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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valeria Protano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2067/2019 del R.G.A.C.C, posta in decisione con provvedimento del 21/11/2024 e vertente
TRA
AR NC, C.F. [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Alessandro Guarino, giusta procura in calce all'atto di citazione, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Melito di Napoli, alla via delle Azalee n.3;
-attore-
E
IA DI BENEVENTO, P.IVA e C.F. 92002770623, in persona del Presidente p.t., dr.
IO Di Maria, elettivamente domiciliata in Benevento, alla via NI Calandra, n. 5, presso l'avv. Luigi D'Arienzo, che la rappresenta e difende giusta determinazione n. 2072 del 05/9/2019 dell'Avvocatura Provinciale e giusta procura in calce all'atto di costituzione;
– convenuta –
ANAS S.p.A., C.F. 80208450587, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Camilleri e con lo stesso elettivamente domiciliata in Benevento, alla via Giustiniani n.1, giusta procura in calce all'atto di costituzione;
-terzo chiamato in causa -
OGGETTO: responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.;
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 11/10/2024, conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate;
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 06/5/2019, IL ZO, deducendo che, in data
24/4/2016, allorché era alla guida del proprio motociclo sulla SS 372, nei pressi del km 49 +300, subiva una rovinosa caduta a causa del manto stradale dissestato, citava in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, la Provincia di Benevento, in persona del suo Presidente p.t., per ivi sentirla condannare “al ristoro dei danni alla moto e al danno da lesione fisica determinata in euro 69.996,44, oltre svalutazione monetaria e interessi a far data dal giorno del sinistro sino al soddisfo o a quella diversa somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà più congrua, ed il tutto nei limiti della competenza per valore del giudice adito, non superiore ad euro 260.000,00. Con
1 vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore”. Precisamente, l'attore premetteva:
● di essere esclusivo proprietario del motociclo AR AV tg. AC74459;
● che il giorno 24/4/2016, alle ore 13:45 circa, percorreva alla guida dell'anzidetta moto la SS
372 in direzione Benevento, a regolare andatura, unitamente ad un gruppo di circa 30 motociclisti, allorquando, nei pressi del Km 49+300, a causa di giunti stradali dissestati, che presentavano avvallamenti non ben visibili né prevedibili, rovinava a terra;
● a seguito dell'evento, il motociclo AR AV, di sua proprietà, riportava ingenti danni ammontanti ad euro 4.193,44, oltre IVA, come meglio specificati nel preventivo tecnico di riparazione a firma della Concessionaria RED BRIDGES MOTORS S.R.L.;
● sempre a seguito della anzidetta caduta, IL riportava lesioni personali tali da richiedere l'intervento dell'Ambulanza, che lo trasportava presso l'Ospedale Sacro Cuore di Gesù di
Benevento, dove gli veniva diagnosticata una frattura sottocapitata del femore destro e veniva sottoposto ad intervento di posizionamento di artroprotesi per il trattamento della frattura del collo femore destro;
● era configurabile la totale responsabilità della Provincia di Benevento, quale proprietaria della strada, in quanto, a norma dell'art. 2051 e/o 2043 c.c., la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e affinché tale responsabilità possa configurarsi è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi, al riguardo, la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza;
● era stato dichiarato guarito con postumi da lesione, determinati, come da perizia medico legale di parte, nella percentuale del 18/20% a titolo di danno biologico permanente, oltre a 30 giorni di
ITT, 30 giorni di ITP al 50%, 30 giorni di ITM al 25% e, pertanto, aveva diritto ad un risarcimento per lesioni personali ammontante a complessivi euro 65.803,00;
● invocava, pertanto, il diritto al risarcimento dei danni da lesioni e, quindi, il danno biologico ex art. 2043 c.c., nonché il danno patrimoniale ex art. 2059 c.c., per i danni subiti e subendi ex art. 1226 c.c., danno morale, danno esistenziale, danno da vita di relazione e spese, nonché il danno alla moto quantificato in euro 4.193,44, come da apposito preventivo della Concessionaria
RED BRIDGES MOTORS SRL.
Si costituiva la Provincia di Benevento, in persona del suo Presidente p.t., con comparsa di costituzione e risposta depositata il 09/9/2019, deducendo:
● il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la strada statale 372, al km 49+300, non rientrava nel patrimonio della Provincia di Benevento e, quindi, non era sotto la custodia di tale
Ente e, all'uopo, produceva il nuovo stradario della Provincia di Benevento;
● nel merito, contestava le circostanze di tempo e di luogo, come narrate dall'attore, e negava l'esistenza di un'anomalia non visibile né prevedibile sulla sede stradale;
riteneva che, come da ricostruzione della dinamica operata dagli agenti di Polizia Stradale, l'evento dedotto dall'attore fosse stato causato per evitare l'impatto con la moto che lo procedeva che, a sua volta, era caduta a terra;
● contestava altresì il quantum richiesto in quanto non suffragato da idonea documentazione.
Pertanto, insisteva per la declatoria di carenza di legittimazione passiva della Provincia e per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione in favore dell'avvocato.
2 A seguito della prima udienza di comparizione delle parti, con ordinanza resa in data 26/9/2019, il G.I., su istanza di parte attorea, autorizzava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ANAS, fissando nuova udienza al 13/3/2020.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20/2/2020, si costituiva in giudizio l'ANAS, regolarmente citata dall'attore, contestando l'an debeatur e il quantum debeatur per le seguenti ragioni:
● il sinistro stradale verificatosi il 24.4.2016 non era imputabile in alcun modo alla responsabilità della società convenuta;
● il tratto di strada in questione, invero, risultava senza anomalie e perfettamente adeguato; nel punto ove si sarebbe verificato il sinistro non era presente alcun giunto stradale e, al momento del sinistro, il manto stradale era bagnato;
● sulla strada percorsa dall'attore, inoltre, vi era adeguata segnaletica verticale e, nella specie, a circa 2 km prima del luogo del sinistro, vi era il segnale di pericolo per strada sdrucciolevole;
● l'evento dannoso era dovuto ad una improvvisa ed errata manovra del motociclista che lo portava a scivolare sull'asfalto reso viscido dalla pioggia.
Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda risarcitoria, in quanto infondata e non provata,
e per la condanna dell'attore alla rifusione di spese, diritti ed onorari di lite.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., in un primo momento la causa veniva direttamente rinviata ex art. 281 sexies c.p.c., avendo il G.I., al tempo titolare della causa, rilevato l'assenza in atti dell'atto di citazione notificato;
successivamente, accertata l'esistenza dell'atto di citazione nel fascicolo cartaceo dell'attore, con provvedimento del 31/10/2022, la causa veniva istruita tramite prova testimoniale;
con il medesimo provvedimento, veniva altresì disposta consulenza tecnica con il perito, Angelo Russo, nonché perizia medico legale tramite il dr. Ottaviano Grasso.
Assegnato il fascicolo alla scrivente in data 04/9/2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni dell'11/10/2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, sebbene la questione non sia oggetto di contrasto tra le parti, appare doveroso precisare che l'azione de qua è procedibile per aver parte attrice documentato l'avvio del procedimento di negoziazione assistita ex art. 4 del D.Lgs n. 132/2014, la cui istanza risulta proposta sia nei confronti di ANAS S.P.A. che nei confronti della Provincia (cfr. allegati dal n. 2 al n. 4 della documentazione acclusa al fascicolo cartaceo di parte attorea).
