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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/11/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4392 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 23.10.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. NASO DOMENICO, giusta Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 30.08.2023, la signora premettendo di aver Parte_1 prestato attività lavorativa a tempo determinato al l resistente
[...]
in qualità di docente di religione in forza di reiterati contratti a t Controparte_2 cfr. doc.1: • a.s. 2015/16 con decorrenza 01/09/2015 e cessazione 31/08/2016; • a.s. 2016/17 con decorrenza 01/09/2016 e cessazione 31/08/2017; • a.s. 2017/18 con decorrenza 01/09/2017 e cessazione 31/08/2018; • a.s. 2018/19 con decorrenza 01/09/2018 e cessazione 31/08/2019; • a.s. 2019/20: 01/09/2019 – 31/08/2020, • a.s. Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
2020/21: 01/09/2020 – 31/08/2021, • a.s. 2021/22: 01/09/2021 – 31/08/2022, • a.s. 2022/23: 01/09/2022 – 31/08/2023,), ha adito il Tribunale di Velletri per chiedere la condanna del al risarcimento del danno per la illegittima Controparte_2 reiterazione de inato stipulati per un periodo superiore a 36 mesi, oltre al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata, la ricostruzione di carriera e progressione economica corrispondente all'anzianità di servizio maturata con pagamento delle differenze retributive maturate in base agli aumenti stipendiali. In punto di fatto e diritto, la ricorrente ha rappresentato che la sua assunzione a tempo determinato è stata effettuata per far fronte a un fabbisogno durevole, onde sopperire a carenze strutturali e permanenti del comparto scuola, e che aveva svolto un'attività lavorativa del tutto sovrapponibile a quella dei colleghi assunti a tempo indeterminato, stigmatizzando la violazione della normativa nazionale e comunitaria in punto di rapporti di lavoro a tempo determinato, per cui contratti di lavoro subordinato a termine sono stipulabili solo in presenza di ragioni oggettive e per una certa durata massima. Ha sottolineato l'incidenza e gli obiettivi della normativa europea, in particolare della Direttiva comunitaria, 1999/70/CE, che ha recepito l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalle organizzazioni europee delle parti sociali Ceep, Ces ed Unice volto a migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il principio di non discriminazione (clausola 1) e a prevenire abusi richiamando, nello specifico, la clausola 5 appunto rubricata “Misure di prevenzione degli abusi”. Ha osservato che tale normativa è applicabile anche in relazione all'impiego presso le pubbliche amministrazioni e anche al personale assunto nel settore dell'insegnamento pubblico, richiamando specifiche pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE Seconda Sezione, sent. 13 gennaio 2022 causa C-282/2019) anche riferita agli insegnanti di religione cattolica (cfr. punto 125) e che le SS.UU. della Corte di Cassazione (sentenza 5972/2016) con riguardo alla normativa interna, hanno espressamente escluso che possa conseguire alla violazione dei limiti temporali di durata di rapporti di lavoro a tempo determinato la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando la possibilità di chiedere una indennità risarcitoria al fine di adeguare il diritto interno alla normativa comunitaria e con una valenza dissuasiva in ordine alla stipula di contratti a tempo determinato ripetuti nel tempo. Si è costituito il , chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
Alla udienza d modalità cartolare, la causa è stata discussa e decisa tenuto conto delle note di trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente.
