Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8937 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Francesca Ria e Giorgio Giannaccari, come da mandato in atti,
e
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Mario Fazzini, Parte_2 C.F._2 come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio giudiziale – cessazione degli effetti civili.
All'udienza del 20/09/2024 atteso che la resistente, già chiamata a rendere interrogatorio, non è comparsa senza addurre alcuna giustificazione relativamente alla sua assenza, il difensore di parte ricorrente ha chiesto che la causa venga decisa come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/11/2021, ha esposto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario il 28/01/1982 in Lecce con Pt_2
;
[...]
- che i coniugi hanno stabilito la loro residenza in Cavallino (LE) alla Via Duca D'Aosta n. 35;
- che dalla predetta unione sono nati tre figli: il 14/05/1982, il 14/11/1985 e Per_1 Per_2
1
- che tra i coniugi è già intervenuta la separazione con sentenza del Tribunale civile di Lecce
n. 1772/2018;
- che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione;
- che le condizioni di separazione hanno previsto, in capo al ricorrente, l'obbligo di corrispondere a la somma di euro 450,00 entro il giorno 5 di ogni mese (da Parte_2 rivalutare annualmente secondo gli indici Istat) a titolo di mantenimento;
- che alcun provvedimento è stato adottato in ordine all'assegnazione della casa coniugale atteso che, al momento della separazione, i figli erano già tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che sono mutate le sue condizioni economiche, di talché il ricorrente si trova nell'impossibilità di corrispondere l'importo predetto alla SI.ra , nonché a Pt_2 corrispondere le rate del mutuo contratto per l'acquisto e ristrutturazione della ex casa coniugale;
- che l'abitazione un tempo adibita a residenza familiare era ed è occupata dalla resistente e ciò impedisce il godimento del bene al ricorrente;
Pertanto, ha chiesto:
- che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che siano compensati gli arretrati dell'assegno di mantenimento non corrisposti in favore della resistente con il credito vantato dallo stesso per il mancato godimento dell'abitazione, un tempo adibita a residenza familiare e occupata sino ad oggi e in via esclusiva, dalla IG.ra ; Pt_2
- che sia disposta la divisione dell'immobile o, in alternativa, che ne sia autorizzata la vendita al fine di ottenere la divisione del ricavato previa estinzione del mutuo ipotecario.
Con memoria depositata il 20/09/2022 si è costituita la quale, pur non Parte_2 opponendosi alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato le avverse deduzioni e pretese, chiedendo:
- che la casa familiare le venga assegnata oppure, ove ritenuta non assegnabile, che le venga attribuito un diritto d'uso sulla stessa;
2 - che sia posto a carico del. l'obbligo di corrispondere in suo favore, a titolo Parte_1 di assegno divorzile, una somma non inferiore a 450,00 euro con decorrenza dalla domanda, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
- che siano rigettate le domande di compensazione degli arretrati dell'assegno di mantenimento, di divisione (scioglimento della comunione) della casa coniugale e di autorizzazione alla vendita, in quanto non pertinenti con l'oggetto del presente giudizio;
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., è stata disposta l'assunzione delle prove orali con ordinanza dell'8/06/2023.
L'interrogatorio formale del ricorrente ha avuto luogo all'udienza del 21/02/2024, come da relativo verbale;
nella medesima udienza veniva richiesta una pronuncia soltanto sullo status, con conseguente sentenza parziale emessa in data 26/4/2024 e ordinanza di rimessione della causa sul ruolo istruttorio e rinvio all'udienza del 10/7/2024 per procedere all'interrogatorio formale della resistente. Mezzo di prova che non ha potuto avere luogo per l'assenza ingiustificata della . Pt_2
Ferma restando la già emessa statuizione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti si consideri quanto segue.
Per ciò che attiene all'obbligo di corrispondere, da parte del ricorrente, una somma a titolo di assegno divorzile in favore della resistente, non può non tenersi conto di quanto previsto dagli artt. 116 e 232 c.p.c.. L'art. 116 c.p.c. in particolare consacra il principio del libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove, attribuendogli il potere di desumere argomenti di prova dal contegno delle parti nel corso processo. L'art. 232 c.p.c. invece stabilisce che laddove la parte, chiamata a rendere interrogatorio, non si presenti o rifiuti di rispondere senza giustificato motivo il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio. Ebbene, sulla scorta di queste previsioni non può non attribuirsi rilevanza al contegno assunto dalla resistente che, invitata a rendere interrogatorio in ben due circostanze sulla sua situazione reddituale e, in particolare, sul fatto di svolgere il lavoro di colf, vi si è sottratta senza aver prodotto documentazione attestante un valido impedimento. Pertanto, considerato che il ricorrente ha, invece, fornito prova documentale dalla quale si può inferire una consistente diminuzione dei propri redditi rispetto al periodo in cui è stata pronunciata la sentenza di separazione, tale per cui egli non
3 si trova nella condizione di corrispondere un assegno divorzile alla ex coniuge, il Collegio ritiene di accogliere la richiesta avanzata dal ricorrente sul punto.
Relativamente alla richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla resistente, non può in questa sede essere adottato alcun provvedimento sul punto, poiché, in materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, con la conseguenza che la concessione del beneficio in questione e il correlativo potere di assegnazione da parte del giudice restano subordinati all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Quanto, infine, alle domande di divisione dell'immobile e/o autorizzazione alla vendita proposte dal ricorrente, le stesse non possono formare oggetto di pronunciamento in questo giudizio che attiene, unicamente, alle questioni connesse al divorzio e, pertanto, parte ricorrente potrà proporle in apposito diverso giudizio.
Le spese, per come liquidate in dispositivo ex DM n. 55/2014 in relazione al valore e alla complessità della controversia, seguono soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, richiamata la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa in data 26/4/2024, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_1
1) rigetta ogni altra domanda;
2) condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 102,31 per spese ed euro 2.700,00 per compenso professionale, oltre
IVA e accessori di legge;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di conSIlio del 11/11/2024.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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