TRIB
Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 22/03/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
CONTENZIOSO ORDINARIO
N. R.G. 36/2024
Il Tribunale di Rovereto, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
1) dott. Adilardi Giulio - Presidente
2) dott. Dies Riccardo - Giudice
3) dott. Paoli Giulia - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata in [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Labriola Paola e domiciliati presso il loro studio in Rovereto via Tintori n.8, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 07.07.2012 in
Rovereto - preso atto che all'udienza presidenziale del 28.01.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 23.05.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 10.04.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che è decorso il termine di legge per la procedibilità della domanda di divorzio;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e trascritto Parte_1 Parte_2
al n. 21 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rovereto per l'anno 2012 alle seguenti condizioni:
Pag. 2 di 6 a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
b) La casa coniugale, in C.C. Lizzana PM 2, p. ed. 1403 PT. 2468 II di proprietà esclusiva del sig. viene assegnata alla GN Parte_1
Per_
in quanto collocataria in via prevalente dei figli minori e Parte_2
Il mutuo attualmente gravante sull'immobile, acceso dal sig. Per_2
presso Banca per il Trentino Alto Adige continuerà ad Parte_1
essere pagato dal sig. (sub. doc. 6 contratto mutuo); Parte_1
c) Il sig. si obbliga a lasciare l'abitazione coniugale Parte_1
entro un anno dalla comparizione personale innanzi al Tribunale, portando con sé gli tutti gli effetti personali;
Per_ d) I figli e sono affidati in modo condiviso ai due genitori, Per_2
con residenza e collocazione prevalente presso la madre;
e) Quando il padre avrà trovato altra collocazione abitativa, nel rispetto dei tempi di cui al punto precedente, i figli, staranno con il padre a week end alternati dal venerdì, ritirandoli dalle rispettive scuole alle ore 16.00 circa, e tenendoli con sé fino alla domenica verso le ore 19.00 quando la madre andrà a riprenderli presso l'abitazione paterna. Inoltre il signor starà con i bambini due giorni infrasettimanali da concordare in Pt_1
comune accordo in base alle esigenze lavorative dei genitori e/o in base alle esigenze dei figli, prelevandoli dopo le rispettive scuole e tenendoli con sé fino alla sera, quando la madre verrà a riprenderli presso l'abitazione paterna dopo che avranno cenato;
f) Nei periodi festivi quali Natale e Pasqua i coniugi trascorreranno con i figli un pari numero di giorni di ferie e si alterneranno annualmente per trascorrere con la prole il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta. Lo
Pag. 3 di 6 stesso accadrà durante il periodo di Natale alternandosi di anno in anno la
Vigilia di Natale ed il giorno di Natale. Durante le festività Natalizie il sig. trascorrerà con i figli una settimana di ferie;
Pt_1
g) Durante il periodo di vacanze estive il signor trascorrerà con Pt_1
i figli una settimana di ferie;
h) Ciascun genitore nel tempo di permanenza con i figli si occuperà di seguirli nelle varie attività scolastiche, extra scolastiche, sportive o altro, che gli stessi avranno in corso e/o che dovessero in seguito intraprendere, nonché nello svolgimento dei compiti. I due genitori si impegnano, in ogni caso, a confrontarsi sulle decisioni riguardanti i figli relative alla salute, alla scuola e comunque su quelle di maggior interesse. Eventuali viaggi all'estero dei figli con l'uno o con l'altro genitore dovranno essere previamente concordati tra questi ultimi;
i) Il signor corrisponderà alla GN , mediante Pt_1 Parte_2
versamento sul conto corrente di quest'ultima entro il giorno 10 di ogni Per_ mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli e la somma di € 250,00 (Euro duecentocinquanta//00) a figlio, per Per_2
un totale complessivo di € 500,00 (Euro cinquecento//00), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat sino all'indipendenza economica degli stessi;
j) Le spese relativa alle attività sportive (calcio, piscina, ect), nonché ricreative (grest, campi estivi, ect) e di babysitter, verranno divise al 50% tra i coniugi;
k) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, da intendersi quelle indicate nelle “Linee Guida per la regolamentazione delle
Pag. 4 di 6 modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiari” redatte dal Consiglio Nazionale Forense nel 2017, e sottoscritte dai coniugi per accettazione, saranno sostenute in pari misura dai genitori (sub doc. 7 protocollo CNF 2017);
l) La GN usufruirà al 100% dell'assegno unico, così Parte_2
come dell'assegno provinciale e di ogni altra agevolazione/indennità/contributo/sgravio previsti dalla Legge, ed è autorizzata fin da ora a depositare e/o aggiornare le dichiarazioni ISEE e
ICEF e /o comunque necessarie per usufruire di tali agevolazioni;
m) Nel caso in cui il sig. decidesse di vendere la casa Parte_1
coniugale costituita dalla PM 2, p. ed. 1403 PT. 2468 II in C.C. Lizzana di sua esclusiva proprietà, la sig.ra non si oppone in quanto lo Parte_2
stesso si impegna a corrispondere alla GN il 40% Parte_2
dell'importo ricavato dalla vendita dell'immobile anzidetto detratte:
- le spese straordinarie di manutenzione del bene immobile che verranno sostenute dal sig. in via esclusiva, dalla data di Parte_1
deposito del presente ricorso e fino alla vendita dell'immobile medesimo;
- le potenziali spese tecniche e le sanzioni pubbliche a sostenersi per la pratica di sanatoria;
- le spese di agenzia immobiliare, notarili e bancarie, e/o altre relative alla estinzione del mutuo nel caso ancora presente sull'immobile.
