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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 17/11/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.TO RA ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1170 /2025 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
AL EL ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: pensione inabilità artt. 2 e 12 L.118/71
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 6/11/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445- bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione.
In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, considerato il tempestivo deposito di controdeduzioni alla
1 CTU nella fase di ATP (art. 195 co. 3° cpc.), il sottoscritto ha ritenuto preferibile nominare altro CTU in questa fase ed ha disposto la ripetizione delle operazioni peritali.
Il ricorso va respinto, non sussistendo in capo al ricorrente le condizioni sanitarie richieste per il riconoscimento della pensione di inabilità di cui alla citata legge 118/71.
Il CTU nominato, dopo avere esaminato la documentazione sanitaria posta in atti e dalle risultanze dell'accertamento medico-legale, ha ritenuto che “Per le minorazioni valutabili indicate nella Ns diagnosi medico-legale, effettuando una valutazione globale con riferimento ai parametri essenziali previsti dalla legge, (D. Lgs 23 Novembre 1988 n. 509 e D.M. 5 Febbraio 1992)], perveniamo con criterio riduzionistico all' invalidità complessiva dell'ottantasette per cento (87%). DECORRENZA: dalla data della domanda amministrativa. REVISIONE: al biennio ossia al 1° settembre 2027.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Il ricorso va pertanto respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art.152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del
30.9.2003.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell e sono liquidate con separato decreto.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto
Trapani, 15/11/2025
Il giudice
TO RA
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.TO RA ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1170 /2025 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
AL EL ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: pensione inabilità artt. 2 e 12 L.118/71
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 6/11/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445- bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione.
In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, considerato il tempestivo deposito di controdeduzioni alla
1 CTU nella fase di ATP (art. 195 co. 3° cpc.), il sottoscritto ha ritenuto preferibile nominare altro CTU in questa fase ed ha disposto la ripetizione delle operazioni peritali.
Il ricorso va respinto, non sussistendo in capo al ricorrente le condizioni sanitarie richieste per il riconoscimento della pensione di inabilità di cui alla citata legge 118/71.
Il CTU nominato, dopo avere esaminato la documentazione sanitaria posta in atti e dalle risultanze dell'accertamento medico-legale, ha ritenuto che “Per le minorazioni valutabili indicate nella Ns diagnosi medico-legale, effettuando una valutazione globale con riferimento ai parametri essenziali previsti dalla legge, (D. Lgs 23 Novembre 1988 n. 509 e D.M. 5 Febbraio 1992)], perveniamo con criterio riduzionistico all' invalidità complessiva dell'ottantasette per cento (87%). DECORRENZA: dalla data della domanda amministrativa. REVISIONE: al biennio ossia al 1° settembre 2027.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Il ricorso va pertanto respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art.152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del
30.9.2003.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell e sono liquidate con separato decreto.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto
Trapani, 15/11/2025
Il giudice
TO RA
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