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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16622/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
---------- TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra emarginato, promosso da nata a [...] il 1° novembre 1974 (c.f. Parte_1
), assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Francesco BIAGINI ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Valsamoggia, Località Bazzano, via Matteotti n. 17 RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale.
***** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da verbale dell'udienza del 3 giugno 2025:
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno intrattenuto Parte_1 Controparte_1 una relazione more uxorio dalla quale è nata, il 25 aprile 2007, riconosciuta da Per_1 entrambi i genitori. La relazione sentimentale è finita nel 2009 e la figlia ha vissuto dapprima in Puglia con la madre fino al 2013, poi in Veneto con il padre dal 2013 al 2016 e infine a Bologna, dove risiede tuttora, con la madre.
pagina 1 di 5 2. Con ricorso depositato in data 25 novembre 2024 la signora ha Parte_1 chiesto che:
- le sia affidata in forma esclusiva rafforzata;
Per_1
- il padre la possa vedere a Bologna, senza pernottamento;
- sia posto a carico del l'obbligo di versarle l'importo mensile di 300,00 CP_1 euro per il mantenimento della figlia, oltre a quello di sostenere la metà delle spese straordinarie;
- sia stabilito che ella incassi integralmente l'assegno unico.
, pur se regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Nell'udienza del 3 giugno 2025 il convenuto non si è presentato ed è stato dichiarato contumace. È invece comparsa la ricorrente, la quale ha confermato e puntualizzato il contenuto del ricorso. All'esito dell'udienza la ricorrente ha presentato le sue richieste temporanee e urgenti e la Giudice si è riservata.
3. Tanto premesso in fatto, si può ora passare alla valutazione delle domande proposte dalla ricorrente. 3a. Nulla può essere disposto sull'affido, sul collocamento e sul diritto di visita del padre alla figlia, essendo questa divenuta maggiorenne nelle more del giudizio. 3b. In relazione al contributo da porre a carico del genitore non allocatario si deve osservare che:
- la signora : Parte_1
• vive con la figlia in un appartamento in locazione per il quale paga un canone di 430,00 euro mensili (cfr. doc. 8 allegato al ricorso);
• è dipendente amministrativa del;
CP_2
• per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha denunciato redditi netti pari rispettivamente a 7.555,00 euro, a 15.444,00 euro (1.287,00 mensili) e a
17.706,00 euro (1.475,00 mensili);
• in quanto genitrice che si occupa in via esclusiva della figlia potrà percepire per intero l'assegno unico, che ammonta a 58,00 euro mensili perché il non gli consegna il suo modello ISEE;
CP_1
- d'altro canto, non è nota la situazione patrimoniale del resistente. Ai fini della determinazione dell'importo da porre a carico del padre per il mantenimento del figlio occorre tenere in considerazione altresì che:
- egli non vi contribuisce in forma diretta, dato che non vede da anni;
Per_1
- quest'ultima è un'adolescente e dunque ha esigenze e bisogni significativi. Essendo la figlia delle parti maggiorenne, non può essere svolto alcun accertamento d'ufficio e la ricorrente ha espressamente escluso di intendere svolgere istanze istruttorie. Tenuto conto delle sopra esposte circostanze (e in particolare dell'assenza di ogni informazione sulle condizioni economiche del signor ) appare congruo CP_1
pagina 2 di 5 prevedere che quest'ultimo corrisponda alla signora un contributo di Parte_1
300,00 euro mensili per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3c. Sebbene non sia affidataria della prole, va disposto che la signora percepisca integralmente l'assegno unico, in quanto genitore unico Parte_1 collocatario della figlia. Tale soluzione è coerente con la ratio e le finalità sociali dell'assegno unico quale misura a sostegno della genitorialità disposta nell'interesse della prole. Ciò induce a riconoscere la spettanza di tale misura al genitore unico collocatario, nel caso di specie la madre, trattandosi della persona che convive con la figlia e che provvede integralmente ai bisogni quotidiani della medesima, in modo che possa direttamente assolvere in modo più adeguato alle sue esigenze. Va infatti precisato che l'attribuzione della somma al collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma corrisposta dall' a CP_3 titolo di assegno unico nell'esclusivo interesse della prole (cfr. Cass. n. 4672/2025).
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In particolare, i compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto in un valore prossimo al minimo per le prime tre fasi, data la modesta complessità della controversia e tenuto conto che la stessa si è conclusa in una sola udienza.
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta: 1) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico di CP_1
l'obbligo di versare a , entro il giorno 5
[...] Parte_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di , la somma di Per_1
300,00 euro;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 2) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i pagina 3 di 5 farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) OMISSIS c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
3) dispone che l'assegno unico universale venga incassato per intero dalla signora
; Parte_1
4) condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.800,00, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, in data 4 giugno 2025
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 5
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
---------- TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra emarginato, promosso da nata a [...] il 1° novembre 1974 (c.f. Parte_1
), assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Francesco BIAGINI ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Valsamoggia, Località Bazzano, via Matteotti n. 17 RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale.
***** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da verbale dell'udienza del 3 giugno 2025:
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno intrattenuto Parte_1 Controparte_1 una relazione more uxorio dalla quale è nata, il 25 aprile 2007, riconosciuta da Per_1 entrambi i genitori. La relazione sentimentale è finita nel 2009 e la figlia ha vissuto dapprima in Puglia con la madre fino al 2013, poi in Veneto con il padre dal 2013 al 2016 e infine a Bologna, dove risiede tuttora, con la madre.
pagina 1 di 5 2. Con ricorso depositato in data 25 novembre 2024 la signora ha Parte_1 chiesto che:
- le sia affidata in forma esclusiva rafforzata;
Per_1
- il padre la possa vedere a Bologna, senza pernottamento;
- sia posto a carico del l'obbligo di versarle l'importo mensile di 300,00 CP_1 euro per il mantenimento della figlia, oltre a quello di sostenere la metà delle spese straordinarie;
- sia stabilito che ella incassi integralmente l'assegno unico.
, pur se regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Nell'udienza del 3 giugno 2025 il convenuto non si è presentato ed è stato dichiarato contumace. È invece comparsa la ricorrente, la quale ha confermato e puntualizzato il contenuto del ricorso. All'esito dell'udienza la ricorrente ha presentato le sue richieste temporanee e urgenti e la Giudice si è riservata.
3. Tanto premesso in fatto, si può ora passare alla valutazione delle domande proposte dalla ricorrente. 3a. Nulla può essere disposto sull'affido, sul collocamento e sul diritto di visita del padre alla figlia, essendo questa divenuta maggiorenne nelle more del giudizio. 3b. In relazione al contributo da porre a carico del genitore non allocatario si deve osservare che:
- la signora : Parte_1
• vive con la figlia in un appartamento in locazione per il quale paga un canone di 430,00 euro mensili (cfr. doc. 8 allegato al ricorso);
• è dipendente amministrativa del;
CP_2
• per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha denunciato redditi netti pari rispettivamente a 7.555,00 euro, a 15.444,00 euro (1.287,00 mensili) e a
17.706,00 euro (1.475,00 mensili);
• in quanto genitrice che si occupa in via esclusiva della figlia potrà percepire per intero l'assegno unico, che ammonta a 58,00 euro mensili perché il non gli consegna il suo modello ISEE;
CP_1
- d'altro canto, non è nota la situazione patrimoniale del resistente. Ai fini della determinazione dell'importo da porre a carico del padre per il mantenimento del figlio occorre tenere in considerazione altresì che:
- egli non vi contribuisce in forma diretta, dato che non vede da anni;
Per_1
- quest'ultima è un'adolescente e dunque ha esigenze e bisogni significativi. Essendo la figlia delle parti maggiorenne, non può essere svolto alcun accertamento d'ufficio e la ricorrente ha espressamente escluso di intendere svolgere istanze istruttorie. Tenuto conto delle sopra esposte circostanze (e in particolare dell'assenza di ogni informazione sulle condizioni economiche del signor ) appare congruo CP_1
pagina 2 di 5 prevedere che quest'ultimo corrisponda alla signora un contributo di Parte_1
300,00 euro mensili per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3c. Sebbene non sia affidataria della prole, va disposto che la signora percepisca integralmente l'assegno unico, in quanto genitore unico Parte_1 collocatario della figlia. Tale soluzione è coerente con la ratio e le finalità sociali dell'assegno unico quale misura a sostegno della genitorialità disposta nell'interesse della prole. Ciò induce a riconoscere la spettanza di tale misura al genitore unico collocatario, nel caso di specie la madre, trattandosi della persona che convive con la figlia e che provvede integralmente ai bisogni quotidiani della medesima, in modo che possa direttamente assolvere in modo più adeguato alle sue esigenze. Va infatti precisato che l'attribuzione della somma al collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma corrisposta dall' a CP_3 titolo di assegno unico nell'esclusivo interesse della prole (cfr. Cass. n. 4672/2025).
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In particolare, i compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto in un valore prossimo al minimo per le prime tre fasi, data la modesta complessità della controversia e tenuto conto che la stessa si è conclusa in una sola udienza.
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta: 1) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico di CP_1
l'obbligo di versare a , entro il giorno 5
[...] Parte_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di , la somma di Per_1
300,00 euro;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 2) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i pagina 3 di 5 farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) OMISSIS c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
3) dispone che l'assegno unico universale venga incassato per intero dalla signora
; Parte_1
4) condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.800,00, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, in data 4 giugno 2025
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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