*** 2. Il ricorso è meritevole di accoglimento per i motivi che si vanno di seguito ad illustrare. Il tema oggetto della presente controversia attiene, in sintesi, al rapporto tra il regime dettato dal diritto interno per i contratti a termine dei docenti di religione (art. 309 D.lgs. n. 297/1994 e L. 183/2003 che prevede incarichi annuali e il rinnovo automatico) e le regole eurounitarie che vietano il ricorso indefinito a contratti a termine per sopperire ad esigenze datoriali. Sul punto, si è recentemente espressa la Corte di Giustizia (sentenza 13 gennaio 2022, C- 282/19) la quale, in primo luogo, ha escluso che possa assumere rilevanza il requisito dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano per giustificare Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
la reiterazione indefinita dei contratti a termine, trattandosi di un requisito richiesto sia per i docenti di ruolo che per i docenti non di ruolo;
la Corte ha, dunque, precisato che, nonostante vi siano fattori di oscillazione nelle esigenze di docenti di religione cattolica che giustificano il ricorso a una successione di contratti a termine (ritenendo pertanto non illegittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti con l'articolazione tra il 70% di docenti di ruolo e 30% di docenti a termine), l'osservanza della clausola 5 punto 1 lett. a) dell'accordo quadro esige una verifica concreta che il rinnovo miri a soddisfare esigenze provvisorie al fine di arginare e prevenire possibili abusi. Anche la nota sentenza della Cassazione civ, sez. lav., n. 18698/2022 la quale, ricostruita la normativa di riferimento, ha dettato i seguenti principi di diritto: "Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi non può CP_3 tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al r del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli"."Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato". "I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al
, qualora sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso nella reiterazione del CP_2 contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso". La Suprema Corte, prendendo le mosse da quanto statuito dalla Corte di Giustizia ha, in primo luogo, individuato nel nostro ordinamento una misura idonea a sopperire la condizione di precarietà nella previsione dettata dall'art 3 della L. 186/2003, la quale Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
prevede un obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione di ruolo, che, sebbene non riservati ai precari, costituirebbero comunque una possibilità di evoluzione verso l'inserimento in ruolo (soprattutto a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 159/2019 art. 1 bis); rilevato, tuttavia, che l'ultimo concorso indetto risale al lontano 2004, la Cassazione ha di fatto rilevato come il
, attraverso l'inosservanza di tale obbligo, avrebbe impedito il funzionamento CP_2 vo del sistema, dando luogo ad un abuso meritevole di adeguato ristoro. La Suprema Corte ha poi individuato un ulteriore abuso nell'ipotesi di plurime assunzioni a termine che avvengono discontinuamente, per effetto delle dismissioni determinate da eccedenze rispetto al fabbisogno, rilevando, anche in questo caso, un abuso nell'inadempimento dell'obbligo concorsuale triennale. L'unica ipotesi che la Corte ha mantenuto fuori dai casi di abuso sopra delineati è dunque quella dei contratti di durata infrannuale, stipulati in concomitanza con effettive esigenze aventi natura temporanea, con onere in capo al in ordine alla prova dell'effettiva sussistenza CP_2 della casuale. 3. Sotto il profilo dei rimedi, premessa l'impossibilità di una conversione del rapporto a tempo indeterminato, stante la regola di rango costituzionale del concorso pubblico sancita dall'art. 97 Cost. (ritenuta dalla Corte di Giustizia in più occasioni compatibile con la disciplina europea nell'ambito dei rapporti pubblici), è possibile ricorrere alla previsione di cui all'art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015 (prima art 32 comma 5 L. 183/2010) qualificato come danno c.d. eurounitario (cfr. Cass. Su n. 5072/2016 e ritenuto idoneo dalla Corte di giustizia, nella sentenza 7 marzo 2018 C 494/2016) determinato tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 12. Il c.d. danno eurounitario è da individuarsi, infatti, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nel fatto stesso di procrastinare lo status del docente precario che, diversamente, dal docente di ruolo, non può usufruire delle guarentigie della mobilità, della conservazione del posto in caso di malattia, di un periodo di ferie retribuite, senza, per contro, offrirgli le chances della stabilizzazione mediante concorso. Ebbene, nel caso in esame, è pacifico e documentale che la ricorrente, docente precaria di religione, da anni opera alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica statale in virtù di incarichi di supplenza annuale conferiti in scorrimento, dapprima, delle graduatorie di istituto (GI) e, successivamente, delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Ella presta attualmente servizio presso l'IC Albano Laziale. Del pari documentale il fatto che la docente abbia stipulato diversi contratti per periodi superiori a 36 mesi (in totale 5 anni scolastici), tutti di durata annuale, senza che nelle more sia stato indetto il concorso volto alla assunzione quale docente di ruolo e che tale situazione integri, pertanto, un abuso meritevole di trovare adeguato ristoro. La amministrazione convenuta nulla ha specificamente dedotto in merito alle ragioni che hanno portato alla contrattazione a termine ed alla sua reiterazione senza soluzione di continuità, richiamando solo le norme nazionali della cui legittimità eurounitaria, tuttavia, si è già parlato. Sulla quantificazione del danno, tenuto conto che prima delle tre annualità scolastiche non può configurarsi alcun illecito e quindi alcun danno, il pregiudizio può apprezzarsi per il quarto anno scolastico (2022/23), sicché, riprendendo lo stato matricolare della docente che attesta la reiterazione di contratti a termine per 8 anni, in applicazione dei Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
criteri di cui al citato art. 32, in forza del quale occorre valorizzare gli anni di servizio e le dimensioni del datore di lavoro, si ritiene di quantificare l'indennità risarcitoria in misura pari a 5 mensilità della retribuzione utile ai fini del TFR, e ciò tenuto conto che l'abuso si sostanzia con la reiterazione successiva al triennio. Il tutto, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal deposito del ricorso all'effettivo soddisfo. Tale indennità, come precisato dalla Suprema Corte deve ritenersi esaustivo ed omnicomprensivo rispetto ad ogni ulteriore pretesa. 4. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, le Amministrazioni convenute devono essere condannate al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 tenuto conto del pregio dell'attività prestata nonché della complessità delle questioni giuridiche affrontate, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
PQM
Il Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, stipulati in successione dalla ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, per l'effetto,
2) condanna l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno pari ad una indennità omnicomprensiva, liquidata ex art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015, in 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto oltre alla maggior somma tra interessi o rivalutazione dal deposito del ricorso al saldo;
3) condanna la resistente alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, spese che si liquidano in euro 1500 per compensi, oltre spese generali, IVA, CPA, oneri accessori dovuti per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 05.11.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4392 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 23.10.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. NASO DOMENICO, giusta Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 30.08.2023, la signora premettendo di aver Parte_1 prestato attività lavorativa a tempo determinato al l resistente
[...]
in qualità di docente di religione in forza di reiterati contratti a t Controparte_2 cfr. doc.1: • a.s. 2015/16 con decorrenza 01/09/2015 e cessazione 31/08/2016; • a.s. 2016/17 con decorrenza 01/09/2016 e cessazione 31/08/2017; • a.s. 2017/18 con decorrenza 01/09/2017 e cessazione 31/08/2018; • a.s. 2018/19 con decorrenza 01/09/2018 e cessazione 31/08/2019; • a.s. 2019/20: 01/09/2019 – 31/08/2020, • a.s. Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
2020/21: 01/09/2020 – 31/08/2021, • a.s. 2021/22: 01/09/2021 – 31/08/2022, • a.s. 2022/23: 01/09/2022 – 31/08/2023,), ha adito il Tribunale di Velletri per chiedere la condanna del al risarcimento del danno per la illegittima Controparte_2 reiterazione de inato stipulati per un periodo superiore a 36 mesi, oltre al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata, la ricostruzione di carriera e progressione economica corrispondente all'anzianità di servizio maturata con pagamento delle differenze retributive maturate in base agli aumenti stipendiali. In punto di fatto e diritto, la ricorrente ha rappresentato che la sua assunzione a tempo determinato è stata effettuata per far fronte a un fabbisogno durevole, onde sopperire a carenze strutturali e permanenti del comparto scuola, e che aveva svolto un'attività lavorativa del tutto sovrapponibile a quella dei colleghi assunti a tempo indeterminato, stigmatizzando la violazione della normativa nazionale e comunitaria in punto di rapporti di lavoro a tempo determinato, per cui contratti di lavoro subordinato a termine sono stipulabili solo in presenza di ragioni oggettive e per una certa durata massima. Ha sottolineato l'incidenza e gli obiettivi della normativa europea, in particolare della Direttiva comunitaria, 1999/70/CE, che ha recepito l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalle organizzazioni europee delle parti sociali Ceep, Ces ed Unice volto a migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il principio di non discriminazione (clausola 1) e a prevenire abusi richiamando, nello specifico, la clausola 5 appunto rubricata “Misure di prevenzione degli abusi”. Ha osservato che tale normativa è applicabile anche in relazione all'impiego presso le pubbliche amministrazioni e anche al personale assunto nel settore dell'insegnamento pubblico, richiamando specifiche pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE Seconda Sezione, sent. 13 gennaio 2022 causa C-282/2019) anche riferita agli insegnanti di religione cattolica (cfr. punto 125) e che le SS.UU. della Corte di Cassazione (sentenza 5972/2016) con riguardo alla normativa interna, hanno espressamente escluso che possa conseguire alla violazione dei limiti temporali di durata di rapporti di lavoro a tempo determinato la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando la possibilità di chiedere una indennità risarcitoria al fine di adeguare il diritto interno alla normativa comunitaria e con una valenza dissuasiva in ordine alla stipula di contratti a tempo determinato ripetuti nel tempo. Si è costituito il , chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
Alla udienza d modalità cartolare, la causa è stata discussa e decisa tenuto conto delle note di trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente.
*** 2. Il ricorso è meritevole di accoglimento per i motivi che si vanno di seguito ad illustrare. Il tema oggetto della presente controversia attiene, in sintesi, al rapporto tra il regime dettato dal diritto interno per i contratti a termine dei docenti di religione (art. 309 D.lgs. n. 297/1994 e L. 183/2003 che prevede incarichi annuali e il rinnovo automatico) e le regole eurounitarie che vietano il ricorso indefinito a contratti a termine per sopperire ad esigenze datoriali. Sul punto, si è recentemente espressa la Corte di Giustizia (sentenza 13 gennaio 2022, C- 282/19) la quale, in primo luogo, ha escluso che possa assumere rilevanza il requisito dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano per giustificare Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
la reiterazione indefinita dei contratti a termine, trattandosi di un requisito richiesto sia per i docenti di ruolo che per i docenti non di ruolo;
la Corte ha, dunque, precisato che, nonostante vi siano fattori di oscillazione nelle esigenze di docenti di religione cattolica che giustificano il ricorso a una successione di contratti a termine (ritenendo pertanto non illegittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti con l'articolazione tra il 70% di docenti di ruolo e 30% di docenti a termine), l'osservanza della clausola 5 punto 1 lett. a) dell'accordo quadro esige una verifica concreta che il rinnovo miri a soddisfare esigenze provvisorie al fine di arginare e prevenire possibili abusi. Anche la nota sentenza della Cassazione civ, sez. lav., n. 18698/2022 la quale, ricostruita la normativa di riferimento, ha dettato i seguenti principi di diritto: "Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi non può CP_3 tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al r del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli"."Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato". "I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al
, qualora sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso nella reiterazione del CP_2 contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso". La Suprema Corte, prendendo le mosse da quanto statuito dalla Corte di Giustizia ha, in primo luogo, individuato nel nostro ordinamento una misura idonea a sopperire la condizione di precarietà nella previsione dettata dall'art 3 della L. 186/2003, la quale Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
prevede un obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione di ruolo, che, sebbene non riservati ai precari, costituirebbero comunque una possibilità di evoluzione verso l'inserimento in ruolo (soprattutto a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 159/2019 art. 1 bis); rilevato, tuttavia, che l'ultimo concorso indetto risale al lontano 2004, la Cassazione ha di fatto rilevato come il
, attraverso l'inosservanza di tale obbligo, avrebbe impedito il funzionamento CP_2 vo del sistema, dando luogo ad un abuso meritevole di adeguato ristoro. La Suprema Corte ha poi individuato un ulteriore abuso nell'ipotesi di plurime assunzioni a termine che avvengono discontinuamente, per effetto delle dismissioni determinate da eccedenze rispetto al fabbisogno, rilevando, anche in questo caso, un abuso nell'inadempimento dell'obbligo concorsuale triennale. L'unica ipotesi che la Corte ha mantenuto fuori dai casi di abuso sopra delineati è dunque quella dei contratti di durata infrannuale, stipulati in concomitanza con effettive esigenze aventi natura temporanea, con onere in capo al in ordine alla prova dell'effettiva sussistenza CP_2 della casuale. 3. Sotto il profilo dei rimedi, premessa l'impossibilità di una conversione del rapporto a tempo indeterminato, stante la regola di rango costituzionale del concorso pubblico sancita dall'art. 97 Cost. (ritenuta dalla Corte di Giustizia in più occasioni compatibile con la disciplina europea nell'ambito dei rapporti pubblici), è possibile ricorrere alla previsione di cui all'art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015 (prima art 32 comma 5 L. 183/2010) qualificato come danno c.d. eurounitario (cfr. Cass. Su n. 5072/2016 e ritenuto idoneo dalla Corte di giustizia, nella sentenza 7 marzo 2018 C 494/2016) determinato tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 12. Il c.d. danno eurounitario è da individuarsi, infatti, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nel fatto stesso di procrastinare lo status del docente precario che, diversamente, dal docente di ruolo, non può usufruire delle guarentigie della mobilità, della conservazione del posto in caso di malattia, di un periodo di ferie retribuite, senza, per contro, offrirgli le chances della stabilizzazione mediante concorso. Ebbene, nel caso in esame, è pacifico e documentale che la ricorrente, docente precaria di religione, da anni opera alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica statale in virtù di incarichi di supplenza annuale conferiti in scorrimento, dapprima, delle graduatorie di istituto (GI) e, successivamente, delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Ella presta attualmente servizio presso l'IC Albano Laziale. Del pari documentale il fatto che la docente abbia stipulato diversi contratti per periodi superiori a 36 mesi (in totale 5 anni scolastici), tutti di durata annuale, senza che nelle more sia stato indetto il concorso volto alla assunzione quale docente di ruolo e che tale situazione integri, pertanto, un abuso meritevole di trovare adeguato ristoro. La amministrazione convenuta nulla ha specificamente dedotto in merito alle ragioni che hanno portato alla contrattazione a termine ed alla sua reiterazione senza soluzione di continuità, richiamando solo le norme nazionali della cui legittimità eurounitaria, tuttavia, si è già parlato. Sulla quantificazione del danno, tenuto conto che prima delle tre annualità scolastiche non può configurarsi alcun illecito e quindi alcun danno, il pregiudizio può apprezzarsi per il quarto anno scolastico (2022/23), sicché, riprendendo lo stato matricolare della docente che attesta la reiterazione di contratti a termine per 8 anni, in applicazione dei Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
criteri di cui al citato art. 32, in forza del quale occorre valorizzare gli anni di servizio e le dimensioni del datore di lavoro, si ritiene di quantificare l'indennità risarcitoria in misura pari a 5 mensilità della retribuzione utile ai fini del TFR, e ciò tenuto conto che l'abuso si sostanzia con la reiterazione successiva al triennio. Il tutto, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal deposito del ricorso all'effettivo soddisfo. Tale indennità, come precisato dalla Suprema Corte deve ritenersi esaustivo ed omnicomprensivo rispetto ad ogni ulteriore pretesa. 4. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, le Amministrazioni convenute devono essere condannate al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 tenuto conto del pregio dell'attività prestata nonché della complessità delle questioni giuridiche affrontate, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
PQM
Il Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, stipulati in successione dalla ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, per l'effetto,
2) condanna l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno pari ad una indennità omnicomprensiva, liquidata ex art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015, in 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto oltre alla maggior somma tra interessi o rivalutazione dal deposito del ricorso al saldo;
3) condanna la resistente alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, spese che si liquidano in euro 1500 per compensi, oltre spese generali, IVA, CPA, oneri accessori dovuti per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 05.11.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio