TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/07/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7368/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RD ER presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. CA UN giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7368/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PA IC
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Per il P.M.: “visto, nulla si oppone”.
Per le parti: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla Sig.ra ed alle seguenti condizioni:- i Controparte_1
coniugi vivranno separati con mutuo rispetto, e liberi di scegliere ciascuno il proprio domicilio, salvo
l'obbligo di darne comunicazione all'altro; - i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
- il figlio minore verrà affidato in via esclusiva al padre, Sig. Persona_1
con collocazione presso lo stesso;
- le figlie e maggiorenni Parte_1 Per_2 Persona_3
ma economicamente non autosufficienti, potranno continuare a vivere con il padre;
- la casa coniugale, sita in Pomezia (Roma), alla Via Dante Alighieri n. 11, sc. M, int. 1, verrà assegnata al ricorrente, unitamente ai mobili, agli arredi, ai servizi e alle pertinenze della stessa;
- la madre,
Sig.ra verserà al padre entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di Controparte_1
mantenimento per il figlio minore e per le figlie e maggiorenni ma non Per_1 Per_2 Per_3 economicamente indipendenti, un assegno mensile di € 300,00 per ciascun figlio, rivalutatile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- il Sig. Parte_1
potrà richiedere e custodire i documenti di identità del figlio minore utili
[...] Persona_1 anche ai fini dell'espatrio, senza il consenso e/o autorizzazione della madre Sig.ra CP_1
IN OGNI CASO : con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre
[...]
I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Le parti indicate in epigrafe contraevano matrimonio in Pomezia il 25.9.2016 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pomezia, atto n. 75 Parte 1 Anno 2016).
Dal matrimonio nascevano tre figli, (n. 10.5.2004), (n. 22.4.2005) e (n. Per_2 Per_3 Per_1
24.10.2011).
Con ricorso depositato il 16.12.2022 la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione dei coniugi. Parte resistente non si costituiva e all'udienza presidenziale non poteva pertanto essere esperito il tentativo di conciliazione. All'esito dell'udienza presidenziale i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente.
Avanti al G.I. nominato si costituiva solo la ricorrente e il resistente veniva dichiarato contumace. Il
G.I. assegnava i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
All'esito del deposito delle memorie istruttorie venivano parzialmente ammesse le istanze istruttorie del ricorrente. Escussi i testi ammessi, la causa veniva rinviata per sentire il figlio di anni Per_1
13.
La causa veniva successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.2.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Il Tribunale ritiene che il ricorso possa essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151, comma 1, c.c. E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Parte ricorrente chiede l'addebito della separazione alla resistente per abbandono della casa coniugale. Allega infatti che l'unione sarebbe venuta meno a seguito dell'allontanamento della CP_1
dalla casa coniugale dal 4.1.2020.
La circostanza dell'abbandono è stata confermata dai testi escussi;
in particolare, la figlia maggiorenne ha dichiarato: “non è più tornata né si è fatta sentire;
non abbiamo mai Persona_4 compreso il motivo […] abbiamo notizie che si trovi in Germania, ma non si è fatta più sentire da noi figlie”. È stata sentita anche la nonna paterna, la quale ha riferito al Tribunale: Testimone_1
“non l'ho più vista né sentita;
non conosco le ragioni della sua assenza;
diceva che doveva andare a trovare il fratello e poi non è più tornata”.
Osserva il Collegio che dalla documentazione prodotta risulta altresì che la resistente è stata dichiarata decaduta dal Tribunale per i Minorenni di Roma con decreto del 21.10.2021, pubblicato il 28.10.2021
(cfr. il doc. 4 allegato al ricorso: “preso atto della incapacità e della volontà negativa della madre a porsi come terreno favorevole per la crescita dei figli...da tempo da lei abbandonati”).
Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, l'abbandono della casa familiare costituisce una violazione degli obblighi matrimoniali tanto grave da integrare, di per sé, una ragione sufficiente di addebito della separazione al coniuge che abbia abbandonato il tetto coniugale, a meno che questi provi che l'abbandono sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero sia avvenuto nel momento in cui l'intollerabilità della convivenza si era già verificata ed in conseguenza di tale fatto (cfr. Cass. ord. n. 12241/2020).
Nel caso di specie nell'anno 2020 la moglie ha lasciato definitivamente il tetto coniugale e risulta allo stato irreperibile. Tale abbandono giustifica l'addebito della separazione alla moglie, odierna resistente contumace, stante il mancato assolvimento dell'onere della prova a suo carico, sopra indicato.
Con riguardo alla assegnazione della casa coniugale, dall'istruttoria svolta è emerso che i tre figli delle parti convivono con il padre e non sono economicamente autosufficienti, per cui va confermata l'assegnazione della stessa al padre come da provvedimenti presidenziali.
Quanto a minorenne e affetto da handicap grave, il Collegio prende atto che la sig.ra Per_1 CP_1
è stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale dal Tribunale dei Minorenni di Roma con il decreto succitato. Il minore, sentito dal Giudice, ha dichiarato di non sentire la madre “neanche al telefono”. Deve quindi trovare conferma la collocazione presso l'abitazione paterna e l'affido in via esclusiva del minore al padre, riservando a quest'ultimo in via esclusiva ed autonoma tutte le decisioni riguardanti la vita di onde evitare che questi possa subire ulteriori pregiudizi a causa Per_1 dell'irreperibilità della madre.
Il Collegio osserva infine che e sono diventate maggiorenni e, pertanto, anche a Per_2 Per_3
prescindere da quanto sopra n ordine al loro affidamento non deve essere adottata alcuna pronuncia.
Deve essere, infine, accolta la richiesta del ricorrente in ordine alla quantificazione del contributo al mantenimento di e delle due figlie maggiorenni e (economicamente non Per_1 Per_2 Per_3 autosufficienti) da porsi a carico della , confermando, quindi, l'importo di € 300,00 mensili CP_1
per ciascun figlio (oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Velletri,
e rivalutazione ISTAT), per le ragioni espresse nell'ordinanza presidenziale, nonché in difetto di contestazione da parte della resistente, non costituita in giudizio.
La resistente, in quanto soccombente, deve essere condannata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. addebita la separazione a;
Controparte_1
3. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pomezia di provvedere alle incombenze di legge;
4. prende atto del decreto del 21.10.2021 del Tribunale per i Minorenni di Roma con cui è stata dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale della resistente e affida in via Per_1
esclusiva al padre, cui sono riservate in via autonoma anche le decisioni di maggiore interesse per la vita del figlio relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale;
5. dispone che il minore venga collocato presso il padre, con conferma dell'assegnazione a Per_1 quest'ultimo della casa coniugale;
6. pone a carico di un assegno di mantenimento per i figli e Controparte_1 Per_1 Per_2
di € 300,00 mensili cadauno, da corrispondersi al padre, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre Per_3
rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo del Tribunale di Velletri
7. condanna la resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali di avvocato calcolati sui valori minimi parametrati su una causa di valore indeterminabile di complessità bassa, oltre 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 2.7.2025. Il giudice estensore
CA UN
Il presidente
RD ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RD ER presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. CA UN giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7368/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PA IC
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Per il P.M.: “visto, nulla si oppone”.
Per le parti: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla Sig.ra ed alle seguenti condizioni:- i Controparte_1
coniugi vivranno separati con mutuo rispetto, e liberi di scegliere ciascuno il proprio domicilio, salvo
l'obbligo di darne comunicazione all'altro; - i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
- il figlio minore verrà affidato in via esclusiva al padre, Sig. Persona_1
con collocazione presso lo stesso;
- le figlie e maggiorenni Parte_1 Per_2 Persona_3
ma economicamente non autosufficienti, potranno continuare a vivere con il padre;
- la casa coniugale, sita in Pomezia (Roma), alla Via Dante Alighieri n. 11, sc. M, int. 1, verrà assegnata al ricorrente, unitamente ai mobili, agli arredi, ai servizi e alle pertinenze della stessa;
- la madre,
Sig.ra verserà al padre entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di Controparte_1
mantenimento per il figlio minore e per le figlie e maggiorenni ma non Per_1 Per_2 Per_3 economicamente indipendenti, un assegno mensile di € 300,00 per ciascun figlio, rivalutatile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- il Sig. Parte_1
potrà richiedere e custodire i documenti di identità del figlio minore utili
[...] Persona_1 anche ai fini dell'espatrio, senza il consenso e/o autorizzazione della madre Sig.ra CP_1
IN OGNI CASO : con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre
[...]
I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Le parti indicate in epigrafe contraevano matrimonio in Pomezia il 25.9.2016 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pomezia, atto n. 75 Parte 1 Anno 2016).
Dal matrimonio nascevano tre figli, (n. 10.5.2004), (n. 22.4.2005) e (n. Per_2 Per_3 Per_1
24.10.2011).
Con ricorso depositato il 16.12.2022 la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione dei coniugi. Parte resistente non si costituiva e all'udienza presidenziale non poteva pertanto essere esperito il tentativo di conciliazione. All'esito dell'udienza presidenziale i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente.
Avanti al G.I. nominato si costituiva solo la ricorrente e il resistente veniva dichiarato contumace. Il
G.I. assegnava i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
All'esito del deposito delle memorie istruttorie venivano parzialmente ammesse le istanze istruttorie del ricorrente. Escussi i testi ammessi, la causa veniva rinviata per sentire il figlio di anni Per_1
13.
La causa veniva successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.2.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Il Tribunale ritiene che il ricorso possa essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151, comma 1, c.c. E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Parte ricorrente chiede l'addebito della separazione alla resistente per abbandono della casa coniugale. Allega infatti che l'unione sarebbe venuta meno a seguito dell'allontanamento della CP_1
dalla casa coniugale dal 4.1.2020.
La circostanza dell'abbandono è stata confermata dai testi escussi;
in particolare, la figlia maggiorenne ha dichiarato: “non è più tornata né si è fatta sentire;
non abbiamo mai Persona_4 compreso il motivo […] abbiamo notizie che si trovi in Germania, ma non si è fatta più sentire da noi figlie”. È stata sentita anche la nonna paterna, la quale ha riferito al Tribunale: Testimone_1
“non l'ho più vista né sentita;
non conosco le ragioni della sua assenza;
diceva che doveva andare a trovare il fratello e poi non è più tornata”.
Osserva il Collegio che dalla documentazione prodotta risulta altresì che la resistente è stata dichiarata decaduta dal Tribunale per i Minorenni di Roma con decreto del 21.10.2021, pubblicato il 28.10.2021
(cfr. il doc. 4 allegato al ricorso: “preso atto della incapacità e della volontà negativa della madre a porsi come terreno favorevole per la crescita dei figli...da tempo da lei abbandonati”).
Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, l'abbandono della casa familiare costituisce una violazione degli obblighi matrimoniali tanto grave da integrare, di per sé, una ragione sufficiente di addebito della separazione al coniuge che abbia abbandonato il tetto coniugale, a meno che questi provi che l'abbandono sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero sia avvenuto nel momento in cui l'intollerabilità della convivenza si era già verificata ed in conseguenza di tale fatto (cfr. Cass. ord. n. 12241/2020).
Nel caso di specie nell'anno 2020 la moglie ha lasciato definitivamente il tetto coniugale e risulta allo stato irreperibile. Tale abbandono giustifica l'addebito della separazione alla moglie, odierna resistente contumace, stante il mancato assolvimento dell'onere della prova a suo carico, sopra indicato.
Con riguardo alla assegnazione della casa coniugale, dall'istruttoria svolta è emerso che i tre figli delle parti convivono con il padre e non sono economicamente autosufficienti, per cui va confermata l'assegnazione della stessa al padre come da provvedimenti presidenziali.
Quanto a minorenne e affetto da handicap grave, il Collegio prende atto che la sig.ra Per_1 CP_1
è stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale dal Tribunale dei Minorenni di Roma con il decreto succitato. Il minore, sentito dal Giudice, ha dichiarato di non sentire la madre “neanche al telefono”. Deve quindi trovare conferma la collocazione presso l'abitazione paterna e l'affido in via esclusiva del minore al padre, riservando a quest'ultimo in via esclusiva ed autonoma tutte le decisioni riguardanti la vita di onde evitare che questi possa subire ulteriori pregiudizi a causa Per_1 dell'irreperibilità della madre.
Il Collegio osserva infine che e sono diventate maggiorenni e, pertanto, anche a Per_2 Per_3
prescindere da quanto sopra n ordine al loro affidamento non deve essere adottata alcuna pronuncia.
Deve essere, infine, accolta la richiesta del ricorrente in ordine alla quantificazione del contributo al mantenimento di e delle due figlie maggiorenni e (economicamente non Per_1 Per_2 Per_3 autosufficienti) da porsi a carico della , confermando, quindi, l'importo di € 300,00 mensili CP_1
per ciascun figlio (oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Velletri,
e rivalutazione ISTAT), per le ragioni espresse nell'ordinanza presidenziale, nonché in difetto di contestazione da parte della resistente, non costituita in giudizio.
La resistente, in quanto soccombente, deve essere condannata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. addebita la separazione a;
Controparte_1
3. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pomezia di provvedere alle incombenze di legge;
4. prende atto del decreto del 21.10.2021 del Tribunale per i Minorenni di Roma con cui è stata dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale della resistente e affida in via Per_1
esclusiva al padre, cui sono riservate in via autonoma anche le decisioni di maggiore interesse per la vita del figlio relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale;
5. dispone che il minore venga collocato presso il padre, con conferma dell'assegnazione a Per_1 quest'ultimo della casa coniugale;
6. pone a carico di un assegno di mantenimento per i figli e Controparte_1 Per_1 Per_2
di € 300,00 mensili cadauno, da corrispondersi al padre, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre Per_3
rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo del Tribunale di Velletri
7. condanna la resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali di avvocato calcolati sui valori minimi parametrati su una causa di valore indeterminabile di complessità bassa, oltre 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 2.7.2025. Il giudice estensore
CA UN
Il presidente
RD ER