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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/05/2025, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 479/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice rel. dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 479/2023 R.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. D'ALBERTON Parte_1 C.F._1
MARZIA , ricorrente, contro
(c.f. ), con l'avv. TEDESCHI CP_1 C.F._2
FRANCESCO MARIA e FOSSI CRISTINA, resistente,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni della ricorrente: come da note depositate in data 15.1.2025.
Conclusioni del P.M.: “Esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.1.2023, ha proposto domanda per la Parte_1
declaratoria della separazione giudiziale nei confronti di , chiedendo CP_1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni di merito: “1) Nelle more del giudizio autorizzare i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio creda, con l'obbligo del reciproco rispetto e all'esito del giudizio pronunciare la separazione dei coniugi;
2) disporre
l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Marghera (Ve), Via Toffoli n. 11/D; 3) quanto alla regolamentazione del diritto di visita, per quanto riguarda la figlia , finchè si troverà presso la Comunità nulla verrà disposto;
per quanto Persona_1
riguarda il figlio il minore trascorrerà a settimane alterne, il fine settimana con il padre dal Persona_2
sabato mattina sino alla domenica sera dopo cena con riaccompagnamento presso la madre entro le ore
21.30 e nella settimana immediatamente successiva due pomeriggi consecutivi presso il padre con pernotto tra
i due giorni;
4) durante le vacanze estive da trascorrere in Italia ogni genitore potrà portare con sé i figli per
15 giorni anche non consecutivi previo accordo dei periodi di vacanza tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
5) durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno con ciascun genitore metà del periodo di vacanza curando l'alternanza di anno in anno e suddividendo tale periodo dall'inizio delle vacanze sino al 30 dicembre e dal 31 dicembre sino alla ripresa della scuola;
6) durante le vacanze pasquali
i minori trascorreranno con ciascun genitore metà del periodo di vacanza, curando l'alternanza di anno in anno dei giorni di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; 7) disporre a carico del signor l'obbligo al CP_1
versamento di un assegno di mantenimento in favore dei figli pari ad €200,00 per ciascun figlio da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
8) disporre
a carico del signor il pagamento del 70% delle spese straordinarie per i figli così come previsto dal CP_1
Protocollo del Tribunale di Venezia;
9) disporre che l'assegno unico venga richiesto dalla Sig.ra Parte_1
e rimanga interamente nella sua disponibilità a vantaggio dei figli;
10) disporre a carico del signor CP_1
l'obbligo al versamento di un assegno di mantenimento in favore della Sig.ra pari ad € 300,00 Parte_1
o di una somma maggiore e/o minore che l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
11) disporre che la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi per la quota del 50% rimanga assegnata con tutti gli arredi in via esclusiva alla signora che vi abiterà unitamente ai figli;
12) disporre che l'automobile Parte_1
Opel targata FW972ME rimanga nella disponibilità del Sig. […] Con vittoria di spese e CP_1
competenze di causa”.
La ricorrente ha dedotto di aver contratto matrimonio con in data 23.4.1998 CP_1 a Venezia, con fissazione della casa coniugale in Marghera (VE), via Toffoli, n. 11, in proprietà al 50% tra i coniugi con mutuo estinto nel 2021, che dalla loro unione sono nati i figli (6.12.2005), affetta da disturbo DHD, con percezione dell'indennità mensile di Per_1
frequenza per €302,00 mensili, ed (15.2.2013), affetto dalla sindrome di Persona_2
Down, percettore dell'indennità mensile di accompagnamento per €520,00 mensili;
entrambi i figli siano seguiti dalla NPI di Venezia e che, su base volontaria, la minore Per_1
è stata collocata in una Comunità in Venezia, con oneri a carico del Comune;
ha allegato e documentato di aver prestato attività lavorativa a tempo indeterminato part-time per un'impesa di pulizie, con reddito annuale di circa €6.000,00 e di essere in malattia dal
4.1.2022 per carcinoma alla mammella, con riconoscimento di un'invalidità civile del 75% e di una pensione di circa €300,00 da parte dell' CP_2
Si è costituito in giudizio , il quale nulla ha opposto alla collocazione dei figli CP_1
minori in via prevalente presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa coniugale e ha documentato redditi per €900,00 mensili circa, nulla opponendo a che la ricorrente percepisse integralmente l'assegno unico universale.
