra e la Parte_1 [...]
regolato da quanto stabilito dalle parti e in via suppletiva dalle previsioni di cui CP_5 agli artt. 1742 ss. del c.c. (v. lettera di nomina allegato 1 del deposito documentale avvenuto da parte di in data 14.03.2023). CP_5
Si evince dagli atti che ha reso in sede esecutiva una dichiarazione negativa CP_5 fondata sull'assunto secondo cui le provvigioni maturate dagli agenti, che operano in nome e per conto della compagnia assicuratrice stessa, non sono liquidate direttamente dalla compagnia ma vengono trattenute dall'intermediario medesimo, titolare di un conto distinto, che provvederebbe a rimettere i premi per le polizze concluse al netto del suo compenso provvigionale;
la compagnia ha quindi allegato di non poter nemmeno procedere, alla luce di tale meccanismo, alla quantificazione delle esatte provvigioni spettanti all'agente.
Risulta innanzitutto documentalmente provato dalla lettera di incarico che i premi sono incassati dall'agente “in nome e per conto della Società” che ne è “proprietaria” essendo l'agente “un mero depositario”; le somme debbono essere “immediatamente versate e conservate esclusivamente in uno più c/c bancari intestati secondo le istruzioni che Vi saranno comunicate: detti conti vanno tenuti nettamente distinti da quelli Vostri personali pertanto sugli stessi debbono essere effettuati unicamente movimenti di fondi afferenti il lavoro dell'Agenzia affidataVi che troveranno riscontro nelle correlative scritturazioni contabili”.
Quale compenso delle prestazioni personali, delle spese, nonché delle responsabilità dei rischi inerenti allo svolgimento dell'incarico agenziale viene riconosciuto all'agente il trattamento provvigionale meglio indicato nell'allegato alla lettera di nomina.
Il primo punto fermo è, dunque, che l'agente è un “mero depositario” delle somme incassate e che le somme di proprietà della , incassate dal primo, pur confluendo in un CP_5 conto distinto da quello personale dello stesso agente, sono registrate nelle scritture contabili della società.
In relazione all'allegata separazione patrimoniale dalla circolare n. 18/2011 versata in giudizio dalla stessa emerge l'esistenza di due distinti conti riferibili all'agente; il primo è CP_5 il “conto dedicato”, destinato al versamento delle partite assicurative e in relazione al quale
3 CP_ l'agente effettua un bonifico alla con cadenza decadale;
il secondo è il “conto separato” relativo alle partite non assicurative, ovvero tutte le spese inerenti la gestione dell'impresa
(es. canone di affitto dei locali, le utenze, la cassa di previdenza, la quota di iscrizione al gruppo aziendale agenti).
Tale distinzione è emersa anche dalla deposizione del teste escusso quale dipendente Tes_1 della compagnia (udienza del 10 ottobre 2023), che ha distinto il conto dedicato ai premi CP_5 da quello riferibile ad altri emolumenti (“partite non assicurative”) come, ad esempio, “i bonus per il raggiungimento degli obiettivi aziendali o altri tipi di elargizioni non aventi natura di provvigioni” che vengono bonificati su altro conto personale dell'Agente.
Orbene tralasciando, perché non di interesse nel presente giudizio, il c.d. conto separato, le allegazioni di circa “la mancanza di certezza ed una sostanziale indeterminatezza CP_5 dell'ammontare delle provvigioni trattenute dall'agente” non sono condivisibili.
Innanzitutto, come già rilevato, dalla lettera di incarico si intuisce già la conoscenza, da parte della , dell'ammontare delle rimesse effettuate dall'Agente stante la confluenza, nei CP_5 flussi contabili della Compagnia, delle movimentazioni delle Agenzie onde procedere al consolidamento contabile;
inoltre, si indica un obbligo periodico decadale per l'agente di effettuare le rimesse alla società, dato questo che consente la quantificazione dell'importo provvigionale spettante ad ogni singolo agente in riferimento ad un periodo specificato.
In ordine alla questione del conto “dedicato” le argomentazioni difensive della CP_5
e del sul meccanismo di c.d. “autoliquidazione” da parte dell'agente della Parte_1 provvigione spettante dovevano, invero, essere suffragate da evidenze documentali e, in particolare, dai relativi estratti conto comprovanti effettivamente la ritenuta in autoliquidazione delle provvigioni da parte dell'Agente e le modalità di versamento dei premi.
Ma tanto non è avvenuto: i convenuti e non hanno Controparte_2 Parte_1 neppure provveduto ad identificare il conto “dedicato” di cui si sconosce intestazione, numero e quant'altro; non sono stati prodotti gli estratti conto con le asserite movimentazioni e che comproverebbero l'asserita autoliquidazione;
inoltre, il meccanismo contabile per il calcolo delle provvigioni e la gestione degli incassi rispetto ai flussi della Compagnia è rimasto poco chiaro, come si evince dalla deposizione del teste già menzionato . Testimone_2
Sebbene anche il teste, come già rilevato, abbia fatto riferimento ai conti dedicati, non è stato in grado di riferire i principi contabili di base che li regolano in rapporto ai conti della
Compagnia, né le modalità dell'erogazione delle provvigioni all'Agente.
Quel che è emerso, invece, con chiarezza dalla deposizione testimoniale è che un organo di controllo interno (Audit) della ha il pieno controllo sui conti dedicati su cui svolge CP_5 continui monitoraggi e riscontri;
sicché, stando così le cose, è ulteriormente comprovato che la compagnia, proprietaria delle somme, ha accesso ai conti dedicati per la verifica delle movimentazioni riferibili agli agenti depositari e inoltre, in forza di un evidente automatismo
4 percentuale, ha sempre contezza dell'esatto ammontare delle provvigioni che spetteranno all'Agente in relazione ai premi effettivamente incassati.
Po, i richiami operati dal all'art. 117.DLgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Cod. Parte_1
Ass. Private) sull'impignorabilità dei conti, non sono significativi.
Innanzitutto ai sensi della norma citata e della normativa secondaria IVASS (art. 54 del
Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006) l'impignorabilità riguarderebbe soltanto “i premi versati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese”; inoltre i conti in questione, secondo le indicazioni interpretative dell , CP_6 dovrebbero chiaramente indicare l'accensione ai sensi dell'articolo 117 “…ritenendosi preferibile un riferimento puntuale alla norma in luogo di una indicazione generica, allo scopo di evitare possibili equivoci;
l'intermediario deve avere cura di verificare che nelle clausole contrattuali del conto corrente separato siano indicati tutti i requisiti che il conto medesimo deve avere in base alla citata norma del CAP.” (85731/17): tali caratteristiche non sono state provate in quanto, come già rilevato, non vi è stata nel corso del presente giudizio alcuna evidenza documentale del conto “dedicato”.
Deve pertanto concludersi per l'esistenza di un credito di nei Parte_1 confronti di custode del trattamento provvigionale sull'effettivo ammontare dei CP_4 premi perfezionati dal primo.
Dai prospetti riepilogativi depositati dalla in ottemperanza al provvedimento di CP_5 questo ufficio – che costituiscono ulteriore prova della conoscenza da parte della convenuta dei flussi integrali delle agenzie -, emerge che il totale delle provvigioni riferibili ad
[...]
dalla notifica del pignoramento (1° luglio 2020) alla data del 14 marzo 2025, Parte_1 sono pari alla complessiva somma di € 199.018,38 ( di cui € 8.949,21 per le mensilità 2025,
€ 39.339,41 per anno 2024, € 39.897,12 per anno 2023, € 41.273,20 per anno 2022, €
43.919,35 per anno 2021, € 25.640,09 per le mensilità 2020).
Per effettuare precisi conteggi si è operato provvedendo all'estrapolazione - dai file prodotti in pdf, previa conversione in fogli excel - delle sole provvigioni riferibili al Parte_1 operando la relativa sommatoria anno per anno (escludendo, dunque, le provvigioni riferibili ad altri venditori indicati nello stesso file).
Nessun provvedimento può essere adottato nella presente sede di merito per l'assegnazione delle somme, rientrante nella competenza funzionale del G.E.; con la precisazione che i crediti derivanti dai rapporti di rapporti di agenzia sono pignorabili nei limiti di un quinto, previsto dall'art. 545 c.p.c., al netto delle ritenute fiscali (Cass. civ. sez. III,
18/01/2012, n.685). Dovrà tenersi conto che la somma di euro 833,00 a titolo di incentivazione risulta già accantonata in conseguenza della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi e quindi a disposizione della procedura.
5 Nelle memorie autorizzate fa riferimento a costi fissi e variabili della sua Parte_1 agenzia;
anche per questi aspetti, tuttavia, si rileva la genericità delle allegazioni non suffragate da alcuna quantificazione delle spese né corredate da documentazione utile, fermo restando che trattasi di spese che andrebbero a confluire non nel conto dedicato ma nel diverso acconto separato destinato alle partite non assicurative.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni (valore fino ad € 260.000,00), seguono come di consueto la soccombenza. Nulla sulle spese quanto alla convenuta contumace . Controparte_3
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Controparte_1
nei confronti di ,
[...] Controparte_2 Parte_1 [...] ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento CP_3 dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., così provvede:
ACCERTA e DICHIARA che fermo l'accantonamento già disposto Controparte_2 di € 833,00 a titolo di incentivazione, è creditrice di , per provvigioni Parte_2 maturate dalla notifica del pignoramento (1° luglio 2020) al 14 marzo 2025, per complessiva somma di € 199.018,38, con la precisazione che i crediti derivanti da rapporto di agenzia sono pignorabili nei limiti di un quinto, al netto delle ritenute fiscali;
CONDANNA e , in solido fra loro, Controparte_2 Parte_1 alla rifusione delle spese di lite sostenute da che si liquidano, ai sensi Controparte_1 del DM 55/2014, in complessivi €. 7200,00 per compensi professionali ed in €. 195,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori come per legge;
Nulla sulle spese quanto alla convenuta contumace Controparte_3
Così deciso in Agrigento, 31 maggio 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
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