La somma netta così ricavata della vendita dell'immobile - detratti i costi sopra elencati in via indicativa e non esaustiva e sostenuti solo dal sig.
Pag. 5 di 6 verrà divisa al 40% in favore della GN e Parte_1 Parte_2
al 60% in favore del sig. Parte_1
n) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a richieste di natura economica l'uno nei confronti dell'altro, rinunciando altresì, una volta data esecuzione a quanto sopra previsto, a qualsivoglia ulteriore pretesa reciproca, sia di tipo risarcitorio, che restitutorio che di qualsiasi altra natura, dando atto di aver già regolato ogni e qualsivoglia questione economica derivante dal rapporto di coniugio.
o) Le parti prestano il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti – carte identità valide per l'espatrio propri e dei figli, trasferendosi l'originale dei documenti a semplice richiesta in occasione dei viaggi che ciascuno di essi farà con il /i figlio/i.
p) Le spese legali del presente procedimento sono a carico di entrambe le parti al 50%.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 20.3.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
CONTENZIOSO ORDINARIO
N. R.G. 36/2024
Il Tribunale di Rovereto, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
1) dott. Adilardi Giulio - Presidente
2) dott. Dies Riccardo - Giudice
3) dott. Paoli Giulia - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata in [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Labriola Paola e domiciliati presso il loro studio in Rovereto via Tintori n.8, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 07.07.2012 in
Rovereto - preso atto che all'udienza presidenziale del 28.01.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 23.05.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 10.04.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che è decorso il termine di legge per la procedibilità della domanda di divorzio;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e trascritto Parte_1 Parte_2
al n. 21 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rovereto per l'anno 2012 alle seguenti condizioni:
Pag. 2 di 6 a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
b) La casa coniugale, in C.C. Lizzana PM 2, p. ed. 1403 PT. 2468 II di proprietà esclusiva del sig. viene assegnata alla GN Parte_1
Per_
in quanto collocataria in via prevalente dei figli minori e Parte_2
Il mutuo attualmente gravante sull'immobile, acceso dal sig. Per_2
presso Banca per il Trentino Alto Adige continuerà ad Parte_1
essere pagato dal sig. (sub. doc. 6 contratto mutuo); Parte_1
c) Il sig. si obbliga a lasciare l'abitazione coniugale Parte_1
entro un anno dalla comparizione personale innanzi al Tribunale, portando con sé gli tutti gli effetti personali;
Per_ d) I figli e sono affidati in modo condiviso ai due genitori, Per_2
con residenza e collocazione prevalente presso la madre;
e) Quando il padre avrà trovato altra collocazione abitativa, nel rispetto dei tempi di cui al punto precedente, i figli, staranno con il padre a week end alternati dal venerdì, ritirandoli dalle rispettive scuole alle ore 16.00 circa, e tenendoli con sé fino alla domenica verso le ore 19.00 quando la madre andrà a riprenderli presso l'abitazione paterna. Inoltre il signor starà con i bambini due giorni infrasettimanali da concordare in Pt_1
comune accordo in base alle esigenze lavorative dei genitori e/o in base alle esigenze dei figli, prelevandoli dopo le rispettive scuole e tenendoli con sé fino alla sera, quando la madre verrà a riprenderli presso l'abitazione paterna dopo che avranno cenato;
f) Nei periodi festivi quali Natale e Pasqua i coniugi trascorreranno con i figli un pari numero di giorni di ferie e si alterneranno annualmente per trascorrere con la prole il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta. Lo
Pag. 3 di 6 stesso accadrà durante il periodo di Natale alternandosi di anno in anno la
Vigilia di Natale ed il giorno di Natale. Durante le festività Natalizie il sig. trascorrerà con i figli una settimana di ferie;
Pt_1
g) Durante il periodo di vacanze estive il signor trascorrerà con Pt_1
i figli una settimana di ferie;
h) Ciascun genitore nel tempo di permanenza con i figli si occuperà di seguirli nelle varie attività scolastiche, extra scolastiche, sportive o altro, che gli stessi avranno in corso e/o che dovessero in seguito intraprendere, nonché nello svolgimento dei compiti. I due genitori si impegnano, in ogni caso, a confrontarsi sulle decisioni riguardanti i figli relative alla salute, alla scuola e comunque su quelle di maggior interesse. Eventuali viaggi all'estero dei figli con l'uno o con l'altro genitore dovranno essere previamente concordati tra questi ultimi;
i) Il signor corrisponderà alla GN , mediante Pt_1 Parte_2
versamento sul conto corrente di quest'ultima entro il giorno 10 di ogni Per_ mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli e la somma di € 250,00 (Euro duecentocinquanta//00) a figlio, per Per_2
un totale complessivo di € 500,00 (Euro cinquecento//00), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat sino all'indipendenza economica degli stessi;
j) Le spese relativa alle attività sportive (calcio, piscina, ect), nonché ricreative (grest, campi estivi, ect) e di babysitter, verranno divise al 50% tra i coniugi;
k) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, da intendersi quelle indicate nelle “Linee Guida per la regolamentazione delle
Pag. 4 di 6 modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiari” redatte dal Consiglio Nazionale Forense nel 2017, e sottoscritte dai coniugi per accettazione, saranno sostenute in pari misura dai genitori (sub doc. 7 protocollo CNF 2017);
l) La GN usufruirà al 100% dell'assegno unico, così Parte_2
come dell'assegno provinciale e di ogni altra agevolazione/indennità/contributo/sgravio previsti dalla Legge, ed è autorizzata fin da ora a depositare e/o aggiornare le dichiarazioni ISEE e
ICEF e /o comunque necessarie per usufruire di tali agevolazioni;
m) Nel caso in cui il sig. decidesse di vendere la casa Parte_1
coniugale costituita dalla PM 2, p. ed. 1403 PT. 2468 II in C.C. Lizzana di sua esclusiva proprietà, la sig.ra non si oppone in quanto lo Parte_2
stesso si impegna a corrispondere alla GN il 40% Parte_2
dell'importo ricavato dalla vendita dell'immobile anzidetto detratte:
- le spese straordinarie di manutenzione del bene immobile che verranno sostenute dal sig. in via esclusiva, dalla data di Parte_1
deposito del presente ricorso e fino alla vendita dell'immobile medesimo;
- le potenziali spese tecniche e le sanzioni pubbliche a sostenersi per la pratica di sanatoria;
- le spese di agenzia immobiliare, notarili e bancarie, e/o altre relative alla estinzione del mutuo nel caso ancora presente sull'immobile.
La somma netta così ricavata della vendita dell'immobile - detratti i costi sopra elencati in via indicativa e non esaustiva e sostenuti solo dal sig.
Pag. 5 di 6 verrà divisa al 40% in favore della GN e Parte_1 Parte_2
al 60% in favore del sig. Parte_1
n) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a richieste di natura economica l'uno nei confronti dell'altro, rinunciando altresì, una volta data esecuzione a quanto sopra previsto, a qualsivoglia ulteriore pretesa reciproca, sia di tipo risarcitorio, che restitutorio che di qualsiasi altra natura, dando atto di aver già regolato ogni e qualsivoglia questione economica derivante dal rapporto di coniugio.
o) Le parti prestano il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti – carte identità valide per l'espatrio propri e dei figli, trasferendosi l'originale dei documenti a semplice richiesta in occasione dei viaggi che ciascuno di essi farà con il /i figlio/i.
p) Le spese legali del presente procedimento sono a carico di entrambe le parti al 50%.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 20.3.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
Pag. 6 di 6