Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/04/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2563/2024 VOLONTARIA FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]n. 4/9, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Riccardo Bernardini (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2
difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._3
13/05/1970, ed ivi residente in [...]n. 3/11, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Anna Maria Calcagno (C.F. ), che lo C.F._4
rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 30/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Genova il 01/03/1998 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 2087/24 emessa dal Tribunale di
Genova in data 28/06/2024, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il
01/03/1998 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 1. bis) i coniugi / vivranno separati portandosi Parte_1 Parte_2
reciproco rispetto
2. bis) La casa ex coniugale sita in Genova, C.so Mentana 3/11 di proprietà dei coniugi
/ nella misura del 50% ciascuno, rimane Parte_1 Parte_2
assegnata al marito in qualità di genitore collocatario delle figlie e Per_1 [...]
maggiorenni, ma non ancora autosufficienti;
Persona_2
3. bis) I coniugi / provvederanno al mantenimento Parte_1 Parte_2
diretto delle figlie per il tempo in cui le stesse si troveranno allocate presso l'abitazione del padre e della madre con l'intesa che le spese straordinarie necessitate dalle predette, come individuate, previste e regolamentate dal noto Protocollo del
Tribunale di Genova, Sezione Famiglia, del 15.9.2016, verranno sostenute per la quota del 70% a carico del sig. e per la quota del 30% a carico Parte_2
della sig.ra Parte_1
4. bis) Le spese straordinarie afferenti le figlie che verranno sostenute dai genitori se ed in quanto deducibili fiscalmente saranno scaricabili da ciascun genitore in base all'apporto di denaro all'uopo rispettivamente impiegato;
5. bis) A far data dalla mensilità di gennaio 2024 inclusa, il sig. si Parte_2
impegna a corrispondere alla Signora mediante bonifico bancario sul c/c che Pt_1
la stessa andrà ad indicare l'importo di Euro 400,00 (quattrocento//00) mensili, non rivalutabili ISTAT, e ciò fino a quando il sig. rimarrà assegnatario della Parte_2
casa ex coniugale sita in Genova, C.so Mentana 3/11. Le Parti concordano sin d'ora che il Signor non sarà più assegnatario dell'immobile automaticamente Parte_2
con l'indipendenza economica delle Figlie e che la decadenza dall'assegnazione della casa coniugale non necessiterà di alcun provvedimento giudiziale, ma avverrà automaticamente di diritto al verificarsi della condizione di cui sopra fermo restando che permarrà in capo al sig. la perduranza del versamento del contributo Parte_2
alloggiativo ut supra specificato fino al rilascio dell'immobile di C.so Mentana 3/11;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 6. bis) La dazione del succitato contributo alloggiativo viene effettuata a mero titolo di concorso esclusivamente del canone di locazione dell'immobile che la sig.ra
[...]
ha preso e/o prenderà in locazione e dove ha già trasferito o trasferirà la Pt_1
propria residenza. La sig.ra dichiara che l'immobile attuale è consono come Pt_1
metratura e come ubicazione di quartiere ad ospitare entrambe le figlie e si impegna in caso di trasferimento affinchè anche il futuro immobile sia consono come metratura e come quartiere ad ospitare entrambe le figlie;
7. bis) Le parti convengono che, essendo la contribuzione di cui al precedente punto 6), riconosciuta esclusivamente quale contributo per il canone di locazione, la stessa non potrà in alcun modo essere intesa, considerata e/o valutata come assegno divorzile e/o contributo a qualsiasi titolo al mantenimento della moglie, che sin d'ora dichiara espressamente di non aver diritto ad alcuna forma di mantenimento in quanto del tutto economicamente autosufficiente;
8. bis) In caso di convivenza della sig.ra con qualsivoglia soggetto terzo, l'ob- Pt_1
bligazione del Signor di cui al precedente punto 6) verrà Parte_2
automaticamente meno, a condizione che il sig. non intraprenda una Parte_2
convivenza con un soggetto terzo diverso dalle figlie nel qual caso rimarrà in capo allo stesso la perduranza del versamento del contributo alloggiativo ut supra specificato nei confronti della sig.ra Parte_1
9. bis) In merito alla suddivisione del patrimonio mobiliare comune ed alla restituzione del prestito a suo tempo corrisposto dalla famiglia della sig.ra le Parti Parte_1
danno atto di averlo già effettuato in adempimento delle condizioni di cui alla loro separazione;
10. bis) Le parti si impegnano moralmente ove ne ricorrano le condizioni e allorquando matureranno i tempi meglio visti a restituire il complessivo importo di Euro 70.000,00
(settantamila//00), e quindi € 35.000,00 (trentacinquemila//00) a carico di ciascun genitore, alle figlie e;
Per_1 Persona_2
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 11. bis) La sig.ra in quanto non titolare di un assegno di mantenimento / Parte_1
divorzile e/o alcuna forma analoga e/o equipollente, dichiara sin d'ora di rinunciare alla corresponsione della quota di TFR che andrà a percepire il marito impegnandosi altresì a formalizzare detta rinuncia nell'ambito di tutti gli atti meglio visti anche in relazione all'accordo divorzile di cui trattasi;
12. bis) La sig.ra ha prelevato dalla casa ex coniugale parte dei suoi effetti Parte_1
personali ed i beni mobili personali e comuni di Suo interesse, di cui all'elenco già prodotto per la fase “della separazione”. L' abbigliamento non prelevato è stato lasciato alle figlie.
13. bis) La sig.ra si impegna a non ritirare dall'immobile comune i beni/ Parte_1
arredi comuni fino a quando quest'ultimo rimarrà assegnato al sig. in Parte_2
funzione del suo ruolo di collocatario delle figlie maggiorenni che si potrà protrarre fino al momento dell'autosufficienza di queste ultime e al verificarsi di tale condizione le Parti dovranno trovare un accordo per la divisione dei beni/arredi comuni, tenuto conto di quanto già eventualmente prelevato in precedenza dalla
Signora e di cui all'elenco del punto 17) del ricorso per separazione e 13 bis) Pt_1
del ricorso per divorzio;
14. bis) I rimborsi di carattere fiscale afferenti i lavori di ristrutturazione relativi l'immobile comune sito in Genova, Corso Mentana 3/11, così come percetti dal sig.
fino al 2023 incluso, rimangono nella disponibilità di Parte_2
quest'ultimo anche a titolo di compensazione per le spese straordinarie ad oggi sostenute dal sig. per le figlie;
mentre i rimborsi di carattere fiscale, se Parte_2
quando e per quanto, verranno corrisposti dall' nel corso delle Controparte_1
annualità 2024 e 2025 così come risultanti dalla denuncia dei redditi 2024 per i redditi del 2023, dalla denuncia dei redditi 2025 per i redditi del 2024, verranno dapprima compensati con le spese straordinarie sostenute dal sig. per le figlie di Parte_2
cui al noto Protocollo del Tribunale di Genova del 15/09/2016 già richiamato nell'ambito delle condizioni di separazione restando inteso che le eventuali spese di carattere medico/sanitario necessitate dalle figlie, non saranno oggetto di ripartizione
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 5 pro quota tra le parti nel caso in cui dette Figlie saranno coperte dalle Polizze assicurative mediche di spettanza del predetto sig. e che sempre Parte_2
dette spese vengano effettivamente rimborsate al medesimo sig. Parte_2
- polizze delle quali il sig. si impegna - ove richiesto - a Parte_2
fornirne copia e/o con le spese straordinarie dell'immobile sito in Genova Corso
Mentana 3/11, ditalchè l'eventuale residuo verrà corrisposto a favore della Signora
Per parte sua la sig.ra si impegna al rimborso a semplice Pt_1 Parte_1
richiesta della quota parte del 30% delle spese sanitarie afferenti le figlie non coperte da Polizze e/o da queste ultime non rimborsate e/o eventualmente eccedenti le franchigie previste nelle suddette Polizze;
15. Bis) Le spese di amministrazione ordinaria dell'immobile sito in Genova Corso
Mentana 3/11 verranno sostenute per intero dal sig. fino al momento in Parte_2
cui permarrà il diritto di assegnazione del suddetto immobile in capo al predetto
(decadenza dall'assegnazione della casa coniugale di cui al punto 5 bis), mentre le spese di amministrazione straordinaria afferenti il suddetto immobile rimarranno a carico di ciascun proprietario in ragione del 50% ciascuno, salvo la preliminare compensazione di cui al precedente punto 14 bis);
16. bis) La sig.ra si impegna a intestare alle figlie senza alcun corrispettivo Parte_1
l'autovettura Fiat 500 ad essa intestata targata FX259HR entro 90 giorni dalla pubblicazione della emananda sentenza di divorzio con l'intesa che la cessione della succitata autovettura nei termini ut supra specificati si inquadra nell'ambito della più complessa regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi (ed i figli) ed è funzionale alla risoluzione della crisi matrimoniale e per l'effetto le parti richiedono che il suddetto trasferimento sia esente da oneri e/o spese nonché
l'applicazione in loro favore dei benefici di cui alla Sentenza della Corte
Costituzionale n° 154 del 10/05/1999, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 19 della Lex 06/03/1987 n° 74 e sue successive modificazioni e/o integrazioni, di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze del 16/03/2000 n°
49/ E, della Sentenza della Corte di Cassazione V sez. civile del 30/05/2005, della
Circolare n° 2/E del 21/02/2014 dell' nonché della Sentenza Controparte_1
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 6 della Corte di Cassazione sez. Tributaria n° 26363/2022. Il Signor per Parte_2
parte sua nulla oppone in merito al trasferimento di tale autovettura alle figlie;
17. bis) Le parti, salvo quanto previsto nell'ambito del presente accordo di separazione e di divorzio e le obbligazioni assunte con le clausole che precedono, dichiarano sin d'ora di non avere più nulla reciprocamente a pretendere l'una nei confronti dell'altra,
a nessun titolo e/o ragione anche mai fatti valere prima d'ora, sia per quanto riguarda il periodo di coniugio, che quello antecedente di fidanzamento e/o convivenza. Si dà altresì peraltro atto anche in questa sede che la sig.ra si dichiara Parte_1
autosufficiente per l'effetto rinuncia a richiedere ogni tipo di assegno per il suo mantenimento e/o altra forma analoga e/o equipollente, rinunciando altresì a rivendicare la quota parte del TFR maturato e/o maturando dall'ex coniuge.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 1998, Numero 38, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Genova, lì 11/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 7