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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/12/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 212/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 212/2023 promossa da:
(C.F. , assistito e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IN AN e dall'avv. TAVELLIN EVA
ATTORE OPPONENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), assistita e difesa dall'avv. BOSIO ENZO
[...] P.IVA_1
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: AN
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“In via principale nel merito: per tutte le ragioni di cui in premessa, dichiarare nullo e/o annullabile il decreto n. 1453/2022 di cui al proc. n. 3208/2022 R.G. emesso in data
15.12.2022 dal Tribunale Civile di Mantova, in persona della Dott.ssa Valeria Monti, in pagina 1 di 5 quanto lo stesso intima il pagamento di una somma non corretta dal punto di vista della sua quantificazione per tutti i motivi già esposti in premessa, con ogni conseguente provvedimento e in ogni caso con provvedimento di sospensione di tutte le azioni giudiziarie fino alla nomina di un gestore della crisi da sovraindebitamento o di eventuale
CTU tecnico-contabile;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite.”
Per parte convenuta opposta:
“In via principale: respingere l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto e/o comunque rigettare le domande tutte proposte dall'opponente tra cui la richiesta di sospensione di tutte le azioni giudiziarie e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la sussistenza di un minor credito, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, voglia il
Tribunale adito condannare l'opponente al pagamento della minore somma provata.
In ogni caso: con vittoria di spese di lite e competenze di causa e risarcimento del danno ex art. 96 cpc.”
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1453/2022 emesso in data 15.12.2022 da questo
Tribunale nei suoi confronti, con cui gli è stato intimato il pagamento, in favore di
[...]
della somma pari ad € Controparte_2
30.703,92, oltre interessi e spese, importo dovuto quale saldo passivo di rapporto di conto corrente bancario, assistito da una linea di fido sino alla concorrenza di €
25.000,00, a seguito di revoca del fido e recesso del contratto da parte dell'ingiungente.
L'opponente contestava come non dovuto l'importo ingiunto, sostenendo: a) che la banca avrebbe applicato un “interesse usuraio pari al 2%”; b) l'errata applicazione della commissione omnicomprensiva ex art. 117 bis TUB per la concessione del fido, calcolata pagina 2 di 5 dalla banca in misura superiore al dovuto;
3) nullità del contratto di fido bancario in quanto il saggio di interesse applicato non risulta essere con chiarezza determinato o determinabile anche in relazione all'applicazione di interessi usurari con conseguente nullità del contratto di conto corrente stipulato tra le parti.
Ciò allegato l'opponente concludeva come in epigrafe riportato.
La convenuta opposta si costituiva ritualmente in giudizio contestando le eccezioni dell'attore e chiedendo il rigetto della proposta opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Accolta tale istanza e assegnato termine per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, che si concludeva con esito negativo, a fronte di mancate ulteriori istanze, la causa veniva posta in decisione senza ulteriore attività istruttoria.
DIRITTO
Parte opponente ha depositato unicamente l'atto di citazione e non ha svolto ulteriori difese.
Pur se non chiaramente espresso, secondo quanto esposto in tale atto, sembra debba desumersi che le contestazioni dell'opponente siano sostanzialmente rivolte alla previsione, nel contratto di apertura di linea di credito in conto corrente, di una commissione annua del 2% sul fido accordato, contestata poi come “interesse usuraio del
2%”.
Detta eccezione è poco comprensibile e comunque totalmente infondata, risultando dal contratto in atti, concluso il 14.03.2018 (doc. 4) che le parti hanno pattuito sul fido
SBF/anticipo fatture interessi debitori al saggio del 8,25% (sia per utilizzo intra fido che extra fido), oltre alla suddetta commissione annua del 2% sul fido accordato (TAEG
10,65%), laddove, come documentato da parte convenuta, nel periodo che va dal 2018 al
2020 i tassi effettivi globali medi e tassi soglia su base annua sono sempre stati di molto superiori al valore applicato all'attore (per quanto riguarda i finanziamenti per anticipi su pagina 3 di 5 crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale come quelli concessi da CP_1 al il tasso soglia risultante dalle rilevazioni della Banca d'Italia è
[...] Parte_1 sempre risultato superiore al 12%, v. doc. 8 parte convenuta).
Anche l'ulteriore allegazione secondo cui nell'anno 2018 la avrebbe applicato a CP_1 titolo di commissione annua un importo superiore al dovuto pari ad € 550,00, anziché ad
€ 500,00, è infondata, risultando dall'estratto conto relativo che la per l'anno 2018 CP_1 ha addebitato, a tale titolo, all'attore, l'importo di € di € 401,34 (somma calcolata proporzionalmente su 10 mensilità in quanto il contratto è stato stipulato a marzo, secondo quanto precisato dalla convenuta) e più precisamente, alla voce “Commissione per la messa a disposizione fondi commissione trimestrale posticipata: - data valuta
31/03/2018 €. 24,65 (cfr pag. 7 estratto conto 2018) - data valuta 30/06/2018 €. 124,65
(cfr pag. 15 estratto conto 2018) - data valuta 30/09/2018 €. 126,02 (cfr. pag. 23 estratto conto 2018) - data valuta 31/12/2018 €. 126,02 (cfr. pag. 30 estratto conto 2018)”.
Da ultimo risulta totalmente infondata anche l'ulteriore eccezione di nullità del contratto dedotto in lite, non sussistendo alcuna indeterminatezza dei costi relativi, né della misura degli interessi pattuiti, riportando il modulo contrattuale sottoscritto tutte le condizioni economiche applicate al rapporto (spese, interessi, commissione).
L'opposizione deve essere quindi rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, relativo a credito certo, liquido ed esigibile.
Le spese di lite, ivi comprese le spese relative al procedimento di mediazione, seguono alla soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo, secondo i criteri di cui al DM 55/14 (valori medi della tabella di riferimento).
Non si ravvisano nel caso i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. (dolo o colpa grave) , con conseguente rigetto della domanda risarcitoria avanzata da parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa pagina 4 di 5 istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
Rigetta, per le causali di cui in motivazione, la proposta opposizione e, conseguentemente, conferma il decreto ingiuntivo n. 1453/2022 emesso in data
15.12.2022 da questo Tribunale nei confronti di parte attrice opponente.
Dichiara tenuta e condanna parte attrice opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta opposta, che si liquidano in € 8.152,00 per compenso professionale oltre a rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Mantova, 3.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Venturini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 212/2023 promossa da:
(C.F. , assistito e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IN AN e dall'avv. TAVELLIN EVA
ATTORE OPPONENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), assistita e difesa dall'avv. BOSIO ENZO
[...] P.IVA_1
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: AN
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“In via principale nel merito: per tutte le ragioni di cui in premessa, dichiarare nullo e/o annullabile il decreto n. 1453/2022 di cui al proc. n. 3208/2022 R.G. emesso in data
15.12.2022 dal Tribunale Civile di Mantova, in persona della Dott.ssa Valeria Monti, in pagina 1 di 5 quanto lo stesso intima il pagamento di una somma non corretta dal punto di vista della sua quantificazione per tutti i motivi già esposti in premessa, con ogni conseguente provvedimento e in ogni caso con provvedimento di sospensione di tutte le azioni giudiziarie fino alla nomina di un gestore della crisi da sovraindebitamento o di eventuale
CTU tecnico-contabile;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite.”
Per parte convenuta opposta:
“In via principale: respingere l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto e/o comunque rigettare le domande tutte proposte dall'opponente tra cui la richiesta di sospensione di tutte le azioni giudiziarie e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la sussistenza di un minor credito, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, voglia il
Tribunale adito condannare l'opponente al pagamento della minore somma provata.
In ogni caso: con vittoria di spese di lite e competenze di causa e risarcimento del danno ex art. 96 cpc.”
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1453/2022 emesso in data 15.12.2022 da questo
Tribunale nei suoi confronti, con cui gli è stato intimato il pagamento, in favore di
[...]
della somma pari ad € Controparte_2
30.703,92, oltre interessi e spese, importo dovuto quale saldo passivo di rapporto di conto corrente bancario, assistito da una linea di fido sino alla concorrenza di €
25.000,00, a seguito di revoca del fido e recesso del contratto da parte dell'ingiungente.
L'opponente contestava come non dovuto l'importo ingiunto, sostenendo: a) che la banca avrebbe applicato un “interesse usuraio pari al 2%”; b) l'errata applicazione della commissione omnicomprensiva ex art. 117 bis TUB per la concessione del fido, calcolata pagina 2 di 5 dalla banca in misura superiore al dovuto;
3) nullità del contratto di fido bancario in quanto il saggio di interesse applicato non risulta essere con chiarezza determinato o determinabile anche in relazione all'applicazione di interessi usurari con conseguente nullità del contratto di conto corrente stipulato tra le parti.
Ciò allegato l'opponente concludeva come in epigrafe riportato.
La convenuta opposta si costituiva ritualmente in giudizio contestando le eccezioni dell'attore e chiedendo il rigetto della proposta opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Accolta tale istanza e assegnato termine per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, che si concludeva con esito negativo, a fronte di mancate ulteriori istanze, la causa veniva posta in decisione senza ulteriore attività istruttoria.
DIRITTO
Parte opponente ha depositato unicamente l'atto di citazione e non ha svolto ulteriori difese.
Pur se non chiaramente espresso, secondo quanto esposto in tale atto, sembra debba desumersi che le contestazioni dell'opponente siano sostanzialmente rivolte alla previsione, nel contratto di apertura di linea di credito in conto corrente, di una commissione annua del 2% sul fido accordato, contestata poi come “interesse usuraio del
2%”.
Detta eccezione è poco comprensibile e comunque totalmente infondata, risultando dal contratto in atti, concluso il 14.03.2018 (doc. 4) che le parti hanno pattuito sul fido
SBF/anticipo fatture interessi debitori al saggio del 8,25% (sia per utilizzo intra fido che extra fido), oltre alla suddetta commissione annua del 2% sul fido accordato (TAEG
10,65%), laddove, come documentato da parte convenuta, nel periodo che va dal 2018 al
2020 i tassi effettivi globali medi e tassi soglia su base annua sono sempre stati di molto superiori al valore applicato all'attore (per quanto riguarda i finanziamenti per anticipi su pagina 3 di 5 crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale come quelli concessi da CP_1 al il tasso soglia risultante dalle rilevazioni della Banca d'Italia è
[...] Parte_1 sempre risultato superiore al 12%, v. doc. 8 parte convenuta).
Anche l'ulteriore allegazione secondo cui nell'anno 2018 la avrebbe applicato a CP_1 titolo di commissione annua un importo superiore al dovuto pari ad € 550,00, anziché ad
€ 500,00, è infondata, risultando dall'estratto conto relativo che la per l'anno 2018 CP_1 ha addebitato, a tale titolo, all'attore, l'importo di € di € 401,34 (somma calcolata proporzionalmente su 10 mensilità in quanto il contratto è stato stipulato a marzo, secondo quanto precisato dalla convenuta) e più precisamente, alla voce “Commissione per la messa a disposizione fondi commissione trimestrale posticipata: - data valuta
31/03/2018 €. 24,65 (cfr pag. 7 estratto conto 2018) - data valuta 30/06/2018 €. 124,65
(cfr pag. 15 estratto conto 2018) - data valuta 30/09/2018 €. 126,02 (cfr. pag. 23 estratto conto 2018) - data valuta 31/12/2018 €. 126,02 (cfr. pag. 30 estratto conto 2018)”.
Da ultimo risulta totalmente infondata anche l'ulteriore eccezione di nullità del contratto dedotto in lite, non sussistendo alcuna indeterminatezza dei costi relativi, né della misura degli interessi pattuiti, riportando il modulo contrattuale sottoscritto tutte le condizioni economiche applicate al rapporto (spese, interessi, commissione).
L'opposizione deve essere quindi rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, relativo a credito certo, liquido ed esigibile.
Le spese di lite, ivi comprese le spese relative al procedimento di mediazione, seguono alla soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo, secondo i criteri di cui al DM 55/14 (valori medi della tabella di riferimento).
Non si ravvisano nel caso i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. (dolo o colpa grave) , con conseguente rigetto della domanda risarcitoria avanzata da parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa pagina 4 di 5 istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
Rigetta, per le causali di cui in motivazione, la proposta opposizione e, conseguentemente, conferma il decreto ingiuntivo n. 1453/2022 emesso in data
15.12.2022 da questo Tribunale nei confronti di parte attrice opponente.
Dichiara tenuta e condanna parte attrice opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta opposta, che si liquidano in € 8.152,00 per compenso professionale oltre a rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Mantova, 3.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Venturini
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