Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/04/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3127/2013 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3127/2013 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del
06/03/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1,
c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. DE GIROLAMO DEL MAURO GERARDO ( ) C.F._2
VIA F.BARBATO,19 84016 PAGANI;
Parte_2
( VIA F. BARBATO 19 84016 PAGANI;
, dal quale è rappresentata e C.F._3
difesa;
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._4 in PIAZZA ANNUNZITA N.43 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. POSTIGLIONE
MASSIMO (c.f.: e dell'Avv. DE FELICE ALBA C.F._5
( ) VIA ZARA 159 84018 SCAFATI, dal quale è rappresentato e C.F._6
difeso;
CONVENUTO
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt.
Conclusioni: Come in atti.
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Va premesso che relativamente alle domande concernenti l'affido della minore e la determinazione del contributo per il mantenimento (futuro) della minore medesima si è già pronunciato il Tribunale collegiale nella procedura di volontaria giurisdizione n. 1171/2019 con decreto del 21.7.2021.
Pertanto, il presente procedimento, in virtù del provvedimento di separazione delle domande, ha ad oggetto soltanto la domanda di rimborso degli arretrati del mantenimento formulata da . Parte_1
La domanda è fondata nei limiti di cui di seguito indicati.
Al riguardo la S.C. ha affermato che «Al genitore naturale, che abbia per intero provveduto al mantenimento del figlio, spetta, "iure proprio", il diritto di conseguire, con la sentenza che accerti la procreazione naturale dell'altro genitore, il rimborso "pro quota" di dette spese, a partire dalla data della nascita, segnando questa l'insorgenza dell'obbligo di entrambi di concorrere in quel mantenimento» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3635 del08/08/1989
e successive conformi).
Il riconoscimento del figlio naturale comporta l'assunzione di tutti i diritti e doveri propri della procreazione legittima, ivi compreso l'obbligo di mantenimento, che, per il suo carattere essenzialmente patrimoniale, esula dallo stretto contenuto della potestà genitoriale, e in relazione al quale, pertanto, non rileva, come, invece, avviene con riguardo a quest'ultima,
a norma dell'art. 317 bis CC, la circostanza che i genitori siano o no conviventi, incombendo detto obbligo su entrambi, in quanto nascente dal fatto stesso della procreazione.
Ne consegue che, nell'ipotesi in cui al mantenimento abbia provveduto, integralmente o comunque, al di là delle proprie sostanze, uno soltanto dei genitori, a lui spetta il diritto di agire in regresso, per il recupero della quota del genitore inadempiente, secondo le regole generali del rapporto tra condebitori solidali, come si desume, in particolare, dall'art. 148 CC, richiamato dall'art. 261 CC, che prevede l'azione giudiziaria contro il genitore inadempiente,
e senza, pertanto, che sia configurabile un caso di gestione di affari altrui.
L'obbligo in esame, non avendo natura alimentare, e decorrendo dalla nascita, dalla stessa data deve essere rimborsato “pro quota” (cfr. Cass. n. 15063 del 2000; Cass. n. 10124 del 2004; Cass. 19/06/2019 n° 16404).).
Tale principio resta valido anche all'indomani della modifica dell'art. 148 CC, operata dal D.lgs. 194/2013 nel senso secondo cui “i coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'art. 147 CC ossia quello di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli nel
Pagina 2 di 4 rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, secondo quanto previsto dall'art. 315 bis CC” e della soppressione dell'art. 261 CC, discendendo il dovere di mantenimento dal fatto stesso della procreazione e investendo, in virtù del principio generale evincibile dall'art. 30 Cost., entrambi i genitori per il solo fatto di essere tali.
Tuttavia, in base al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e tenuto conto che parte attrice ha domandato, nell'atto introduttivo del giudizio, il rimborso degli arretrati a partire dalla data di riconoscimento della figlia da parte del convenuto
(26.1.2012) è a partire da tale data di decorrenza che occorre fare riferimento per calcolare i suddetti arretrati e fino al mese di luglio 2021, in cui è stato pronunciato il provvedimento che ha fissato il contributo per il mantenimento futuro della minore.
La determinazione dell'assegno di mantenimento in questione può essere effettuata prendendo come riferimento l'importo già stabilito nel decreto del 21.7.2021, ovvero di euro
600,00 al mese.
Peraltro, il convenuto aveva già spontaneamente cominciato a versare un contributo per il mantenimento della figlia sia pure di importo inferiore alla somma di euro 600,00.
Pertanto, tenuto conto dell'importo di euro 600,00 moltiplicato per 115 mensilità (da gennaio 2012 a luglio 2021), si avrà la somma totale di euro 69.000,00.
Da detta somma occorre detrarre gli importi spontaneamente versati negli anni dal convenuto ossia: euro 6000,00 (anno 2012); euro 6000,00 (anno 2013); euro 6000,00 (anno
2014); euro 6744,00 (anno 2015); euro 6744,00 (anno 2016); euro 6744,00 (anno 2017); euro
6744,00 (anno 2018); euro 6744,00 (anno 2019); euro 6744,00 (anno 2020); euro 3.934,00 fino al mese di luglio 2021.
Pertanto, la somma residua ancora dovuta è pari ad euro 6.602,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Tenuto conto del comportamento del convenuto che ha sempre corrisposto un mantenimento in favore della figlia minore, sia pure di importo leggermente inferiore a quello fissato dal Tribunale, e dell'accoglimento in misura notevolmente ridotta della domanda attorea, ricorrono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Condanna al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1
di euro 6.602,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 15/04/2025
Pagina 3 di 4 IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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