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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/06/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 370 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 370 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: ato a RIMINI (RN) il 07/03/1957 ( ) con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. RIPA MORENA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. RIPA MORENA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 27/02/2025 con il quale e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
4.12.1977, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
Per_
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 autosufficienti;
- considerato che i coniugi all'udienza tenutasi in data 21.05.2025 hanno confermato le richieste di cui al ricorso, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate in udienza, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati, liberi ognuno di fissare la propria residenza;
2) La casa coniugale in Rimini Via Osteria del bagno n. 13, int. 1 al piano primo viene assegnata alla IG.ra
; Parte_2
3) Il IG. risiederà in Rimini, Via Osteria del bagno n. 13, nell' unità immobiliare al piano Parte_1 terra interno 2;
4) Il IG. provvederà al pagamento di tutte le spese relative alle utenze (acqua, illuminazione, Parte_1 gas) della casa coniugale non avendo la IG.ra alcuna attività lavorativa ed alcun reddito. Parte_2
5) I coniugi si impegnano ad improntare i propri rapporti nel reciproco rispetto ed a non danneggiare l'immagine dell'altro coniuge anche nei rapporti sociali.
6) Le spese del procedimento e competenze professionali si intendono interamente a carico del IG.
Parte_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 611 Parte II Serie A Anno 1977);
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di conIGlio del 29.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 370 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: ato a RIMINI (RN) il 07/03/1957 ( ) con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. RIPA MORENA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. RIPA MORENA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 27/02/2025 con il quale e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
4.12.1977, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
Per_
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 autosufficienti;
- considerato che i coniugi all'udienza tenutasi in data 21.05.2025 hanno confermato le richieste di cui al ricorso, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate in udienza, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati, liberi ognuno di fissare la propria residenza;
2) La casa coniugale in Rimini Via Osteria del bagno n. 13, int. 1 al piano primo viene assegnata alla IG.ra
; Parte_2
3) Il IG. risiederà in Rimini, Via Osteria del bagno n. 13, nell' unità immobiliare al piano Parte_1 terra interno 2;
4) Il IG. provvederà al pagamento di tutte le spese relative alle utenze (acqua, illuminazione, Parte_1 gas) della casa coniugale non avendo la IG.ra alcuna attività lavorativa ed alcun reddito. Parte_2
5) I coniugi si impegnano ad improntare i propri rapporti nel reciproco rispetto ed a non danneggiare l'immagine dell'altro coniuge anche nei rapporti sociali.
6) Le spese del procedimento e competenze professionali si intendono interamente a carico del IG.
Parte_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 611 Parte II Serie A Anno 1977);
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di conIGlio del 29.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi