CA
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 285/2024
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 285/2024 tra le parti
EL LI C.F._1
NC CA (C.F. ) C.F._2
Avv. ALBANESE ANTONIO con elezione di domicilio presso il suo studio in MILANO via Chiaravalle n. 11
APPELLANTI
e
SS CA SP (00864530159)
Avv. LANZA CALOGERO e Avv. GIARRATANA MATTEO con domicilio eletto presso lo studio di
Avv. Polelli Massimiliano in FERRARA via Borgo dei Leonin. 63
APPELLATO
Oggi 8 aprile 2025 innanzi alla Corte composta dai Consiglieri
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Silvia Romagnoli Consigliere rel.
Dr. Antonella Romano Consigliere sono comparsi:
Per EL LI e NC CA nessuno è comparso ad ore 12,40
Per SS CA SP l'Avv. SERENARI ANGELA in sost. Avv.ti LANZA e
GIARRATANA
la quale si riporta alle conclusioni in atti.
La Corte pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dando lettura del dispositivo.
Il Presidente
Giovanni Salina
pagina 1 di 4 N. R.G. 285/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE CIVILE TERZA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
Dr.ssa Antonella Romano Consigliere
nella causa di appello n. 285/2024 R.G.
promossa da EL LI e NC CA (Avv. ALBANESE ANTONIO)
contro
SS CA SP (Avv. POLELLI MASSIMILIANO)
sulle conclusioni delle parti come in atti (da note scritte per l'odierna udienza per l'appellata; da atto di appello per gli appellanti)
visto l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 2 di 4 1.
Con sentenza n. 12/2024 del 9.1.2024, il Tribunale di Ferrara rigettava l'opposizione a d.i. ottenuto da SS CA S.P.A. (già Compass S.p.a.) nei confronti degli odierni appellanti per il pagamento della somma di € 32.771,02, oltre spese del procedimento monitorio, a titolo di residuo dovuto su finanziamento rateale concesso a CA con coobbligazione di LI.
L'opposizione si incentrava sul disconoscevano delle firme allegando peraltro gli opponenti di avere sottoscritto moduli in bianco;
contestavano genericamente l'addebito i costi ed oneri non dovuti (per interessi ultralegali, usura, antergazione e postergazione di valute ed altri oneri).
Il primo giudice rilevava che l'abusivo riempimento richiedeva la querela di falso, che nonostante il generico disconoscimento SS aveva richiesto verificazione, che comunque le firme apposte erano ictu oculi uguali a quelle apposte alla procura alle liti e dunque non era necessaria CTU, che la
LI aveva sottoscritto come coobbligato e non fideiussore.
2.
L'atto di appello è un collage dell'atto di opposizione e della comparsa conclusionale in primo grado.
SS costituendosi eccepisce l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.
Non sono effettivamente indicati i motivi di appello, nè i capi della decisione impugnati.
A tutto concedere, al netto della trasposizione quasi totalmente pedissequa delle difese di primo grado, sono individuabili due motivi di appello:
1) non è vero che per disconoscere le firme andava proposta querela di falso (pag. 7 appello)
2) andava valutata l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust (pag.
9 appello)
3.
L'appello è comunque inammissibile ex art 342 c.p.c.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/06/2023, n. 17709, conf. Cassazione civile, sez. II, 25/01/2023, n. 2320).
Ne consegue che l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi si concretino nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione impugnata è errata, le quali, devono considerare le ragioni che la sorreggono, e da esse non possono prescindere, dovendosi, diversamente, il motivo considerarsi nullo
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 28/06/2023, n. 18474).
pagina 3 di 4 Nella fattispecie, gli appellanti enunciano genericamente doglianze sul decisum di primo grado ma mancano di enunciare le censure alla motivazione del giudice, in particolare laddove il primo giudice correttamente enuncia i principi giurisprudenziali consolidati in materia di abusivo riempimento di foglio firmato in bianco e, altrettanto correttamente, disattende il rilievo di nullità della fideiussione rilasciata da LI per il semplice fatto che la medesima ha assunto la diversa veste di coobbligato e non di garante.
4.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori minimi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (fino ad € 52.000) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria/di trattazione non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da EL LI e NC CA nei confronti di SS CA S.P.A. con atto di appello del
12.2.2024 ritualmente notificato, così provvede:
DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 12/2024 del 9.1.2024
CONDANNA gli appellanti in solido fra loro al rimborso in favore di SS CA S.P.A. delle spese del grado di appello, che liquida in € 3.473,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte in data 8.4.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
pagina 4 di 4
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 285/2024 tra le parti
EL LI C.F._1
NC CA (C.F. ) C.F._2
Avv. ALBANESE ANTONIO con elezione di domicilio presso il suo studio in MILANO via Chiaravalle n. 11
APPELLANTI
e
SS CA SP (00864530159)
Avv. LANZA CALOGERO e Avv. GIARRATANA MATTEO con domicilio eletto presso lo studio di
Avv. Polelli Massimiliano in FERRARA via Borgo dei Leonin. 63
APPELLATO
Oggi 8 aprile 2025 innanzi alla Corte composta dai Consiglieri
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Silvia Romagnoli Consigliere rel.
Dr. Antonella Romano Consigliere sono comparsi:
Per EL LI e NC CA nessuno è comparso ad ore 12,40
Per SS CA SP l'Avv. SERENARI ANGELA in sost. Avv.ti LANZA e
GIARRATANA
la quale si riporta alle conclusioni in atti.
La Corte pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dando lettura del dispositivo.
Il Presidente
Giovanni Salina
pagina 1 di 4 N. R.G. 285/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE CIVILE TERZA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
Dr.ssa Antonella Romano Consigliere
nella causa di appello n. 285/2024 R.G.
promossa da EL LI e NC CA (Avv. ALBANESE ANTONIO)
contro
SS CA SP (Avv. POLELLI MASSIMILIANO)
sulle conclusioni delle parti come in atti (da note scritte per l'odierna udienza per l'appellata; da atto di appello per gli appellanti)
visto l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 2 di 4 1.
Con sentenza n. 12/2024 del 9.1.2024, il Tribunale di Ferrara rigettava l'opposizione a d.i. ottenuto da SS CA S.P.A. (già Compass S.p.a.) nei confronti degli odierni appellanti per il pagamento della somma di € 32.771,02, oltre spese del procedimento monitorio, a titolo di residuo dovuto su finanziamento rateale concesso a CA con coobbligazione di LI.
L'opposizione si incentrava sul disconoscevano delle firme allegando peraltro gli opponenti di avere sottoscritto moduli in bianco;
contestavano genericamente l'addebito i costi ed oneri non dovuti (per interessi ultralegali, usura, antergazione e postergazione di valute ed altri oneri).
Il primo giudice rilevava che l'abusivo riempimento richiedeva la querela di falso, che nonostante il generico disconoscimento SS aveva richiesto verificazione, che comunque le firme apposte erano ictu oculi uguali a quelle apposte alla procura alle liti e dunque non era necessaria CTU, che la
LI aveva sottoscritto come coobbligato e non fideiussore.
2.
L'atto di appello è un collage dell'atto di opposizione e della comparsa conclusionale in primo grado.
SS costituendosi eccepisce l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.
Non sono effettivamente indicati i motivi di appello, nè i capi della decisione impugnati.
A tutto concedere, al netto della trasposizione quasi totalmente pedissequa delle difese di primo grado, sono individuabili due motivi di appello:
1) non è vero che per disconoscere le firme andava proposta querela di falso (pag. 7 appello)
2) andava valutata l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust (pag.
9 appello)
3.
L'appello è comunque inammissibile ex art 342 c.p.c.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/06/2023, n. 17709, conf. Cassazione civile, sez. II, 25/01/2023, n. 2320).
Ne consegue che l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi si concretino nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione impugnata è errata, le quali, devono considerare le ragioni che la sorreggono, e da esse non possono prescindere, dovendosi, diversamente, il motivo considerarsi nullo
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 28/06/2023, n. 18474).
pagina 3 di 4 Nella fattispecie, gli appellanti enunciano genericamente doglianze sul decisum di primo grado ma mancano di enunciare le censure alla motivazione del giudice, in particolare laddove il primo giudice correttamente enuncia i principi giurisprudenziali consolidati in materia di abusivo riempimento di foglio firmato in bianco e, altrettanto correttamente, disattende il rilievo di nullità della fideiussione rilasciata da LI per il semplice fatto che la medesima ha assunto la diversa veste di coobbligato e non di garante.
4.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori minimi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (fino ad € 52.000) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria/di trattazione non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da EL LI e NC CA nei confronti di SS CA S.P.A. con atto di appello del
12.2.2024 ritualmente notificato, così provvede:
DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 12/2024 del 9.1.2024
CONDANNA gli appellanti in solido fra loro al rimborso in favore di SS CA S.P.A. delle spese del grado di appello, che liquida in € 3.473,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte in data 8.4.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
pagina 4 di 4