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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 26/09/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 85 /2023 R.G.A.C.C. oggetto: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat vertente tra
, nato in [...] il [...] CF , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. RALLO IGNAZIA giusta procura in atti, attore nei confronti di
, già CF Controparte_1 Controparte_1
, in giudizio con l'avv. PACCHIANA MARA, giusta procura in atti, convenuta P.IVA_1
E nei confronti di nata a [...] il [...] e Controparte_2 Controparte_3
nato a [...] il [...] quali eredi di
[...] Persona_1
convenuti – contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 27.5.2025 fissata per la precisazione delle conclusioni, parte attrice ha concluso chiedendo “l'accoglimento della domanda riportandosi all'atto di citazione ed alle memorie di cui all'art 171 ter cpc e richiamata la produzione prodotta prende atto delle conclusioni come rassegnate dal CTU nella relazione in atti”; parte convenuta ha concluso chiedendo “il rigetto della domanda riportandosi agli scritti difensivi depositati”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice dopo aver premesso che “in data
02/11/2021, verso le ore 19.30, in Marsala, rimaneva coinvolto in un sinistro della strada mentre si trovava trasportato sul ciclomotore Piaggio, sprovvisto di copertura assicurativa, condotto da evidenziava che mentre “detto ciclomotore transitava sulla via Nazionale con Persona_2
direzione Marsala quando, in C.da Terrenove-Bambina, pervenuto all'altezza del supermercato
“Conad Superstore”, veniva investito dall'autovettura Opel Agila targata CS936ZD, assicurata con di proprietà di condotta da , il quale, Controparte_1 Persona_1 CP_4
proveniente da direzione opposta al suddetto ciclomotore, nel tentativo di immettersi nel parcheggio del detto supermercato con una manovra di svolta a sinistra, ometteva la precedenza al ciclomotore e lo investiva mandandolo a terra”.
Allegava la responsabilità esclusiva del conducente dell'autoveicolo nella determinazione del sinistro e di aver subito postumi invalidanti permanenti dei quali chiedeva il risarcimento.
Incardinava quindi il presente giudizio chiedendo “- Accertare e dichiarare che a seguito del sinistro per cui è causa, tra l'autovettura Opel Agila targata CS936ZD e il ciclomotore , CP_5
secondo la dinamica sopra descritta, – terzo trasportato sul ciclomotore - ha riportato danni Parte_1
fisici come sopra specificati e quantificati;
- Per l'effetto, condannare i convenuti Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore - e - in solido tra loro - al risarcimento Persona_1
dei danni subiti dall'istante, quantificati in complessivi € 47.478,00 o in quell'altro complessivo maggiore o minore importo che l'On.le Giudicante vorrà stabilire secondo le risultanze di causa, oltre al danno morale e dinamico-relazionale, e al danno da lucro cessante, come sopra chiesti, ed alle spese vive sostenute e documentate, con gli interessi legali e rivalutazione del credito dalla data del sinistro alla data della decisione. -Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Si costituiva la Compagnia convenuta la quale contestava quanto dedotto ed eccepito da parte attrice sia con riferimento all'an del denunciato sinistro che al quantum del chiesto risarcimento.
Chiedeva quindi al Tribunale “in via preliminare e/o pregiudiziale: - dichiarare l'improcedibilità della domanda ex art. 3 d.l. 12 settembre 2014, n. 132 e, per l'effetto, assegnare il termine di quindici giorni per l'avvio del-la procedura;
in via principale nel merito: - rigettare le domande risarcitorie formulate da parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e prive di adeguato supporto probatorio;
in via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse sussistente un con-corso di colpa tra il signor il signor e/o il signor nella causazione del sinistro per Parte_1 Persona_2 CP_4
cui è causa, accertare e dichiarare la misura delle responsabilità reciproche e, per l'effetto, limitare la condanna di al risarcimento del danno subito dal signor alla Controparte_1 Pt_1
minor somma che sarà accertata in corso di causa;
in via ulteriormente subordinata: - nella denegata e non
CP_ creduta ipotesi di riconoscimento della responsabilità esclusiva del signor nella causazione del sinistro per cui è causa, limitare la condanna di al risarcimento del danno Controparte_1
subito dal signor lla minor somma che sarà accertata in corso di causa”. Pt_1
Instaurato il contraddittorio, ed assegnati i termini di cui all'art 183 cpc il GI subentrato nella trattazione del fascicolo rilevava la nullità della notifica nei confronti dei convenuti contumaci per violazione dell'art 163 bis cpc e pertanto ne ordinava la rinnovazione.
Sanato detto vizio, si è proceduto all'istruzione del processo mediante l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti.
Il Tribunale ha ritenuto altresì necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare quanto indicato nell'ordinanza resa all'udienza del 19.11.2024.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia degli eredi di che Persona_1
seppure regolarmente citati, non si sono costituiti.
Nel merito si osserva quanto segue
Non vi è contestazione tra le parti in ordine al verificarsi del sinistro per il quale è causa;
l'attore non ha contestato quanto dedotto ed allegato dalla compagnia convenuta circa la mancanza di abilitazione alla guida del conducente del motociclo sul qual esso attore era trasportato, sulla mancanza di copertura assicurativa dello stesso, sulla mancanza di dispositivi di illuminazione funzionanti e sullo stato generale -definito come “pessimo”- del veicolo.
Ebbene ciò posto in punto di risultante processuali, sulla fondatezza dell'azione si osserva che parte attrice ha inteso agire ai sensi dell'art 144 D.Lgs 209/2005 a mente del quale “1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione”.
Ha precisato la Suprema Corte di Cassazione dal cui pensiero non sussistono argomentate ragioni per discostarsi che “in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l'art.144 del d.lgs. n. 209 del 2005 deve essere interpretato in senso conforme al diritto dell'Unione europea, sicché il conducente e il trasportato possono avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo antagonista, anche se quello sul quale viaggiavano al momento dello scontro (nella specie, un ciclomotore) sia sprovvisto di assicurazione, non incidendo l'obbligo assicurativo imposto dall'art. 122 del medesimo d.lgs. sulla legittimazione all'esercizio della menzionata azione” (Cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 1179 del
17/01/2022, Rv. 663703-01 e più di recente nei medesimi termini Cass. Sez. 3, Ord. n. 5653 del
03/03/2025, Rv. 674194 - 01).
Circa la dinamica del sinistro, nessuna delle parti è stata in grado di indicare testimoni.
Essa può tuttavia ricavarsi dal “rapporto di sinistro stradale” redatto dagli agenti della Polizia
Municipale di Marsala intervenuti sui luoghi dai quali risulta che il veicolo della dante causa degli odierni convenuti “proveniva da Marsala intento a svoltare a sinistra per immettersi nel piazzale del supermercato Conad Superstore invadendo la corsia opposta, venendo in collisione con il veicolo” sul quale era trasportato l'odierno attore.
Sempre da detto verbale risulta poi che mentre il conducente del ciclomotore è stato sanzionato – tra l'altro- per la violazione dell'art 141 D.lgs 285/92 il quale stabilisce che “È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”, il conducente dell'autoveicolo è stato sanzionato per la violazione dell'art. 154 dello stesso decreto a mente del quale “1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”.
Tali elementi restano però ai fini del presente giudizio non rilevanti, atteso che gli odierni convenuti non hanno inteso estendere il contraddittorio al proprietario del veicolo sul quale l'attore era trasportato.
In caso di scontro tra veicoli, infatti, il soggetto che, trasportato sull'uno o sull'altro dei veicoli ha subito danni in conseguenza dello scontro ha diritto a pretenderne il risarcimento per l'intero e da tutti i soggetti responsabili per i veicoli coinvolti, a prescindere dall'accertamento delle rispettive responsabilità e di una ripartizione interna di esse tra gli autori dello scontro, sulla base del principio di solidarietà passiva disciplinato dall'art. 2055 c.c. Egli può quindi può agire indifferentemente nei confronti dell'uno o dell'altro di essi o di entrambi, a sua scelta, ex art. 2054
c.c., fondandosi sul principio della solidarietà passiva in virtù della sua qualità di trasportato, non incombendo su di lui l'onere di dimostrare le specifiche responsabilità nell'incidente. Né, in caso di scontro tra veicoli, il trasportato danneggiato è tenuto ad evocare in giudizio i proprietari e i conducenti di entrambi i veicoli convolti, non sussistendo alcun litisconsorzio necessario.
Egli può quindi agire nei confronti di uno solo dei veicoli coinvolti nello scontro chiedendo il risarcimento dell'intero pregiudizio patito, fondandosi sul vincolo di solidarietà passiva che lega nei suoi confronti i soggetti responsabili (in questi termini Cass. Sez. 3, Ord. n. 29336 del
13/11/2024, Rv. 672574 - 01).
Né l'azione proposta dal trasportato danneggiato nei confronti del conducente di uno solo dei veicoli coinvolti in uno scontro, implica di per sé una remissione tacita del debito nei confronti del corresponsabile del danno, o una rinuncia alla solidarietà, presupponendo la prima un comportamento inequivoco che riveli la volontà del creditore di non avvalersi del credito, e la seconda che il creditore agisca nei confronti di uno dei condebitori solidali solo per la parte del debito gravante su quest'ultimo (Cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15313 del 20/06/2017, Rv.
644735 – 01 con richiami a Cass. 2211/2012).
Non sussistono argomentate ragioni per ritenere che tali principi in quanto resi in evidenza applicazione del brocardo “vulneratus ante omnia reficiendus” che pure permea il decreto legislativo
209 del 2005, non siano applicabili nel caso in cui il terzo trasportato abbia agito ai sensi e per gli effetti di tale ultimo decreto. Raggiunta quindi la prova del fatto storico sotteso al presente giudizio, deve procedersi alla verifica della sussistenza dei lamentati danni ed in caso di positivo accertamento, alla quantificazione degli stessi.
Sul punto, il Tribunale intende con riferimento al danno non patrimoniale, far proprie le conclusioni cui è giunto il nominato consulente tecnico d'ufficio il quale all'esito di un argomentare del tutto privo di vizi logico-scientifici oltre che metodologici e scientifici, basandosi sull'esame della documentazione medica versata in atti da parte attrice nonché sull'esame obiettivo dell'attore, dopo aver formulato la diagnosi di “Frattura biossea scomposta pluriframmentata della gamba sinistra sottoposta a intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi con chiodo endomidollare tibiale con bloccaggio distale, evolutasi i pseudo-artrosi con residuati esiti disfunzionali motori e dell'efficienza estetica”, ha ritenuto sussistente senza alcun dubbio il nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni accertate essendo soddisfatti “tutti i criteri medico-legali utili al riguardo: 1) il rapporto cronologico: istantaneità fra l'evento traumatico e l'assistenza sanitaria;
2) il rapporto topografico: per la corrispondenza fra le sedi delle lesioni e il luogo di applicazione della vis vulnerandi;
3) il rapporto di compatibilità qualitativa e quantitativa per la capacità dell'evento traumatico di produrre le lesioni di .” Parte_1
Ha precisato inoltre l'ausiliare del Giudice che “a queste lesioni sono residuati postumi invalidanti di una certa entità” giungendo a valutare in capo all'attore, un danno biologico permanente del 24% un periodo di invalidità temporanea totale di giorni 60 e di Invalidità temporanea parziale di 60 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e 60 al 25%.
Non risulta che nel termine a tal fine loro assegnato, le parti abbiano proposto osservazioni nei confronti di dette conclusioni le quali non sono state neppure contestate all'udienza del
27.5.2025 immediatamente successiva al deposito della relazione di consulenza.