Il resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni di merito: “Disporre l'affidamento in via condivisa dei figli nata a [...] il [...], e nato a [...] il Persona_1 Persona_2
15/2/2013 ad entrambi i genitori, con collocamento dei minori presso l'abitazione coniugale che viene assegnata alla madre, disponendo altresì che il padre avrà facoltà di tenere con sé a fine settimana Per_2
alternati, dal venerdì pomeriggio dopo la scuola alla domenica sera alle 21.00, quando li riaccompagnerà dalla madre. Infrasettimanalmente, il sig. avrà la possibilità di andare a trovare il figlio, Pt_2
ogniqualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, tenendolo con sé anche per un pernotto, salvo l'obbligo di riaccompagnarlo a scuola in auto la mattina dopo;
quanto a tale condizione non sarà applicabile sino a quando la stessa permarrà nella Per_1
comunità; sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti alternativamente Natale o Capodanno;
3 giorni durante le vacanze pasquali (comprendenti alternativamente Pasqua o Lunedì dell'Angelo), nonché quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo. Il tutto compatibilmente con le esigenze del minore. I genitori potranno trascorrere con i figli, in maniera alternata i giorni di festa infra annuali, nonché ad anni alterni il compleanno del medesimo;
le parti nella concreta applicazione delle modalità di visita e di gestione dei figli si impegnano a rispettare le abitudini di vita dei minori sino ad oggi avute e conservare significativi rapporti, anche temporali oltreché affettivi, con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori dei minori dovranno fare prioritariamente affidamento l'uno sull'altro nonché ai nonni per la custodia e la cura dei figli;
l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra ritenere e Parte_1
dichiarare che il sig. concorrerà al mantenimento dei figli minori corrispondendo alla sig.ra CP_1 Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, la somma complessiva di € 200,00 (€ 100,00 a favore di ciascun figlio) o nella diversa somma ritenuta di giustizia, indicizzabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché nella misura del 50% al pagamento di tutte le sostenende spese straordinarie per le figli, individuate secondo il protocollo del Tribunale di Venezia. Dette spese dovranno essere debitamente rimborsate dal sig. CP_1
alla sig.ra entro il mese successivo a quello in cui quest'ultimo ha provveduto a sostenerle, previa Parte_1
presentazione di idoneo documento contabile, quali ricevute fatture scontrini ecc;
che il mantenimento in favore di sia disposto in occasione del rientro della stessa presso la casa coniugale”. Persona_1
Alla prima udienza del 30.5.2023, il tentativo di conciliazione non ha avuto esito positivo e il Presidente f.f., ha assunto i seguenti provvedimenti in via provvisoria ed urgente:
“Conferma la facoltà per i coniugi di vivere separati;
affida i minori e ad entrambi i Per_1 Persona_2
genitori e ne dispone la prevalente collocazione presso la madre cui va assegnata la casa coniugale;
salvo diverso accordo tra le parti dispone che il padre potrà vedere il figlio due pomeriggi alla Persona_2
settimana dalle ore 16 alle ore 21 ed a fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 16 o da fine scuola alla domenica alle ore 21, una settimana durante le vacanze natalizie con alternanza del periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, tre giorni durante le vacanze pasquali con alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; il padre potrà vedere la minore nei tempi e modi concordati con quest'ultima previo avviso alla Comunità Per_1
educativa; pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e CP_1 Per_1
l'obbligo di corrispondere in favore di , entro il giorno 10 di ogni mese, la Persona_2 Parte_1
complessiva somma (annualmente rivalutata su base istat) di € 150 oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia, con la precisazione che per il pagamento verrà sospeso Per_1
per il periodo in cui permarrà nella Comunità educativa con oneri a carico del Comune;
dispone Pt_3
che l'assegno unico sia percepito integralmente da;
dispone la presa in carico del CP_2 Parte_1
nucleo familiare da parte del Consultorio Familiare di Marghera e del servizio di NPI di Venezia per far accertare la capacità genitoriale delle parti ed il miglior regime di affidamento per i minori, nonché le condizioni psicofisiche dei predetti, con termine per il deposito di relazione al 15.11.2023”.
Il Presidente f.f. ha, poi, nominato sè stesso G.I., fissando l'udienza di trattazione del
5.12.2023, concedendo alle parti i termini per la costituzione nella fase di merito.
Con riferimento al provvedimento sopra indicato, parte ricorrente ha depositato istanza, datata 2.10.2023, di correzione dell'errore materiale ed il Giudice, con provvedimento del
24.10.2023, ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nell'Ordinanza emessa in data 30.5.2023, dichiarando che la cifra posta a carico del padre per il mantenimento dei figli ed dovesse leggersi in complessivi €300,00 (pari ad €150,00 a Per_1 Persona_2
figlio), anziché €150,00.
In data 27.11.2023, è stata depositata una relazione da parte dell' sulle competenze CP_3
genitoriali delle parti.
All'udienza cartolare del 5.12.2023, viste le note scritte depositate dalle parti, il Giudice istruttore, verificato l'inadempimento rispetto a quanto dovuto dal resistente a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, visto l'art. 156 c.c., ha ordinato al datore di lavoro del resistente di pagare direttamente in favore di Controparte_4 Parte_1
quanto dovuto al lavoratore a titolo di contributo per il mantenimento CP_1
ordinario dei figli.
Vista, poi, la relazione del Servizio Sociale di Marghera del 27.11.2023, alla luce dell'elevato conflitto tra coniugi e delle criticità sulle carenze genitoriali riscontrate, il G.I. ha, altresì, affidato al Servizio Sociale del Comune di Venezia, con collocazione Persona_3
prevalente presso la madre, delegando il Servizio affidatario per la supervisione ed il supporto dei genitori e la verifica delle risorse familiari allargate, con termine per il deposito di una relazione di aggiornamento al 30.3.2024.
Concessi i termini per le memorie istruttorie, in data 9.1.2024 i Procuratori del resistente hanno depositato atto di revoca dall'incarico sottoscritto dal sig. . CP_1
In data 29.3.2024 il procedimento è stato assegnato al dott. Alessandro Cabianca.
Con provvedimento dell'11.4.2024, in accoglimento a quanto richiesto da parte ricorrente, il
G.I. ha conferito incarico al Nucleo di Polizia Tributaria di Venezia, con facoltà di subdelega anche parziale all'Agenzia delle Entrate, di eseguire indagini sui redditi e sul CP_ patrimonio riguardanti e ha ordinato all' all'Inail e al Centro per CP_1
l'Impiego sede di Venezia di fornire informazioni scritte in ordine all'attuale situazione lavorativa e previdenziale del resistente;
il G.I. ha disposto, inoltre, che il Servizio Sociale del Comune di Venezia, affidatario del minore giusto provvedimento Persona_3
del 5/12/2023, depositasse una relazione di aggiornamento sull'attività svolta.
All'esito delle indagini espletate, il procuratore di parte ricorrente ha depositato, in data
9.9.2024, istanza di pagamento diretto, ai sensi dell'art. 156, co VI, c.c., al nuovo datore di lavoro del sig. , società Sinergy S.r.l., e all'udienza del 26.9.2024, il G.I. ha CP_1
accolto l'istanza e ha rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.1.2025, disponendo la trattazione scritta e concedendo alle parti termine sino alla medesima data per il deposito di note di trattazione scritta contenenti le sole conclusioni, chiedendo, inoltre, al Servizio Sociale del Comune di Venezia di depositare una relazione di aggiornamento.
