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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/04/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14217/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. CASOLARO ARTURO Parte_1
come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
BRANCACCIO ANTONIO come da procura notarile in atti
- resistente
Oggetto: opposizione avviso di addebito
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 27.3.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
2. Con ricorso depositato in data 07/11/2022 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120220013019527000, notificato al ricorrente in data 27.09.2022, avente ad oggetto contributi IVS della Gestione Commercianti, comprensiva di sanzioni per morosità dovute ad omesso versamento per il periodo dal 01/2020 al 12/2021.
A fondamento delle domande parte ricorrente ha dedotto:
- l'inesistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti, come accertata con sentenza n. 1105/2016 del Tribunale di Napoli Nord emessa in data
30.06.2016 nel precedente giudizio avente rg. n. 2882/2015;
- di non aver svolto alcuna attività commerciale in qualità di titolare o gestore di imprese con carattere di abitualità e prevalenza e che l'attività della società di cui era socio-amministratore era consistita nella mera riscossione dei canoni di locazione dell'unico bene della società concesso in affitto;
- che vi era stato il precedente provvedimento di cancellazione adottato in autotutela dal medesimo ente impositore con il modello AC/DEL 08 del 12.01.2012;
- di aver impugnato con due ulteriori giudizi l'iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti ed altri di avvisi di addebito, per il periodo compreso dal 01/12 al
12/19 aventi n. 2238/2020 e n. 7495/22 r.g. entrambi assegnati ad altro magistrato della Sezione Lavoro (d.ssa Paesano).
2 L' costituitosi in giudizio anche per conto della ha chiesto il rigetto del CP_1 CP_2
ricorso riportandosi agli esiti degli accertamenti effettuati in fase amministrativa che avevano determinato l'iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti.
Alla prima udienza del 20.4.2023 le parti hanno congiuntamente chiesto la riunione del presente procedimento con quello avente RG 2238/20 (al quale era stato riunito quello avente n. 7495/22 r.g.) per ragioni di connessione oggettiva soggettiva e, previa trasmissione degli atti, il Presidente della Sezione Lavoro con provvedimento del
19.5.2025 ha rigettato la richiesta di riunione.
3. L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Va preliminarmente osservato che l'onere di allegazione e di prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva grava sull'ente previdenziale, attore in senso sostanziale
(anche nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, cfr. ex multis Cass. n.18481/05;
Cass. n.3115/1998).
Non è superfluo ricordare che l'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 ha previsto che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti :a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Nella fattispecie in esame, parte ricorrente ha documentato in data 13.1.2025 il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli Nord (d.ssa Paesano) n.
2179/24 resa nei giudizi riuniti aventi n. RG 2238/20 e 7495/22 intervenuta tra le
3 medesime parti e nella quale è stata accertata l'insussistenza dei presupposti ai fini dell'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti e la conseguenziale illegittimità dell'iscrizione nella gestione commercianti e della richiesta dei contributi relativamente al periodo compreso tra gennaio 2012 e dicembre 2019.
Ne consegue che, in virtù del giudicato contenuto nella suddetta pronuncia, va accertato che l' non ha diritto di agire esecutivamente nei confronti del ricorrente CP_1
rispetto alla somma indicata nell'avviso di addebito n. 37120220013019527000, posto che i contributi richiesti per il periodo compreso dal 01/2020 al 12/2021 sono dovuti sulla base della medesima iscrizione d'ufficio annullata con la sentenza 2179/24, la quale sprigiona gli effetti del giudicato anche nel presente giudizio che ha ad oggetto lo stesso rapporto giuridico.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, da distrarsi in favore del difensore ex art 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara che l' non ha diritto di agire esecutivamente nei confronti del CP_1
ricorrente alla somma indicata nell'avviso di addebito n. 37120220013019527000;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte ricorrente CP_1 che liquida in complessivi 1.975,00 oltre contributo unificato, se versato, e spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
Si comunichi.
Aversa, 1.4.2025
IL GIUDICE
d.ssa STEFANIA COPPO
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