Articolo 4 della Legge 11 giugno 1962, n. 588
Articolo 3Articolo 5
Versione
18 luglio 1962
Art. 4.
La Regione predispone avvalendosi di suoi organi tecnici, che opereranno d'intesa, con la Cassa per il Mezzogiorno, il piano generale di cui al primo comma dell'articolo 1 e lo presenta per l'approvazione al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.
Con le modalita' previste dal comma precedente si provvede altresi' alla formulazione di programmi pluriennali e annuali nell'ambito del piano generale.
Per lo svolgimento delle attribuzioni relative alla pianificazione e programmazione di cui ai commi precedenti, la. Cassa per il Mezzogiorno istituira' un apposito ufficio.
La Regione provvede a consultare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori in ordine alla predisposizione del piano e dei programmi.
Entrata in vigore il 18 luglio 1962
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