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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 196/2021 R.G.A.C., vertente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Diamante (CS), via Porto, n. 14, presso lo studio dell'avv. Marina Falovo che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata in atti;
APPELLANTE
E
(c.f.: ), in proprio ed in qualità di erede di CP_1 CodiceFiscale_2
, (c.f.: ) e Persona_1 Controparte_2 CodiceFiscale_3
(c.f.: in qualità di eredi di Parte_2 CodiceFiscale_4 [...]
, rappresentati e difesi dagli avv. , Giuseppina Pinto e Per_1 Parte_2
Maria Folino Raso, elettivamente domiciliati in Catanzaro, via Mario Greco, n. 102, presso lo studio dell'avv. Folino Raso,
APPELLATI
sulle seguenti
1
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa e respinta Parte_1
ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente appello, riformare in toto l'impugnata sentenza per i motivi di cui sopra e conseguentemente: - IN VIA PREGIUDIZIALE, a) ritenere fondato il motivo esposto al punto A) del presente gravame e, conseguentemente, accogliere il presente appello e per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge;
b) ritenere fondato il motivo esposto al punto D) del presente gravame e, conseguentemente, accogliere il presente appello e per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge;
-
NEL MERITO, ritenere fondati i motivi esposti nei punti B) e C) del presente gravame e, conseguentemente, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata: rigettare il ricorso ex art. 703 cpc proposto, da e nei confronti di , con l'atto Persona_1 CP_1 Parte_1
introduttivo del procedimento sommario, per essere reintegrati nel possesso della porzione di terreno distinto in catasto al mappale 595 del Foglio 3 del comune di
Diamante; nonché - accogliere, per converso, la domanda riconvenzionale di manutenzione nel possesso, spiegata dal medesimo con l'atto di Parte_1
costituzione nel procedimento sommario, ordinando, per l'effetto, ai signori
[...]
e di astenersi dal compiere qualsiasi atto che possa limitare, Per_1 CP_1
modificare o impedire l'esercizio del possesso da parte di sulla Parte_1
striscia di terreno larga circa 4 ml e lunga 20 ml, ivi compreso il mappale 595, meglio descritta nei rilievi fotografici e nella planimetria allegati in atti, che si diparte dal cancello, che affaccia sulla strada privata che va verso via Diaz ed arriva sino al confine, ben delineato, con il cortile-giardino annesso al piccolo fabbricato di proprietà dei coniugi e . Con condanna degli Persona_1 CP_1
appellati al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio”;
Per gli appellati, , e CP_1 Controparte_2 Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello dichiarare infondati in fatto e in diritto i motivi di appello come proposti dal sig. avverso la sentenza inter-partes n. Parte_1
2 1/2021 del Tribunale di Paola, che vorrà confermare in ogni sua parte. Spese e competenze del grado rifusi.”;
RILEVATO IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza del Tribunale di Paola impugnata:
<< Con ricorso possessorio iscritto al n. 1037/2014 i sigg.ri e Persona_1 [...]
, assumendo di avere la proprietà e il possesso di un immobile su due piani CP_1
sito in Cirella di Diamante (CS), con circostante terreno di mq 250 circa, servito da due passaggi pedonali e carrai, il primo lato sud-ovest verso Via Veneto e l'altro sud-est verso traversa privata di via Diaz, acquistato nel 1986 il primo piano e il
1989 il piano terra;
riferivano che in data 4.6.2014 il sig. Parte_1
proprietario di terreno riportato in catasto al mappale 661, acquistato unitamente al coniuge , in data 17.2.1999, a ridosso dei descritti cancelli lato Controparte_3
via Diaz, piantava due pali sui quali apponeva una doppia rete che, di fatto, impediva l'accesso anche a piedi.
Immediato il ricorso per reintegrazione nel possesso e richiesta di ripristino dello stato dei luoghi.
Si costituiva in giudizio il sig. impugnando quanto ex adverso Parte_1
riferito, sostenendo che mai i ricorrenti avevano utilizzato la stradina per cui è causa, sempre rimasta a servizio esclusivo della loro restante proprietà; che i cancelli erano sempre stati chiusi, fin dalla loro installazione e che mai nessuno aveva avanzato pretese di alcun genere.
Chiedeva, spiegando domanda riconvenzionale di manutenzione nel possesso della striscia di terreno in contestazione, che il Giudice adito ordinasse la cessazione della turbativa da parte dei ricorrenti.
Escussi due informatori per parte, il Giudice concludeva la fase cautelare riconoscendo la legittimità dell'azione di reintegrazione nel possesso invocata dai sigg.ri e ordinava al sig. di ripristinare lo stato dei luoghi, Parte_3 Pt_1
rimuovendo la rete metallica installata.
La causa proseguiva per la fase di merito a cognizione piena.
3 Espletata la prova orale ammessa con ordinanza del 22.4.2016, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Mutato, nelle more, il Giudice nella persona dello scrivente Magistrato, la causa passava in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. >>.
Con la sentenza n. 01/2021, depositata in cancelleria il 30 dicembre 2020 e pubblicata in data 4.1.2021, il Tribunale di Paola così statuiva:
“Accoglie il ricorso di reintegrazione nel possesso proposto da e Persona_1
nei confronti di e, nel confermare l'ordinanza del CP_1 Parte_1
Tribunale di Paola (CS) del 6.10.2014, qualora la stessa non sia stata ancora eseguita, ordina al resistente , di ottemperare a quanto in essa Parte_1
statuito.
Condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio, in Parte_1
favore di e che si liquidano in complessivi euro Persona_1 CP_1
2.050,00 oltre il rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
In particolare, il Tribunale riteneva che:
a) l'azione di reintegrazione, nel caso di specie, era stata esercitata legittimamente, in quanto la privazione del possesso era stata attuata contro la volontà dei coniugi
, sfruttando la loro assenza e con la chiara intenzione di eliminare la Parte_3
situazione possessoria anteriormente sussistente in capo al precedente possessore;
b) i ricorrenti avevano dato la prova richiesta ai fini della reintegra di una servitù di passaggio, ossia del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale era consentito presumere l'utilizzo nel periodo antecedente;
a nulla rilevava l'utilizzo saltuario o stagionale atteso che, nel caso di specie, per gli trattasi di abitazione utilizzata prevalentemente nel Parte_3
periodo estivo;
c) non aveva rilevanza la circostanza che l'immobile di proprietà dei resistenti fosse servito da altri accessi e che ciò fosse ricavabile o desumibile da atti pubblici;
d) la prova testimoniale aveva confermato la correttezza della decisione cautelare, in quanto i testi di parte ricorrente, a vario titolo a conoscenza dei luoghi, avevano confermato l'utilizzo della strada fin dal 1990, cioè ben prima che i resistenti acquistassero la loro abitazione, tutti avevano dichiarato di averla attraversata,
4 qualcuno, peraltro, servendosi delle chiavi fornite da , mentre i testi di parte Per_1
resistente, sulla cui attendibilità era lecito dubitare, descrivevano la morfologia dei luoghi non rispondente a realtà.
Per tali ragioni, il giudice di prime cure riteneva che, anche all'esito della fase di merito, la domanda doveva considerarsi fondata, con la conseguenza che doveva essere definitivamente accolta.
Avverso tale decisione proponeva appello . Parte_1
In primo luogo, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado - in violazione dell'art. 132, 2° comma n. 4 e dell'art. 111, comma 6
Cost. - aveva reso impossibile ripercorrere l'iter logico che lo aveva condotto alla decisione, limitandosi a richiamare, a sostegno della medesima, semplicemente l'ordinanza cautelare, senza indicare le ragioni per le quali aveva ritenuto di condividere le tesi di cui all'ordinanza cautelare, rendendo, in tal modo, insufficiente e lacunosa la motivazione della sentenza. Ne chiedeva, pertanto,
l'annullamento.
In secondo luogo, l'appellante impugnava la sentenza nella parte in cui il Tribunale
- in violazione dell'art. 115 c.p.c. - aveva disatteso o, comunque, distorto le risultanze istruttorie, non avendo valutato accuratamente gli elementi di prova forniti da parte resistente, odierno appellante.
In particolare, il Tribunale “in meno di tre righe” aveva fatto cenno ad una
“immotivata” inattendibilità dei testi di parte resistente, senza operare alcun confronto tra le dichiarazioni di questi e quelle, “assolutamente discordanti”, dei testi di parte ricorrente e, soprattutto, “senza alcun puntualizzazione” che motivasse la dedotta non veridicità delle dichiarazioni dei testi del resistente nella descrizione della morfologia dei luoghi.
Al contrario, l'appellante sosteneva che i testimoni di parte resistente, avevano descritto i luoghi in modo conforme alla realtà, per come emergeva anche da elementi obiettivi, quali le planimetrie e i rilievi fotografici in atti.
Ad ogni modo, a giudizio del - considerata la discordanza che tra le Pt_1
dichiarazioni dei testi escussi circa la situazione possessoria, circa il pacifico e durevole utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, circa
5 l'utilizzo della strada da parte dei ricorrenti sin dal 1990 - il giudice avrebbe dovuto esternare le sue argomentazioni, in ordine alle prove acquisite, “in modo compiuto, chiaro ed idoneo ad essere compreso”.
In terzo luogo, l'appellante censurava la decisione di primo grado nella parte in cui, il Tribunale - in violazione del principio di necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c. - aveva omesso qualsiasi decisione sulla domanda riconvenzionale di manutenzione avanzata dal Pt_1
In ultimo, il contestava la sentenza del Tribunale di Paola nella parte in cui Pt_1
il giudice di prime cure si era svincolato dalla domanda, riconoscendo in capo ai ricorrenti un possesso di servitù di passaggio su un viale anziché un possesso ad immagine di proprietà sulla p.lla 595, come indicato nel ricorso introduttivo, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c.
In particolare, l'appellante chiedeva l'annullamento della sentenza giacché riteneva che il Tribunale - per giungere all'accoglimento della domanda - aveva rielaborato la domanda medesima, andando ben oltre l'esercizio del potere giudiziale di interpretazione della stessa, modificandola sostanzialmente rispetto alle enunciazioni dei ricorrenti, causando una palese discordanza tra il chiesto ed il pronunciato, in violazione del principio dispositivo, a cui era conseguita una parziale valutazione delle risultanze probatorie.
Infatti, a giudizio del gli odierni appellati non avevano chiesto di essere Pt_1
reintegrati nella striscia di terreno, larga m 4,08 e lunga m 15, bensì nel possesso della porzione di terreno annesso alla loro abitazione, sita in Cirella di Diamante, via Diaz, distinta in catasto al mappale 595 foglio 3 in Comune di Diamante.
Rassegnava quindi le conclusioni in epigrafe riportate.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio e Persona_1 [...]
, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, in fatto e in diritto. CP_1
In particolare, gli appellati esponevano:
a) che il primo motivo di appello - con il quale l'appellante aveva lamentato la violazione dell'art. 132, comma 2 n. 4, c.p.c., ossia l'insufficiente e lacunosa motivazione della sentenza de quo - era palesemente errato, giacché il Tribunale non si era limitato a richiamare la decisione emessa in fase cautelare (“sul piano
6 dell'elemento materiale e di quello soggettivo”), ma, aveva spiegato in modo conciso ed esauriente le ragioni del proprio convincimento (pag. 3 della sentenza impugnata), in perfetta sintonia, peraltro, con quanto ribadito dalle S.U. nella decisione n. 642/2015);
b) che il secondo motivo di appello - concernente la violazione dell'art. 115 c.p.c. per la mancata valutazione delle prove fornite dall'odierno appellante - è infondato, dal momento che il Tribunale aveva legittimamente ritenuto inattendibili i testi di parte resistente a causa di una descrizione dei luoghi, fornita dagli stessi, non rispondente alla realtà, nonostante perfino il non avesse mai contestato la Pt_1
descrizione dei luoghi prospettata dagli odierni appellati nei loro scritti difensivi (gli appellati, sul punto, richiamavano la comparsa conclusionale del 6.12.2019);
c) che anche il terzo motivo di appello - violazione dell'art. 112 c.p.c., omessa decisione sulla domanda riconvenzionale avanzata in primo grado dal - Pt_1
doveva essere rigettato, poiché, come ribadito anche dal giudice cautelare in sede di reclamo, il riconoscimento della tutela possessoria in capo ai deducenti escludeva in un logico e non frettoloso automatismo la riconvenzionale del che, Pt_1
peraltro, non aveva fornito alcuna prova di un suo possesso esclusivo né sulla stradina (p.lla 301), né sul disimpegno (p.lla 595, ora 345 sub 5);
d) quanto al quarto motivo di appello - violazione dell'art 112 c.p.c.: riconoscimento di possesso di servitù passaggio su un viale anziché di possesso ad immagine di proprietà sulla p.lla 595, come richiesto in ricorso - che, innanzitutto, non si poteva parlare di “possesso ad immagine della proprietà” giacché non ricorrevano (né tanto meno erano state ipotizzate) le condizioni per una interversio possessionis ex art. 1164 c.p.c. e che, in ogni caso, i deducenti avevano chiesto il ripristino dello stato dei luoghi e, di conseguenza, la rimozione degli ostacoli
(“barricata”) posti dal sul mappale 595 per poter raggiungere la via Diaz Pt_1
attraverso il successivo passaggio largo ml 4,08 e lungo ml. 15 insistente sul mappale 301;
e) che il giudice cautelare aveva correttamente ordinato la rimozione della barricata, pacificamente installata sul mappale 595 (poi 343 sub 5), anche se lo aveva chiamato viale, evidentemente tratto in errore dalle “improbabili” planimetrie
7 prodotte ex adverso, nelle quali l'odierno appellante “con un colpo di spugna” aveva fatto scomparire immotivatamente i predetti mappali 301 e 595 di oltre 100 mq e li aveva inglobati entrambi nel suo mappale 661 (successivamente 302), la cui estensione restava, tuttavia e in palese contraddizione, sempre di mq 180.
All'udienza del 19.12.2023, sostituita con il deposito telematico di note di trattazione scritta, la Corte - preso atto che il difensore degli appellati aveva dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 300 c.p.c., l'intervenuto decesso dell'appellato - dichiarava l'interruzione del giudizio. Persona_1
con ricorso presentato ai sensi dell'art. 303 c.p.c chiedeva la Parte_1
fissazione di una udienza per gli effetti di cui alla disposizione citata e, quindi, provvedeva alla notifica del ricorso in riassunzione e del provvedimento di fissazione dell'udienza nei confronti degli eredi di parte deceduta nonché di tutte le parti del procedimento, riproponendo tutte le argomentazioni, deduzioni, richieste e conclusioni formulate nell'atto di citazione in appello ed in tutti i successivi scritti difensivi.
Tramite comparsa di costituzione, si costituivano in giudizio , in proprio CP_1
ed in qualità di erede di , nonché e Persona_1 Controparte_2 [...]
quali eredi di , riproponendo tutte le istanze, eccezioni, Pt_2 Persona_1
deduzioni, anche istruttorie, già in precedenza proposte e formulate per le parti appellate.
Concludevano come in epigrafe riportato.
All'udienza del 17.9.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, depositate dalle parti note di conclusioni, la Corte assegnava la causa a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Le questioni pregiudiziali.
Premesso quanto sopra esposto sullo svolgimento del processo, appare opportuno, preliminarmente rispetto al merito, esaminare le questioni pregiudiziali sollevate dall'odierno appellante con il primo e con il quarto motivo di appello.
8 In particolare, il con il primo motivo di appello, chiede che venga Pt_1
pronunciata la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, 2° comma n. 4 e dell'art. 111, comma 6 Cost., giacché il giudice di prime cure si sarebbe limitato a richiamare, a sostegno della sua decisione, l'ordinanza cautelare, non indicando le ragioni per le quali avrebbe ritenuto di dover condividere la tesi di cui all'ordinanza medesima, rendendo, in tal modo, insufficiente e lacunosa la motivazione della sentenza.
Il motivo deve essere rigettato.
È opportuno, innanzi tutto, richiamare il principio elaborato dalle Sezioni Unite
(sentenza n. 642 del 16.1.2015), secondo cui < tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato>> ( cfr. Cass. n.
29028/2022; Cass. S.U. n. 642/2015).
Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata non può ritenersi nulla, giacché il
Tribunale, dopo aver richiamato l'ordinanza cautelare (pag. 2 della sentenza), ha spiegato ( pag. 3 della sentenza) le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti i presupposti necessari per riconoscere la tutela invocata, esponendole, se pur sinteticamente, in modo chiaro, univoco ed esaustivo, consentendo, in tal modo, di comprendere le motivazioni per le quali ha reputato necessario non discostarsi dalla decisione adottata nella fase sommaria.
Anche il quarto motivo di appello - con il quale l'odierno appellante ha chiesto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., ossia del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato - deve essere rigettato.
9 In particolare, la Corte non riscontra la sussistenza del vizio denunciato, non avendo il giudice di prime cure riconosciuto agli una tutela diversa da quella Parte_3
invocata.
Infatti, se, da un lato, gli odierni appellati hanno chiesto la rimozione della rete metallica apposta dal sul terreno di cui al mappale 595 che impediva loro Pt_1
il passaggio, dall'altro lato, il giudice di prime cure, nell'accogliere il ricorso, si è limitato a disporre la rimozione della suddetta rete, riconoscendo, quindi, agli odierni appellati esattamente la tutela invocata.
Né il fatto di aver chiamato “viale” il mappale di cui all'art. 595 da cui doveva essere rimossa la rete in questione inficia la sentenza giacché, da una lettura complessiva della stessa, è chiaro che trattasi di una semplice imprecisione che non crea alcun dubbio sui termini della domanda esaminata dal medesimo giudice.
2. Il merito.
Premesso quanto sopra esposto, si tratta, ora, di esaminare le questioni di stretto merito.
Come già illustrato, con il secondo motivo di appello, il censura la Pt_1
decisione impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha disatteso o, comunque, distorto le risultanze istruttorie, non valutando accuratamente gli elementi di prova forniti da parte resistente, ritenendo immotivatamente inattendibili i testi di parte resistente.
Il motivo deve essere respinto, dovendosi confermare la sentenza del Tribunale di
Paola le cui argomentazioni, da intendersi richiamate, sono da condividersi, salvo le precisazioni che seguono.
Innanzitutto, in punto di diritto, deve richiamarsi l'art. 1168 c.c., ai sensi del quale, ai fini del vittorioso esperimento dell'azione di reintegrazione nel possesso (o azione di spoglio), è necessario che concorrano:
a) il possesso giuridicamente tutelabile esercitato sulla res;
b) lo spoglio di detto possesso da parte dei terzi;
c) l'elemento soggettivo dell'animus spoliandi in capo al soggetto che ha realizzato la condotta spoliativa (animus che è “insito nel fatto stesso di privare del godimento
10 della cosa il possessore contro la sua volontà espressa o tacita”, cfr., ex plurimis,
Cass. Civ. n. 12416 del 2014).
Deve, inoltre, rammentarsi il principio secondo il quale “in tema azione reintegrazione nel possesso, la produzione del titolo da cui il deducente trae lo “ius possidendi” può solo integrare la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di dimostrare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto (v. ad es. Cass. Civ. n. 17567/2005).
Ciò premesso e passando all'esame del caso di specie, la Corte ritiene, senza alcun dubbio, che sussista il primo elemento richiesto ai fini dell'accoglimento dell'azione in esame, ossia “il possesso giuridicamente tutelabile esercitato sulla res”, giacché, all'esito dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado, è emerso con chiarezza che, al momento del lamentato spoglio (avvenuto nel giugno del 2014), gli odierni appellati vantassero sul mappale n. 595 un possesso pacifico, continuo e protratto da oramai diversi anni.
In tal senso depongono le dichiarazioni rese dai testi degli odierni appellati, Tes_1
e di cui è opportuno riportare i punti più significativi per i fini
[...] Tes_2
che qui interessano.
In particolare, all'udienza del 6 febbraio 2018, , ha, sinteticamente, Tes_1
riferito:
a) “Conosco i sig.ri e perché faccio dei lavori a casa Persona_1 CP_1
tutti gli anni"; "Io sono idraulico e in più do una mano a fare dei lavoretti esterni, tipo a raccogliere un po' d'erba e cose del genere";
b) "i lavori li faccio a casa dell'Avvocato a Cirella, Via Diaz è l'entrata da cui entro io e poi c'è un'altra via"; "La casa si trova all'interno di un parco da un lato, sulla parte superiore a monte, invece sul lato sinistro è Via Diaz"; "Da via Diaz giro a destra arrivo al cancello principale che si trova sulla mia sinistra, passo una stradina, ci sono due cancelli ed entro da uno dei due cancelli"; “adesso che non c'è
l'avvocato sono chiusi, li posso aprire io attraverso le mie chiavi";
c) “dal 2007 lavoro per il IG. e da allora ho percorso sempre questa strada Per_1
fino al 2014, adesso vado dal parco";
11 d) "Conosco il sig. perché lo incontravo spesso quando entravo dal Pt_1
cancello"; "penso che il sig. utilizzasse questa strada”; Pt_1
e) “prima del 2007 ho percorso la strada comunale che gira a destra che si chiama
Via Diaz dove ci sono le scuole per lavoro o per uscire"; "la stradina è sempre stata sterrata quella tra i cancelli, anche adesso"; "La strada non era ricoperta da erba o pietre, era percorribile anche con l'auto"
f) "i cancelli erano ben visibili non c'erano erbe rampicanti"; "io utilizzavo questi CP_ cancelli per accedere alla proprietà dei IG.ri e "; Per_1
g) "penso che il sig. abbia le chiavi del cancello principale"; “anch'io ho Pt_1
una copia di queste chiavi che mi è stata data dall'Avv. "; “il cancello è Per_1
chiuso attraverso un lucchetto con una catena".
La Corte osserva come il abbia offerto una descrizione molto chiara, accurata Tes_1
e dettagliata dei luoghi di causa, dimostrando di averli frequentati con una certa assiduità, almeno a partire dal 2007 (fino al momento dell'avvenuto spoglio, 2014), indicando, peraltro, in modo altrettanto preciso il percorso che attraversava per recarsi nella proprietà degli , grazie ai quali disponeva delle chiavi Parte_3
richieste per aprire i lucchetti o, comunque, i cancelli presenti lungo il suddetto percorso (nel dettaglio, il teste si riferisce tanto al cancello che da via Diaz immette nella stradina che porta poi al mappale 595 quanto ai cancelli che introducono direttamente nella proprietà degli ). Parte_3
Dello stesso tenore sono le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del Tes_2
26.6.2018 e ivi sinteticamente riportate:
a) "Conosco i convenuti e perché sono i genitori di un Persona_1 CP_1
amico, , il signore presente in aula"; " Premetto che nel dicembre Parte_2
12 casa di per andare al mare piuttosto che per parcheggiare l'auto si utilizzava un Pt_4
cancello che è sul fondo della proprietà; sono due cancelli entrambi carrabili messi più o meno a forma di "L"; da lì si accede ad una piccola stradina in fondo alla quale c'è un altro cancello sempre carrabile oltrepassato il quale, si raggiunge Via
Diaz che è quella che porta alla piazzetta di Cirella":
b) "per il periodo dal 1990 al 1996 quando si soggiornava a casa degli si Per_1
utilizzava questo passaggio e questi cancelli di cui ho detto sono stati sempre visibili erano un po' malandati. Prima o dopo non posso dire ma in quel periodo lì
c'erano"
c) “Gli avevano le chiavi dei cancelli posti ad "L", perché quando uscivamo Per_1
apriva i cancelli"; Pt_4
d) "i cancelli posti ad "L” affacciano sul giardino della proprietà, poi c'è il viottolo in fondo al quale c'è un altro cancello carraio e anche di questo i IG.ri Per_1
avevano la chiave";
e) "la stradina sterrata era più o meno pianeggiante, al termine della stradina c'è un altro cancello oltrepassato il quale si gira un po' a destra e si incrocia la via Diaz. Su via Diaz girando a destra ancora arriva alla piazzettina";
f) "non ricordo se la stradella venisse percorsa da altre persone, può essere ma non lo ricordo"; "la stradella posta oltre il cancello, non la ricordo asfaltata";
g) "da casa mia a casa degli andavo a piedi. La stradella sterrata la Per_1
percorrevamo con la macchina perché quando scendevamo a casa sua la posteggiavamo venendo da Via Diaz e poi quando eravamo a casa sua percorrevamo questa stradina per andare alla piazzetta centrale o al mare. A volte andavamo al mare verso le spiagge di sud e a volte visto il caldo prendevamo la macchina quando si andava allo spiaggione giù verso sud rispetto all'abitazione";
h) "Il cancello in fondo alla stradina era chiuso con un catenaccio, comunque lo aprivano con una chiave, essendo interdetto il passaggio";
i) "i cancelli posti ad "L" erano utilizzati indifferentemente anche da ospiti della famiglia , perché dal lato condominio c'era un po' di affollamento". Per_1
Quanto, invece, alle dichiarazioni rese dai testimoni di parte appellante, la Corte ritiene di dover condividere la valutazione del giudice di prime cure, giacché si
13 tratta di deposizioni estremamente vaghe ed incerte, oltre che ricche di valutazioni personali e di testimonianze de relato.