La gravità delle lesioni riportate in occasione ed a causa del sinistro oltre che i postumi invalidanti residuati come ben evidenziati nella consulenza in atti sono certamente tali da aver determinato in capo all'attore una sofferenza psichica soggettiva che attiene alla sfera emotiva ed interiore (come dolore, ansia o turbamento), distinta dalla lesione fisica in sé.
Per trasfondere in termini monetari l'accertato danno biologico, trattandosi di sinistro antecedente al 3.5.2025 e non potendo pertanto trovare applicazione la Tabella Unica Nazionale di cui al DPR 12/2025 (cfr. art. 5 del ciato decreto), deve farsi riferimento alle tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano alle quali la Corte di Cassazione ha da tempo attribuito la valenza di idoneo parametro di riferimento per le liquidazioni equitative de quibus su base nazionale (cfr. Cass. sez.
III, 16/07/2024, n.19506).
Sul punto appare opportuno precisare che esse dette tabelle prevedono mediante indicazione di un valore monetario complessivo, la liquidazione sia del danno dinamico-relazione che del danno morale.
Ne deriva che considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 34) il danno biologico riconosciuto va determinato all'attualità in € 85.945,00 cui aggiungere €6.900,00 per invalidità temporanea totale, € 5.175,00 per invalidità temporanea parziale al 75%, € 3450,00 per
ITP al 50% ed € 1.725 per ITP al 25% e così per complessivi ulteriori € 17.250,00 oltre rivalutazione ed interessi e così per un totale di € 103.195,00.
Nessuna personalizzazione può essere operata su detti importi per non avere parte attrice provato –ma più a monte nemmeno allegato- la presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari idonee a differenziare le conseguenze del caso concreto da quelle “ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età” (cfr. Cass.
5865/2021).
Non risultano documentate spese mediche.
Le spese di lite seguono la soccombenza e nel caso di specie ne va disposto il pagamento in favore dell'Erario poiché parte attrice risulta essere ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (cfr. pag. 6 atto di citazione in cui è dichiarato “che il procedimento è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (istanza n. 1110 del 02/11/2022 e relativa deliberazione n. 1133/2022 del
28/11/2022)”).
Dette spese visto il dm 55/2014 come integrato al DM 37/2018 e dal DM 147/2022, si liquidano tenuto conto del valore della controversia come determinato con la presente sentenza, in misura pari dell'importo medio in tesi dovuto per ciascuna fase processuale ridotto della metà tenuto conto della natura non complessa delle questioni giuridiche trattate, dell'attività professionale effettivamente posta in essere, della tipologia di istruttoria espletata, e quindi in complessivi Euro 7.051,50 (di cui € 1276 per la fase di studio, € 814 per la fase introduttiva, € 2.835 per la fase istruttoria, € 2126,50 per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali, cassa ed iva come per legge se dovuti e le spese anticipate dall'Erario giusta foglio notizie disponibile presso la competente Cancelleria.
Il compenso finale del Consulente tecnico, da ritenersi coincidente con l'importo già liquidato a titolo di acconto nel verbale dell'udienza del 14.01.2025, va posto a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 85/2023 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- Condanna in solido la , già Controparte_1 [...]
e ciascuno per il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
rispettivo titolo, al pagamento in favore di a titolo di risarcimento dei danni subiti Parte_1
in occasione del sinistro verificatosi in data 02.11.2021, della somma di € 103.195,00 oltre interessi al saggio legale sulla minor somma di anno in anno rivalutata dalla data del sinistro e fino all'effettivo pagamento;
- Condanna in solido in solido la , già Controparte_1 [...]
e ciascuno per il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
rispettivo titolo, al pagamento in favore di MA e per esso dell' , delle spese del Pt_1 Pt_2
presente giudizio che liquida in € 7.051,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovute, per compensi oltre ancora le spese anticipate dall'Erario giusta foglio notizie disponibile presso la competente Cancelleria;
- pone definitivamente a carico dei convenuti in solido il compenso del consulente tecnico d'ufficio.
Così deciso in Marsala, il 26 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 85 /2023 R.G.A.C.C. oggetto: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat vertente tra
, nato in [...] il [...] CF , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. RALLO IGNAZIA giusta procura in atti, attore nei confronti di
, già CF Controparte_1 Controparte_1
, in giudizio con l'avv. PACCHIANA MARA, giusta procura in atti, convenuta P.IVA_1
E nei confronti di nata a [...] il [...] e Controparte_2 Controparte_3
nato a [...] il [...] quali eredi di
[...] Persona_1
convenuti – contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 27.5.2025 fissata per la precisazione delle conclusioni, parte attrice ha concluso chiedendo “l'accoglimento della domanda riportandosi all'atto di citazione ed alle memorie di cui all'art 171 ter cpc e richiamata la produzione prodotta prende atto delle conclusioni come rassegnate dal CTU nella relazione in atti”; parte convenuta ha concluso chiedendo “il rigetto della domanda riportandosi agli scritti difensivi depositati”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice dopo aver premesso che “in data
02/11/2021, verso le ore 19.30, in Marsala, rimaneva coinvolto in un sinistro della strada mentre si trovava trasportato sul ciclomotore Piaggio, sprovvisto di copertura assicurativa, condotto da evidenziava che mentre “detto ciclomotore transitava sulla via Nazionale con Persona_2
direzione Marsala quando, in C.da Terrenove-Bambina, pervenuto all'altezza del supermercato
“Conad Superstore”, veniva investito dall'autovettura Opel Agila targata CS936ZD, assicurata con di proprietà di condotta da , il quale, Controparte_1 Persona_1 CP_4
proveniente da direzione opposta al suddetto ciclomotore, nel tentativo di immettersi nel parcheggio del detto supermercato con una manovra di svolta a sinistra, ometteva la precedenza al ciclomotore e lo investiva mandandolo a terra”.
Allegava la responsabilità esclusiva del conducente dell'autoveicolo nella determinazione del sinistro e di aver subito postumi invalidanti permanenti dei quali chiedeva il risarcimento.
Incardinava quindi il presente giudizio chiedendo “- Accertare e dichiarare che a seguito del sinistro per cui è causa, tra l'autovettura Opel Agila targata CS936ZD e il ciclomotore , CP_5
secondo la dinamica sopra descritta, – terzo trasportato sul ciclomotore - ha riportato danni Parte_1
fisici come sopra specificati e quantificati;
- Per l'effetto, condannare i convenuti Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore - e - in solido tra loro - al risarcimento Persona_1
dei danni subiti dall'istante, quantificati in complessivi € 47.478,00 o in quell'altro complessivo maggiore o minore importo che l'On.le Giudicante vorrà stabilire secondo le risultanze di causa, oltre al danno morale e dinamico-relazionale, e al danno da lucro cessante, come sopra chiesti, ed alle spese vive sostenute e documentate, con gli interessi legali e rivalutazione del credito dalla data del sinistro alla data della decisione. -Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Si costituiva la Compagnia convenuta la quale contestava quanto dedotto ed eccepito da parte attrice sia con riferimento all'an del denunciato sinistro che al quantum del chiesto risarcimento.
Chiedeva quindi al Tribunale “in via preliminare e/o pregiudiziale: - dichiarare l'improcedibilità della domanda ex art. 3 d.l. 12 settembre 2014, n. 132 e, per l'effetto, assegnare il termine di quindici giorni per l'avvio del-la procedura;
in via principale nel merito: - rigettare le domande risarcitorie formulate da parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e prive di adeguato supporto probatorio;
in via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse sussistente un con-corso di colpa tra il signor il signor e/o il signor nella causazione del sinistro per Parte_1 Persona_2 CP_4
cui è causa, accertare e dichiarare la misura delle responsabilità reciproche e, per l'effetto, limitare la condanna di al risarcimento del danno subito dal signor alla Controparte_1 Pt_1
minor somma che sarà accertata in corso di causa;
in via ulteriormente subordinata: - nella denegata e non
CP_ creduta ipotesi di riconoscimento della responsabilità esclusiva del signor nella causazione del sinistro per cui è causa, limitare la condanna di al risarcimento del danno Controparte_1
subito dal signor lla minor somma che sarà accertata in corso di causa”. Pt_1
Instaurato il contraddittorio, ed assegnati i termini di cui all'art 183 cpc il GI subentrato nella trattazione del fascicolo rilevava la nullità della notifica nei confronti dei convenuti contumaci per violazione dell'art 163 bis cpc e pertanto ne ordinava la rinnovazione.
Sanato detto vizio, si è proceduto all'istruzione del processo mediante l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti.
Il Tribunale ha ritenuto altresì necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare quanto indicato nell'ordinanza resa all'udienza del 19.11.2024.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia degli eredi di che Persona_1
seppure regolarmente citati, non si sono costituiti.
Nel merito si osserva quanto segue
Non vi è contestazione tra le parti in ordine al verificarsi del sinistro per il quale è causa;
l'attore non ha contestato quanto dedotto ed allegato dalla compagnia convenuta circa la mancanza di abilitazione alla guida del conducente del motociclo sul qual esso attore era trasportato, sulla mancanza di copertura assicurativa dello stesso, sulla mancanza di dispositivi di illuminazione funzionanti e sullo stato generale -definito come “pessimo”- del veicolo.
Ebbene ciò posto in punto di risultante processuali, sulla fondatezza dell'azione si osserva che parte attrice ha inteso agire ai sensi dell'art 144 D.Lgs 209/2005 a mente del quale “1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione”.
Ha precisato la Suprema Corte di Cassazione dal cui pensiero non sussistono argomentate ragioni per discostarsi che “in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l'art.144 del d.lgs. n. 209 del 2005 deve essere interpretato in senso conforme al diritto dell'Unione europea, sicché il conducente e il trasportato possono avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo antagonista, anche se quello sul quale viaggiavano al momento dello scontro (nella specie, un ciclomotore) sia sprovvisto di assicurazione, non incidendo l'obbligo assicurativo imposto dall'art. 122 del medesimo d.lgs. sulla legittimazione all'esercizio della menzionata azione” (Cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 1179 del
17/01/2022, Rv. 663703-01 e più di recente nei medesimi termini Cass. Sez. 3, Ord. n. 5653 del
03/03/2025, Rv. 674194 - 01).
Circa la dinamica del sinistro, nessuna delle parti è stata in grado di indicare testimoni.
Essa può tuttavia ricavarsi dal “rapporto di sinistro stradale” redatto dagli agenti della Polizia
Municipale di Marsala intervenuti sui luoghi dai quali risulta che il veicolo della dante causa degli odierni convenuti “proveniva da Marsala intento a svoltare a sinistra per immettersi nel piazzale del supermercato Conad Superstore invadendo la corsia opposta, venendo in collisione con il veicolo” sul quale era trasportato l'odierno attore.
Sempre da detto verbale risulta poi che mentre il conducente del ciclomotore è stato sanzionato – tra l'altro- per la violazione dell'art 141 D.lgs 285/92 il quale stabilisce che “È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”, il conducente dell'autoveicolo è stato sanzionato per la violazione dell'art. 154 dello stesso decreto a mente del quale “1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”.
Tali elementi restano però ai fini del presente giudizio non rilevanti, atteso che gli odierni convenuti non hanno inteso estendere il contraddittorio al proprietario del veicolo sul quale l'attore era trasportato.
In caso di scontro tra veicoli, infatti, il soggetto che, trasportato sull'uno o sull'altro dei veicoli ha subito danni in conseguenza dello scontro ha diritto a pretenderne il risarcimento per l'intero e da tutti i soggetti responsabili per i veicoli coinvolti, a prescindere dall'accertamento delle rispettive responsabilità e di una ripartizione interna di esse tra gli autori dello scontro, sulla base del principio di solidarietà passiva disciplinato dall'art. 2055 c.c. Egli può quindi può agire indifferentemente nei confronti dell'uno o dell'altro di essi o di entrambi, a sua scelta, ex art. 2054
c.c., fondandosi sul principio della solidarietà passiva in virtù della sua qualità di trasportato, non incombendo su di lui l'onere di dimostrare le specifiche responsabilità nell'incidente. Né, in caso di scontro tra veicoli, il trasportato danneggiato è tenuto ad evocare in giudizio i proprietari e i conducenti di entrambi i veicoli convolti, non sussistendo alcun litisconsorzio necessario.
Egli può quindi agire nei confronti di uno solo dei veicoli coinvolti nello scontro chiedendo il risarcimento dell'intero pregiudizio patito, fondandosi sul vincolo di solidarietà passiva che lega nei suoi confronti i soggetti responsabili (in questi termini Cass. Sez. 3, Ord. n. 29336 del
13/11/2024, Rv. 672574 - 01).
Né l'azione proposta dal trasportato danneggiato nei confronti del conducente di uno solo dei veicoli coinvolti in uno scontro, implica di per sé una remissione tacita del debito nei confronti del corresponsabile del danno, o una rinuncia alla solidarietà, presupponendo la prima un comportamento inequivoco che riveli la volontà del creditore di non avvalersi del credito, e la seconda che il creditore agisca nei confronti di uno dei condebitori solidali solo per la parte del debito gravante su quest'ultimo (Cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15313 del 20/06/2017, Rv.
644735 – 01 con richiami a Cass. 2211/2012).
Non sussistono argomentate ragioni per ritenere che tali principi in quanto resi in evidenza applicazione del brocardo “vulneratus ante omnia reficiendus” che pure permea il decreto legislativo
209 del 2005, non siano applicabili nel caso in cui il terzo trasportato abbia agito ai sensi e per gli effetti di tale ultimo decreto. Raggiunta quindi la prova del fatto storico sotteso al presente giudizio, deve procedersi alla verifica della sussistenza dei lamentati danni ed in caso di positivo accertamento, alla quantificazione degli stessi.
Sul punto, il Tribunale intende con riferimento al danno non patrimoniale, far proprie le conclusioni cui è giunto il nominato consulente tecnico d'ufficio il quale all'esito di un argomentare del tutto privo di vizi logico-scientifici oltre che metodologici e scientifici, basandosi sull'esame della documentazione medica versata in atti da parte attrice nonché sull'esame obiettivo dell'attore, dopo aver formulato la diagnosi di “Frattura biossea scomposta pluriframmentata della gamba sinistra sottoposta a intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi con chiodo endomidollare tibiale con bloccaggio distale, evolutasi i pseudo-artrosi con residuati esiti disfunzionali motori e dell'efficienza estetica”, ha ritenuto sussistente senza alcun dubbio il nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni accertate essendo soddisfatti “tutti i criteri medico-legali utili al riguardo: 1) il rapporto cronologico: istantaneità fra l'evento traumatico e l'assistenza sanitaria;
2) il rapporto topografico: per la corrispondenza fra le sedi delle lesioni e il luogo di applicazione della vis vulnerandi;
3) il rapporto di compatibilità qualitativa e quantitativa per la capacità dell'evento traumatico di produrre le lesioni di .” Parte_1
Ha precisato inoltre l'ausiliare del Giudice che “a queste lesioni sono residuati postumi invalidanti di una certa entità” giungendo a valutare in capo all'attore, un danno biologico permanente del 24% un periodo di invalidità temporanea totale di giorni 60 e di Invalidità temporanea parziale di 60 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e 60 al 25%.
Non risulta che nel termine a tal fine loro assegnato, le parti abbiano proposto osservazioni nei confronti di dette conclusioni le quali non sono state neppure contestate all'udienza del
27.5.2025 immediatamente successiva al deposito della relazione di consulenza.
La gravità delle lesioni riportate in occasione ed a causa del sinistro oltre che i postumi invalidanti residuati come ben evidenziati nella consulenza in atti sono certamente tali da aver determinato in capo all'attore una sofferenza psichica soggettiva che attiene alla sfera emotiva ed interiore (come dolore, ansia o turbamento), distinta dalla lesione fisica in sé.
Per trasfondere in termini monetari l'accertato danno biologico, trattandosi di sinistro antecedente al 3.5.2025 e non potendo pertanto trovare applicazione la Tabella Unica Nazionale di cui al DPR 12/2025 (cfr. art. 5 del ciato decreto), deve farsi riferimento alle tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano alle quali la Corte di Cassazione ha da tempo attribuito la valenza di idoneo parametro di riferimento per le liquidazioni equitative de quibus su base nazionale (cfr. Cass. sez.
III, 16/07/2024, n.19506).
Sul punto appare opportuno precisare che esse dette tabelle prevedono mediante indicazione di un valore monetario complessivo, la liquidazione sia del danno dinamico-relazione che del danno morale.
Ne deriva che considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 34) il danno biologico riconosciuto va determinato all'attualità in € 85.945,00 cui aggiungere €6.900,00 per invalidità temporanea totale, € 5.175,00 per invalidità temporanea parziale al 75%, € 3450,00 per
ITP al 50% ed € 1.725 per ITP al 25% e così per complessivi ulteriori € 17.250,00 oltre rivalutazione ed interessi e così per un totale di € 103.195,00.
Nessuna personalizzazione può essere operata su detti importi per non avere parte attrice provato –ma più a monte nemmeno allegato- la presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari idonee a differenziare le conseguenze del caso concreto da quelle “ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età” (cfr. Cass.
5865/2021).
Non risultano documentate spese mediche.
Le spese di lite seguono la soccombenza e nel caso di specie ne va disposto il pagamento in favore dell'Erario poiché parte attrice risulta essere ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (cfr. pag. 6 atto di citazione in cui è dichiarato “che il procedimento è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (istanza n. 1110 del 02/11/2022 e relativa deliberazione n. 1133/2022 del
28/11/2022)”).
Dette spese visto il dm 55/2014 come integrato al DM 37/2018 e dal DM 147/2022, si liquidano tenuto conto del valore della controversia come determinato con la presente sentenza, in misura pari dell'importo medio in tesi dovuto per ciascuna fase processuale ridotto della metà tenuto conto della natura non complessa delle questioni giuridiche trattate, dell'attività professionale effettivamente posta in essere, della tipologia di istruttoria espletata, e quindi in complessivi Euro 7.051,50 (di cui € 1276 per la fase di studio, € 814 per la fase introduttiva, € 2.835 per la fase istruttoria, € 2126,50 per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali, cassa ed iva come per legge se dovuti e le spese anticipate dall'Erario giusta foglio notizie disponibile presso la competente Cancelleria.
Il compenso finale del Consulente tecnico, da ritenersi coincidente con l'importo già liquidato a titolo di acconto nel verbale dell'udienza del 14.01.2025, va posto a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 85/2023 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- Condanna in solido la , già Controparte_1 [...]
e ciascuno per il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
rispettivo titolo, al pagamento in favore di a titolo di risarcimento dei danni subiti Parte_1
in occasione del sinistro verificatosi in data 02.11.2021, della somma di € 103.195,00 oltre interessi al saggio legale sulla minor somma di anno in anno rivalutata dalla data del sinistro e fino all'effettivo pagamento;
- Condanna in solido in solido la , già Controparte_1 [...]
e ciascuno per il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
rispettivo titolo, al pagamento in favore di MA e per esso dell' , delle spese del Pt_1 Pt_2
presente giudizio che liquida in € 7.051,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovute, per compensi oltre ancora le spese anticipate dall'Erario giusta foglio notizie disponibile presso la competente Cancelleria;
- pone definitivamente a carico dei convenuti in solido il compenso del consulente tecnico d'ufficio.
Così deciso in Marsala, il 26 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo