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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 2.4.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1748/20 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Leopoldo Spedaliere ed Ermanno Spedaliere Parte_1
APPELLANTE
E
CP_ in persona del presidente p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 30.7.20 parte appellante in epigrafe impugnava la sentenza 1470/19 del 13.12.19 con la quale il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del
CP_ lavoro, aveva giudicato il suo ricorso con richiesta di condanna di al pagamento delle differenze su ratei di pensione maturati dal dicembre 1996 (epoca di suo congedo lavorativo) al giugno 2012
CP_ (epoca in cui si arrestava a ritroso la determinazione di seguita alla propria domanda amministrativa di pagamento del 2017) per euro 46141,05; ciò sulla base di due sentenze favorevoli passate in giudicato con accertamento, una emessa dal Tribunale di Nola n. 3866/15 affermativa del suo diritto al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori e connesse differenze retributive (nell'ambito di rapporto lavorativo alle dipendenze di Telecom spa), l'altra, del Tribunale CP_ di Benevento n. 367/17, che dichiarava l' “tenuto alla ricostruzione e all'adeguamento del trattamento di pensione categoria …..tenendo conto della contribuzione dovuta per il periodo1.1.93- CP_ 30.11.96….”; domanda giudiziale scaturita da quanto in via amministrativa liquidava, limitato al solo periodo dal luglio 2012, per euro 6025,32 ovvero nei limiti del quinquennio dalla richiesta.
Il Tribunale rigettava la pretesa. Sottolineava che in quel giudicato non vi era alcuna statuizione sulla
“debenza ….di eventuali arretrati…in dipendenza della detta ricostruzione…” avendo rilevato quel
Giudice del “primo” giudizio sulla contribuzione “….., non essendo stata avanzata da parte del ricorrente alcuna domanda di accertamento o di condanna in relazione agli eventuali arretrati derivanti dal ricalcolo….”. Rigettava -in base alla giurisprudenza di legittimità sull'impedimento di mero fatto- la tesi della non pretendibilità della considerazione della contribuzione differenziale anteriormente all'accertamento giudiziale poi ottenuto.
Il appellante riallega il periodo di lavoro svolto tra il dicembre 1961 ed il novembre 1996 e Pt_1
le precedenti azioni giudiziali;
ripropone la censura di errore nella delimitazione di differenze solo al quinquennio anteriore alla domanda amministrativa di riliquidazione, seguente quest'ultima il giudicato favorevole sulla maggior contribuzione dovuta;
sottolinea come il giudizio non tratti la contribuzione pregressa, come erroneamente inteso dal primo Giudice, ma importi derivanti dalla dovuta e necessaria riliquidazione dei ratei maturati da dicembre 1996 ovvero da quando in godimento la pensione;
che, quindi, non si trattava di applicare una prescrizione quinquennale ma, al
CP_ più, la prescrizione decennale calcolando tale periodo a ritroso dalla notifica del ricorso ad avvenuta il 25.9.07, trattando la domanda una ricostituzione della pensione;
concludeva per l'accoglimento della pretesa di cui al ricorso introduttivo del primo grado, riquantificata in euro
43421,39 ovvero euro 42822,14.
CP_ si è costituito anche nel presente grado, per la conferma della sentenza gravata.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato. CP_ La tesi, riproposta da per cui da quel giudicato si ricava un obbligo di “fare” ma non di “dare”
è monca: il giudicato investe non solo la “ricostruzione” ma anche l' “adeguamento” della pensione epperò, è proprio in quella sentenza invocata già nel primo grado di questo giudizio in quanto passata in giudicato (ovvero la sentenza del Tribunale di Benevento di cui in narrativa) che è presente è
l'ulteriore accertamento (già sottolineato dalla sentenza qui gravata) della mancata proposizione di una domanda -unitamente a quella di ricostruzione della pensione posta in quella sede come accertamento - di una condanna al pagamento delle differenze derivanti dalla riliquidazione del rateo con la decorrenza dal tempo del congedo.
Da ciò consegue la conseguenza negativa per l'odierno appellante in ragione del principio pacifico operante in materia: la domanda di accertamento delle mansioni superiori -e del connesso diritto alla ricostruzione pensionistica conseguente all'accertamento di differenze retributive- interrompe la relativa prescrizione ma non può dirsi si estenda al diritto a ratei pregressi. Sul punto vedasi Cass.
2003/17, secondo cui la sentenza passata in giudicato, per poter determinare la conversione del termine di prescrizione, deve essere "di condanna", come esplicitamente sancito dall'art. 2953 c.c., e cioè consistere in un provvedimento giudiziale definitivo che imponga, a chi vi è obbligato,
l'esecuzione della prestazione dovuta per il soddisfacimento del diritto altrui fatto valere, con conseguente esclusione, dall'ambito di applicabilità della norma, delle sentenze di mero accertamento.
