Ordinanza cautelare 5 settembre 2018
Sentenza 19 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/12/2022, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/12/2022
N. 02001/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00786/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 786 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Rita Labbro Francia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Oria, corso Umberto I n. 58;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Brindisi, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l'annullamento
- del provvedimento Cat. X/2018 - Div.Anticr. emesso dal Questore della Provincia di Brindisi in data 4 maggio 2018, notificato in data 14 maggio 2018;
- del verbale di notifica del provvedimento di foglio di via obbligatorio;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e Questura Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 dicembre 2022 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il mezzo di gravame all’esame, la ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento indicato in epigrafe con cui, in data 4 maggio 2018, il Questore di Brindisi gli aveva inibito di fare ritorno nel Comune di Mesagne (BR) e sue frazioni per la durata di anni uno a decorrere dalla notifica del provvedimento stesso.
1.1. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, depositando documenti sui fatti di causa.
1.2. Con ordinanza n. 446 del 2018 la Sezione respingeva l’istanza cautelare.
1.3. All’udienza di smaltimento del 16 dicembre 2022, la causa veniva riservata in decisione.
2. In linea con l’avviso reso nel corso dell’udienza ex art. 73, u.c. c.p.a., osserva il Collegio che è sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione del ricorso, in ragione del tempo decorso, che priva di utilità l’azione giurisdizionale intrapresa dalla parte.
2.1. Infatti, l’azione impugnatoria che ne occupa risulta proposta avverso la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, emessa dal Questore di Brindisi, la cui efficacia era espressamente limitata ad anni uno, a decorrere dalla notifica del provvedimento stesso, avvenuta in data 14 maggio 2018.
2.2. Dunque, gli effetti del provvedimento qui impugnato si sono esauriti con il decorso della data del 13 maggio 2019, termine finale di validità del divieto di fare ritorno nel Comune di Mesagne e sue frazioni, adottato dall’Amministrazione di Pubblica Sicurezza.
3. Conseguentemente, alcuna utilità può trarre la ricorrente dall’eventuale accoglimento della domanda impugnatoria in questa sede proposta e, per tale ragione, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso ex artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.
4. Sussistono, infine, giusti motivi, considerata la definizione in rito, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022, tenutasi in videoconferenza mediante collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.