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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 01/12/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1081/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1081/2024 R.G. vertente
TRA
, nata in [...] il [...], residente a [...]
TO LI (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Salsano, C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, via della Lirica n.35, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dagli avv.ti Lorenzo Valgimigli e Dario Bonetti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Faenza (RA), Via Severoli n. 31, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
(C.F. Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
INTERVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate in data 13-14/10/2025, come segue: “affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
- incarico ai Servizi Sociali di monitorare il nucleo familiare con funzione di supporto alla capacità genitoriale specialmente riguardo alla codecisione nell'interesse del figlio e alla rispettiva capacità di dialogo;
- diritto del padre di vedere il figlio due pomeriggi a settimana (lunedì e mercoledì salvo diverso accordo) dalla uscita della scuola fino alle 20 e a settimane alterne il sabato dalle ore 9 fino alle ore
18 della domenica;
3 giorni a Pasqua, 7 giorni a Natale e due settimane anche non consecutive durante l'estate;
- obbligo per il padre di corrispondere alla madre la somma mensile di € 305,70 rivalutato ISTAT come da ultimo provvedimento del 18 maggio 2024 emesso dal Tribunale di Ravenna, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in essere presso questo Tribunale;
rivalutazione ISTAT dal 2026;
- assegno unico universale interamente alla madre;
- spese di lite compensate.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 337 bis c.c. depositato in data 15/05/2024 Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale in composizione collegiale, CP_1 deducendo di aver intrapreso con il convenuto una convivenza more uxorio, dalla quale era nato in data [...] il figlio riconosciuto da entrambi i genitori, e che, Persona_1 successivamente, i rapporti tra le parti si erano gradualmente deteriorati, determinando la cessazione della convivenza nel 2019, quando il convenuto veniva tratto in arresto per traffico di stupefacenti.
Con decreto emesso in data 18/05/2024, vista l'istanza di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis
15 c.p.c. contenuta nell'atto introduttivo, visto il decreto provvisorio del Tribunale per i minorenni del 19/03/2024, il Giudice relatore delegato preliminarmente affidava il minore in via esclusiva alla madre, affidava ai Servizi sociali la valutazione delle capacità genitoriali delle parti ed il monitoraggio delle condizioni di vita e salute del minore, fissava per la comparizione delle parti l'udienza del
24/09/2024 e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna.
Il suddetto provvedimento veniva poi confermato, con parziali modifiche, con decreto emesso in data
14/06/2024.
In data 23/05/2024 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento.
Provvedeva a costituirsi nel procedimento con comparsa depositata in data 12/06/2024 il resistente
, che, contestate le allegazioni della ricorrente, chiedeva, in via preliminare, disporsi la CP_1 revoca e/o modifica del decreto del 14/06/2024, disponendo in via provvisoria l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori e, nel merito, disporsi statuizioni diverse da quelle indicate da
[...]
. Parte_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24/09/2024, con ordinanza emessa in pari data, il Giudice relatore delegato, tenuto conto della conflittualità tra le parti, adottava i provvedimenti in via indifferibile ed urgente ai sensi dell'art. 473 bis 15 cpc nell'interesse del minore Persona_1 disponendo l'affidamento dello stesso ai Servizi sociali con collocamento presso la madre, e provvedendo altresì in relazione ai tempi e alle modalità di frequentazione del padre ed al mantenimento del minore.
Alla successiva udienza del 13/02/2025, vista la relazione depositata dai Servizi Sociali, nella quale si dava atto di un “positivo cambiamento nella situazione con il raggiungimento di una stabilità nell'organizzazione familiare ed un evidente riduzione della conflittualità tra i genitori”, il Giudice relatore delegato formulava alle parti proposta conciliativa ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc. e rinviava all'udienza del 03/04/2025 per valutare tale proposta.
Con note scritte depositate telematicamente in data 13-14/10/2025 le parti davano atto di avere raggiunto un accordo sulle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale nell'interesse del figlio minore e precisavano congiuntamente le conclusioni sopra Persona_1 riportate in corsivo.
Con ordinanza del 17/10/2025 la causa veniva pertanto rimessa in decisione al Collegio sulla precisazione congiunta delle conclusioni, ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3, c.p.c.
Il PM concludeva come in atti in data 31/10/2025.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti, sopra riportati in corsivo, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi tutelati del minore Persona_1
Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1081/2024 RG, così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati in corsivo e che si intendono qui ritrascritti, sulle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio Persona_1
b) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda ai Servizi Sociali Associati Controparte_3 Manda al Giudice Tutelare per la vigilanza all'esito delle relazioni che i Servizi Sociali provvederanno ad inviare all'intestato Tribunale.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 28/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1081/2024 R.G. vertente
TRA
, nata in [...] il [...], residente a [...]