Nella specie, la Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia impugnata, che aveva ritenuto inidonea, ai fini di tale conversione rispetto alle conseguenti differenze retributive, una sentenza che si era limitata ad attestare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Ancora, secondo Cass. 22751/04 affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell'art. 2943, comma 4, c.c., deve contenere l'esplicitazione di una pretesa, ovvero una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora;
l'accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici. Nella specie, secondo la Corte di Cassazione correttamente il giudice di merito aveva escluso che tale elemento oggettivo, idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto di credito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, fosse ravvisabile nella domanda giudiziale di accertamento della natura subordinata del rapporto e nell'impugnazione del licenziamento proposta senza avanzare alcuna pretesa relativa a crediti diversi dal risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, e formulando nello stesso atto solo una generica riserva di agire in un separato giudizio.
Ricorrente ben avrebbe potuto, dovuto, inserire in quella pretesa anche quella di pagamento delle
CP_ differenze al fine di ottenere un “risultato” interruttivo;
la domanda giudiziale verso del 2007 CP_ non poteva interferire con il decorso della prescrizione non già, prima, utilmente interrotto e non poteva che limitare il dovuto al quinquennio anteriore alla domanda di pagamento a seguito di ricostituzione che, prima, non era preceduta da alcuna corrispondente manifestazione, anche stragiudiziale, di volontà di riceversi alcunchè in ragione dell'invocato diritto all'adeguamento pensionistico.
Ancora, si deve qui riaffermare il principio espresso in legittimità sulla irrilevanza dell'impedimento di fatto al decorso della prescrizione, riguardo al quale non è dato rilevare alcun rilevante travisamento da parte del primo Giudice nelle cui motivazioni (il Tribunale facendo riferimento , piuttosto che a differenze su ratei di pensione tra il 1996 ed il 2012 che è l'oggetto della causa, alla prescrizione della contribuzione) il richiamo alla prescrizione contributiva, seppure equivoco, può essere corretto limitando la condivisione alla sola valorizzazione della giurisprudenza sulla irrilevanza del dubbio / impedimento di fatto (Cass. 17331/16 e Cass. 14571/17); per il resto il giudizio in primo grado, secondo questa Corte, è correttamente incentrato sul ”peso” ed incidenza effettiva del giudicato invocato.
Vi è solo quindi tale chiarimento da fare, idoneo a giustificare la compensazione delle spese del presente grado tra le parti in ragione dell'equivoco che può avere ingenerato nella rappresentazione di un motivo idoneo alla impugnazione;
chiarimento per cui il riferimento del primo Giudice non inficia l'esito del giudizio.
La Corte, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) spese di lite del presente grado di giudizio compensate tra le parti.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 2.4.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 2.4.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1748/20 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Leopoldo Spedaliere ed Ermanno Spedaliere Parte_1
APPELLANTE
E
CP_ in persona del presidente p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 30.7.20 parte appellante in epigrafe impugnava la sentenza 1470/19 del 13.12.19 con la quale il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del
CP_ lavoro, aveva giudicato il suo ricorso con richiesta di condanna di al pagamento delle differenze su ratei di pensione maturati dal dicembre 1996 (epoca di suo congedo lavorativo) al giugno 2012
CP_ (epoca in cui si arrestava a ritroso la determinazione di seguita alla propria domanda amministrativa di pagamento del 2017) per euro 46141,05; ciò sulla base di due sentenze favorevoli passate in giudicato con accertamento, una emessa dal Tribunale di Nola n. 3866/15 affermativa del suo diritto al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori e connesse differenze retributive (nell'ambito di rapporto lavorativo alle dipendenze di Telecom spa), l'altra, del Tribunale CP_ di Benevento n. 367/17, che dichiarava l' “tenuto alla ricostruzione e all'adeguamento del trattamento di pensione categoria …..tenendo conto della contribuzione dovuta per il periodo1.1.93- CP_ 30.11.96….”; domanda giudiziale scaturita da quanto in via amministrativa liquidava, limitato al solo periodo dal luglio 2012, per euro 6025,32 ovvero nei limiti del quinquennio dalla richiesta.
Il Tribunale rigettava la pretesa. Sottolineava che in quel giudicato non vi era alcuna statuizione sulla
“debenza ….di eventuali arretrati…in dipendenza della detta ricostruzione…” avendo rilevato quel
Giudice del “primo” giudizio sulla contribuzione “….., non essendo stata avanzata da parte del ricorrente alcuna domanda di accertamento o di condanna in relazione agli eventuali arretrati derivanti dal ricalcolo….”. Rigettava -in base alla giurisprudenza di legittimità sull'impedimento di mero fatto- la tesi della non pretendibilità della considerazione della contribuzione differenziale anteriormente all'accertamento giudiziale poi ottenuto.