In data 9.1.2025 è stata depositata la relazione richiesta al Servizio Sociale e, in data
16.1.2025, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., trattenendo la causa in decisione e riservandosi di riferire al Collegio previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Conclusioni parte ricorrente:
“1) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Marghera (Ve), via Toffoli n. 11/D; 2) quanto alla regolamentazione del diritto di visita, per quanto riguarda la figlia, il padre potrà vedere la minore nei tempi e modi concordati con Per_1
quest'ultima. Per quanto riguarda il figlio il minore trascorrerà a settimane alterne, il fine Persona_2
settimana con il padre dal sabato mattina sino alla domenica sera dopo cena con riaccompagnamento presso la madre entro le ore 21.30 e nella settimana immediatamente successiva due pomeriggi consecutivi presso il padre;
3) durante le vacanze estive da trascorrere in Italia ogni genitore potrà portare con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi previo accordo dei periodi di vacanza tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
4) durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno con ciascun genitore metà del periodo di vacanza curando l'alternanza di anno in anno e suddividendo tale periodo dall'inizio delle vacanze sino al 30 dicembre e dal 31 dicembre sino alla ripresa della scuola;
5) durante le vacanze pasquali
i minori trascorreranno con ciascun genitore metà del periodo di vacanza, curando l'alternanza di anno in anno dei giorni di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; 6) disporre a carico del signor l'obbligo al CP_1
versamento di un assegno di mantenimento in favore dei figli pari ad €150,00 per ciascun figlio da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con pagamento diretto da parte del datore di lavoro;
7) disporre a carico del signor il pagamento del 70% CP_1
delle spese straordinarie per i figli così come previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia;
8) disporre che
l'assegno unico venga richiesto dalla Sig.ra e rimanga interamente nella sua disponibilità a Parte_1
vantaggio dei figli;
9) disporre a carico del signor l'obbligo al versamento di un assegno di CP_1
mantenimento in favore della Sig.ra pari ad € 300,00 o di una somma maggiore e/o minore Parte_1
che l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
10) disporre che la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi per la quota del 50% rimanga assegnata con tutti gli arredi in via esclusiva alla signora Parte_1
che vi abiterà unitamente ai figli;
11) disporre che l'automobile Opel targata FW972ME rimanga
[...]
nella disponibilità del Sig. Con vittoria di spese e competenze di causa”. CP_1
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La domanda di separazione deve essere accolta.
In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella fattispecie, la richiesta di separazione pervenuta da entrambe le parti rende evidente la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 cod. civ. per la separazione tra i coniugi. La situazione appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca “affectio” che devono assistere una comunione non meramente materiale e comunque non coercibile, quale quella coniugale.
Ciò posto, devono essere adottati i provvedimenti inerenti ai figli (6.12.2005) ed Per_1
(15.2.2013). Persona_2
Si deve rilevare che nelle more del procedimento è divenuta maggiorenne, per cui Per_1
soltanto per si deve statuire in ordine al suo affidamento, collocazione Persona_2
prevalente e frequentazione con i genitori.
Con relazione depositata in data 23.11.2023, il Consultorio Familiare dell' , a cui il Parte_4
Presidente f.f. aveva dato l'incarico di accertare la capacità genitoriale delle parti ed il miglior regime di affidamento per i minori, ha rilevato nei sig.ri e Parte_1 CP_1
importanti criticità, sia con riferimento alla presenza di carenze nell'esercizio delle
[...]
funzioni genitoriali (protettiva, normativa, affettiva e regolativa), sia nella condivisione della genitorialità, individuando un importante livello di disaccordo genitoriale che perdurava da anni e aspetti di disregolazione e trascuratezza personale;
il Servizio ha evidenziato che il principale caregiver è comunque la sig.ra che, nonostante ciò, non sembrava in Parte_1
grado di strutturare una modalità coerente e rassicurante di accudimento, mentre il sig.
è apparso al Servizio molto defilato e ritirato nell'accudimento concreto, seppur CP_1
molto critico verso la genitorialità espressa dalla madre;
la sig.ra pur Parte_1
prodigandosi nel chiedere aiuti, nel tempo non è apparsa in grado di introiettare e far sue le risorse offerte, manifestando scarse capacità trasformative;
il livello di collaborazione del sig. è apparso fortemente limitato e talvolta ostacolante, mentre la sig.ra CP_1 Parte_1
ha mantenuto un buon livello di comunicazione e aggancio.