Nello specifico, l'invito alla negoziazione non aveva seguito atteso che le richieste dell'istante restavano prive di qualunque riscontro, né risulta fornita differente prova da parte delle convenute.
Ciò premesso, la domanda attorea merita di essere parzialmente accolta per le ragioni a seguire.
Si osserva che la fattispecie che ci occupa attiene alla rovinosa caduta dal motociclo AR
AV subita dal motociclista, IL ZO, sulla strada statale 372, esattamente al km 49
+300, il giorno 24/4/2016, alle ore 13,45 circa, mentre si trovava insieme ad un gruppo di altri motociclisti per un raduno.
A fondamento della pretesa risarcitoria, IL ZO assumeva la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o 2043 c.c. della convenuta Provincia di Benevento e della terza chiamata in
3 causa ANAS S.P.A., stante la presenza di avvallamenti stradali e giunti dissestati, e riteneva esistente il nesso di causalità tra la res in custodia e l'evento sinistroso.
Ciò posto, in punto di diritto, occorre evidenziare che per lungo tempo la Suprema Corte, con riguardo alla responsabilità dell'Ente gestore o proprietario di una strada per i danni subiti dagli utenti, ha affermato che la pubblica amministrazione fosse soggetta non soltanto ai limiti derivanti da norme di legge, regolamentari e tecniche, ma anche alle regole di comune prudenza e diligenza, fra le quali emergeva il principio del neminem laedere.
In ossequio a tale principio, la responsabilità della p.a. veniva sussunta nell'ambito del paradigma dell'art. 2043 c.c. (v. Cass. Civ., sent. n. 10132 del 26.05.2004; Cass. Civ., sent. 19653 del 01.10. 2004) alla cui stregua l'ente proprietario della strada era tenuto a far sì che essa non presentasse un'insidia o trabocchetto, ovvero una situazione di pericolo occulto per l'utente in quanto non prevedibile né evitabile, gravando, invece, sull'utente, cioè sul soggetto fruitore della strada, non solo la prova del danno e del nesso eziologico tra lo stesso e la cosa custodita, ma anche la violazione degli obblighi di vigilanza da parte della P.a. e della natura occulta e imprevedibile del pericolo.
Successivamente, tuttavia, la Suprema Corte ha rivisto il proprio orientamento, affermando che la responsabilità dell'Ente per i danni subiti dagli utenti in relazione a carenza di manutenzione di beni pubblici debba essere ricondotta nel paradigma della responsabilità di cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. poiché si presta ad una “migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco, in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico ed al sentire sociale” (ex multis, Cass. Civ., n. 3651/2006; n. 20427/2008; n. 8157/2009).
Ciò nonostante, stante la diversità di indirizzi sulla conformazione della responsabilità del custode (nella specie, in ordine alla prova liberatoria), è stato necessario fare ulteriormente chiarezza con le note sentenze della Cassazione, nn. 2480 e 2481 del 2018, affermando i seguenti principi di diritto, di recente richiamati anche da Cass. Civile Ord. S.U. 20943/2022:
- a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno
o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
- b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
- c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
- d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole
4 cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Ciò premesso e venendo al caso di specie, il fatto per cui è causa è certamente sussumibile nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., il quale recita che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Circa il potere esercitato sulla res dalla p.a. e dedotto in causa, va osservato che, in ragione delle deduzioni delle parti e della documentazione in atti, è circostanza incontestata che il sinistro si verificava lungo la strada statale 372, al km 49 +300, in proprietà e in gestione dell'ANAS.
Tanto si evince dal nuovo stradario della provincia di Benevento, prodotto dalla Provincia stessa nella propria comparsa, in cui, effettivamente, detto tratto di strada non figura.
Al contempo ANAS, nel costituirsi in giudizio, nulla contestava circa la propria competenza e, nel corso del sopralluogo che si svolgeva in presenza del CTU nominato in giudizio, il consulente di parte della stessa, Ing. Lorenzo Gorini, produceva scheda informativa dalla quale risultava che quel tratto stradale rientrava nella proprietà della suddetta.
Alla medesima soluzione è pervenuto il CTU nominato dal Tribunale, Angelo Russo, il quale, nell'accertare la proprietà della strada, rilevava che “la competenza della sede stradale risulta essere Anas S.p.A., come evince anche dalla documentazione prodotta anche dal ctp Parte
Convenuta Anas Ing. Lorenzo Gorini”.
Se ne ricava che alcun potere di amministrazione e gestione è configurabile in capo alla
Provincia di Benevento, della quale, tuttavia, non va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva.
L'eccezione preliminare avanzata dalla Provincia, infatti, è da qualificarsi piuttosto come questione di merito inerente la titolarità dal lato passivo del rapporto controverso sottoposto agli ordinari oneri probatori delle parti secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. Civ., SS.UU., 16 febbraio 2016 n. 2951: “Deve essere condivisa la distinzione tra legittimazione al processo e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione e deve essere condivisa l'affermazione per cui il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda”.[…]. L'istituto della "legittimazione ad agire" si iscrive nella cornice del "diritto all'azione", il diritto di agire in giudizio. L'azione a tutela del diritto costituisce momento essenziale di un ordinamento perché solo per essa si può parlare di giuridicità dell'ordinamento. Se un diritto non è tutelabile, non è un diritto.(…) Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale
l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno
5 implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile”).
Ciò chiarito in ordine al soggetto che esercita il potere di fatto sul luogo teatro del sinistro, ritiene questo Tribunale che possa ritenersi accerta la parziale responsabilità di ANAS S.P.A. nella causazione dell'evento per cui è causa stante la presenza sul tratto stradale di un giunto mal tenuto.
A tal proposito assume rilevanza il Prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti redatto dalla polizia stradale di Benevento intervenuta sul luogo del sinistro che, dopo aver espressamente accertato lo stato di dissesto del fondo stradale, ricostruisce la seguente dinamica:
TA IO, alla guida del motociclo tg. AC75065, con a bordo anche GA IK, in qualità di passeggera, percorreva la ss. 372 con direzione di marcia Caianello – Benevento, facente parte di un gruppo di circa 40 motociclisti, tutti con la stessa direzione di marcia.
Giunto all'altezza del km 49+450, dove la strada si presenta in leggera discesa, curvilinea verso sinistra a visuale libera e con il fondo stradale bagnato per la pioggia in atto e con il piano viabile che presentava i giunti del viadotto sconnessi, probabilmente proprio a causa di tale concomitanza di situazioni perdeva il controllo del motociclo rovinando a terra. A seguito di questa caduta, IL ZO, alla guida del motociclo tg. AC74559, che lo seguiva nella marcia e che faceva parte dello stesso gruppo, per evitare il contatto e a causa delle avverse condizioni del piano viabile perdeva anch'esso il controllo del motociclo rovinando a sua volta a terra”.
Invero, la richiamata dinamica degli eventi risulta essere stata confermata in sede di assunzione della prova orale.
Il teste TE NO LI, che il giorno dell'incidente percorreva insieme all'attore e ad altri motociclisti lo stesso tratto di strada, ha riferito: “Ricordo che percorrevamo la telesina in direzione Benevento. Aveva piovuto ma in quel momento non pioveva. L'intero tratto di strada era in evidente dissesto sia del manto stradale che dei giunti. Giunti in un tratto di strada leggermente in discesa, ZO, che stava davanti a me in fila, all'improvviso cade per evitare un giunto che era rotto. Preciso che davanti a lui c'era già una moto a terra e proprio per evitare la moto a terra non ha potuto non evitare il giunto disconnesso. La moto a terra non poteva essere evitata se non passando su quel tratto di giunto. Ha tentato di evitare la moto frenando ma non è riuscito”.
