Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/05/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Sigg. Magistrati:
Presidente Dott. Raffaele Califano
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Giudice rel. ed est. Dott.ssa Valentina Pierri
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 440/2025 R.G., avente ad oggetto "Divorzio contenzioso" e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Rosalia Parte 1 C.F.
, C.F. 1
Iandiorio
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucio Granata;
Controparte_1 C.F. C.F. 2
resistente
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.5.2025, qui da intendersi riportato e trascritto.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.2.2025, Parte 1 proponeva azione diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte 1 il 20.4.1991.
All'uopo, la ricorrente esponeva che:
- dal matrimonio sono nati due figli, Per 1 e Per 2 , entrambi maggiorenni;
- a seguito della crisi familiare, con sentenza n. 836/2015 il Tribunale di Avellino aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi;
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 12.4.2025 si costituiva in giudizio Controparte 1 , il quale aderiva alla domanda di divorzio.
All'udienza del 14.05.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis. 21 c.p.c., le parti, comparse personalmente, chiedevano pronunciarsi il divorzio senza ulteriori condizioni, confermando la volontà di non riconciliarsi.
Il Giudice, fatte precisare le conclusioni, sulla discussione orale, assegnava la causa in decisione al Collegio.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Avellino con sentenza n. 836 del 2015, pubblicata il 30.4.2015, passata in giudicato (cfr. attestazione in atti).
Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati con legge 06/03/1987, n. 74 nonché dalla 1. 55/2015) per la pronuncia di divorzio.
Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 2015 sino ad oggi senza alcun riavvicinamento tra i coniugi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra di loro non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito - di natura temporale previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970, come novellato dall'art. 1 della 1. 55/2015.
Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare il divorzio senza la previsione di ulteriori condizioni.
In assenza di prole minore di età, la domanda può essere accolta.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 20.4.1991 da Parte 1
[...] e da Controparte_1 ;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
3) ordina al competente ufficiale di stato civile del Comune di Avellino di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 1991 atto n. 36 parte II serie A e manda la cancelleria per i relativi adempimenti.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 14.5.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri dott. Raffaele Califano