Alla luce di tale valutazione, con provvedimento reso all'udienza del 5/12/2023, il G.I ha affidato al Servizio Sociale di Venezia Sociale di Venezia, con Persona_3
collocazione prevalente presso la madre, delegando il Servizio affidatario per la supervisione ed il supporto dei genitori e la verifica di risorse familiari allargate.
Con la relazione depositata in data 17/9/2024, il Servizio Sociale ha rilevato che era fondamentale per poter osservare e valutare le competenze genitoriali del sig. che CP_1 egli fosse in grado di avere una casa dove poter accogliere il figlio, mentre l'attuale intervento di educativa domiciliare stava mostrando quanto la sig.ra necessitasse Parte_1
di continui rinforzi per mantenere un livello sufficientemente adeguato per quanto riguarda la cura dell'ambiente di vita del figlio.
Con la successiva relazione depositata in data 20/1/2025, il Servizio Sociale ha dato atto che non era stato possibile avviare un'osservazione domiciliare della relazione del sig. CP_1
con il figlio in quanto ancora oggi la situazione abitativa del padre è instabile e non adeguata, dato che egli condivide l'abitazione con altre persone;
è proseguito, inoltre, il percorso con l'educatore domiciliare presso l'abitazione della madre e gli interventi domiciliari hanno permesso di poter osservare le criticità nella gestione della relazione e delle regole con e di monitorare che le cure primarie del minore fossero garantite Per_2
così come il mantenimento di una situazione abitativa adeguata alle esigenze del bambino, essendoci state molte criticità negli anni passati a tale riguardo. Il padre ha continuato a vedere il minore ogni quindici giorni, all'incirca dal sabato sera alla domenica sera e il
Servizio ha condiviso con il sig. he egli potesse fare riferimento ai suoi familiari per CP_1
avere un posto adeguato dove incontrarsi col figlio nei giorni programmati durante la settimana. Nonostante ciò il sig. riuscito a garantire solo l'incontro quindicinale per CP_1
problemi e criticità legate ai suoi orari di lavoro, oltre che alla sua situazione abitativa precaria e non adeguata. Per quanto concerne il percorso di autonomia della sig.ra in accordo con la stessa, i Servizi hanno riferito di essere nel procinto di Parte_1
programmare una presa in carico da parte del Servizio Adulti e Famiglia del Comune di
Venezia per percorsi di formazione e di ricerca lavorativa.
Alla luce di tale approfondimento e considerata la particolare fragilità di Persona_3
appare nel migliore interesse di quest'ultimo il suo affidamento esclusivo alla madre.
[...]
Com'è noto, l'affidamento “condiviso” – comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore – si pone ad oggi come regola;
rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori ovvero l'affidamento al Servizio sociale;
alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
“pregiudizievole per l'interesse del minore”, occorrendo che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, per cui l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso deve essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Nel caso di specie, durante il procedimento è stato conferito al Servizio sociale un mandato di vigilanza e supporto finalizzato alla necessità di ampliare le misure a sostegno del minore, ma senza che si profilasse una vera e propria condotta pregiudizievole idonea a determinare una misura limitativa nei confronti di entrambi i genitori, ovvero un conflitto d'interessi tra il minore ed i genitori di tale entità da necessitare la nomina del curatore speciale.
All'esito del procedimento, seppure la sig.ra manifesti ancora delle debolezze Parte_1
nell'esercizio della responsabilità genitoriale, tuttavia l'intervento supportivo del Servizio è dalla stessa accettato e, allo stato, appare sufficiente ad assicurare al minore, che manifesta una particolare fragilità essendo affetto dalla sindrome di down, la corretta gestione della relazione con il genitore e a garantire ad le cure primarie necessarie. Il Persona_2
percorso della sig.ra seppure faticoso, sembra inoltre indirizzato a consentirle Parte_1
una maggiore autonomia, anche lavorativa, per cui va promosso e sostenuto tramite il permanere dell'intervento del Servizio.
D'altro lato, si può fare una prognosi negativa in ordine all'idoneità del padre di farsi carico della crescita del figlio, dato che il sig. si è dimostrato molto defilato e ritirato CP_1
nell'accudimento concreto del minore, il livello di collaborazione da lui mostrato è apparso fortemente limitato e talvolta ostacolante, è riuscito a garantire solo l'incontro quindicinale per problemi e criticità legate ai suoi orari di lavoro, oltre che alla sua situazione abitativa precaria e non adeguata e, infine, si è reso inadempiente con riferimento alla corresponsione del contributo per il mantenimento dei figli. Alla luce di tali risultanze è possibile disporre l'affidamento esclusivo di alla Persona_2
madre, rendendo ipotizzabile un regime diverso e più favorevole al padre solo allorquando questi dimostri di essere in grado di esercitare in maniera responsabile e fattiva il proprio ruolo genitoriale.
Visti gli esiti del monitoraggio e l'impossibilità per il padre di garantire una reale frequentazione con il figlio anche nei giorni infrasettimanali, le visite tra padre e figlio potranno avvenire soltanto a week-end alterni, nelle giornate di sabato e domenica e con esclusione allo stato del pernotto, data l'assenza di un ambiente idoneo ad accogliere il minore.
Alla ricorrente va confermata l'assegnazione della casa familiare sita in Marghera (Ve), via
Toffoli n. 11/D per ivi vivere con i figli.
È necessario mantenere l'affiancamento ai genitori da parte del Servizio sociale, con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti (in particolare con il mantenimento dell'educativa domiciliare) e di vigilanza.
Quanto agli aspetti economici, si deve ricordare che il dovere di mantenere, educare ed istruire i figli obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale e che ai fini della determinazione del contributo da porre a carico del convenuto devono essere considerate le esigenze del minore, rapportate all'età e alla situazione sociale, le condizioni economiche delle parti quali emergenti dalla documentazione in atti e l'incidenza del contributo fornito con la cura e l'assistenza dei figli, nella specie quasi a totale carico della madre. ha allegato e documentato (doc. n. 4, fasc. ricorrente) di aver prestato Parte_1
attività lavorativa a tempo indeterminato part time per un'impesa di pulizie, con reddito annuale di circa €6.000,00 e di essere in malattia dal 4.1.2022 per carcinoma alla mammella, con riconoscimento di un'invalidità civile del 75% (doc. n. 5 e 5bis, fasc. ricorrente) e di una pensione di circa €300,00 da parte dell' Dalla certificazione agli atti risulta che tale CP_2
invalidità era oggetto di revisione nel dicembre 2023, ma la ricorrente non ha depositato documentazione in ordine all'esito di tale revisione, né ha documentato di aver percepito eventuali previdenze assistenziali o altro;
dall'ultima relazione del Servizio sociale emerge, invece, la possibilità che la sig.ra possa essere avviata al lavoro, per cui si può Parte_1
presumere che abbia capacità lavorativa.
Dall'indagine della Guardia di Finanza è risultato che il sig. ha, invece, percepito CP_1
redditi per €10.310,40 nel 2020, di circa €22.400 nel 2021, di €20.247,35 nel 2022 e di circa
€12.500 nel 2023; nel 2024 risultava essere dipendente di Sinergy S.r.l. con contratto a tempo determinato con scadenza 30.9.2024 e, da quanto appreso da parte ricorrente, non risulta più dipendente di tale ditta dal 31.12.2024; egli comunque in questi anni ha lavorato con continuità e ha sicura capacità lavorativa e si deve presumere che percepisca l'indennità di disoccupazione NASPI;
egli deve ancora reperire una soluzione abitativa adeguata con oneri a proprio carico.
Alla luce dei criteri previsti dall'art. 337-ter c.c. – e in particolare dei tempi di permanenza dei figli a totale carico della madre, della circostanza che la ricorrente percepirà integralmente l'Assegno Unico Universale e percepisce per l'indennità mensile di Per_1
frequenza per €302,00 mensili e per l'indennità mensile di Persona_2
accompagnamento per €520,00 mensili – appare congruo disporre a carico di CP_1
l'obbligo di versare a la somma di €300,00 (€150,00 a figlio) a
[...] Parte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli, contributo che per viene sospeso per il Per_1
periodo in cui permarrà nella Comunità educativa o altra, con oneri a carico del Pt_3
Comune, e che lo stesso debba contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie scolastiche, sanitarie, ricreative della prole se e in quanto debitamente documentate secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019.
Si deve, inoltre, dare atto che l'Assegno Unico Universale verrà percepito integralmente dalla sig.ra stante l'affidamento esclusivo del minore alla madre. Parte_1
La ricorrente ha, inoltre, chiesto che il marito le corrisponda un contributo per il suo mantenimento.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. n. 12196 del 16/05/2017; conf. Cass. n. 16809 del 24/06/2019; Cass. n.
4327 del 10/02/2022).
Il diritto all'assegno di mantenimento è, quindi, fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno.
Ritiene il Tribunale che non vi siano i presupposti per il riconoscimento a favore della ricorrente di un assegno di mantenimento a carico del marito, dato che ella non ha dimostrato la sussistenza nell'attualità della sperequazione reddituale che costituisce il fondamento di tale diritto;
infatti la ricorrente, dopo le produzioni documentali allegate al ricorso, nulla ha più documentato in ordine ad eventuali redditi percepiti ovvero in ordine al suo stato di inabilità lavorativa;
si deve tener conto, poi, che comunque la ricorrente vive nella casa coniugale assegnatale già con i provvedimenti provisori ed urgenti, di al 50% con il coniuge, e può comunque contare su entrate percepite dall' a vario titolo. CP_2
Pertanto, la domanda di mantenimento per sé presentata dalla ricorrente, deve essere rigettata.
Infine, la domanda proposta dalla ricorrente sub n. 11, con la quale ha chiesto di “disporre che l'automobile Opel targata FW972ME rimanga nella disponibilità del Sig. , deve essere CP_1
dichiarata inammissibile per contrarietà con il rito.
Considerati gli esiti della controversia e tenuto conto della natura della stessa le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
- Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1 congiuntisi in matrimonio il 23/04/1998, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Venezia al n. 66, parte I, Uff. 1 dell'anno 1998.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- Affida in via esclusiva il minore alla madre, con prevalente collocazione Persona_2
presso la stessa cui va assegnata la casa coniugale sita in Marghera (Ve), via Toffoli n. 11/D.
- Dispone che il padre potrà vedere il figlio a fine settimana alternati nelle Persona_2
giornate di sabato e domenica, dalle ore 10,00 o da fine scuola, alle ore 21,00 con pernotti condizionati al reperimento di idonea soluzione abitativa;
una settimana durante le vacanze natalizie con alternanza del periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, tre giorni durante le vacanze pasquali con alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, con pernotti sempre condizionati al reperimento di idonea soluzione abitativa.
- Conferisce incarico al Servizio Sociale del Comune di Venezia di fornire supporto ai genitori nello svolgimento dei loro compiti, in particolare con il mantenimento dell'educativa domiciliare, di svolgere attività di monitoraggio nei confronti del nucleo familiare ed in particolare sul minore e di relazionare sull'attività svolta al Persona_2
G.T. con cadenza semestrale.
- Pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento dei figli e CP_1 Per_1
l'obbligo di corrispondere in favore di , entro il giorno 10 Persona_2 Parte_1
di ogni mese, la complessiva somma di €300,00 (€150,00 a figlio), annualmente rivalutata su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Venezia, con la precisazione che per il pagamento verrà sospeso per il periodo in cui Per_1
permarrà nella Comunità educativa Pompeati od altra con oneri a carico del Comune.
- Dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente da Parte_1
- Rigetta la domanda di assegno di mantenimento per sé proposta da e Parte_1
dichiara inammissibile quella proposta sub. n. 11.
- Spese di lite compensate.
Così deciso nella camera di Consiglio del 17/04/2025 Il Giudice estensore dott. Alessandro Cabianca
La Presidente dott.ssa Lisa Micochero