Non può non rilevarsi che alcuna valutazione e consentita ai testi, in applicazione del principio secondo cui la prova per testi deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi.
Per comprendere quanto evidenziato, è opportuno riportare alcuni stralci di tali dichiarazioni.
In particolare, all'udienza del 14.3.2017, Controparte_4
a) “nel 2014-2015 ho saputo che c'è stata una discussione in proposito di questa stradina che noi abbiamo sempre saputo essere dei IG.ri Controparte_5
b) “so che è morta nel 1980, io non l'ho conosciuta quindi non Persona_2
posso dire se la stradina sia stata utilizzata dalla ”; Per_2
c) “io so che ci sono stati sempre i coniugi;
Controparte_5
d) “confermo quanto già detto e cioè che il passaggio prima dell'acquisto da parte dei era impraticabile e ciò anche a piedi”;“nessuno ha mia Controparte_5 contestato l'utilizzo della detta strada, anche perché nella vita privata ognuno di noi
è consapevole della proprietà di ciascuno”; CP_ e) “i cancelli non sono l'unico accesso al fabbricato dei IG.ri e perché Per_1
passano attraverso il parco credo Pontescuro, comunque nel parco che affaccia dall'altro lato della loro casa, perché in questo parco ci sono dei miei amici e io li ho visti passare”;
f) “la striscia di terreno affaccia non su via Diaz ma sulla strada privata dei , Pt_5
è presente un cancello in ferro azzurro con la catena avente gomma rossa di cui hanno le chiavi i;
“Penso che nessun altro abbia la chiave di Parte_6
questo cancello perché non è mai passato nessun altro, oltre loro”; CP_ g) “non so da quando i IG.ri e sono a Cirella, io li ho visti Per_1
CP_ prevalentemente in piazza”; “non so se i IG.ri e abbiano contributo Per_1
economicamente alla manutenzione della strada”.
All'udienza del 6.2.2018, Giuliana Maulicino:
a) "Ricordo la IG.ra non so se abbia acquistato un terreno dai Persona_2
fratelli , io so che la IG.ra ha ereditato questa casa dalla madre e poi Per_3 CP_6
14 ha comprato il giardino da una sorella, mi sembra che si chiami Palma, che sta in
Australia";
b) "io penso che la IG.ra abbia goduto di questa striscia di terreno, ci Per_2
passava lei da quel cancello";
c) "c'è stato un periodo che la strada era tutta dissestata e coperta da erbacce, mattoni come rifiuti e una macchina non ci poteva entrare, poi quando ha comprato lui, intorno al 2000, più o meno, che si è saputo che era diventata sua la prima cosa che ha fatto ha pulito la strada, ha cambiato il lucchetto del cancello, perché prima il lucchetto era una catena arrugginita, con un catenaccio vecchio, poi si è visto subito che la catena vecchia è stata sostituita con una catena avvolta in plastica rossa";
CP_ d) "non so da quanti anni abitano nel parco i IG.ri e ". Per_1
La Corte, poi, sotto altro profilo, ritiene sussistente il secondo elemento richiesto ai fini dell'accoglimento della domanda di reintegrazione, ossia lo spoglio del possesso da parte di terzi.
Infatti, l'aver disposto - contro lo volontà degli odierni appellati, sfruttando, peraltro, la loro assenza giacché stagionali, recandosi nella loro proprietà, sita a
Diamante, tendenzialmente in estate - una rete metallica sul mappale 595 da parte del (circostanza mai contestata dallo stesso e da ritenersi, pertanto, Pt_1
pacifica), non può che considerarsi un'alterazione della situazione di fatto esistente, idonea a privare gli della possibilità di accedere alla loro proprietà Parte_3
attraverso la strada che sbocca su via Diaz e che gli stessi avevano finora utilizzato, per come si evince dalle dichiarazioni sopra riportate.
Così come non è in discussione la riconducibilità dell'azione di spossessamento in esame al non avendola quest'ultimo mai contestata nei suoi scritti Pt_1
difensivi.
Con riferimento, infine, al terzo elemento, vale a dire l'elemento soggettivo dell'animus spoliandi in capo a colui che ha realizzato la condotta spoliativa, occorre rammentare il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'animus è in re ipsa, cioè “insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà espressa o tacita” (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. n. 12416 del 2014).
15 Pertanto, anche l'ultima condizione deve considerarsi sussistente, non essendo richiesto a tal fine alcun intento specifico di ledere o arrecare molestia da parte del quanto la consapevolezza di sovvertire una situazione possessoria, a Pt_1
prescindere dal convincimento di esercitare un proprio diritto (v. copiosa giurisprudenza in materia;
ad es.: Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 21613 del
28.7.2021: “In tema di possesso, è passibile di azione di reintegrazione, ex art.
1168 c.c., colui che, consapevole di un possesso in atto da parte di un altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene, nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, "l'animus spoliandi in re ipsa", né potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera nell'immediatezza di un subìto ed illegittimo attacco al proprio possesso”).
Dalle svolte considerazioni consegue, assorbita ogni altra questione, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
3. La regolamentazione delle spese
Le spese del grado devono essere poste a carico dell'appellante, , in Parte_1
qualità di parte soccombente.
Dette spese - avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022 - in complessivi euro 1.361,6 per compensi professionali (scaglione da euro 1.101 ad euro 5.200 fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria - cfr Cass. ord. n. 29857/2023 - e fase decisoria;
valori medi;
maggiorazione del 30% per ciascuna delle due parti oltre la prima, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA, come per legge.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta, altresì, la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 CP_1
in proprio ed in qualità di erede di , e Persona_1 Controparte_2
16 , in qualità di eredi di , avverso la sentenza del Parte_2 Persona_1
Tribunale di Paola n. 1/2021 pubblicata il 4.1.2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 CP_1 CP_2
e , delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro
[...] Parte_2
1,361,6, oltre rimb. forf. 15% iva e cpa, come per legge;
- dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.
115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima
Sezione Civile, il 5.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1989 ho acquistato una casa a Cirella di Diamante, che è questa villetta di fronte a quella degli , si tratta di villette bifamiliari dove al primo piano c'è una Per_1
proprietà e al piano di sopra ce n'è un'altra e hanno ingressi separati. Io e la mia famiglia abbiamo acquistato la proprietà del piano alto. Quindi ho frequentato la casa dell'amico dalla Pasqua del 1990 che è stata proprio la prima volta in cui Pt_4
sono sceso sino alla fine del 1996 e per l'altro dal 1994 al 1996 con una certa frequenza, cioè una discesa ogni due tre mesi. Pertanto, quando soggiornavamo a
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 196/2021 R.G.A.C., vertente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Diamante (CS), via Porto, n. 14, presso lo studio dell'avv. Marina Falovo che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata in atti;
APPELLANTE
E
(c.f.: ), in proprio ed in qualità di erede di CP_1 CodiceFiscale_2
, (c.f.: ) e Persona_1 Controparte_2 CodiceFiscale_3
(c.f.: in qualità di eredi di Parte_2 CodiceFiscale_4 [...]
, rappresentati e difesi dagli avv. , Giuseppina Pinto e Per_1 Parte_2
Maria Folino Raso, elettivamente domiciliati in Catanzaro, via Mario Greco, n. 102, presso lo studio dell'avv. Folino Raso,
APPELLATI
sulle seguenti
1
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa e respinta Parte_1
ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente appello, riformare in toto l'impugnata sentenza per i motivi di cui sopra e conseguentemente: - IN VIA PREGIUDIZIALE, a) ritenere fondato il motivo esposto al punto A) del presente gravame e, conseguentemente, accogliere il presente appello e per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge;
b) ritenere fondato il motivo esposto al punto D) del presente gravame e, conseguentemente, accogliere il presente appello e per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge;
-
NEL MERITO, ritenere fondati i motivi esposti nei punti B) e C) del presente gravame e, conseguentemente, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata: rigettare il ricorso ex art. 703 cpc proposto, da e nei confronti di , con l'atto Persona_1 CP_1 Parte_1
introduttivo del procedimento sommario, per essere reintegrati nel possesso della porzione di terreno distinto in catasto al mappale 595 del Foglio 3 del comune di
Diamante; nonché - accogliere, per converso, la domanda riconvenzionale di manutenzione nel possesso, spiegata dal medesimo con l'atto di Parte_1
costituzione nel procedimento sommario, ordinando, per l'effetto, ai signori
[...]
e di astenersi dal compiere qualsiasi atto che possa limitare, Per_1 CP_1
modificare o impedire l'esercizio del possesso da parte di sulla Parte_1
striscia di terreno larga circa 4 ml e lunga 20 ml, ivi compreso il mappale 595, meglio descritta nei rilievi fotografici e nella planimetria allegati in atti, che si diparte dal cancello, che affaccia sulla strada privata che va verso via Diaz ed arriva sino al confine, ben delineato, con il cortile-giardino annesso al piccolo fabbricato di proprietà dei coniugi e . Con condanna degli Persona_1 CP_1
appellati al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio”;
Per gli appellati, , e CP_1 Controparte_2 Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello dichiarare infondati in fatto e in diritto i motivi di appello come proposti dal sig. avverso la sentenza inter-partes n. Parte_1
2 1/2021 del Tribunale di Paola, che vorrà confermare in ogni sua parte. Spese e competenze del grado rifusi.”;
RILEVATO IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza del Tribunale di Paola impugnata:
<< Con ricorso possessorio iscritto al n. 1037/2014 i sigg.ri e Persona_1 [...]
, assumendo di avere la proprietà e il possesso di un immobile su due piani CP_1
sito in Cirella di Diamante (CS), con circostante terreno di mq 250 circa, servito da due passaggi pedonali e carrai, il primo lato sud-ovest verso Via Veneto e l'altro sud-est verso traversa privata di via Diaz, acquistato nel 1986 il primo piano e il
1989 il piano terra;
riferivano che in data 4.6.2014 il sig. Parte_1
proprietario di terreno riportato in catasto al mappale 661, acquistato unitamente al coniuge , in data 17.2.1999, a ridosso dei descritti cancelli lato Controparte_3
via Diaz, piantava due pali sui quali apponeva una doppia rete che, di fatto, impediva l'accesso anche a piedi.
Immediato il ricorso per reintegrazione nel possesso e richiesta di ripristino dello stato dei luoghi.
Si costituiva in giudizio il sig. impugnando quanto ex adverso Parte_1
riferito, sostenendo che mai i ricorrenti avevano utilizzato la stradina per cui è causa, sempre rimasta a servizio esclusivo della loro restante proprietà; che i cancelli erano sempre stati chiusi, fin dalla loro installazione e che mai nessuno aveva avanzato pretese di alcun genere.
Chiedeva, spiegando domanda riconvenzionale di manutenzione nel possesso della striscia di terreno in contestazione, che il Giudice adito ordinasse la cessazione della turbativa da parte dei ricorrenti.
Escussi due informatori per parte, il Giudice concludeva la fase cautelare riconoscendo la legittimità dell'azione di reintegrazione nel possesso invocata dai sigg.ri e ordinava al sig. di ripristinare lo stato dei luoghi, Parte_3 Pt_1
rimuovendo la rete metallica installata.
La causa proseguiva per la fase di merito a cognizione piena.
3 Espletata la prova orale ammessa con ordinanza del 22.4.2016, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Mutato, nelle more, il Giudice nella persona dello scrivente Magistrato, la causa passava in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. >>.
Con la sentenza n. 01/2021, depositata in cancelleria il 30 dicembre 2020 e pubblicata in data 4.1.2021, il Tribunale di Paola così statuiva:
“Accoglie il ricorso di reintegrazione nel possesso proposto da e Persona_1
nei confronti di e, nel confermare l'ordinanza del CP_1 Parte_1
Tribunale di Paola (CS) del 6.10.2014, qualora la stessa non sia stata ancora eseguita, ordina al resistente , di ottemperare a quanto in essa Parte_1
statuito.
Condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio, in Parte_1
favore di e che si liquidano in complessivi euro Persona_1 CP_1
2.050,00 oltre il rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
In particolare, il Tribunale riteneva che:
a) l'azione di reintegrazione, nel caso di specie, era stata esercitata legittimamente, in quanto la privazione del possesso era stata attuata contro la volontà dei coniugi
, sfruttando la loro assenza e con la chiara intenzione di eliminare la Parte_3
situazione possessoria anteriormente sussistente in capo al precedente possessore;
b) i ricorrenti avevano dato la prova richiesta ai fini della reintegra di una servitù di passaggio, ossia del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale era consentito presumere l'utilizzo nel periodo antecedente;
a nulla rilevava l'utilizzo saltuario o stagionale atteso che, nel caso di specie, per gli trattasi di abitazione utilizzata prevalentemente nel Parte_3
periodo estivo;
c) non aveva rilevanza la circostanza che l'immobile di proprietà dei resistenti fosse servito da altri accessi e che ciò fosse ricavabile o desumibile da atti pubblici;
d) la prova testimoniale aveva confermato la correttezza della decisione cautelare, in quanto i testi di parte ricorrente, a vario titolo a conoscenza dei luoghi, avevano confermato l'utilizzo della strada fin dal 1990, cioè ben prima che i resistenti acquistassero la loro abitazione, tutti avevano dichiarato di averla attraversata,
4 qualcuno, peraltro, servendosi delle chiavi fornite da , mentre i testi di parte Per_1
resistente, sulla cui attendibilità era lecito dubitare, descrivevano la morfologia dei luoghi non rispondente a realtà.
Per tali ragioni, il giudice di prime cure riteneva che, anche all'esito della fase di merito, la domanda doveva considerarsi fondata, con la conseguenza che doveva essere definitivamente accolta.
Avverso tale decisione proponeva appello . Parte_1
In primo luogo, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado - in violazione dell'art. 132, 2° comma n. 4 e dell'art. 111, comma 6
Cost. - aveva reso impossibile ripercorrere l'iter logico che lo aveva condotto alla decisione, limitandosi a richiamare, a sostegno della medesima, semplicemente l'ordinanza cautelare, senza indicare le ragioni per le quali aveva ritenuto di condividere le tesi di cui all'ordinanza cautelare, rendendo, in tal modo, insufficiente e lacunosa la motivazione della sentenza. Ne chiedeva, pertanto,
l'annullamento.
In secondo luogo, l'appellante impugnava la sentenza nella parte in cui il Tribunale
- in violazione dell'art. 115 c.p.c. - aveva disatteso o, comunque, distorto le risultanze istruttorie, non avendo valutato accuratamente gli elementi di prova forniti da parte resistente, odierno appellante.
In particolare, il Tribunale “in meno di tre righe” aveva fatto cenno ad una
“immotivata” inattendibilità dei testi di parte resistente, senza operare alcun confronto tra le dichiarazioni di questi e quelle, “assolutamente discordanti”, dei testi di parte ricorrente e, soprattutto, “senza alcun puntualizzazione” che motivasse la dedotta non veridicità delle dichiarazioni dei testi del resistente nella descrizione della morfologia dei luoghi.
Al contrario, l'appellante sosteneva che i testimoni di parte resistente, avevano descritto i luoghi in modo conforme alla realtà, per come emergeva anche da elementi obiettivi, quali le planimetrie e i rilievi fotografici in atti.
Ad ogni modo, a giudizio del - considerata la discordanza che tra le Pt_1
dichiarazioni dei testi escussi circa la situazione possessoria, circa il pacifico e durevole utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, circa
5 l'utilizzo della strada da parte dei ricorrenti sin dal 1990 - il giudice avrebbe dovuto esternare le sue argomentazioni, in ordine alle prove acquisite, “in modo compiuto, chiaro ed idoneo ad essere compreso”.
In terzo luogo, l'appellante censurava la decisione di primo grado nella parte in cui, il Tribunale - in violazione del principio di necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c. - aveva omesso qualsiasi decisione sulla domanda riconvenzionale di manutenzione avanzata dal Pt_1
In ultimo, il contestava la sentenza del Tribunale di Paola nella parte in cui Pt_1
il giudice di prime cure si era svincolato dalla domanda, riconoscendo in capo ai ricorrenti un possesso di servitù di passaggio su un viale anziché un possesso ad immagine di proprietà sulla p.lla 595, come indicato nel ricorso introduttivo, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c.
In particolare, l'appellante chiedeva l'annullamento della sentenza giacché riteneva che il Tribunale - per giungere all'accoglimento della domanda - aveva rielaborato la domanda medesima, andando ben oltre l'esercizio del potere giudiziale di interpretazione della stessa, modificandola sostanzialmente rispetto alle enunciazioni dei ricorrenti, causando una palese discordanza tra il chiesto ed il pronunciato, in violazione del principio dispositivo, a cui era conseguita una parziale valutazione delle risultanze probatorie.
Infatti, a giudizio del gli odierni appellati non avevano chiesto di essere Pt_1
reintegrati nella striscia di terreno, larga m 4,08 e lunga m 15, bensì nel possesso della porzione di terreno annesso alla loro abitazione, sita in Cirella di Diamante, via Diaz, distinta in catasto al mappale 595 foglio 3 in Comune di Diamante.
Rassegnava quindi le conclusioni in epigrafe riportate.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio e Persona_1 [...]
, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, in fatto e in diritto. CP_1
In particolare, gli appellati esponevano:
a) che il primo motivo di appello - con il quale l'appellante aveva lamentato la violazione dell'art. 132, comma 2 n. 4, c.p.c., ossia l'insufficiente e lacunosa motivazione della sentenza de quo - era palesemente errato, giacché il Tribunale non si era limitato a richiamare la decisione emessa in fase cautelare (“sul piano
6 dell'elemento materiale e di quello soggettivo”), ma, aveva spiegato in modo conciso ed esauriente le ragioni del proprio convincimento (pag. 3 della sentenza impugnata), in perfetta sintonia, peraltro, con quanto ribadito dalle S.U. nella decisione n. 642/2015);
b) che il secondo motivo di appello - concernente la violazione dell'art. 115 c.p.c. per la mancata valutazione delle prove fornite dall'odierno appellante - è infondato, dal momento che il Tribunale aveva legittimamente ritenuto inattendibili i testi di parte resistente a causa di una descrizione dei luoghi, fornita dagli stessi, non rispondente alla realtà, nonostante perfino il non avesse mai contestato la Pt_1
descrizione dei luoghi prospettata dagli odierni appellati nei loro scritti difensivi (gli appellati, sul punto, richiamavano la comparsa conclusionale del 6.12.2019);
c) che anche il terzo motivo di appello - violazione dell'art. 112 c.p.c., omessa decisione sulla domanda riconvenzionale avanzata in primo grado dal - Pt_1
doveva essere rigettato, poiché, come ribadito anche dal giudice cautelare in sede di reclamo, il riconoscimento della tutela possessoria in capo ai deducenti escludeva in un logico e non frettoloso automatismo la riconvenzionale del che, Pt_1
peraltro, non aveva fornito alcuna prova di un suo possesso esclusivo né sulla stradina (p.lla 301), né sul disimpegno (p.lla 595, ora 345 sub 5);
d) quanto al quarto motivo di appello - violazione dell'art 112 c.p.c.: riconoscimento di possesso di servitù passaggio su un viale anziché di possesso ad immagine di proprietà sulla p.lla 595, come richiesto in ricorso - che, innanzitutto, non si poteva parlare di “possesso ad immagine della proprietà” giacché non ricorrevano (né tanto meno erano state ipotizzate) le condizioni per una interversio possessionis ex art. 1164 c.p.c. e che, in ogni caso, i deducenti avevano chiesto il ripristino dello stato dei luoghi e, di conseguenza, la rimozione degli ostacoli
(“barricata”) posti dal sul mappale 595 per poter raggiungere la via Diaz Pt_1
attraverso il successivo passaggio largo ml 4,08 e lungo ml. 15 insistente sul mappale 301;
e) che il giudice cautelare aveva correttamente ordinato la rimozione della barricata, pacificamente installata sul mappale 595 (poi 343 sub 5), anche se lo aveva chiamato viale, evidentemente tratto in errore dalle “improbabili” planimetrie
7 prodotte ex adverso, nelle quali l'odierno appellante “con un colpo di spugna” aveva fatto scomparire immotivatamente i predetti mappali 301 e 595 di oltre 100 mq e li aveva inglobati entrambi nel suo mappale 661 (successivamente 302), la cui estensione restava, tuttavia e in palese contraddizione, sempre di mq 180.
All'udienza del 19.12.2023, sostituita con il deposito telematico di note di trattazione scritta, la Corte - preso atto che il difensore degli appellati aveva dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 300 c.p.c., l'intervenuto decesso dell'appellato - dichiarava l'interruzione del giudizio. Persona_1
con ricorso presentato ai sensi dell'art. 303 c.p.c chiedeva la Parte_1
fissazione di una udienza per gli effetti di cui alla disposizione citata e, quindi, provvedeva alla notifica del ricorso in riassunzione e del provvedimento di fissazione dell'udienza nei confronti degli eredi di parte deceduta nonché di tutte le parti del procedimento, riproponendo tutte le argomentazioni, deduzioni, richieste e conclusioni formulate nell'atto di citazione in appello ed in tutti i successivi scritti difensivi.
Tramite comparsa di costituzione, si costituivano in giudizio , in proprio CP_1
ed in qualità di erede di , nonché e Persona_1 Controparte_2 [...]
quali eredi di , riproponendo tutte le istanze, eccezioni, Pt_2 Persona_1
deduzioni, anche istruttorie, già in precedenza proposte e formulate per le parti appellate.
Concludevano come in epigrafe riportato.
All'udienza del 17.9.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, depositate dalle parti note di conclusioni, la Corte assegnava la causa a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Le questioni pregiudiziali.
Premesso quanto sopra esposto sullo svolgimento del processo, appare opportuno, preliminarmente rispetto al merito, esaminare le questioni pregiudiziali sollevate dall'odierno appellante con il primo e con il quarto motivo di appello.
8 In particolare, il con il primo motivo di appello, chiede che venga Pt_1
pronunciata la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, 2° comma n. 4 e dell'art. 111, comma 6 Cost., giacché il giudice di prime cure si sarebbe limitato a richiamare, a sostegno della sua decisione, l'ordinanza cautelare, non indicando le ragioni per le quali avrebbe ritenuto di dover condividere la tesi di cui all'ordinanza medesima, rendendo, in tal modo, insufficiente e lacunosa la motivazione della sentenza.
Il motivo deve essere rigettato.
È opportuno, innanzi tutto, richiamare il principio elaborato dalle Sezioni Unite
(sentenza n. 642 del 16.1.2015), secondo cui < tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato>> ( cfr. Cass. n.
29028/2022; Cass. S.U. n. 642/2015).
Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata non può ritenersi nulla, giacché il
Tribunale, dopo aver richiamato l'ordinanza cautelare (pag. 2 della sentenza), ha spiegato ( pag. 3 della sentenza) le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti i presupposti necessari per riconoscere la tutela invocata, esponendole, se pur sinteticamente, in modo chiaro, univoco ed esaustivo, consentendo, in tal modo, di comprendere le motivazioni per le quali ha reputato necessario non discostarsi dalla decisione adottata nella fase sommaria.
Anche il quarto motivo di appello - con il quale l'odierno appellante ha chiesto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., ossia del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato - deve essere rigettato.
9 In particolare, la Corte non riscontra la sussistenza del vizio denunciato, non avendo il giudice di prime cure riconosciuto agli una tutela diversa da quella Parte_3
invocata.
Infatti, se, da un lato, gli odierni appellati hanno chiesto la rimozione della rete metallica apposta dal sul terreno di cui al mappale 595 che impediva loro Pt_1
il passaggio, dall'altro lato, il giudice di prime cure, nell'accogliere il ricorso, si è limitato a disporre la rimozione della suddetta rete, riconoscendo, quindi, agli odierni appellati esattamente la tutela invocata.
Né il fatto di aver chiamato “viale” il mappale di cui all'art. 595 da cui doveva essere rimossa la rete in questione inficia la sentenza giacché, da una lettura complessiva della stessa, è chiaro che trattasi di una semplice imprecisione che non crea alcun dubbio sui termini della domanda esaminata dal medesimo giudice.
2. Il merito.
Premesso quanto sopra esposto, si tratta, ora, di esaminare le questioni di stretto merito.
Come già illustrato, con il secondo motivo di appello, il censura la Pt_1
decisione impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha disatteso o, comunque, distorto le risultanze istruttorie, non valutando accuratamente gli elementi di prova forniti da parte resistente, ritenendo immotivatamente inattendibili i testi di parte resistente.
Il motivo deve essere respinto, dovendosi confermare la sentenza del Tribunale di
Paola le cui argomentazioni, da intendersi richiamate, sono da condividersi, salvo le precisazioni che seguono.
Innanzitutto, in punto di diritto, deve richiamarsi l'art. 1168 c.c., ai sensi del quale, ai fini del vittorioso esperimento dell'azione di reintegrazione nel possesso (o azione di spoglio), è necessario che concorrano:
a) il possesso giuridicamente tutelabile esercitato sulla res;
b) lo spoglio di detto possesso da parte dei terzi;
c) l'elemento soggettivo dell'animus spoliandi in capo al soggetto che ha realizzato la condotta spoliativa (animus che è “insito nel fatto stesso di privare del godimento
10 della cosa il possessore contro la sua volontà espressa o tacita”, cfr., ex plurimis,
Cass. Civ. n. 12416 del 2014).
Deve, inoltre, rammentarsi il principio secondo il quale “in tema azione reintegrazione nel possesso, la produzione del titolo da cui il deducente trae lo “ius possidendi” può solo integrare la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di dimostrare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto (v. ad es. Cass. Civ. n. 17567/2005).
Ciò premesso e passando all'esame del caso di specie, la Corte ritiene, senza alcun dubbio, che sussista il primo elemento richiesto ai fini dell'accoglimento dell'azione in esame, ossia “il possesso giuridicamente tutelabile esercitato sulla res”, giacché, all'esito dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado, è emerso con chiarezza che, al momento del lamentato spoglio (avvenuto nel giugno del 2014), gli odierni appellati vantassero sul mappale n. 595 un possesso pacifico, continuo e protratto da oramai diversi anni.
In tal senso depongono le dichiarazioni rese dai testi degli odierni appellati, Tes_1
e di cui è opportuno riportare i punti più significativi per i fini
[...] Tes_2
che qui interessano.
In particolare, all'udienza del 6 febbraio 2018, , ha, sinteticamente, Tes_1
riferito:
a) “Conosco i sig.ri e perché faccio dei lavori a casa Persona_1 CP_1
tutti gli anni"; "Io sono idraulico e in più do una mano a fare dei lavoretti esterni, tipo a raccogliere un po' d'erba e cose del genere";
b) "i lavori li faccio a casa dell'Avvocato a Cirella, Via Diaz è l'entrata da cui entro io e poi c'è un'altra via"; "La casa si trova all'interno di un parco da un lato, sulla parte superiore a monte, invece sul lato sinistro è Via Diaz"; "Da via Diaz giro a destra arrivo al cancello principale che si trova sulla mia sinistra, passo una stradina, ci sono due cancelli ed entro da uno dei due cancelli"; “adesso che non c'è
l'avvocato sono chiusi, li posso aprire io attraverso le mie chiavi";
c) “dal 2007 lavoro per il IG. e da allora ho percorso sempre questa strada Per_1
fino al 2014, adesso vado dal parco";
11 d) "Conosco il sig. perché lo incontravo spesso quando entravo dal Pt_1
cancello"; "penso che il sig. utilizzasse questa strada”; Pt_1
e) “prima del 2007 ho percorso la strada comunale che gira a destra che si chiama
Via Diaz dove ci sono le scuole per lavoro o per uscire"; "la stradina è sempre stata sterrata quella tra i cancelli, anche adesso"; "La strada non era ricoperta da erba o pietre, era percorribile anche con l'auto"
f) "i cancelli erano ben visibili non c'erano erbe rampicanti"; "io utilizzavo questi CP_ cancelli per accedere alla proprietà dei IG.ri e "; Per_1
g) "penso che il sig. abbia le chiavi del cancello principale"; “anch'io ho Pt_1
una copia di queste chiavi che mi è stata data dall'Avv. "; “il cancello è Per_1
chiuso attraverso un lucchetto con una catena".
La Corte osserva come il abbia offerto una descrizione molto chiara, accurata Tes_1
e dettagliata dei luoghi di causa, dimostrando di averli frequentati con una certa assiduità, almeno a partire dal 2007 (fino al momento dell'avvenuto spoglio, 2014), indicando, peraltro, in modo altrettanto preciso il percorso che attraversava per recarsi nella proprietà degli , grazie ai quali disponeva delle chiavi Parte_3
richieste per aprire i lucchetti o, comunque, i cancelli presenti lungo il suddetto percorso (nel dettaglio, il teste si riferisce tanto al cancello che da via Diaz immette nella stradina che porta poi al mappale 595 quanto ai cancelli che introducono direttamente nella proprietà degli ). Parte_3
Dello stesso tenore sono le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del Tes_2
26.6.2018 e ivi sinteticamente riportate:
a) "Conosco i convenuti e perché sono i genitori di un Persona_1 CP_1
amico, , il signore presente in aula"; " Premetto che nel dicembre Parte_2
12 casa di per andare al mare piuttosto che per parcheggiare l'auto si utilizzava un Pt_4
cancello che è sul fondo della proprietà; sono due cancelli entrambi carrabili messi più o meno a forma di "L"; da lì si accede ad una piccola stradina in fondo alla quale c'è un altro cancello sempre carrabile oltrepassato il quale, si raggiunge Via
Diaz che è quella che porta alla piazzetta di Cirella":
b) "per il periodo dal 1990 al 1996 quando si soggiornava a casa degli si Per_1
utilizzava questo passaggio e questi cancelli di cui ho detto sono stati sempre visibili erano un po' malandati. Prima o dopo non posso dire ma in quel periodo lì
c'erano"
c) “Gli avevano le chiavi dei cancelli posti ad "L", perché quando uscivamo Per_1
apriva i cancelli"; Pt_4
d) "i cancelli posti ad "L” affacciano sul giardino della proprietà, poi c'è il viottolo in fondo al quale c'è un altro cancello carraio e anche di questo i IG.ri Per_1
avevano la chiave";
e) "la stradina sterrata era più o meno pianeggiante, al termine della stradina c'è un altro cancello oltrepassato il quale si gira un po' a destra e si incrocia la via Diaz. Su via Diaz girando a destra ancora arriva alla piazzettina";
f) "non ricordo se la stradella venisse percorsa da altre persone, può essere ma non lo ricordo"; "la stradella posta oltre il cancello, non la ricordo asfaltata";
g) "da casa mia a casa degli andavo a piedi. La stradella sterrata la Per_1
percorrevamo con la macchina perché quando scendevamo a casa sua la posteggiavamo venendo da Via Diaz e poi quando eravamo a casa sua percorrevamo questa stradina per andare alla piazzetta centrale o al mare. A volte andavamo al mare verso le spiagge di sud e a volte visto il caldo prendevamo la macchina quando si andava allo spiaggione giù verso sud rispetto all'abitazione";
h) "Il cancello in fondo alla stradina era chiuso con un catenaccio, comunque lo aprivano con una chiave, essendo interdetto il passaggio";
i) "i cancelli posti ad "L" erano utilizzati indifferentemente anche da ospiti della famiglia , perché dal lato condominio c'era un po' di affollamento". Per_1
Quanto, invece, alle dichiarazioni rese dai testimoni di parte appellante, la Corte ritiene di dover condividere la valutazione del giudice di prime cure, giacché si
13 tratta di deposizioni estremamente vaghe ed incerte, oltre che ricche di valutazioni personali e di testimonianze de relato.
Non può non rilevarsi che alcuna valutazione e consentita ai testi, in applicazione del principio secondo cui la prova per testi deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi.
Per comprendere quanto evidenziato, è opportuno riportare alcuni stralci di tali dichiarazioni.
In particolare, all'udienza del 14.3.2017, Controparte_4
a) “nel 2014-2015 ho saputo che c'è stata una discussione in proposito di questa stradina che noi abbiamo sempre saputo essere dei IG.ri Controparte_5
b) “so che è morta nel 1980, io non l'ho conosciuta quindi non Persona_2
posso dire se la stradina sia stata utilizzata dalla ”; Per_2
c) “io so che ci sono stati sempre i coniugi;
Controparte_5
d) “confermo quanto già detto e cioè che il passaggio prima dell'acquisto da parte dei era impraticabile e ciò anche a piedi”;“nessuno ha mia Controparte_5 contestato l'utilizzo della detta strada, anche perché nella vita privata ognuno di noi
è consapevole della proprietà di ciascuno”; CP_ e) “i cancelli non sono l'unico accesso al fabbricato dei IG.ri e perché Per_1
passano attraverso il parco credo Pontescuro, comunque nel parco che affaccia dall'altro lato della loro casa, perché in questo parco ci sono dei miei amici e io li ho visti passare”;
f) “la striscia di terreno affaccia non su via Diaz ma sulla strada privata dei , Pt_5
è presente un cancello in ferro azzurro con la catena avente gomma rossa di cui hanno le chiavi i;
“Penso che nessun altro abbia la chiave di Parte_6
questo cancello perché non è mai passato nessun altro, oltre loro”; CP_ g) “non so da quando i IG.ri e sono a Cirella, io li ho visti Per_1
CP_ prevalentemente in piazza”; “non so se i IG.ri e abbiano contributo Per_1
economicamente alla manutenzione della strada”.
All'udienza del 6.2.2018, Giuliana Maulicino:
a) "Ricordo la IG.ra non so se abbia acquistato un terreno dai Persona_2
fratelli , io so che la IG.ra ha ereditato questa casa dalla madre e poi Per_3 CP_6
14 ha comprato il giardino da una sorella, mi sembra che si chiami Palma, che sta in
Australia";
b) "io penso che la IG.ra abbia goduto di questa striscia di terreno, ci Per_2
passava lei da quel cancello";
c) "c'è stato un periodo che la strada era tutta dissestata e coperta da erbacce, mattoni come rifiuti e una macchina non ci poteva entrare, poi quando ha comprato lui, intorno al 2000, più o meno, che si è saputo che era diventata sua la prima cosa che ha fatto ha pulito la strada, ha cambiato il lucchetto del cancello, perché prima il lucchetto era una catena arrugginita, con un catenaccio vecchio, poi si è visto subito che la catena vecchia è stata sostituita con una catena avvolta in plastica rossa";
CP_ d) "non so da quanti anni abitano nel parco i IG.ri e ". Per_1
La Corte, poi, sotto altro profilo, ritiene sussistente il secondo elemento richiesto ai fini dell'accoglimento della domanda di reintegrazione, ossia lo spoglio del possesso da parte di terzi.
Infatti, l'aver disposto - contro lo volontà degli odierni appellati, sfruttando, peraltro, la loro assenza giacché stagionali, recandosi nella loro proprietà, sita a
Diamante, tendenzialmente in estate - una rete metallica sul mappale 595 da parte del (circostanza mai contestata dallo stesso e da ritenersi, pertanto, Pt_1
pacifica), non può che considerarsi un'alterazione della situazione di fatto esistente, idonea a privare gli della possibilità di accedere alla loro proprietà Parte_3
attraverso la strada che sbocca su via Diaz e che gli stessi avevano finora utilizzato, per come si evince dalle dichiarazioni sopra riportate.
Così come non è in discussione la riconducibilità dell'azione di spossessamento in esame al non avendola quest'ultimo mai contestata nei suoi scritti Pt_1
difensivi.
Con riferimento, infine, al terzo elemento, vale a dire l'elemento soggettivo dell'animus spoliandi in capo a colui che ha realizzato la condotta spoliativa, occorre rammentare il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'animus è in re ipsa, cioè “insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà espressa o tacita” (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. n. 12416 del 2014).
15 Pertanto, anche l'ultima condizione deve considerarsi sussistente, non essendo richiesto a tal fine alcun intento specifico di ledere o arrecare molestia da parte del quanto la consapevolezza di sovvertire una situazione possessoria, a Pt_1
prescindere dal convincimento di esercitare un proprio diritto (v. copiosa giurisprudenza in materia;
ad es.: Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 21613 del
28.7.2021: “In tema di possesso, è passibile di azione di reintegrazione, ex art.
1168 c.c., colui che, consapevole di un possesso in atto da parte di un altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene, nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, "l'animus spoliandi in re ipsa", né potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera nell'immediatezza di un subìto ed illegittimo attacco al proprio possesso”).
Dalle svolte considerazioni consegue, assorbita ogni altra questione, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
3. La regolamentazione delle spese
Le spese del grado devono essere poste a carico dell'appellante, , in Parte_1
qualità di parte soccombente.
Dette spese - avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022 - in complessivi euro 1.361,6 per compensi professionali (scaglione da euro 1.101 ad euro 5.200 fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria - cfr Cass. ord. n. 29857/2023 - e fase decisoria;
valori medi;
maggiorazione del 30% per ciascuna delle due parti oltre la prima, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA, come per legge.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta, altresì, la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 CP_1
in proprio ed in qualità di erede di , e Persona_1 Controparte_2
16 , in qualità di eredi di , avverso la sentenza del Parte_2 Persona_1
Tribunale di Paola n. 1/2021 pubblicata il 4.1.2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 CP_1 CP_2
e , delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro
[...] Parte_2
1,361,6, oltre rimb. forf. 15% iva e cpa, come per legge;
- dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.
115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima
Sezione Civile, il 5.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1989 ho acquistato una casa a Cirella di Diamante, che è questa villetta di fronte a quella degli , si tratta di villette bifamiliari dove al primo piano c'è una Per_1
proprietà e al piano di sopra ce n'è un'altra e hanno ingressi separati. Io e la mia famiglia abbiamo acquistato la proprietà del piano alto. Quindi ho frequentato la casa dell'amico dalla Pasqua del 1990 che è stata proprio la prima volta in cui Pt_4
sono sceso sino alla fine del 1996 e per l'altro dal 1994 al 1996 con una certa frequenza, cioè una discesa ogni due tre mesi. Pertanto, quando soggiornavamo a