TO LI (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Salsano, C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, via della Lirica n.35, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dagli avv.ti Lorenzo Valgimigli e Dario Bonetti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Faenza (RA), Via Severoli n. 31, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
(C.F. Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
INTERVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate in data 13-14/10/2025, come segue: “affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
- incarico ai Servizi Sociali di monitorare il nucleo familiare con funzione di supporto alla capacità genitoriale specialmente riguardo alla codecisione nell'interesse del figlio e alla rispettiva capacità di dialogo;
- diritto del padre di vedere il figlio due pomeriggi a settimana (lunedì e mercoledì salvo diverso accordo) dalla uscita della scuola fino alle 20 e a settimane alterne il sabato dalle ore 9 fino alle ore
18 della domenica;
3 giorni a Pasqua, 7 giorni a Natale e due settimane anche non consecutive durante l'estate;
- obbligo per il padre di corrispondere alla madre la somma mensile di € 305,70 rivalutato ISTAT come da ultimo provvedimento del 18 maggio 2024 emesso dal Tribunale di Ravenna, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in essere presso questo Tribunale;
rivalutazione ISTAT dal 2026;
- assegno unico universale interamente alla madre;
- spese di lite compensate.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 337 bis c.c. depositato in data 15/05/2024 Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale in composizione collegiale, CP_1 deducendo di aver intrapreso con il convenuto una convivenza more uxorio, dalla quale era nato in data [...] il figlio riconosciuto da entrambi i genitori, e che, Persona_1 successivamente, i rapporti tra le parti si erano gradualmente deteriorati, determinando la cessazione della convivenza nel 2019, quando il convenuto veniva tratto in arresto per traffico di stupefacenti.
Con decreto emesso in data 18/05/2024, vista l'istanza di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis
15 c.p.c. contenuta nell'atto introduttivo, visto il decreto provvisorio del Tribunale per i minorenni del 19/03/2024, il Giudice relatore delegato preliminarmente affidava il minore in via esclusiva alla madre, affidava ai Servizi sociali la valutazione delle capacità genitoriali delle parti ed il monitoraggio delle condizioni di vita e salute del minore, fissava per la comparizione delle parti l'udienza del
24/09/2024 e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna.
Il suddetto provvedimento veniva poi confermato, con parziali modifiche, con decreto emesso in data
14/06/2024.
In data 23/05/2024 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento.
Provvedeva a costituirsi nel procedimento con comparsa depositata in data 12/06/2024 il resistente
, che, contestate le allegazioni della ricorrente, chiedeva, in via preliminare, disporsi la CP_1 revoca e/o modifica del decreto del 14/06/2024, disponendo in via provvisoria l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori e, nel merito, disporsi statuizioni diverse da quelle indicate da
[...]
. Parte_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24/09/2024, con ordinanza emessa in pari data, il Giudice relatore delegato, tenuto conto della conflittualità tra le parti, adottava i provvedimenti in via indifferibile ed urgente ai sensi dell'art. 473 bis 15 cpc nell'interesse del minore Persona_1 disponendo l'affidamento dello stesso ai Servizi sociali con collocamento presso la madre, e provvedendo altresì in relazione ai tempi e alle modalità di frequentazione del padre ed al mantenimento del minore.
Alla successiva udienza del 13/02/2025, vista la relazione depositata dai Servizi Sociali, nella quale si dava atto di un “positivo cambiamento nella situazione con il raggiungimento di una stabilità nell'organizzazione familiare ed un evidente riduzione della conflittualità tra i genitori”, il Giudice relatore delegato formulava alle parti proposta conciliativa ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc. e rinviava all'udienza del 03/04/2025 per valutare tale proposta.
Con note scritte depositate telematicamente in data 13-14/10/2025 le parti davano atto di avere raggiunto un accordo sulle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale nell'interesse del figlio minore e precisavano congiuntamente le conclusioni sopra Persona_1 riportate in corsivo.
Con ordinanza del 17/10/2025 la causa veniva pertanto rimessa in decisione al Collegio sulla precisazione congiunta delle conclusioni, ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3, c.p.c.
Il PM concludeva come in atti in data 31/10/2025.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti, sopra riportati in corsivo, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi tutelati del minore Persona_1
Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1081/2024 RG, così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati in corsivo e che si intendono qui ritrascritti, sulle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio Persona_1
b) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda ai Servizi Sociali Associati Controparte_3 Manda al Giudice Tutelare per la vigilanza all'esito delle relazioni che i Servizi Sociali provvederanno ad inviare all'intestato Tribunale.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 28/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè