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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 28/08/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, all'udienza del 28.8.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 955 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2025 e vertente
TRA
, nata il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
, nata il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
, nato il [...] ( Parte_3 CodiceFiscale_3
, nata il [...] (C.F. ), Parte_4 C.F._4 tutti elettivamente domiciliati in Roma, in Via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'avv. Leonardo CA, dal quale – unitamente e disgiuntamente all'Avv. Elvira Squillace sono rappresentati e difesi in virtù di procura in atti
RICORRENTI
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Mario Broglio n. 61.
CONTUMACE-RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.4.2025 e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno adito l'intestato tribunale chiedendo di accertare e dichiarare la nullità e/o Parte_4
l'inefficacia e/o l'illegittimità del licenziamento comminato dalla società resistente in data
1 31.10.2024 perché ritorsivo, comunque ingiustificato e adottato in violazione della procedura prescritta per i licenziamenti collettivi, con conseguente condanna della società alla reintegra dei lavoratori e al pagamento dell'indennità prevista dalla legge.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto:
- Di aver lavorato per la Casa Coop. in forza di assunzioni a tempo CP_2 indeterminato quali soci lavoratori avvenute in diverse date ( dal1.9.2022, Parte_1 [...] dal 29.3.202¸S. dal 31.3.2022 e dal 31.9.2023); Pt_5 Pt_2 Pt_4
- Di aver svolto mansioni di O.S. e assistenza agli anziani presso la casa di riposo “le
CA” sita in Manziana, in forza di appalto commissionato alla resistente dalla società
“ L'Oasi dei Nonni” che gestiva la struttura.
- Di aver svolto turni diversi da quelli contrattualmente stabiliti , tali da non consentire neanche la fruizione del riposo settimanale e che il pagamento delle retribuzioni subiva spesso ritardi;
- Che tali circostanze hanno determinato i lavoratori a svolgere denuncia all'Ispettorato territoriale del lavoro, prima tramite PEC inviata dal proprio difensore il 5.9.2024 e, successivamente, in assenza di riscontro, con accesso diretto il 10.10.2024;
- Che a seguito di tale iniziativa la società resistente con comunicazione (WhatsApp) del
24.10.2024 li aveva invitati a non presentarsi al lavoro e a prendere ferie sino al
31.10.2024, preannunciando il licenziamento dovuto ad una presunta perdita dell'appalto presso la casa di riposto “ Le CA”;
- Di aver ricevuto formale lettera di licenziamento il 31.10.2024 motivato sulla asserita soppressione della loro posizione lavorativa nell'ambito dell'appalto;
- Che tale circostanza non è veritiera perché i lavoratori licenziati sono stati sostituiti da altri dipendenti della Casa del Tempo sooc coop, impiegati in precedenza presso altra casa di riposa in forza di un diverso appalto.
La resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Espletata l'istruttoria mediante l'escussione di testimoni e l'esame dei documenti prodotti, all'udienza del 28.8.2025 il giudice ha deciso la causa come da dispositivo, con contestuale deposito in forma telematica della motivazione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, potendo ritenersi raggiunta la prova della natura ritorsiva del licenziamento impugnato.
Come noto l'art. 1345 c.c prevede che il contratto sia nullo quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe le parti. Tale previsione
2 di nullità trova applicazione anche agli atti negoziali unilaterali, quali il licenziamento, in forza del richiamo di cui all'art 1324 c.c.
La decisione datoriale di recedere dal rapporto di lavoro al solo fine di vendicarsi di un comportamento non gradito del lavoratore, c.d. licenziamento ritorsivo, si fonda su un motivo illecito ed è pertanto affetto da nullità.
Coerentemente con la previsione codicistica, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che per accogliere la domanda di accertamento della nullità del licenziamento in quanto fondato su motivo illecito, occorre che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (Cass. n.
14816 del 2005; Cass. n. 3986 del 2015;Cass. n. 9468 del 2019).
I giudici di legittimità hanno peraltro escluso la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (tra le più recenti v. Cass. n. 26399 del 2022; Cass. n. 26395 del 2022; Cass. n.
21465 del 2022, conformi a Cass. n. 5555 del 2011).
Dal punto di vista probatorio l'onere ricade sul lavoratore in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., non operando l'art. 5 l. n. 604 del 1966, ma è consolidato l'orientamento giurisprudenziale che consente il ricorso alle presunzioni (Cass. ord. n. 17266 2024;Cass. n.
20742 del 2018; Cass. n. 18283 del 2010).
La Cassazione ha anche precisato che il giudice di merito può valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo di recesso, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso (Cass. n. n. 23583 del 2019).
E' stato altresì chiarito che l'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso;
ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso (Cass. n. 6501 del 2013; Cass.n. 27325 del 2017; Cass. n. 26035 del 2018).
Nel caso di specie risulta provata l'esistenza dei rapporti di lavoro subordinati e i licenziamenti motivati formalmente sulla soppressione del posto di lavoro nell'ambito dell'appalto, mediante prova documentale ( cfr. docc. 2 e 7 del ricorso).
3 Parte ricorrente ha, inoltre, dimostrato l'esistenza del fatto storico che assume essere la causa che ha determinato il datore di lavoro ad interrompere i rapporti di lavoro, ovvero le denunce effettuate dai dipendenti all'Ispettorato territoriale del lavoro per il ritardo nei pagamenti e l'adozione di turnazioni che limitavano il loro diritto a godere del riposo settimanale.
La circostanza risulta provata documentalmente dal deposito della PEC di denuncia del Con
5.9.2024 inviata dall'avv.to CA per conto dei ricorrenti, sia all' (Ispettorato Area
Metropolitana di Roma), sia alla società resistente.
Il teste escusso all'udienza del 3.7.2025, rappresentante del sindacato Testimone_1
Con ALLD, al quale si erano rivolti i lavoratori, ha confermato che la denuncia all' è stata reiterata mediante accesso di persona dei ricorrenti e ha dichiarato di aver appreso la circostanza direttamente perché i lavoratori lo avevano chiamato al telefono proprio mentre erano all'Ispettorato, per avere delle informazioni.
La teste ha anche riferito di come il datore di lavoro aveva mutato Tes_2 atteggiamento nei confronti dei lavoratori che avevano interpellato il sindacato, creando un “ ambiente di lavoro ostile”. La teste, OS come i ricorrenti, ha dichiarato che il loro diretto referente tale aveva smesso di fermarsi a parlare con loro quando li incontrava e Per_1 financo di salutarli ( cfr verbale del 28.8.2025).
La circostanza fa quantomeno emergere che la parte datoriale mal tollerava le lamentele dei lavoratori.
Parte resistente, non costituendosi non ha, invece, fornito prova del motivo che ha giustificato il recesso del rapporto di lavoro. Non vi è prova , infatti, che le posizioni lavorative occupate dai ricorrenti siano state soppresse nell'ambito dell'appalto relativo alla casa di riposo le
CA, che risulta allo stato ancora in essere ( cfr. testimonianza verbale del Tes_3
3.7.2025).
Al contrario i testimoni hanno confermato, che dopo il licenziamento dei ricorrenti avvenuto in ottobre 2024, la resistente ha trasferito nella struttura le CA almeno un altro CP_4 lavoratore, svolgente le medesime mansioni dei ricorrenti, precedenti operanti in un'altra casa di riposo facente capo alla medesima società, sita in RI.
La teste ha dichiarato “non mi ricordo quando, ma nel 2025 una sera sono andata alle Tes_3
CA che avevo prestato un libro alla direttrice e me lo doveva restituire. Ho incontrato un OS che prima lavorava a RI alla casa del tempo e poi era stato spostato alla Per_2
AM. Poi so che si è licenziato. Ho sentito delle voci che alla AM non sono state fatte nuove assunzioni ma è stato trasferito personale ad RI (cfr. testimonianza Tes_3 verbale del 3.7.2025). La teste ha riferito che passando innanzi alla casa di cura Tes_2
4 Le CA per andare a trovare una sua amica , “Un giorno a dicembre 2024 (c'erano gli Con addobbi) ho incontrato di con la divisa bianca da davanti alle CA e Per_2 Per_3 ho saputo che era stato trasferito dalla casa di riposo di RI circa da ottobre, per sostituire dei colleghi che erano andati via” ( CFR testimonianza d. 25.8.2025). Tes_4
Con Le denunce effettuate dai lavoratori allo e la contiguità temporale con la decisione del datore di lavoro di porre gli stessi in ferie forzate per cinque giorni ( cfr messaggio whatsapp del 24.10.2024- doc 6 del ricorso), e la successiva lettera di licenziamento, considerate unitamente all'assoluta assenza di prove circa l'esistenza di altre ragioni idonee a giustificare il recesso di lavoro di parte datoriale e allo spostamento di altro personale nella sede di lavoro dei ricorrenti, svolgente le medesime mansioni, l'ambiente di lavoro divenuto ostile già a seguito delle prime rimostranze dei lavoratori, costituiscono indizi gravi precisi concordanti che consentono di ritenere raggiunta in via presuntiva ex art 2729 c.c. la natura ritorsiva del licenziamento.
Deve, infatti, ritenersi accertato che l'unica ragione determinante il licenziamento dei ricorrenti sia costituita dalle loro lamentele circa le condizioni di lavoro e il mancato pagamento delle retribuzioni spettante, rivolta oltre che alla società datrice di lavoro, anche al competente Ispettorato del lavoro.
Quanto alla tutela spettante ai ricorrenti, emergendo la prova in atti che la società resistente abbia alle sue dipendenze oltre 15 dipendenti (cfr. visura storica in atti), trova applicazione l'art. 2 co 1 D.lgs 23/2015 in forza del quale nelle ipotesi di nullità del licenziamento previste dalla legge, il giudice ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e lo condanna al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, e al relativo versamento degli oneri contributivi.
La società resistente deve pertanto essere condannata a reintegrare i ricorrenti nel posto di lavoro e a versare l'oro l'indennità dal 31.10.2024 al momento dell'effettiva reintegra, salva la possibilità dei ricorrenti di optare per l'indennità sostitutiva di cui all'art 2, co 3 DLg
23/2015.
L'indennità deve essere quantificata, sulla base dei dati che emergono dalle buste paga in atti, nei seguenti termini:
- € 1393,11 mensili Parte_3
1639,07 mensili Parte_2
5 1475,16 mensili Parte_4
1557,12 mensili Parte_1
Pur difettando l'interesse del ricorrente all'esame della doglianza relativa alla violazione delle norme relative alla procedura prevista per i licenziamenti collettivi dalla l 223/1991, che offrirebbe alla stessa una tutela minore a quella riconosciuta dal tribunale, si precisa che la disciplina invocata non potrebbe trovare accoglimento, non essendo provato che siano stati licenziati almeno 5 dipendenti nell'arco di 120 giorni. Le visure storiche depositate provano una significativa riduzione del personale della resistente nell'ultimo trimestre del 2024, ma non consentono di verificare che si tratti di cessazione del rapporto per volontà datoriale.
Le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.989,40 applicando i parametri medi di cui al DM
55/14 con l'aumento del 90% ex art 4, co 2 del suddetto DM, devono essere posti a carico della resistente in applicazione del principio della soccombenza e versato all'avv.to Leonardo
CA che si è dichiarato antistatario.
PQM
ACCOGLIE il ricorso
DICHIARA nullo il licenziamento comminato a Parte_1 Parte_2 Parte_3
e dalla società resistente Parte_4
ORDINA alla di reintegrare i suddetti lavoratori Controparte_6
DA la a corrispondere ai suddetti Controparte_6 lavoratori l'indennità, come di seguito indicata dal mese di novembre 2024 alla data di effettiva reintegra:
- € 1393,11 mensili Parte_3
1639,07 mensili Parte_2
1475,16 mensili Parte_4
1557,12 mensili Parte_1
DA la al pagamento delle spese di lite, Controparte_6 liquidate in €4.989,40 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. a favore di parte ricorrente, da versarsi direttamenteall'avv.to antistatario LEONARDO BRASCA
Civitavecchia li 28.8.2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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