Articolo 20 della Legge 7 marzo 2001, n. 62
Articolo 19Articolo 21
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5 aprile 2001
Art. 20. (Disposizione finale) 1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 , e successive modificazioni. In particolare si applicano l'ultimo periodo del comma 2, nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dall'articolo 18 della presente legge, e i commi 6, 13 e 14 dell'articolo 3 della medesima legge.
Note all'art. 20:
- Si riporta l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 3 della legge n. 250/1990 nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dall'art. 18 della presente legge:
"Tali contributi sono concessi limitatamente a una sola testata per ciascuna impresa.".
- Per il testo dei commi 6 , 13 e 14 dell'art. 3 della legge n. 250/1990 , vedi nelle note all'art. 18 della presente legge.
Entrata in vigore il 5 aprile 2001
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