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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/01/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 22/1/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4635/2019 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Bernardino Cardinale come da procura speciale Parte_1 alle liti in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
Luca Iero e Domenico Longo per procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE oggetto: altre controversie in materia di previdenza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3/5/2019, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze di varie società del gruppo presso lo stabilimento di Manfredonia dall'1.4.1974 al CP_2
30.6.2000 “a diretto contatto con attrezzature contenenti amianto ed in un ambiente lavorativo interessato da fibre di amianto”; di essere stato in collocato in trattamento di mobilità dall'8.7.2000 al 31.12.2009; di essere stato collocato in pensione dal 1°.1.2010; di aver presentato ricorso in data 8.1.2007 dinanzi al Tribunale di Foggia, onde ottenere l'accertamento dell'esposizione qualificata all'amianto ed il diritto alla rivalutazione della pensione;
che con sentenza n. 4887/2011 il Tribunale di Foggia, dichiarando la sussistenza in concreto dei presupposti di cui alla L. n. 257/1992, riconosceva il diritto alla relativa ricostituzione pensionistica, quale beneficio diretto previsto dall'applicazione della predetta legge;
che a seguito di detta sentenza l' provvedeva al CP_1 riconoscimento dell'importo (lordo) di €. 4.989,66 a titolo di ricostituzione pensionistica di anzianità per il periodo compreso tra l' 01.01.2010 e il 31.03.2012; con sentenza n. 5112/2017 il Tribunale di Foggia riconosceva il diritto alle differenze retributive tra l'importo dei ratei di pensione già riscossi a partire dal primo mese successivo alle singole originarie domande amministrative e quelli derivanti dal riconoscimento del beneficio contributivo di cui alla L. n. 257/1992, con conseguente ricostituzione del trattamento pagina 1 di 5 pensionistico;
che a seguito di detta sentenza l' provvedeva alla riliquidazione del trattamento CP_1 pensionistico per il periodo compreso tra l' 01.01.2010 e il 31.03.2012; che l' illegittimamente limitava la CP_1 rivalutazione del trattamento pensionistico esclusivamente nel periodo sopraindicato;
che la L. n. 257/1992, prevedeva, tra i vari benefici, “la possibilità di anticipare la data del pensionamento all'inizio del periodo di mobilità, trasformando di fatto tale periodo in periodo di pensionamento che diventa virgola di conseguenza, ricostruibile ai sensi della legge amianto nei ratei pensionistici”; che l' non aveva riconosciuto bonariamente il diritto alla ricostituzione CP_1 pensionistica per gli anni in mobilità; tanto premesso in fatto e diritto, il ricorrente ha adito l'intestato
Tribunale, onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare il diritto sulla base della sentenza
Mancini RG n. 4887/2011 - alla anticipazione pensionistica a far data dall'8/07/2000, data dalla quale è iniziato il periodo di mobilità del signor quale beneficio accordato dalla legge 257/992 ai lavoratori che siano stati Parte_1 interessati da esposizione ultradecennale a materiali di amianto, come è stato accertato dalla sentenza Mancini n. 4887/2011 per il ricorrente Parte_1
2. accertare e dichiarare il diritto alla ricostituzione dei ratei pensionistici dall'8.7.2000 fino al 31.12.2009 come da prospetto allegato in atti al netto delle somme già risposto;
3. accertare e dichiarare il diritto alla ricostituzione dei ratei pensionistici anche per il periodo successivo al 31.12.2018 fino ad oggi e per tutti i ratei a venire, come per legge;
CP per l'effetto condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento degli arretrati e differenze pensionistiche fra quanto già percepito e quanto risultante dalla ricostituzione contributiva, ivi compresa la differenza economica fra l'ammontare della pensione di anzianità a cui il ricorrente ha diritto a seguito della ricostituzione contributiva e l'importo dell'indennità di mobilità allo stesso corrisposta nel periodo indicato nel relativo estratto contributivo sino al periodo di CP ricostituzione già riconosciuto dall' con il provvedimento di liquidazione, in particolare si chiede la ricostituzione del periodo dal 08/07/2000 al 31/12/2009, per un totale di euro 94.204,64, nonché la liquidazione della differenza fra l'ammontare della pensione già riscossa e quella di cui alla ricostituzione fino alla data odierna e per tutti i ratei a venire (a cui andranno sottratti nella effettiva liquidazione gli importi già riscossi) o il diverso importo che sarà accertato e quantificato in corso di CTU contabile;
CP
4. condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento dei ratei pensionistici fino ad oggi;
5. nonchè al pagamento degli interessi di mora dalla prima domanda di ricostituzione ad oggi per il ritardo sulle somme non percepite”. Vinte le spese di lite. CP_ Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendo: in via pregiudiziale, l'accertamento dell'inammissibilità del ricorso per violazione del giudicato;
nel merito, il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, avendo data corretta esecuzione alla sentenza n. 5112/2017, con provvedimento del 14.12.2017 e riliquidando la pensione con decorrenza dal 1°.6.2005.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 22.1.2025 mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente.
2. La domanda è infondata.
2.1 Occorre innanzitutto precisare che, come verificato negli archivi di Cancelleria, la sentenza n. 4887/2011 è stata emessa all'esito della definizione del giudizio recante RG n. 2885/2006. Il ricorso introduttivo di quel pagina 2 di 5 giudizio è quindi stato depositato nell'anno 2006 e non 2007, come indicato nell'odierno ricorso (cfr. altresì ordinanza di correzione del 7.11.2011, ove il Tribunale dà atto che la data di deposito del ricorso è il 4.2.2006
e non l'8.1.2007). Ciò posto, come si legge nella sentenza n. 4887/2011 emessa dal Tribunale di Foggia in data CP 20.9.2011, il ricorrente ha chiesto “la declaratoria di esposizione al rischio amianto con condanna dell al riconoscimento dei relativi benefici”.
Il Tribunale ha quindi così statuito, per quanto di rilievo in questa sede: “a) accoglie la domanda e dichiara che i CP ricorrenti sono stati esposti al rischio amianto ex lege 257/92; b) ordina all' di riconoscere i benefici di cui alla predetta legge relativamente al trattamento pensionistico”.
Con successivo ricorso depositato in data 29.8.2012 il ricorrente ha nuovamente adito il Tribunale di Foggia.
Nella parte in fatto del predetto arresto si legge la richiesta del ricorrente, relativa al “diritto a percepire la pensione di anzianità con decorrenza dal mese successivo alla prima richiesta, oltre alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento
e al pagamento dell'eventuale differenza economica tra l'ammontare della pensione di anzianità e l'importo dell'indennità di mobilità agli stessi corrisposta nei periodi indicati nei rispettivi estratti contributivi (quanto a … )”. La sentenza statuiva Per_1 come segue, per quanto d'interesse nella presente sede: “c) accoglie, per le restanti parti, il ricorso e, per l'effetto, condanna CP l al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze di importo tra i ratei di pensione riscossi e quelli spettanti in virtù del riconoscimento del beneficio contributivo ex art. 13 L. n. 257 del 1992 e della conseguente ricostituzione del trattamento pensionistico, nei limiti della prescrizione decennale e dei raggiunti anni di contribuzione, rispetto alle singole originarie domande di pensione e sino alla riliquidazione operata in virtù della surrichimata sentenza n. 4487/2011”.
Con l'odierno ricorso la parte ricorrente intende ottenere, sulla base delle sentenze predette, la declaratoria del
“diritto alla anticipazione pensionistica far data dall'8.7.2000”, con conseguente condanna dell'Ente resistente al pagamento della somma di € 94.204,64.
Tanto sulla base della L. n. 257/1992 che “prevede, tra i vari benefici, la possibilità di anticipare la data del pensionamento all'inizio del periodo di mobilità, trasformando di fatto tale periodo in periodo di pensionamento che diventa, di conseguenza, ricostruibile ai sensi della legge amianto nei ratei pensionistici” (cfr. pag. 3 del libello introduttivo della lite).
2.3 Ciò posto, deve tuttavia evidenziarsi, da una parte, che la normativa “più favorevole”, riconosciuta dal
Tribunale, è stata applicata al ricorrente, verosimilmente, proprio perché questi era già in mobilità alla data del
2.10.2003.
E' noto, infatti, che il comma 6 bis dell'art. 47 della Legge n. 326 del 24.11.2003 dispone: "Sono fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'art. 13 comma 8 della legge n. 257 del 1992, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento ". Inoltre, l'art. 3, comma centotrentadue, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intervenendo sulla medesima questione di diritto transitorio, è intervenuto per far salva l'applicabilità della precedente disciplina, di cui all'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n. 257, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avessero maturato il diritto ai benefici previdenziali in base a tale ultima disposizione o avessero pagina 3 di 5 avanzato domanda di riconoscimento all od ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la CP_3 medesima data.
Non può quindi il ricorrente pretendere la retrodatazione del trattamento pensionistico, con le relative conseguenze economiche, sulla base di un periodo di mobilità già valutato dal Tribunale e, soprattutto, in assenza di specifica domanda amministrativa prodromica a tale altrettanto dettagliata richiesta azionata con l'odierno ricorso.
La questione è stata affrontata dalla Suprema Corte che in una recente pronuncia ha affermato il seguente principio: “10. altrettanto consolidato è il principio secondo cui con la domanda intesa all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici, e dunque intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant'anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico (così, in specie, Cass. n. 17433 del 2017, cit., ed ivi ulteriori riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte)” (Cassazione civile, sez. lav., 03/12/2020, (ud. 23/09/2020, dep.03/12/2020), n. 27760).
L'applicazione dell'art. 13 della L. n. 257/1992 comporta, nel caso di specie, solo un trattamento pensionistico più favorevole, nei termini indicati nelle sentenze suindicate, che in alcun modo hanno sancito il diritto del ricorrente alla ricostituzione del trattamento pensionistico dalla data d'inizio della mobilità (né tale retrodatazione potrebbe derivare, quale diretto automatismo, dalla mera attuazione della predetta disciplina).
Del resto, tale istanza non è mai stata formulata nei ricorsi introduttivi dei giudizi definiti con le sentenze surrichiamate (o, si rimarca, in sede stragiudiziale).
Come recentemente rimarcato dalla Corte d'Appello di Bari in un caso analogo al presente: “Ne consegue che il lavoratore ha diritto al solo ricalcolo del rateo (che va comunque erogato solo a partire dal pensionamento effettivo) secondo un computo che tenga conto dei benefici contributivi e che risulti quindi, al momento dell'effettivo pensionamento, basato su una contribuzione rivalutata;
ciò in quanto - giova ribadirlo - per espressa disposizione di legge i benefici conseguenti al riconoscimento dell'esposizione ultradecennale all'amianto incidono solo sulla misura della pensione ma non anche sulla sua decorrenza o sulla maturazione del diritto al pensionamento. Il ricalcolo, quindi, ha solo un'efficacia quantitativa sul rateo di pensione corrisposto in base al massimo contributivo riconosciuto, non anche cronologica su una virtuale rivalutazione decorrente dalla maturazione del diritto al pensionamento. E poiché in materia previdenziale e pensionistica vige la regola della necessità della domanda amministrativa, non potendosi erogare d'ufficio le prestazioni né tantomeno gli specifici benefici collegati alla esposizione all'amianto, gli effetti rivalutativi non possono farsi decorrere da un'epoca antecedente all'effettivo pensionamento” (Corte
d'Appello di Bari, sent. n. 1603/2021 dell'1.10.2021, Cons. Est. dott.ssa Deceglie).
Secondo la costante giurisprudenza della S.C., “si tratta di rivalutare non già l'ammontare di singoli ratei bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria” (Cass. n. 12685 del 19 maggio 2008; Cass. n. 7527 del 29 marzo 2010; Cass. n. 8926 del 19 aprile 2011; Cass. n. 6331 del 19 marzo 2014; Cass. n. 7934 del 4 aprile 2014; Cass.
pagina 4 di 5 n. 13578 del 13 giugno 2014) e per tale motivo non è nemmeno invocabile il principio di imprescrittibilità del diritto a pensione.
Da ultimo, è opportuno precisare che il dispositivo della sentenza n. 5112/2017 prevede “la ricostituzione del trattamento pensionistico nei limiti della prescrizione decennale e dei raggiunti anni di contribuzione rispetto alle singole originarie domande di pensione”, diverse, quanto alla decorrenza, in base alle distinte posizioni dei ricorrenti indicati nella sentenza stessa.
Sulla scorta di tali considerazioni si deve ritenere che la ricostituzione del trattamento pensionistico sia stata operata dall in maniera corretta. CP_1
Per tutte le ragioni che seguono, il ricorso deve essere rigettato, così restando assorbita ogni ulteriore questione.
3. Spese compensate, stante la complessità delle questioni sottese al “thema litis”.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 4635/2019, proposto da , nei Parte_1 confronti dell in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, CP_1 eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Foggia, all'esito dell'udienza del 22.1.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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