Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/03/2024, n. 7613
CASS
Sentenza 21 marzo 2024

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In caso di cessione totalitaria di partecipazioni societarie, l'imposta di registro è liquidata in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della tariffa, parte I, del TUR, anche in presenza della pattuizione di clausole di "price adjustment" o di "indemnity" - rivolte, rispettivamente, alla revisione del corrispettivo o a prestare una garanzia assicurativa, in ragione di sopravvenienze idonee ad incidere sul valore del patrimonio netto della società, per determinare il prezzo delle azioni o delle quote al momento della cessione - poiché all'amministrazione finanziaria, in assenza di elementi extratestuali o atti collegati, è preclusa la riqualificazione quale cessione indiretta di azienda, ai sensi dell'art. 20 del TUR, dal momento che la suddetta pattuizione non è idonea ad alterare la causa, né a mutare l'oggetto del contratto di cessione di partecipazioni societarie.

In tema di imposta di registro anche in caso di cessione totalitaria della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali (società target), anche nel caso di specifica pattuizione tra i contraenti di una clausola di price djustment ovvero di una clausola di indemnity, la quale preveda, rispettivamente, una revisione (mediante incremento o riduzione) del prezzo ovvero una garanzia assicurativa (mediante il versamento di un'indennità compensativa della plusvalenza o della minusvalenza) a latere del prezzo, in dipendenza di sopravvenienze idonee ad incidere ( in maius o in minus) sul valore del patrimonio netto della società, al quale è stata commisurata la determinazione originaria del valore e, di conseguenza, del prezzo delle azioni o delle quote al momento della cessione (data del closing), l'imposta di registro deve essere sempre liquidata in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , essendo preclusa all'amministrazione finanziaria - in assenza di elementi extratestuali o atti collegati - la riqualificazione della fattispecie nei termini di cessione indiretta di azienda, in forza dell'art. 20 del d dall' art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , secondo l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 ), dal momento che la suddetta pattuizione non è idonea ad alterare la causa né a mutare l'oggetto del contratto, al quale rimane estraneo, in coerenza con la sua «intrinseca natura» ed i suoi «effetti giuridici», il trasferimento dell'azienda appartenente alla società di persone o di capitali»

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/03/2024, n. 7613
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7613
Data del deposito : 21 marzo 2024
Fonte ufficiale :

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