Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 11/04/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.558 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 558 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
La Sig.ra , nata a [...] il [...], residente a [...]
Nuova n. 2
E il Sig. nato a [...] il [...], residente a [...]
Tavullia, Via Pergolesi, snc, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' Avv. Monica Urbinati
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio congiunto- cessazione effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 05.11.2024, i ricorrenti, esponevano:
1. che i ricorrenti in data 18.09.2005 contraevano matrimonio concordatario in Urbino
(PU), iscritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Urbino Anno 2005, numero 25,
Parte II, Serie A (doc.1), ed optavano per il regime della separazione dei beni;
2. che dal matrimonio nasceva , in data 28.12.2007 a Urbino (PU); Per_1
3. che successivamente, venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi, confermata innanzi al
Tribunale Civile di Urbino la volontà di non conciliarsi, hanno concordemente prestato il loro consenso alla separazione consensuale ….omissis..”
Tanto premesso e previa dichiarazione di non volersi riconciliare, domandavano la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato in data 18.09.2005 a
Urbino (PU), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni e registrato regolarmente;
- accogliere le seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e, nel rapporto con il figlio, con reciproco impegno a tenere alto il valore dell'altro genitore.
2) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione e residenza presso la madre con la quale continuerà ad abitare.
La casa coniugale sita a Urbino in via Nuova n.2, di proprietà della Sig.ra resterà Pt_1
nella disponibilità della stessa, i mobili e gli oggetti presenti all'interno della casa familiare rimarranno di proprietà della Sig.ra ad eccezione di quelli di cui al punto 8) del Pt_1
presente atto.
3) Quanto all'esercizio del diritto di frequentazione del minore con il padre, il Sig.
potrà trascorrere con : Parte_2 Per_1
- il martedì e venerdì dalle 14.00 / 15.00 fino alle 21.30, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del minore e dei genitori.
- i week end potrà permanere dal padre a week end alternati, con un periodo Per_1
compreso dal venerdì alla domenica sera, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del minore e dei genitori.
- Vacanze Natalizie, Pasquali e festività: Le vacanze di Natale saranno divise in periodi paritetici dal 24 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio ed alternati di anno in anno. Le altre festività (Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre) saranno alternate di anno in anno. -Vacanze estive potrà trascorrere con il padre, il periodo intercorrente dalla fine Per_1
della scuola sino al 30 di giugno e dal 30 di agosto alla metà di settembre di ogni anno, il tutto compatibilmente con i desideri dello stesso.
4) Il Sig. verserà a titolo di mantenimento del figlio a mezzo bonifico Parte_2 Per_1
bancario in favore della Sig.ra nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, Pt_1
la somma mensile di euro 330,00 entro il 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e sino al raggiungimento dell'autonomia economica del figlio.
5) I coniugi concordano che sarà la Sig.ra a percepire l'importo dell'assegno unico. Pt_1
6) Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% secondo il protocollo d'intesa sulle spese straordinarie del Tribunale di Pesaro che si allega come parte integrante del presente atto.
7) Per quanto attiene alla somma di € 7.353,02, presente sul c/c cointestato tra i signori e ma frutto di regalie elargite al figlio della coppia le parti Pt_1 Parte_2 Per_1
concordano che tali le somme rimarranno vincolate e la loro gestione sarà concessa ai genitori esclusivamente in forma congiunta e solo nell'interesse del minore, il tutto sino al compimento del diciottesimo anno di età di quando le somme entreranno nella Per_1
disponibilità dello stesso.
8) Gli oggetti rimasti nella casa familiare resteranno di proprietà esclusiva alla Sig.ra
Come previsto al punto 2) del presente atto, salvo i seguenti beni che rientreranno Pt_1
nella disponibilità del Sig. Parte_2
- orologio cucù;
- mobile cucina al piano terra-colonna unica;
- bicchieri di cristallo-set completo “RECOARO”;
- mobile da bar;
- cassapanca;
- tavolino basso salotto;
- parti di ricambio della moto
Tali beni verranno prelevati dal Sig. entro e non oltre il 15 gennaio 2025; dopo Parte_2
tale data, nulla avrà più a pretendere.
9) I ricorrenti rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento poiché entrambi dotati di proprio reddito autonomo ed entrambi autosufficienti;
reciproca dichiarazione di nulla a che pretendere reciprocamente. 10) Le spese legali restano compensate tra le parti. La sottoscrizione dei rispettivi legali viene apposta per esplicita rinuncia al vincolo della solidarietà professionale.
11) si dà atto che i ricorrenti intendono rinunciare a comparire in udienza sostituendo tale adempimento con il deposito di note scritte”.
All'esito del deposito, in data 30.12.2024, delle note congiunte per la trattazione scritta con le quali i ricorrenti insistevano per l'accogliento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso, in data 11.02.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
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Ciò posto, considerato che:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi, in virtù di separazione omologata con Decreto di omologazione n. cronol. 485/2022 del 14/02/2022 reso dal
Tribunale di Urbino nel procedimento RG n. 816/2021;
- i coniugi hanno dichiarato che tra essi è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che non intendono riconciliarsi,
- le condizioni stabilite dai coniugi non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
- le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria;
- che le condizioni concordate in ordine all'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore appaiono conformi all'interesse dello stesso e congrue;
Per_1
- il PM ha espresso parere favorevole,
- sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.;
- la natura delle questioni trattate ed il ricorso congiunto consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: - DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla sig.ra il Sig. a Urbino in data Parte_1 Parte_2
18.09.2005, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Urbino al n. 25 parte II serie A, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, pure riportate in parte motiva, e prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti.
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Urbino (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 9.4.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone