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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G 8912/2021
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 16/4/2025
Per la parte attrice è comparso l'avv. SEBASTIANO LEONARDI per delega dell'avv. NEDO
CORTI;
Per la parte convenuta è comparso l'avv. DAVIDE CUOMO;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e ai verbali di causa ed insistono nelle rispettive difese.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8912 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. NEDO CORTI per procura in atti
- attrice-
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentato e difeso dagli avvocati DAVIDE SALVATORE CUOMO, MAURO DI PACE e
DAVIDE ALFREDO LUIGI NEGRETTI per procura in atti
- convenuto-
Oggetto: Cessione dei crediti.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 5.7.2022 conveniva in giudizio il Parte_1
al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di € 16.130,02, a Controparte_1 titolo di interessi di mora per il ritardo nel pagamento di crediti certificati, in conformità al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis,
pagina 2 di 7 del d.l. 29 n. 185/2008 e successive modificazioni, oltre interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., e la somma forfettaria di € 40,00, quale risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6 d. lgs.
n. 231/02, come novellato dal d. lgs. n. 192/12.
A fondamento delle domande dichiarava che, in seguito ad apposita cessione del 21.10.2019, era divenuta titolare del credito in origine della Soc. Coop. A. Roncalli, pari a € 154.328,57, di cui alla fattura n. 7 del 1.10.2018, emessa nei confronti del Comune di , relativa ai servizi di P_ accoglienza minori non accompagnati effettuati nel IV trimestre 2017, giusta determina comunale n. 20 del 25.9.2017, credito certificato dal Comune di in data 2.9.2019, P_ mediante l'apposita piattaforma del MEF.
Con comparsa di risposta, depositata il 19.11.2021, si costituiva in giudizio il P_
eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, ai sensi degli
[...] artt. 191 e 192 e ss. del d.lgs. 267/2000 (TUEL), per la mancata appostazione in bilancio del debito oggetto di causa. Escludeva in ogni caso l'imputabilità del ritardo, non avendo tempestivamente ricevuto dalla i fondi necessari al pagamento della fattura indicata. CP_3
Contestava la quantificazione della somma richiesta in giudizio, in particolare gli interessi di mora richiesti, evidenziando che il mandato di pagamento era stato emesso in data 19/2/2020, mentre l'attrice aveva computato gli interessi fino al 2/7/2021.
All'udienza del 14.12.2021 - sostituita dal deposito di note – verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, venivano assegnati i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Con ordinanza del 3.6.2022, rigettata la richiesta CTU, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 6.3.2023.
Seguivano taluni rinvii per l'assenza del Giudice titolare;
infine, all'udienza del 25.9.2024 - sostituita dal deposito di note – la prima dinanzi allo scrivente Giudice, la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 16.4.2025, alla quale viene decisa.
*****
Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva del convenuto. P_
Com'è noto, la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta pagina 3 di 7 dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso;
essa deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass., SS. UU. n. 2951/2016).
Nel caso di specie, il corrispettivo del servizio garantito dalla Cooperativa cedente
[...] risulta a carico del fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati gestito Pt_2 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e i fondi necessari, come indicato nella delibera n. 20 del 25/9/2017, una volta trasferiti al Comune di , sono stati da esso effettivamente P_ utilizzati per il pagamento di detto servizio.
Non coglie, pertanto, nel segno l'eccezione sollevata dal fondata sull'assenza di P_ impegno contabile, dal momento che il servizio sociale svolto dai c.d. “centri di accoglienza” specializzati al trattamento dei minori stranieri non accompagnati, pur essendo a carico del
Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito presso il
(D.lgs. n. 142 /2015), è gestito e retribuito dal Comune. Controparte_4
Pertanto, ne consegue la piena legittimazione dell'Ente locale che, avendo assunto la gestione del servizio e avendo iscritto il relativo impegno di spesa vincolato in bilancio (cap. 35001) è il soggetto responsabile della gestione dei fondi erogati dal Fondo istituito presso il ministero, tanto che poi, come già esposto, ha materialmente provveduto a saldare la fattura.
Le domande vanno accolte nei limiti e per i motivi di seguito illustrati.
Non è contestata l'intervenuta cessione del credito ai sensi dell'art. 37, c.
7-bis, d.l. n. 66/2014, in virtù del quale, a seguito della certificazione da parte della p.a., effettuata mediante la piattaforma elettronica, le cessioni dei crediti possono essere stipulate mediante scrittura privata pagina 4 di 7 ed eseguite in favore di una banca o di un intermediario finanziario autorizzato, o da questi alla o a istituzioni finanziarie dell'Unione Europea. Parte_3
L'ente comunale, con la certificazione n. 9128798000000075 del 2.9.2019, ha accertato il credito della Soc. Coop. A. Roncalli.
Ciò posto, ha chiesto la condanna del al pagamento Parte_1 Controparte_1 della somma di € 16.130,02 a titolo di interessi moratori, ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, sulla fattura n. 7 del 1.10.2018, fino alla data del 2.7.2021, oltre agli ulteriori interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, ed all'importo di € 40,00 quale risarcimento ex art. 6 comma 2
D. Lgs. 231/2002, in relazione alla fattura n.7 del 1.10.2018.
L'amministrazione comunale ha escluso la configurabilità della mora, dal momento che la non ha provveduto al trasferimento dei fondi necessari per il saldo della fattura in CP_3 esame, in considerazione della irregolarità della documentazione trasmessa dalla Cooperativa.
In effetti, dagli atti emerge che il ha trasmesso alla Prefettura tutta la P_ documentazione necessaria ad ottenere il trasferimento dei fondi, solo dopo averla ottenuta dalla
Cooperativa., in data 21.12.2018.
Pertanto, fino al 21.12.2018 non può ravvisarsi un ritardo colpevole dell'amministrazione.
Per il periodo successivo, fino al 14.2.2020, data del pagamento, non vi è documentazione ulteriore volta a comprovare eventuali ulteriori solleciti, rivolti dal alla Prefettura, al fine P_ di ottenere il trasferimento dei fondi.
A questo punto occorre fare applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell'onere della prova: il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. C. Cass. Civ. n. 9351/2007; SS.UU. n. 13533/2001).
Peraltro, proprio con riguardo ai debiti degli enti pubblici, la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ, n.
11655 del 16.6.2020) ha affermato: “I debiti dello Stato e degli altri enti pubblici diventano liquidi ed esigibili
e perciò produttivi di interessi corrispettivi, ai sensi dell'art. 1282 c.c., quando ne sia determinato l'ammontare e se
pagina 5 di 7 ne possa ottenere alla scadenza il puntuale adempimento, a prescindere dal procedimento contabile di impegno e ordinazione della spesa (cd. titolo di spesa), che, trattandosi di una regola di condotta interna della P.A., costituisce operazione esterna alla fattispecie costitutiva dell'obbligazione logicamente posteriore al suo perfezionamento”.
Il pagamento della fattura n. 7 del 1.10.2018, pur escludendo la mora del fino al P_
21.12.2018, è avvenuto con notevole ritardo, soltanto in data 14.2.2020, come documentato dal
P_
L'attrice ha richiesto il pagamento degli interessi moratori fino al 2.7.2021, senza specificare il motivo della debenza di detti interessi per il periodo successivo al pagamento, avvenuto in data
14.2.2020. In difetto di prova sul punto, non possono essere riconosciuti gli interessi per il periodo tra il 14.2.2020 e il 2.7.2021.
Dunque, la domanda dell'attrice, volta ad ottenere il pagamento degli interessi moratori, va accolta nei limiti di € 14.308,15, ovvero solo per il periodo dal 21.12.2018 al 14.2.2020.
Risulta fondata la domanda ex art. 1283 c.c., volta ad ottenere il pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda giudiziale.
La parte convenuta al riguardo nulla ha dedotto.
Ebbene, come previsto dalla disposizione indicata, una volta affermato il diritto al pagamento degli interessi di mora, in presenza dei presupposti di legge, trattandosi di interessi sugli interessi scaduti da oltre 6 mesi al momento dell'introduzione del giudizio, essi vanno riconosciuti e vanno calcolati, ai sensi dell'art. 1284, c. 4, c.c. al tasso di cui all'art. 5, d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla data della domanda.
Va, infine, accolta, in presenza dei relativi presupposti, come sopra indicati, anche la domanda di condanna della parte convenuta al pagamento della somma di € 40,00, per la fattura pagata in ritardo, ai sensi dell'art. 6 del predetto d. lgs. n. 231/2002.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, dunque il convenuto va P_ condannato al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese, liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L.
1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 26.000,00) nel seguente modo: € 700,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase istruttoria, € 900,00 per la fase pagina 6 di 7 decisionale, con un compenso di € 2.950,00, oltre € 264,00 per esborsi (contributo unificato e bollo).
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 8912/2021, vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, (attrice) e Parte_1 P_
, in persona del Sindaco pro tempore (convenuto), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e
[...] difesa, così provvede:
- accoglie le domande dell'attrice nei limiti di cui in motivazione, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
14.308,15, oltre interessi anatocistici come indicato in motivazione e oltre alla somma di €
40,00;
- condanna il alla rifusione, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in € 2.950,00 per compensi e € 264,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania il 16/04/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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