Il appellante riallega il periodo di lavoro svolto tra il dicembre 1961 ed il novembre 1996 e Pt_1
le precedenti azioni giudiziali;
ripropone la censura di errore nella delimitazione di differenze solo al quinquennio anteriore alla domanda amministrativa di riliquidazione, seguente quest'ultima il giudicato favorevole sulla maggior contribuzione dovuta;
sottolinea come il giudizio non tratti la contribuzione pregressa, come erroneamente inteso dal primo Giudice, ma importi derivanti dalla dovuta e necessaria riliquidazione dei ratei maturati da dicembre 1996 ovvero da quando in godimento la pensione;
che, quindi, non si trattava di applicare una prescrizione quinquennale ma, al
CP_ più, la prescrizione decennale calcolando tale periodo a ritroso dalla notifica del ricorso ad avvenuta il 25.9.07, trattando la domanda una ricostituzione della pensione;
concludeva per l'accoglimento della pretesa di cui al ricorso introduttivo del primo grado, riquantificata in euro
43421,39 ovvero euro 42822,14.
CP_ si è costituito anche nel presente grado, per la conferma della sentenza gravata.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato. CP_ La tesi, riproposta da per cui da quel giudicato si ricava un obbligo di “fare” ma non di “dare”
è monca: il giudicato investe non solo la “ricostruzione” ma anche l' “adeguamento” della pensione epperò, è proprio in quella sentenza invocata già nel primo grado di questo giudizio in quanto passata in giudicato (ovvero la sentenza del Tribunale di Benevento di cui in narrativa) che è presente è
l'ulteriore accertamento (già sottolineato dalla sentenza qui gravata) della mancata proposizione di una domanda -unitamente a quella di ricostruzione della pensione posta in quella sede come accertamento - di una condanna al pagamento delle differenze derivanti dalla riliquidazione del rateo con la decorrenza dal tempo del congedo.
Da ciò consegue la conseguenza negativa per l'odierno appellante in ragione del principio pacifico operante in materia: la domanda di accertamento delle mansioni superiori -e del connesso diritto alla ricostruzione pensionistica conseguente all'accertamento di differenze retributive- interrompe la relativa prescrizione ma non può dirsi si estenda al diritto a ratei pregressi. Sul punto vedasi Cass.
2003/17, secondo cui la sentenza passata in giudicato, per poter determinare la conversione del termine di prescrizione, deve essere "di condanna", come esplicitamente sancito dall'art. 2953 c.c., e cioè consistere in un provvedimento giudiziale definitivo che imponga, a chi vi è obbligato,
l'esecuzione della prestazione dovuta per il soddisfacimento del diritto altrui fatto valere, con conseguente esclusione, dall'ambito di applicabilità della norma, delle sentenze di mero accertamento.
Nella specie, la Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia impugnata, che aveva ritenuto inidonea, ai fini di tale conversione rispetto alle conseguenti differenze retributive, una sentenza che si era limitata ad attestare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Ancora, secondo Cass. 22751/04 affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell'art. 2943, comma 4, c.c., deve contenere l'esplicitazione di una pretesa, ovvero una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora;
l'accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici. Nella specie, secondo la Corte di Cassazione correttamente il giudice di merito aveva escluso che tale elemento oggettivo, idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto di credito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, fosse ravvisabile nella domanda giudiziale di accertamento della natura subordinata del rapporto e nell'impugnazione del licenziamento proposta senza avanzare alcuna pretesa relativa a crediti diversi dal risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, e formulando nello stesso atto solo una generica riserva di agire in un separato giudizio.
Ricorrente ben avrebbe potuto, dovuto, inserire in quella pretesa anche quella di pagamento delle
CP_ differenze al fine di ottenere un “risultato” interruttivo;
la domanda giudiziale verso del 2007 CP_ non poteva interferire con il decorso della prescrizione non già, prima, utilmente interrotto e non poteva che limitare il dovuto al quinquennio anteriore alla domanda di pagamento a seguito di ricostituzione che, prima, non era preceduta da alcuna corrispondente manifestazione, anche stragiudiziale, di volontà di riceversi alcunchè in ragione dell'invocato diritto all'adeguamento pensionistico.
Ancora, si deve qui riaffermare il principio espresso in legittimità sulla irrilevanza dell'impedimento di fatto al decorso della prescrizione, riguardo al quale non è dato rilevare alcun rilevante travisamento da parte del primo Giudice nelle cui motivazioni (il Tribunale facendo riferimento , piuttosto che a differenze su ratei di pensione tra il 1996 ed il 2012 che è l'oggetto della causa, alla prescrizione della contribuzione) il richiamo alla prescrizione contributiva, seppure equivoco, può essere corretto limitando la condivisione alla sola valorizzazione della giurisprudenza sulla irrilevanza del dubbio / impedimento di fatto (Cass. 17331/16 e Cass. 14571/17); per il resto il giudizio in primo grado, secondo questa Corte, è correttamente incentrato sul ”peso” ed incidenza effettiva del giudicato invocato.
Vi è solo quindi tale chiarimento da fare, idoneo a giustificare la compensazione delle spese del presente grado tra le parti in ragione dell'equivoco che può avere ingenerato nella rappresentazione di un motivo idoneo alla impugnazione;
chiarimento per cui il riferimento del primo Giudice non inficia l'esito del giudizio.
La Corte, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) spese di lite del presente grado di giudizio compensate tra le parti.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 2.4.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone