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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 2754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2754 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12983/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12983/2024 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. DISTEFANO Parte_1 C.F._1
TERESA in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
CP_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale d'udienza del 9.4.2025): dichiararsi cessata la materia del contendere
Per il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.7.2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con e di stabilire a carico CP_1 della controparte un assegno divorzile in proprio favore di E. 250 al mese.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente.
pagina 1 di 2 Nelle more del giudizio interveniva il decesso del ricorrente.
All'udienza del 9.4.2025 compariva la sola difesa di parte ricorrente che, dato atto dell'intervenuto decesso dell'assistito, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
***
In data 30.1.2025 è intervenuto il decesso del ricorrente (cfr. certificato di Parte_1 morte in atti).
Il sopravvenuto decesso del coniuge comporta la declaratoria di cessata materia del contendere.
Ed invero, a norma dell'art. 149 cc, “il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi”.
La giurisprudenza di legittimità ha poi costantemente affermato il principio di diritto secondo cui “nel giudizio di divorzio la sopravvenuta morte del coniuge determina la cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi (Cass. 20 febbraio 2018, n. 4092; Cass. 8 novembre 2017, n. 26489; Cass. 29 luglio 2015, n. 16051, non tutte massimate): onde l'evento della morte sortisce l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato, assumendo esso rilevanza in relazione alla specifica res litigiosa” (cfr. più recente, ex multis, Cass. Civ. n. 31358/2019).
Alla luce della normativa e della giurisprudenza testè citata, si dichiara la cessazione della materia del contendere, nulla disponendo in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere per sopravvenuto decesso del coniuge ricorrente;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 30.5.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12983/2024 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. DISTEFANO Parte_1 C.F._1
TERESA in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
CP_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale d'udienza del 9.4.2025): dichiararsi cessata la materia del contendere
Per il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.7.2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con e di stabilire a carico CP_1 della controparte un assegno divorzile in proprio favore di E. 250 al mese.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente.
pagina 1 di 2 Nelle more del giudizio interveniva il decesso del ricorrente.
All'udienza del 9.4.2025 compariva la sola difesa di parte ricorrente che, dato atto dell'intervenuto decesso dell'assistito, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
***
In data 30.1.2025 è intervenuto il decesso del ricorrente (cfr. certificato di Parte_1 morte in atti).
Il sopravvenuto decesso del coniuge comporta la declaratoria di cessata materia del contendere.
Ed invero, a norma dell'art. 149 cc, “il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi”.
La giurisprudenza di legittimità ha poi costantemente affermato il principio di diritto secondo cui “nel giudizio di divorzio la sopravvenuta morte del coniuge determina la cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi (Cass. 20 febbraio 2018, n. 4092; Cass. 8 novembre 2017, n. 26489; Cass. 29 luglio 2015, n. 16051, non tutte massimate): onde l'evento della morte sortisce l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato, assumendo esso rilevanza in relazione alla specifica res litigiosa” (cfr. più recente, ex multis, Cass. Civ. n. 31358/2019).
Alla luce della normativa e della giurisprudenza testè citata, si dichiara la cessazione della materia del contendere, nulla disponendo in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere per sopravvenuto decesso del coniuge ricorrente;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 30.5.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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