Allo stesso modo, il teste, IO NI, ha dichiarato: “Percorrevamo la telesina in direzione
Benevento in un tratto in discesa con curva verso sinistra a velocità non sostenuta perché aveva appena piovuto, la strada è piena di autovelox e ogni tanto c'era qualche buca con manto dissestato. Non ricordo di aver visto cartelli indicanti strada dissestati, ricordo solo cartelli indicanti la presenza di autovelox e segnali di limite di velocità. Io seguivo, preceduto da altra moto, l'attore e ad un tratto, per evitare una moto a terra ha sterzato ed è caduto perché è andato a finire con la ruota in un giunto che era saltato”.
I summenzionati testi, indifferenti e appartenenti al gruppo di motociclisti con cui viaggiava l'attore, in maniera univoca e scevra da contraddizioni, hanno entrambi confermato la dinamica del sinistro ossia che l'evento si verificava per la presenza di un giunto stradale dissestato in cui la moto dell'attore impattava dopo aver effettuato una sterzata al fine di evitare un altro motociclista che viaggiava davanti a lui e che era caduto a terra.
6 Anche il consulente tecnico di parte, Ing. Lorenzo Gorini, sentito in giudizio nel contraddittorio delle parti, si è limitato a riferire che il luogo teatro dell'evento non presentava anomalie al momento della redazione della perizia e al momento del sopralluogo con il CTU (risalente a gennaio 2023) ma nulla ha potuto riferire circa lo stato dei luoghi al momento della verificazione del sinistro.
Peraltro, il teste intimato dall'ANAS, Vallefuoco Gennaro, illo tempore capo nucleo ANAS, in sede di escussione della prova, ha dichiarato che il giorno dell'incidente non veniva allertata l'ANAS, e quindi, non vi era stato l'intervento sul luogo della società, la quale, dunque, deve ritenersi non abbia potuto constatare le obiettive caratteristiche della strada al tempo dell'accaduto.
Anzi, in relazione all'esatta descrizione dello stato dei luoghi, il Consulente tecnico nominato dal
Tribunale e chiamato ad effettuare l'esatta descrizione dello stato dei luoghi, se, da un lato, riferiva che al tempo dell'accesso (gennaio 2023) sul luogo teatro del sinistro non si riscontravano anomalie, come veniva fatto rilevare dall'Ing. Gorini Lorenzo per l'ANAS, dall'altro, concludeva che lo stato dei luoghi corrispondeva tecnicamente a tutto quanto rilevato anche dal Comando di Polizia Stradale di Benevento e che, infatti, sui luoghi di causa alla data di accesso, si accertava la presenza di due giunti sulla sede stradale.
È appena il caso di precisare che a tali conclusioni il CTU perveniva, in contraddittorio con le parti presenti, a seguito del rilievo topo-planimetrico del luogo teatro del denunciato sinistro effettuato con l'utilizzo del drone, fotografando l'area del sinistro, rilevando sui luoghi di causa, anche alla data di accesso, la presenza dei giunti e tracciando sulla sede stradale la loro posizione unitamente ai rilievi metrici.
Non sussiste ragione di dissentire dalle conclusioni rassegnate dal CTU, considerata l'attendibilità logica dei metodi utilizzati ed in mancanza di specifica prova contraria da parte della convenuta secondo i criteri di riparto dell'onere probatorio che, come si è visto, regolano la vicenda.
Ebbene, sul punto, si osserva che “affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo
o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; per contro, ove
l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o
l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ.” (cfr. testualmente
Cass. civ. 15042/2008).
La responsabilità, in buona sostanza, resta esclusa solo attraverso la prova, fornita dalla P.A., che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi che nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza avrebbero potuto essere rimosse, venendo quindi ad integrare il cd. caso fortuito che la norma dell'art. 2051 c.c. configura quale scriminante della responsabilità del custode. L'onere della prova delle circostanze che escludono la responsabilità è, quindi, a carico dell'amministrazione interessata: del resto, il custode del bene demaniale destinato all'uso
7 pubblico è esposto a fattori di rischio molteplici imprevedibili e potenzialmente indeterminati a causa dei comportamenti tenuti dagli innumerevoli utilizzatori, che la P.A. non può escludere dall'ingerenza sul bene (a differenza di un privato cittadino). Cosicché sarà la tipologia del fattore determinante il danno a costituire valido criterio per delimitare le ipotesi di responsabilità da quelle di assenza di imputabilità dell'evento dannoso. Nel caso che ci occupa appare evidente che l'espletamento da parte dell'ente comunale degli interventi dovuti (di manutenzione della strada e, segnatamente, del giunto in questione), avrebbe consentito di evitare il verificarsi del sinistro atteso che la caduta è stata causata dall'impatto tra la ruota ed il giunto e che, peraltro, la manovra dell'attore veniva posta in essere al fine di evitare un altro utente della strada che, dalla documentazione in atti (cfr. verbale della Polizia) e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, rovinava a terra, verosimilmente, (anche) a causa di quel giunto.
Tanto premesso, va nondimeno rilevato che il comportamento dell'attore ha concorso, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., alla causazione dell'evento.
Difatti, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (cfr., fra le altre, Cass. n. 34886/2021).
Orbene, nel caso di specie, in base alle deposizioni dei testi e al verbale della Polizia, deve convenirsi che l'andatura del motoveicolo (in fila con altri motociclisti), le caratteristiche della strada (leggermente in discesa e a tratti dissestata), le condizioni di tempo e di visibilità (aveva appena piovuto e l'asfalto era bagnato), imponevano a IL di prestare maggiore attenzione nel percorrere la strada in base allo standard di diligenza che è dato attendersi da una persona di normale avvedutezza, secondo lo schema di cui all'art. 1176 c.c. (cfr., fra le altre, Cass. n.
34886/2021).
Alla luce di ciò, si ritiene che l'attore abbia concorso a causare l'evento nella misura del 30%.
*****
Accertata, quindi, la parziale responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ANAS, passando al quantum risarcitorio, occorre chiarire quali siano stati i danni eziologicamente ricollegabili al sinistro ed effettivamente subiti dall'attore.
Sotto il profilo del danno non patrimoniale, deve premettersi che per ormai consolidato principio giurisprudenziale, le espressioni “danno esistenziale” e “danno biologico” (invocate dall'attore nell'atto di citazione) non esprimono distinte categorie di danno, tantomeno l'uno può considerarsi una sottocategoria dell'altro, trattandosi, piuttosto, di locuzioni meramente descrittive dell'unica categoria di danno, onnicomprensiva, che è quella del danno non
8 patrimoniale, da identificarsi nel danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non aventi carattere economico-patrimoniale (Cass. S.U. 26972/2008).
Sotto il profilo del danno biologico, appaiono condivisibili, nonché rimaste prive di confutazione, le conclusioni della CTU espletata in corso di causa, secondo cui “La frattura femorale è effettivamente stata causata dalla rovinosa caduta riferita;
il ricorrente allo stato è portatore di una protesi, esiste una discreta limitazione dei movimenti flessoestensori dell'anca dx con dolore alle sollecitazioni estreme;
protesi in sede”.
Su tale base il giudizio medicolegale è stato il seguente: Inabilità temporanea 100%: 30 giorni,
Inabilità temporanea al 50%: 30 giorni, Inabilità temporanea al 25% 30 giorni, Invalidità permanente 9%.
Alla luce di ciò, deve essere risarcito il danno patito dalla parte attorea in conseguenza dei fatti di cui è causa, in base alle risultanze dell'accertamento peritale e in applicazione dei criteri di cui alle tabelle per la liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano nel 2024 – in uso presso questo Tribunale - che costituiscono, per giurisprudenza di legittimità pacifica, un valido strumento per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ex art. 1226 c.c..
In tale prospettiva, viene riconosciuta a IL ZO, tenuto conto dell'età al momento del sinistro (35 anni) e delle richiamate tabelle milanesi, un risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di 9 punti percentuali di invalidità pari ad € 18.214,00 per danno biologico permanente ed € 6.037,50 per danno biologico temporaneo, per complessivi € 25.251,50.
Con riferimento agli ulteriori danni non patrimoniali, peraltro solo genericamente richiesti dall'attore - danno esistenziale, danno da vita di relazione – gli stessi non sono liquidabili in termini autonomi in quanto, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione “il grado di invalidità permanente indicato da un barème medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona (Cass. sent. n. 15924 del 2022; n. 10912 del 2018).
È infatti principio pacifico quello che il giudice, solo in presenza di particolari circostanze che valgano a superare le conseguenze ordinarie della lesione già assorbite nella liquidazione forfettaria delle tabelle, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste dalle anzidette tabelle, dandone adeguatamente conto nella motivazione.
Nel caso di specie, l'attore non ha fornito alcuna prova di aver subito danni alla sua sfera giuridica personale ulteriori rispetto a quelli ordinariamente riconosciuti, e le sue generiche doglianze relative al danno esistenziale e da vita di relazione sono già ricomprese nella liquidazione del danno non patrimoniale e non meritevoli di una liquidazione aggiuntiva.
Diversamente, con riferimento al danno morale, tale voce di danno “mantiene la sua autonomia
e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass. n. 25164 del 2020; in tal senso anche Cass.
n. 910/2018; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 28989/2019).
Ed, infatti, sempre secondo la Suprema Corte, con riferimento alla liquidazione del danno morale, si osserva che quest'ultimo, “pur conservando la piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinare
l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari
9 attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato … la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento” (cfr. Cass., Sez. III, sent. n. 20661/2024).
Nel caso di specie, merita accoglimento la domanda risarcitoria del danno morale patito dall'attore, la cui prova può ritenersi raggiunta in via presuntiva, considerata: - la natura dei traumi subiti - l'entità del danno permanente - la frustrazione provata dall'attore per essersi dovuto sottoporre al primo intervento chirurgico della sua vita - le lunghe cure subite e, di fatti, come ha ribadito il CTU medico legale, IL ZO veniva sottoposto, in data 26.4.2016, ad intervento chirurgico di artroprotesi di anca da cui residuava una cicatrice chirurgica di circa 12 cm lungo la superficie laterale della coscia e un discreto deficit flessoestensorio dell'anca destra con risveglio di dolore alle sollecitazioni estreme;
successivamente ha dovuto sostenere 20 sedute di rieducazione motoria attiva e passiva arto inferiore dx e rieducazione al passo.
Pertanto, dovendosi ricorrere, secondo la Cassazione, al solo criterio presuntivo, in mancanza di specifici elementi di prova offerti da parte attrice, appare adeguato riconoscere il danno morale
(inteso come sofferenza interiore, pretium doloris) nella misura del 25% di quanto liquidato a titolo di invalidità permanente (criterio minimo a fronte di un “range” applicabile, in Tabella, oscillante dal minimo del 25% ad un massimo del 50%), corrispondente all'importo di €
4.553,50.
Va, quindi, riconosciuta a titolo di danno biologico (permanente e temporaneo) e morale la somma complessiva di € 29.805,00 che, al netto del concorso di colpa, va ridotta ad € 20.863,50, che deve essere anzitutto oggetto di devalutazione da luglio 2024 (data di pubblicazione delle
Tabelle) alla data del fatto (26.4.2016), poiché liquidata sulla scorta delle tabelle vigenti
(aggiornate al 2024).
Sulla somma devalutata (€ 17.314,11), vanno poi riconosciuti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995.
La rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale. Inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi che hanno la funzione di coprire il ritardo.
In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale, ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta.
L'operazione deve essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass., SS..UU., n. 1712/1995: “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con
10 riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”.
Nel caso di specie, dovranno applicarsi gli interessi legali sulla somma dovuta a titolo di risarcimento rivalutata anno per anno (dalla data del fatto) e fino a gennaio 2025 (ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), per complessivi € 23.079,58.
Quanto, invece, ai danni patrimoniali, risultano documentate spese mediche per euro 131,57 che vanno riconosciute e rimborsate al danneggiato, previa applicazione degli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno (€ 175,38).
Inoltre, risulta provato il danno cagionato al motociclo su cui viaggiava IL ZO al momento del sinistro.
Al riguardo, si prende atto che nel corso del giudizio, il Consulente tecnico incaricato della quantificazione dei danni patrimoniali, sulla base della sola documentazione fotografica disponibile, con una motivazione condivisa da tutte le parti in causa e dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha stimato danni per € 2.369,66 a fronte di € 4.193,44, chiesti dall'attore, poiché non era stato possibile l'esame diretto del motociclo che, dopo l'incidente, era stato venduto con tutti i danni, senza essere stato dapprima riparato. Anche su detto importo, previa sua attualizzazione, vanno calcolati gli interessi legali (€ 3.158,76).
Le spese processuali seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del decisum (Cassazione S.U. n. 19014/2007), dell'attività istruttoria espletata, del comportamento delle convenute nel corso della negoziazione assistita, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, il tutto in applicazione dei valori medi tabellari di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I Sezione Civile, in persona del G.U. dr.ssa Valeria Protano, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da IL ZO contro la Provincia di
Benevento e ANAS S.P.A., ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accerta la parziale responsabilità di ANAS S.P.A. nella causazione dell'evento per cui è causa, in concorso al 30% con quella dell'attore, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c.; b) per l'effetto, condanna ANAS S.P.A.:
- al risarcimento in favore di IL ZO del danno non patrimoniale (biologico e morale) quantificato in € 23.079,58, oltre interessi legali fino al saldo effettivo;
- al risarcimento in favore di IL ZO delle spese mediche sostenute e documentate, quantificate nella somma di € 175,38, oltre interessi legali fino al saldo effettivo;
- al risarcimento in favore di IL ZO dei danni materiali subiti al motociclo
AR AV, quantificati nella somma di € 3.158,76, oltre interessi legali fino al saldo effettivo;
c) condanna ANAS S.P.A. a rifondere nei confronti della Provincia di Benevento e di IL ZO, con distrazione per quest'ultimo, in favore dell'avv. Alessandro Guarino, dichiaratosi procuratore antistatario, le spese di lite che liquida nella misura di euro € 7.616,00, ciascuno, oltre accessori di legge, se dovuti, e rimborso del contributo unificato e delle spese vive;
d) pone definitivamente in capo all'ANAS S.P.A. le spese di CTU liquidate come in atti. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
11 Così deciso in Benevento, il 12.03.25
Il Giudice Dott.ssa Valeria Protano
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valeria Protano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2067/2019 del R.G.A.C.C, posta in decisione con provvedimento del 21/11/2024 e vertente
TRA
AR NC, C.F. [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Alessandro Guarino, giusta procura in calce all'atto di citazione, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Melito di Napoli, alla via delle Azalee n.3;
-attore-
E
IA DI BENEVENTO, P.IVA e C.F. 92002770623, in persona del Presidente p.t., dr.
IO Di Maria, elettivamente domiciliata in Benevento, alla via NI Calandra, n. 5, presso l'avv. Luigi D'Arienzo, che la rappresenta e difende giusta determinazione n. 2072 del 05/9/2019 dell'Avvocatura Provinciale e giusta procura in calce all'atto di costituzione;
– convenuta –
ANAS S.p.A., C.F. 80208450587, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Camilleri e con lo stesso elettivamente domiciliata in Benevento, alla via Giustiniani n.1, giusta procura in calce all'atto di costituzione;
-terzo chiamato in causa -
OGGETTO: responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.;
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 11/10/2024, conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate;
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 06/5/2019, IL ZO, deducendo che, in data
24/4/2016, allorché era alla guida del proprio motociclo sulla SS 372, nei pressi del km 49 +300, subiva una rovinosa caduta a causa del manto stradale dissestato, citava in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, la Provincia di Benevento, in persona del suo Presidente p.t., per ivi sentirla condannare “al ristoro dei danni alla moto e al danno da lesione fisica determinata in euro 69.996,44, oltre svalutazione monetaria e interessi a far data dal giorno del sinistro sino al soddisfo o a quella diversa somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà più congrua, ed il tutto nei limiti della competenza per valore del giudice adito, non superiore ad euro 260.000,00. Con
1 vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore”. Precisamente, l'attore premetteva:
● di essere esclusivo proprietario del motociclo AR AV tg. AC74459;
● che il giorno 24/4/2016, alle ore 13:45 circa, percorreva alla guida dell'anzidetta moto la SS
372 in direzione Benevento, a regolare andatura, unitamente ad un gruppo di circa 30 motociclisti, allorquando, nei pressi del Km 49+300, a causa di giunti stradali dissestati, che presentavano avvallamenti non ben visibili né prevedibili, rovinava a terra;
● a seguito dell'evento, il motociclo AR AV, di sua proprietà, riportava ingenti danni ammontanti ad euro 4.193,44, oltre IVA, come meglio specificati nel preventivo tecnico di riparazione a firma della Concessionaria RED BRIDGES MOTORS S.R.L.;
● sempre a seguito della anzidetta caduta, IL riportava lesioni personali tali da richiedere l'intervento dell'Ambulanza, che lo trasportava presso l'Ospedale Sacro Cuore di Gesù di
Benevento, dove gli veniva diagnosticata una frattura sottocapitata del femore destro e veniva sottoposto ad intervento di posizionamento di artroprotesi per il trattamento della frattura del collo femore destro;
● era configurabile la totale responsabilità della Provincia di Benevento, quale proprietaria della strada, in quanto, a norma dell'art. 2051 e/o 2043 c.c., la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e affinché tale responsabilità possa configurarsi è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi, al riguardo, la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza;
● era stato dichiarato guarito con postumi da lesione, determinati, come da perizia medico legale di parte, nella percentuale del 18/20% a titolo di danno biologico permanente, oltre a 30 giorni di
ITT, 30 giorni di ITP al 50%, 30 giorni di ITM al 25% e, pertanto, aveva diritto ad un risarcimento per lesioni personali ammontante a complessivi euro 65.803,00;
● invocava, pertanto, il diritto al risarcimento dei danni da lesioni e, quindi, il danno biologico ex art. 2043 c.c., nonché il danno patrimoniale ex art. 2059 c.c., per i danni subiti e subendi ex art. 1226 c.c., danno morale, danno esistenziale, danno da vita di relazione e spese, nonché il danno alla moto quantificato in euro 4.193,44, come da apposito preventivo della Concessionaria
RED BRIDGES MOTORS SRL.
Si costituiva la Provincia di Benevento, in persona del suo Presidente p.t., con comparsa di costituzione e risposta depositata il 09/9/2019, deducendo:
● il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la strada statale 372, al km 49+300, non rientrava nel patrimonio della Provincia di Benevento e, quindi, non era sotto la custodia di tale
Ente e, all'uopo, produceva il nuovo stradario della Provincia di Benevento;
● nel merito, contestava le circostanze di tempo e di luogo, come narrate dall'attore, e negava l'esistenza di un'anomalia non visibile né prevedibile sulla sede stradale;
riteneva che, come da ricostruzione della dinamica operata dagli agenti di Polizia Stradale, l'evento dedotto dall'attore fosse stato causato per evitare l'impatto con la moto che lo procedeva che, a sua volta, era caduta a terra;
● contestava altresì il quantum richiesto in quanto non suffragato da idonea documentazione.
Pertanto, insisteva per la declatoria di carenza di legittimazione passiva della Provincia e per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione in favore dell'avvocato.
2 A seguito della prima udienza di comparizione delle parti, con ordinanza resa in data 26/9/2019, il G.I., su istanza di parte attorea, autorizzava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ANAS, fissando nuova udienza al 13/3/2020.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20/2/2020, si costituiva in giudizio l'ANAS, regolarmente citata dall'attore, contestando l'an debeatur e il quantum debeatur per le seguenti ragioni:
● il sinistro stradale verificatosi il 24.4.2016 non era imputabile in alcun modo alla responsabilità della società convenuta;
● il tratto di strada in questione, invero, risultava senza anomalie e perfettamente adeguato; nel punto ove si sarebbe verificato il sinistro non era presente alcun giunto stradale e, al momento del sinistro, il manto stradale era bagnato;
● sulla strada percorsa dall'attore, inoltre, vi era adeguata segnaletica verticale e, nella specie, a circa 2 km prima del luogo del sinistro, vi era il segnale di pericolo per strada sdrucciolevole;
● l'evento dannoso era dovuto ad una improvvisa ed errata manovra del motociclista che lo portava a scivolare sull'asfalto reso viscido dalla pioggia.
Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda risarcitoria, in quanto infondata e non provata,
e per la condanna dell'attore alla rifusione di spese, diritti ed onorari di lite.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., in un primo momento la causa veniva direttamente rinviata ex art. 281 sexies c.p.c., avendo il G.I., al tempo titolare della causa, rilevato l'assenza in atti dell'atto di citazione notificato;
successivamente, accertata l'esistenza dell'atto di citazione nel fascicolo cartaceo dell'attore, con provvedimento del 31/10/2022, la causa veniva istruita tramite prova testimoniale;
con il medesimo provvedimento, veniva altresì disposta consulenza tecnica con il perito, Angelo Russo, nonché perizia medico legale tramite il dr. Ottaviano Grasso.
Assegnato il fascicolo alla scrivente in data 04/9/2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni dell'11/10/2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, sebbene la questione non sia oggetto di contrasto tra le parti, appare doveroso precisare che l'azione de qua è procedibile per aver parte attrice documentato l'avvio del procedimento di negoziazione assistita ex art. 4 del D.Lgs n. 132/2014, la cui istanza risulta proposta sia nei confronti di ANAS S.P.A. che nei confronti della Provincia (cfr. allegati dal n. 2 al n. 4 della documentazione acclusa al fascicolo cartaceo di parte attorea).
Nello specifico, l'invito alla negoziazione non aveva seguito atteso che le richieste dell'istante restavano prive di qualunque riscontro, né risulta fornita differente prova da parte delle convenute.
Ciò premesso, la domanda attorea merita di essere parzialmente accolta per le ragioni a seguire.
Si osserva che la fattispecie che ci occupa attiene alla rovinosa caduta dal motociclo AR
AV subita dal motociclista, IL ZO, sulla strada statale 372, esattamente al km 49
+300, il giorno 24/4/2016, alle ore 13,45 circa, mentre si trovava insieme ad un gruppo di altri motociclisti per un raduno.
A fondamento della pretesa risarcitoria, IL ZO assumeva la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o 2043 c.c. della convenuta Provincia di Benevento e della terza chiamata in
3 causa ANAS S.P.A., stante la presenza di avvallamenti stradali e giunti dissestati, e riteneva esistente il nesso di causalità tra la res in custodia e l'evento sinistroso.
Ciò posto, in punto di diritto, occorre evidenziare che per lungo tempo la Suprema Corte, con riguardo alla responsabilità dell'Ente gestore o proprietario di una strada per i danni subiti dagli utenti, ha affermato che la pubblica amministrazione fosse soggetta non soltanto ai limiti derivanti da norme di legge, regolamentari e tecniche, ma anche alle regole di comune prudenza e diligenza, fra le quali emergeva il principio del neminem laedere.
In ossequio a tale principio, la responsabilità della p.a. veniva sussunta nell'ambito del paradigma dell'art. 2043 c.c. (v. Cass. Civ., sent. n. 10132 del 26.05.2004; Cass. Civ., sent. 19653 del 01.10. 2004) alla cui stregua l'ente proprietario della strada era tenuto a far sì che essa non presentasse un'insidia o trabocchetto, ovvero una situazione di pericolo occulto per l'utente in quanto non prevedibile né evitabile, gravando, invece, sull'utente, cioè sul soggetto fruitore della strada, non solo la prova del danno e del nesso eziologico tra lo stesso e la cosa custodita, ma anche la violazione degli obblighi di vigilanza da parte della P.a. e della natura occulta e imprevedibile del pericolo.
Successivamente, tuttavia, la Suprema Corte ha rivisto il proprio orientamento, affermando che la responsabilità dell'Ente per i danni subiti dagli utenti in relazione a carenza di manutenzione di beni pubblici debba essere ricondotta nel paradigma della responsabilità di cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. poiché si presta ad una “migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco, in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico ed al sentire sociale” (ex multis, Cass. Civ., n. 3651/2006; n. 20427/2008; n. 8157/2009).
Ciò nonostante, stante la diversità di indirizzi sulla conformazione della responsabilità del custode (nella specie, in ordine alla prova liberatoria), è stato necessario fare ulteriormente chiarezza con le note sentenze della Cassazione, nn. 2480 e 2481 del 2018, affermando i seguenti principi di diritto, di recente richiamati anche da Cass. Civile Ord. S.U. 20943/2022:
- a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno
o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
- b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
- c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
- d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole
4 cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Ciò premesso e venendo al caso di specie, il fatto per cui è causa è certamente sussumibile nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., il quale recita che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Circa il potere esercitato sulla res dalla p.a. e dedotto in causa, va osservato che, in ragione delle deduzioni delle parti e della documentazione in atti, è circostanza incontestata che il sinistro si verificava lungo la strada statale 372, al km 49 +300, in proprietà e in gestione dell'ANAS.
Tanto si evince dal nuovo stradario della provincia di Benevento, prodotto dalla Provincia stessa nella propria comparsa, in cui, effettivamente, detto tratto di strada non figura.
Al contempo ANAS, nel costituirsi in giudizio, nulla contestava circa la propria competenza e, nel corso del sopralluogo che si svolgeva in presenza del CTU nominato in giudizio, il consulente di parte della stessa, Ing. Lorenzo Gorini, produceva scheda informativa dalla quale risultava che quel tratto stradale rientrava nella proprietà della suddetta.
Alla medesima soluzione è pervenuto il CTU nominato dal Tribunale, Angelo Russo, il quale, nell'accertare la proprietà della strada, rilevava che “la competenza della sede stradale risulta essere Anas S.p.A., come evince anche dalla documentazione prodotta anche dal ctp Parte
Convenuta Anas Ing. Lorenzo Gorini”.
Se ne ricava che alcun potere di amministrazione e gestione è configurabile in capo alla
Provincia di Benevento, della quale, tuttavia, non va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva.
L'eccezione preliminare avanzata dalla Provincia, infatti, è da qualificarsi piuttosto come questione di merito inerente la titolarità dal lato passivo del rapporto controverso sottoposto agli ordinari oneri probatori delle parti secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. Civ., SS.UU., 16 febbraio 2016 n. 2951: “Deve essere condivisa la distinzione tra legittimazione al processo e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione e deve essere condivisa l'affermazione per cui il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda”.[…]. L'istituto della "legittimazione ad agire" si iscrive nella cornice del "diritto all'azione", il diritto di agire in giudizio. L'azione a tutela del diritto costituisce momento essenziale di un ordinamento perché solo per essa si può parlare di giuridicità dell'ordinamento. Se un diritto non è tutelabile, non è un diritto.(…) Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale
l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno
5 implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile”).
Ciò chiarito in ordine al soggetto che esercita il potere di fatto sul luogo teatro del sinistro, ritiene questo Tribunale che possa ritenersi accerta la parziale responsabilità di ANAS S.P.A. nella causazione dell'evento per cui è causa stante la presenza sul tratto stradale di un giunto mal tenuto.
A tal proposito assume rilevanza il Prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti redatto dalla polizia stradale di Benevento intervenuta sul luogo del sinistro che, dopo aver espressamente accertato lo stato di dissesto del fondo stradale, ricostruisce la seguente dinamica:
TA IO, alla guida del motociclo tg. AC75065, con a bordo anche GA IK, in qualità di passeggera, percorreva la ss. 372 con direzione di marcia Caianello – Benevento, facente parte di un gruppo di circa 40 motociclisti, tutti con la stessa direzione di marcia.
Giunto all'altezza del km 49+450, dove la strada si presenta in leggera discesa, curvilinea verso sinistra a visuale libera e con il fondo stradale bagnato per la pioggia in atto e con il piano viabile che presentava i giunti del viadotto sconnessi, probabilmente proprio a causa di tale concomitanza di situazioni perdeva il controllo del motociclo rovinando a terra. A seguito di questa caduta, IL ZO, alla guida del motociclo tg. AC74559, che lo seguiva nella marcia e che faceva parte dello stesso gruppo, per evitare il contatto e a causa delle avverse condizioni del piano viabile perdeva anch'esso il controllo del motociclo rovinando a sua volta a terra”.
Invero, la richiamata dinamica degli eventi risulta essere stata confermata in sede di assunzione della prova orale.
Il teste TE NO LI, che il giorno dell'incidente percorreva insieme all'attore e ad altri motociclisti lo stesso tratto di strada, ha riferito: “Ricordo che percorrevamo la telesina in direzione Benevento. Aveva piovuto ma in quel momento non pioveva. L'intero tratto di strada era in evidente dissesto sia del manto stradale che dei giunti. Giunti in un tratto di strada leggermente in discesa, ZO, che stava davanti a me in fila, all'improvviso cade per evitare un giunto che era rotto. Preciso che davanti a lui c'era già una moto a terra e proprio per evitare la moto a terra non ha potuto non evitare il giunto disconnesso. La moto a terra non poteva essere evitata se non passando su quel tratto di giunto. Ha tentato di evitare la moto frenando ma non è riuscito”.
Allo stesso modo, il teste, IO NI, ha dichiarato: “Percorrevamo la telesina in direzione
Benevento in un tratto in discesa con curva verso sinistra a velocità non sostenuta perché aveva appena piovuto, la strada è piena di autovelox e ogni tanto c'era qualche buca con manto dissestato. Non ricordo di aver visto cartelli indicanti strada dissestati, ricordo solo cartelli indicanti la presenza di autovelox e segnali di limite di velocità. Io seguivo, preceduto da altra moto, l'attore e ad un tratto, per evitare una moto a terra ha sterzato ed è caduto perché è andato a finire con la ruota in un giunto che era saltato”.
I summenzionati testi, indifferenti e appartenenti al gruppo di motociclisti con cui viaggiava l'attore, in maniera univoca e scevra da contraddizioni, hanno entrambi confermato la dinamica del sinistro ossia che l'evento si verificava per la presenza di un giunto stradale dissestato in cui la moto dell'attore impattava dopo aver effettuato una sterzata al fine di evitare un altro motociclista che viaggiava davanti a lui e che era caduto a terra.
6 Anche il consulente tecnico di parte, Ing. Lorenzo Gorini, sentito in giudizio nel contraddittorio delle parti, si è limitato a riferire che il luogo teatro dell'evento non presentava anomalie al momento della redazione della perizia e al momento del sopralluogo con il CTU (risalente a gennaio 2023) ma nulla ha potuto riferire circa lo stato dei luoghi al momento della verificazione del sinistro.
Peraltro, il teste intimato dall'ANAS, Vallefuoco Gennaro, illo tempore capo nucleo ANAS, in sede di escussione della prova, ha dichiarato che il giorno dell'incidente non veniva allertata l'ANAS, e quindi, non vi era stato l'intervento sul luogo della società, la quale, dunque, deve ritenersi non abbia potuto constatare le obiettive caratteristiche della strada al tempo dell'accaduto.
Anzi, in relazione all'esatta descrizione dello stato dei luoghi, il Consulente tecnico nominato dal
Tribunale e chiamato ad effettuare l'esatta descrizione dello stato dei luoghi, se, da un lato, riferiva che al tempo dell'accesso (gennaio 2023) sul luogo teatro del sinistro non si riscontravano anomalie, come veniva fatto rilevare dall'Ing. Gorini Lorenzo per l'ANAS, dall'altro, concludeva che lo stato dei luoghi corrispondeva tecnicamente a tutto quanto rilevato anche dal Comando di Polizia Stradale di Benevento e che, infatti, sui luoghi di causa alla data di accesso, si accertava la presenza di due giunti sulla sede stradale.
È appena il caso di precisare che a tali conclusioni il CTU perveniva, in contraddittorio con le parti presenti, a seguito del rilievo topo-planimetrico del luogo teatro del denunciato sinistro effettuato con l'utilizzo del drone, fotografando l'area del sinistro, rilevando sui luoghi di causa, anche alla data di accesso, la presenza dei giunti e tracciando sulla sede stradale la loro posizione unitamente ai rilievi metrici.
Non sussiste ragione di dissentire dalle conclusioni rassegnate dal CTU, considerata l'attendibilità logica dei metodi utilizzati ed in mancanza di specifica prova contraria da parte della convenuta secondo i criteri di riparto dell'onere probatorio che, come si è visto, regolano la vicenda.
Ebbene, sul punto, si osserva che “affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo
o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; per contro, ove
l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o
l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ.” (cfr. testualmente
Cass. civ. 15042/2008).
La responsabilità, in buona sostanza, resta esclusa solo attraverso la prova, fornita dalla P.A., che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi che nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza avrebbero potuto essere rimosse, venendo quindi ad integrare il cd. caso fortuito che la norma dell'art. 2051 c.c. configura quale scriminante della responsabilità del custode. L'onere della prova delle circostanze che escludono la responsabilità è, quindi, a carico dell'amministrazione interessata: del resto, il custode del bene demaniale destinato all'uso
7 pubblico è esposto a fattori di rischio molteplici imprevedibili e potenzialmente indeterminati a causa dei comportamenti tenuti dagli innumerevoli utilizzatori, che la P.A. non può escludere dall'ingerenza sul bene (a differenza di un privato cittadino). Cosicché sarà la tipologia del fattore determinante il danno a costituire valido criterio per delimitare le ipotesi di responsabilità da quelle di assenza di imputabilità dell'evento dannoso. Nel caso che ci occupa appare evidente che l'espletamento da parte dell'ente comunale degli interventi dovuti (di manutenzione della strada e, segnatamente, del giunto in questione), avrebbe consentito di evitare il verificarsi del sinistro atteso che la caduta è stata causata dall'impatto tra la ruota ed il giunto e che, peraltro, la manovra dell'attore veniva posta in essere al fine di evitare un altro utente della strada che, dalla documentazione in atti (cfr. verbale della Polizia) e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, rovinava a terra, verosimilmente, (anche) a causa di quel giunto.
Tanto premesso, va nondimeno rilevato che il comportamento dell'attore ha concorso, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., alla causazione dell'evento.
Difatti, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (cfr., fra le altre, Cass. n. 34886/2021).
Orbene, nel caso di specie, in base alle deposizioni dei testi e al verbale della Polizia, deve convenirsi che l'andatura del motoveicolo (in fila con altri motociclisti), le caratteristiche della strada (leggermente in discesa e a tratti dissestata), le condizioni di tempo e di visibilità (aveva appena piovuto e l'asfalto era bagnato), imponevano a IL di prestare maggiore attenzione nel percorrere la strada in base allo standard di diligenza che è dato attendersi da una persona di normale avvedutezza, secondo lo schema di cui all'art. 1176 c.c. (cfr., fra le altre, Cass. n.
34886/2021).
Alla luce di ciò, si ritiene che l'attore abbia concorso a causare l'evento nella misura del 30%.
*****
Accertata, quindi, la parziale responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ANAS, passando al quantum risarcitorio, occorre chiarire quali siano stati i danni eziologicamente ricollegabili al sinistro ed effettivamente subiti dall'attore.
Sotto il profilo del danno non patrimoniale, deve premettersi che per ormai consolidato principio giurisprudenziale, le espressioni “danno esistenziale” e “danno biologico” (invocate dall'attore nell'atto di citazione) non esprimono distinte categorie di danno, tantomeno l'uno può considerarsi una sottocategoria dell'altro, trattandosi, piuttosto, di locuzioni meramente descrittive dell'unica categoria di danno, onnicomprensiva, che è quella del danno non
8 patrimoniale, da identificarsi nel danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non aventi carattere economico-patrimoniale (Cass. S.U. 26972/2008).
Sotto il profilo del danno biologico, appaiono condivisibili, nonché rimaste prive di confutazione, le conclusioni della CTU espletata in corso di causa, secondo cui “La frattura femorale è effettivamente stata causata dalla rovinosa caduta riferita;
il ricorrente allo stato è portatore di una protesi, esiste una discreta limitazione dei movimenti flessoestensori dell'anca dx con dolore alle sollecitazioni estreme;
protesi in sede”.
Su tale base il giudizio medicolegale è stato il seguente: Inabilità temporanea 100%: 30 giorni,
Inabilità temporanea al 50%: 30 giorni, Inabilità temporanea al 25% 30 giorni, Invalidità permanente 9%.
Alla luce di ciò, deve essere risarcito il danno patito dalla parte attorea in conseguenza dei fatti di cui è causa, in base alle risultanze dell'accertamento peritale e in applicazione dei criteri di cui alle tabelle per la liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano nel 2024 – in uso presso questo Tribunale - che costituiscono, per giurisprudenza di legittimità pacifica, un valido strumento per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ex art. 1226 c.c..
In tale prospettiva, viene riconosciuta a IL ZO, tenuto conto dell'età al momento del sinistro (35 anni) e delle richiamate tabelle milanesi, un risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di 9 punti percentuali di invalidità pari ad € 18.214,00 per danno biologico permanente ed € 6.037,50 per danno biologico temporaneo, per complessivi € 25.251,50.
Con riferimento agli ulteriori danni non patrimoniali, peraltro solo genericamente richiesti dall'attore - danno esistenziale, danno da vita di relazione – gli stessi non sono liquidabili in termini autonomi in quanto, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione “il grado di invalidità permanente indicato da un barème medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona (Cass. sent. n. 15924 del 2022; n. 10912 del 2018).
È infatti principio pacifico quello che il giudice, solo in presenza di particolari circostanze che valgano a superare le conseguenze ordinarie della lesione già assorbite nella liquidazione forfettaria delle tabelle, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste dalle anzidette tabelle, dandone adeguatamente conto nella motivazione.
Nel caso di specie, l'attore non ha fornito alcuna prova di aver subito danni alla sua sfera giuridica personale ulteriori rispetto a quelli ordinariamente riconosciuti, e le sue generiche doglianze relative al danno esistenziale e da vita di relazione sono già ricomprese nella liquidazione del danno non patrimoniale e non meritevoli di una liquidazione aggiuntiva.
Diversamente, con riferimento al danno morale, tale voce di danno “mantiene la sua autonomia
e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass. n. 25164 del 2020; in tal senso anche Cass.
n. 910/2018; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 28989/2019).
Ed, infatti, sempre secondo la Suprema Corte, con riferimento alla liquidazione del danno morale, si osserva che quest'ultimo, “pur conservando la piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinare
l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari
9 attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato … la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento” (cfr. Cass., Sez. III, sent. n. 20661/2024).
Nel caso di specie, merita accoglimento la domanda risarcitoria del danno morale patito dall'attore, la cui prova può ritenersi raggiunta in via presuntiva, considerata: - la natura dei traumi subiti - l'entità del danno permanente - la frustrazione provata dall'attore per essersi dovuto sottoporre al primo intervento chirurgico della sua vita - le lunghe cure subite e, di fatti, come ha ribadito il CTU medico legale, IL ZO veniva sottoposto, in data 26.4.2016, ad intervento chirurgico di artroprotesi di anca da cui residuava una cicatrice chirurgica di circa 12 cm lungo la superficie laterale della coscia e un discreto deficit flessoestensorio dell'anca destra con risveglio di dolore alle sollecitazioni estreme;
successivamente ha dovuto sostenere 20 sedute di rieducazione motoria attiva e passiva arto inferiore dx e rieducazione al passo.
Pertanto, dovendosi ricorrere, secondo la Cassazione, al solo criterio presuntivo, in mancanza di specifici elementi di prova offerti da parte attrice, appare adeguato riconoscere il danno morale
(inteso come sofferenza interiore, pretium doloris) nella misura del 25% di quanto liquidato a titolo di invalidità permanente (criterio minimo a fronte di un “range” applicabile, in Tabella, oscillante dal minimo del 25% ad un massimo del 50%), corrispondente all'importo di €
4.553,50.
Va, quindi, riconosciuta a titolo di danno biologico (permanente e temporaneo) e morale la somma complessiva di € 29.805,00 che, al netto del concorso di colpa, va ridotta ad € 20.863,50, che deve essere anzitutto oggetto di devalutazione da luglio 2024 (data di pubblicazione delle
Tabelle) alla data del fatto (26.4.2016), poiché liquidata sulla scorta delle tabelle vigenti
(aggiornate al 2024).
Sulla somma devalutata (€ 17.314,11), vanno poi riconosciuti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995.
La rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale. Inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi che hanno la funzione di coprire il ritardo.
In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale, ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta.
L'operazione deve essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass., SS..UU., n. 1712/1995: “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con
10 riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”.
Nel caso di specie, dovranno applicarsi gli interessi legali sulla somma dovuta a titolo di risarcimento rivalutata anno per anno (dalla data del fatto) e fino a gennaio 2025 (ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), per complessivi € 23.079,58.
Quanto, invece, ai danni patrimoniali, risultano documentate spese mediche per euro 131,57 che vanno riconosciute e rimborsate al danneggiato, previa applicazione degli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno (€ 175,38).
Inoltre, risulta provato il danno cagionato al motociclo su cui viaggiava IL ZO al momento del sinistro.
Al riguardo, si prende atto che nel corso del giudizio, il Consulente tecnico incaricato della quantificazione dei danni patrimoniali, sulla base della sola documentazione fotografica disponibile, con una motivazione condivisa da tutte le parti in causa e dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha stimato danni per € 2.369,66 a fronte di € 4.193,44, chiesti dall'attore, poiché non era stato possibile l'esame diretto del motociclo che, dopo l'incidente, era stato venduto con tutti i danni, senza essere stato dapprima riparato. Anche su detto importo, previa sua attualizzazione, vanno calcolati gli interessi legali (€ 3.158,76).
Le spese processuali seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del decisum (Cassazione S.U. n. 19014/2007), dell'attività istruttoria espletata, del comportamento delle convenute nel corso della negoziazione assistita, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, il tutto in applicazione dei valori medi tabellari di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I Sezione Civile, in persona del G.U. dr.ssa Valeria Protano, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da IL ZO contro la Provincia di
Benevento e ANAS S.P.A., ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accerta la parziale responsabilità di ANAS S.P.A. nella causazione dell'evento per cui è causa, in concorso al 30% con quella dell'attore, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c.; b) per l'effetto, condanna ANAS S.P.A.:
- al risarcimento in favore di IL ZO del danno non patrimoniale (biologico e morale) quantificato in € 23.079,58, oltre interessi legali fino al saldo effettivo;
- al risarcimento in favore di IL ZO delle spese mediche sostenute e documentate, quantificate nella somma di € 175,38, oltre interessi legali fino al saldo effettivo;
- al risarcimento in favore di IL ZO dei danni materiali subiti al motociclo
AR AV, quantificati nella somma di € 3.158,76, oltre interessi legali fino al saldo effettivo;
c) condanna ANAS S.P.A. a rifondere nei confronti della Provincia di Benevento e di IL ZO, con distrazione per quest'ultimo, in favore dell'avv. Alessandro Guarino, dichiaratosi procuratore antistatario, le spese di lite che liquida nella misura di euro € 7.616,00, ciascuno, oltre accessori di legge, se dovuti, e rimborso del contributo unificato e delle spese vive;
d) pone definitivamente in capo all'ANAS S.P.A. le spese di CTU liquidate come in atti. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
11 Così deciso in Benevento, il 12.03.25
Il Giudice Dott.ssa Valeria Protano
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