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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/06/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 243/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del 11/06/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRATTARELLI SIGMAR, Pt_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in S.S.16 ADRIATICA 7/C 64011 ALBA ADRIATICA presso il difensore avv. FRATTARELLI SIGMAR
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. GAMBINO ARMANDO, elettivamente domiciliato in CORSO SAN
GIORGIO 14/16 64100 presso il difensore avv. GAMBINO ARMANDO CP_1
RESISTENTE
Con
di in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede di CP_1
via F. Franchi, n. 37 (tel. 0861-17570601) rappresentato per mandato per la rappresentanza CP_1
in giudizio alla dott.ssa Alfonsina Palmieri, funzionario in servizio presso la stessa sede.
RESISTENTE
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
1 MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.02.2022, la ha proposto opposizione al verbale Parte_2
ispettivo n. 2021003903/DDL del 19.05.2021 con il quale, facendo seguito al precedente verbale ispettivo I.N.L. n. 2017023385/DDL del 11/04/2018, l' ha revocato le agevolazioni CP_1 contributive per due dipendenti, diffidando l'azienda al pagamento della contribuzione nella misura di €. 11.835,55 chiedendo in via principale, che venisse accertata e dichiarata la nullità e, comunque, la illegittimità dell'intero procedimento di accertamento ispettivo confluito nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021003903/DDL del 19.05.2021 e che venisse disposto l'annullamento del predetto verbale e di ogni atto successivo e conseguenziale, e che l'intestato
Tribunale dichiarasse non dovuti i contributi previdenziali indicati e specificati nel medesimo verbale impugnato.
Costituendosi in giudizio, la resistente e l' CP_1 Controparte_3
contestano l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso al cospetto delle eccezioni e argomentazioni tutte richiamati nei rispettivi atti di costituzione.
Ritenuta matura la causa allo stato degli atti, alla odierna udienza fissata per la discussione il procuratore della ricorrente ha dichiarato l'avvenuto integrale pagamento dei contributi richiesti alla società che avrebbe beneficiato dell'esonero contributivo previsto dall'articolo unico, Parte_2
commi 118 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014 n.190 per i lavoratori e Persona_1
e che, quindi, fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con Persona_2
spese compensate tra le parti. Alla richiesta hanno aderito le resistenti avendo l' dato atto CP_1
dell'effettivo versamento dei contributi omessi.
Va ritenuta ammissibile la richiesta di rinuncia al giudizio che configura ipotesi di cessazione della materia del contendere per essere venuto meno l'interesse del ricorrente al soddisfacimento del diritto ritenuto leso e oggetto di tutela nella instaurata controversia.
La pronuncia della cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale;
è pronunciata con sentenza d'ufficio, oltre che su istanza di parte, ogni qual volta non si possa addivenire alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale.
Nel caso concreto è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. La rinuncia alla domanda non richiede formule sacramentali, puo' essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda. Tale rinuncia determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte che, nel caso di specie vi è comunque stata, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del
2 contendere;
puo' essere pure manifestata, oltre che tacitamente, direttamente dal difensore, rientrando tra i suoi poteri, distinguendosi dalla rinuncia agli atti del giudizio che necessita di procura speciale se non avanzata direttamente dalla parte in giudizio. (Cass. 6395/04, 6403/04, sez. un. 13969/04, 11962/05).
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti stante il precipuo accordo in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 243/2022 così provvede: dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti;
compensa le spese di giudizio tra le stesse.
Teramo, 11 Giugno 2025
IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del 11/06/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRATTARELLI SIGMAR, Pt_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in S.S.16 ADRIATICA 7/C 64011 ALBA ADRIATICA presso il difensore avv. FRATTARELLI SIGMAR
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. GAMBINO ARMANDO, elettivamente domiciliato in CORSO SAN
GIORGIO 14/16 64100 presso il difensore avv. GAMBINO ARMANDO CP_1
RESISTENTE
Con
di in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede di CP_1
via F. Franchi, n. 37 (tel. 0861-17570601) rappresentato per mandato per la rappresentanza CP_1
in giudizio alla dott.ssa Alfonsina Palmieri, funzionario in servizio presso la stessa sede.
RESISTENTE
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
1 MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.02.2022, la ha proposto opposizione al verbale Parte_2
ispettivo n. 2021003903/DDL del 19.05.2021 con il quale, facendo seguito al precedente verbale ispettivo I.N.L. n. 2017023385/DDL del 11/04/2018, l' ha revocato le agevolazioni CP_1 contributive per due dipendenti, diffidando l'azienda al pagamento della contribuzione nella misura di €. 11.835,55 chiedendo in via principale, che venisse accertata e dichiarata la nullità e, comunque, la illegittimità dell'intero procedimento di accertamento ispettivo confluito nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021003903/DDL del 19.05.2021 e che venisse disposto l'annullamento del predetto verbale e di ogni atto successivo e conseguenziale, e che l'intestato
Tribunale dichiarasse non dovuti i contributi previdenziali indicati e specificati nel medesimo verbale impugnato.
Costituendosi in giudizio, la resistente e l' CP_1 Controparte_3
contestano l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso al cospetto delle eccezioni e argomentazioni tutte richiamati nei rispettivi atti di costituzione.
Ritenuta matura la causa allo stato degli atti, alla odierna udienza fissata per la discussione il procuratore della ricorrente ha dichiarato l'avvenuto integrale pagamento dei contributi richiesti alla società che avrebbe beneficiato dell'esonero contributivo previsto dall'articolo unico, Parte_2
commi 118 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014 n.190 per i lavoratori e Persona_1
e che, quindi, fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con Persona_2
spese compensate tra le parti. Alla richiesta hanno aderito le resistenti avendo l' dato atto CP_1
dell'effettivo versamento dei contributi omessi.
Va ritenuta ammissibile la richiesta di rinuncia al giudizio che configura ipotesi di cessazione della materia del contendere per essere venuto meno l'interesse del ricorrente al soddisfacimento del diritto ritenuto leso e oggetto di tutela nella instaurata controversia.
La pronuncia della cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale;
è pronunciata con sentenza d'ufficio, oltre che su istanza di parte, ogni qual volta non si possa addivenire alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale.
Nel caso concreto è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. La rinuncia alla domanda non richiede formule sacramentali, puo' essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda. Tale rinuncia determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte che, nel caso di specie vi è comunque stata, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del
2 contendere;
puo' essere pure manifestata, oltre che tacitamente, direttamente dal difensore, rientrando tra i suoi poteri, distinguendosi dalla rinuncia agli atti del giudizio che necessita di procura speciale se non avanzata direttamente dalla parte in giudizio. (Cass. 6395/04, 6403/04, sez. un. 13969/04, 11962/05).
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti stante il precipuo accordo in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 243/2022 così provvede: dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti;
compensa le spese di giudizio tra le stesse.
Teramo, 11 Giugno 2025
IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
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