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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6630 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2919/2019
All'udienza collegiale del giorno 11/11/2025 ore 11:20
Presidente Dott. BE Tilocca Consigliere Relatore Dott. IU AD
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FERNANDEZ ALICE presente avv. Giua in sost
Appellato/i
Controparte_1
Avv. CALIENDO MARCO presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR BE Tilocca
TI IA
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. BE Tilocca Presidente dott.ssa IU AD Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 11.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2919 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(P.IVA ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
CE AN (C.F. ) con studio in Teramo (TE) alla Via Mancini CodiceFiscale_1
Sbraccia n. 1
APPELLANTE
E
(P.IVA), elettivamente domiciliata in Roma, Viale Liegi n.7, presso Controparte_1 lo studio legale dell'Avv. Marco Caliendo (C.F. ) che la rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in atti;
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La quale concessionaria di ANAS per la costruzione e gestione delle Controparte_1
Autostrade A24 e A25, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la quale Parte_1 attuale gestore unico del sistema idrico integrato per l'Acquedotto del Ruzzo, chiedendo: previo accertamento dell'inadempimento della società convenuta al pagamento dei canoni, per gli anni 2012
e 2013, relativi agli oneri concessori per il sottoattraversamento con tubazione idrica di varie tratte chilometriche delle suddette Autostrade disciplinato dalle Convenzioni del 1982, 1984, 1986 e 2000, di condannare la al pagamento dell'importo complessivo di euro 97.668,20, oltre Parte_1
2 interessi e rivalutazione. In particolare, gli oneri di attraversamento per l'anno 2012 -fattura n.332/2013- ammontavano ad euro 48.255,03 (i.v.a. compresa), mentre per l'anno 2013 -fattura n.338/2013- erano pari ad euro 49.413,17 (i.v.a. compresa). La parte attrice, chiedeva, altresì:
-di accertare l'avvenuto rinnovo tacito delle Convenzioni del 1982 e 1984 alla scadenza e per l'effetto di rideterminare il relativo canone dovuto, secondo i parametri fissati dalla legge;
-di condannare la società previo ordine di esibizione della mappatura completa degli attraversamenti idrici Parte_1 interferenti con le Autostrade A24 ed A25, a sottoscrivere apposite Convenzioni con essa attrice per regolarizzare le opere e gli attraversamenti abusivi realizzati sotto il Gran Sasso e gli ulteriori attraversamenti utilizzati in assenza di autorizzazione o, in alternativa, di determinare con sentenza le condizioni di attraversamento ed il canone relativo per tali suddetti ulteriori attraversamenti, condannando la convenuta al pagamento dei relativi canoni non pagati;
-in via subordinata, di disporre la risoluzione delle convenzioni per inadempimento e determinare il risarcimento del danno per un importo non inferiore all'ammontare dei canoni dovuti dalla convenuta sino alla scadenza naturale delle Convenzioni. In sede di prima memoria ex art.183 VI comma c.p.c., parte attrice, dato atto dell'avvenuto pagamento, nelle more, ad opera della convenuta, della fattura relativa ai canoni del
2012, limitava la relativa domanda di condanna di pagamento alla fattura relativa ai canoni del 2013 ed insisteva nelle altre domande avanzate in citazione chiedendo, altresì, la rimozione degli attraversamenti idrici di cui alle Convenzioni del 1982 e del 1984, in caso di mancato rinnovo di dette
Convenzioni scadute nel 2012 nonché la rimozione di tutti gli attraversamenti idrici in caso di risoluzione di tutte le Convenzioni.
La si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'incompetenza per materia Parte_1 del Tribunale ordinario di Roma in favore del Tribunale speciale delle Acque Pubbliche, nonché
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Teramo. Nel merito, previo accertamento, in via incidentale, della nullità, invalidità e/o inefficacia delle Convenzioni in discussione, chiedeva di rigettare le domande attoree e, in via riconvenzionale, di condannare la società al pagamento, in favore di essa convenuta, della complessiva somma di euro Controparte_2
124.373,80, ovvero del diverso importo accertato, a titolo di ripetizione di indebito.
Il Tribunale di Roma, pronunciandosi con sentenza n. 5698/2019, pubblicata l'8.3.2019 così statuiva:
“condanna al pagamento, in favore della dell'importo di Parte_1 Controparte_1 euro 49.413,17 (i.v.a. compresa), di cui alla fattura n.338/2013, dalla scadenza al saldo, senza rivalutazione;
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla dichiara, in Parte_1 relazione alle residue domande attoree l'incompetenza del Tribunale ordinario in favore del
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
compensa tra le parti le spese di lite.”
La sentenza è motivata come segue.
3 “Nel corso del procedimento, con ordinanza depositata il 30 luglio 2015, che si conferma ed a cui integralmente ci si riporta, era, tra l'altro, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla parte convenuta, nonché rigettata l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale di
Roma in favore del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche, trattandosi di controversia non rientrante nelle materie di cui agli artt. 140 e 143 del R.D. 1175/1933, limitatamente alla domanda relativa al pagamento dei canoni scaduti nella vigenza delle convenzioni in parola.
Nel merito va osservato che l'importo di cui alla fattura n.338/2013 si riferisce al credito che l'attuale gestore autostradale della tratta A24 e A25 vanta nei confronti di , attuale gestore Parte_1 unico del sistema idrico integrato per l'Acquedotto del Ruzzo, per il mancato pagamento dei canoni concessori per l'anno 2013, di cui alla fattura n. 338/2013 (visto l'intervenuto pagamento dei canoni per l'anno 2012 di cui alla fattura n.332/2013), previsti nelle seguenti Convenzioni stipulate dall'NA con il che abilitavano la Controparte_3 Parte_1 ad utilizzare le acque sorgive rinvenute durante i lavori di scavo delle gallerie del Gran Sasso e concedevano attraversamenti autostradali (in varie forme, quali fiancheggiamento, sottoattraversamento) della rete idrica gestita dalla (succeduta al ). Parte_1 CP_3
In particolare si tratta:
- della convenzione del 16.9.1982, avente ad oggetto l'autorizzazione all'utilizzo delle acque sorgive ed all'effettuazione delle opere per consentire il convogliamento delle acque al di fuori della proprietà autostradale, convenzione la cui durata era fissata in anni trenta a decorrere dalla data della stipula “rinnovabile alle condizioni che saranno fissate di comune accordo”, facendo salva la facoltà dell'NA di revocare in ogni momento la concessione;
- della convenzione registrata il 9.1.1984, avente ad oggetto l'attraversamento con due condotte di un tratto della A24, convenzione la cui durata era fissata in anni 29 a decorrere dalla data del giorno
1.7.1983; la concessione era “assentita in via precaria”, rinnovabile “ove nulla osti” in seguito a richiesta dell'utente;
- della convenzione registrata il 7.5.1986, avente ad oggetto l'attraversamento con due condotte
(alloggiate su cavalcavia) di un tratto della A24, convenzione la cui durata era fissata in anni 29 a decorrere dalla data del giorno 1.1.1986; la concessione era “assentita in via precaria”, rinnovabile
“ove nulla osti” in seguito a richiesta dell'utente;
- della convenzione registrata il 3.2.2000, avente ad oggetto l'attraversamento di un tratto della A24, convenzione la cui durata era fissata in anni 29 a decorrere dalla data di registrazione;
la concessione era “assentita in via precaria”, rinnovabile “ove nulla osti” in seguito a richiesta dell'utente.
4 La legittimità dell'applicazione di canoni concessori in virtù delle Convenzioni, è prevista dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione del medesimo Codice della strada che conferiscono all'ente proprietario ed al gestore della tratta delegato la facoltà di concedere l'utilizzo del suolo o del sottosuolo autostradale dietro pagamento di un corrispettivo. In particolare trovano applicazione gli artt. 14 e 25 e ss. del Codice della strada, gli artt. 65, 66, 67, 68 del Regolamento di attuazione del Codice della strada ed il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 23.3.1990 pubbl. su
Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1990 n. 83.
In base all'art. 14 del Codice della Strada “Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito”;
l'art. 25 del Codice della Strada prevede che “Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale.”
L'art. 67 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada prevede inoltre che “la concessione ad eseguire i lavori per la costruzione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento o di occupazione è accompagnata dalla stipulazione di una convenzione tra l'ente proprietario della strada concedente e l'ente concessionario nella quale devono essere stabiliti … la somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle sedi stradali, prevista dall'articolo 27 del codice. In particolare gli enti concessionari dei servizi di cui all'articolo 28 del codice possono stipulare con l'ente proprietario della strada convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti e per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali, provvedendo contestualmente ad un deposito cauzionale. Dette convenzioni generali tengono luogo, ad ogni effetto di legge, per gli attraversamenti e le occupazioni delle sedi stradali realizzati in conformità alle loro previsioni, delle singole convenzioni di cui al presente comma. Per gli stessi enti concessionari la somma dovuta per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali è determinata, per quanto di competenza, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ovvero stabilita dall'ente proprietario della strada entro il limite massimo della somma fissata con il suddetto decreto ministeriale.” Pertanto, le convenzioni in oggetto erano state validamente stipulate per iscritto. Sono allegate, poi, le convenzioni del 2001 e del 2009 con cui NA concede la gestione delle autostrade A24 ed A25 all'ATI aggiudicataria che costituiva la società e che Controparte_1 comprovano la legittima successione della parte attrice nella gestione di dette autostrade e nelle convenzioni ad essa relative.
5 La conoscenza del predetto passaggio della parte convenuta emerge sia dai successivi pagamenti effettuati dalla in virtù delle convenzioni già stipulate con l'NA, sia dalla stipula di Parte_1 convenzione intervenuta tra le odierne parti “per disciplinare i rapporti nascenti dal fiancheggiamento e sottoattraversamento” dell'autostrada A24 a seguito del progetto definitivo di potenziamento dell'acquedotto del Ruzzo lato Teramo.
Si ritengono, pertanto, infondate le eccezioni di invalidità ed inefficacia delle convenzioni in questione avanzate dalla parte convenuta con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale da essa avanzata e l'accoglimento della domanda attorea in ordine alla richiesta di condanna la pagamento dei canoni del 2013.
Al riguardo, in relazione alle convenzioni del 1982 e del 1984 scadute nel 2012, va rilevato che i canoni richiesti per l'anno 2013 sono, comunque, dovuti considerato che, per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, “in tema di occupazione di area demaniale a seguito di mancato rinnovo di concessione, allorché il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine finale del rapporto senza averne più titolo, trova applicazione analogica la disposizione di cui all'art. 1591 c.c. che distingue l'obbligo di corrispondere al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna dall'obbligo eventuale di risarcire il maggior danno patito dal locatore: il primo costituisce un debito di valuta, sottoposto al principio nominalistico, mentre il secondo, connesso al mancato pagamento delle somme corrispondenti all'importo del canone, resta regolato dall'art. 1224, comma 2, c.c. (cfr. Cass., Sez. I, ordin. n.4714/2018).
Va osservato, al riguardo, che la domanda attorea di pagamento dei canoni per le convenzioni scadute, a titolo di danno, non costituisce domanda nuova essendo basata sui medesimi fatti introdotti in citazione.
Pertanto, la società convenuta va condannata al pagamento, in favore della Controparte_1 dell'importo di euro 49.413,17 (i.v.a. compresa), di cui alla fattura n.338/2013, dalla scadenza al saldo.
Detta somma non va rivalutata trattandosi di debito di valuta (l'ammontare risulta sin dall'origine predeterminato) e considerato il rapporto tra la remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione.
In ordine alle altre domande attoree va, preliminarmente considerato che, per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte:
-“ai sensi dell'art. 140, lettera d), R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, rientrano nella competenza del
Tribunale Regionale delle acque pubbliche tutte le controversie aventi ad oggetto un'occupazione di fondi che si renda necessaria per la costruzione di un'opera idraulica di derivazione, di utilizzazione o di regolamentazione di acque pubbliche, senza che sia dato distinguere tra occupazioni
6 formalmente e sostanzialmente legittime ed occupazioni prive dei requisiti di legittimità - come quelle che, pur essendo state attuate in base ad un provvedimento legittimo della competente autorità amministrativa, si siano protratte oltre i termini di legge ed abbiano altresì comportato, a seguito dell'irreversibile trasformazione del fondo, un'espropriazione sostanziale - ancorché l'interessato, denunciando siffatta illegittimità, chieda il risarcimento del danno che ne è conseguito” (cfr. Cass.,
Sez. I, ordin. n.15126/2002);
-“la distinzione tra le competenze dell'Autorità giudiziaria ordinaria e dei Tribunali regionali delle acque pubbliche attiene all'oggetto delle controversie, rientrando nell'ambito delle competenze del giudice specializzato le sole cause che involgano questioni relative alla demanialità delle acque pubbliche, o al contenuto e ai limiti delle concessioni di utenze, o al diritto nei confronti dell'Amministrazione alla derivazione o alla utilizzazione delle acque, o quelle che, comunque, incidano pure indirettamente sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque. Ne consegue che rientra nella competenza del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto il diritto all'acquisto di un'area demaniale ex art. 5 bis l. n. 212 del 2003 e quella consequenziale risarcitoria da inadempimento” (cfr. Cass., Sez. I, ordin. n.29356/2018).
Ciò premesso, va evidenziato, innanzitutto, che, come risulta dalle pattuizioni contenute nelle convenzioni del 1982 e del 1984, non è per queste ultime previsto un rinnovo tacito tramite un meccanismo automatico che non richieda nuove valutazioni, essendo prescritto nella convenzione del 1982 la necessità, ai fini della rinnovazione, di effettuare un nuovo accordo, e, nella convenzione del 1984, che la concessione era “assentita in via precaria”, rinnovabile “ove nulla osti”.
Pertanto, si ritiene che la rinnovazione di dette convenzioni con l'accordo sull'entità dei nuovi canoni, implichi questioni che comportano un'indagine sul contenuto della nuova concessione da rinnovare e sul diritto nei confronti dell'Amministrazione alla derivazione o alla utilizzazione delle acque, questioni che incidono sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque.
Altrettanto deve dirsi per la richiesta di stipula di nuove convenzioni all'esito della mappatura completa delle tubazioni che attraversano legittimamente o meno le autostrade in questione (con conseguente obbligo al pagamento dei relativi canoni) ovvero della richiesta di rimozione delle tubature a seguito del mancato rinnovo delle convenzioni o a seguito della risoluzione delle convenzioni vigenti, in quanto controversie aventi ad oggetto problematiche inerenti ad occupazione di fondi che si renda necessaria per l'utilizzazione e regolamentazione di acque pubbliche.
Per quanto detto, per le residue domande attoree si ritiene l'incompetenza del Tribunale ordinario in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. Considerata la reciproca soccombenza e la particolare natura della questione si ritiene di compensare tra le parti le spese di giudizio.”
7 Avverso tale sentenza proponeva appello la formulando le seguenti conclusioni: “ Parte_1
• accogliere l'appello interposto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: • previo accertamento incidentale della nullità, invalidità e/o inefficacia delle convenzioni depositate dalla parte attrice, rigettare la domanda attrice poiché inammissibile ed altresì infondata in fatto e in diritto. • Con vittoria di spese e competenze del giudizio anche relative al primo grado.”
La nel costituirsi proponeva appello incidentale e rassegnava le Controparte_4 seguenti conclusioni: “Che l'Ecc.mo Collegio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello della ex Parte_1 art.342 c.p.c. per violazione della specificità dei motivi;
- nel merito dichiarare inammissibili i motivi di appello formulati in violazione dell'art. 345 cpc e comunque rigettarli;
in riforma parziale della sentenza n. 5698/2019 ed in accoglimento dell'appello incidentale di dichiari la Controparte_1 propria competenza sulla domanda ed emetta sentenza costitutiva determinativa che tenga luogo della Convenzione prevista per legge e stabilisca le condizioni di utilizzo del sedime autostradale in ogni caso condannando al pagamento dei canoni dovuti per tali ulteriori Parte_1 attraversamenti non autorizzati, oltre al risarcimento del danno per i periodi pregressi di occupazione sino ad integrale soddisfo. In riforma del capo sulla spese, condannare al Parte_1 pagamento delle competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre le spese generali IVA e
CPA come per legge. In via gradata determinare a carico di la soccombenza sulle spese Parte_1 in via prevalente.”
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello principale è articolato in tre motivi.
Innanzitutto va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
Con il primo motivo la sentenza viene censurata per “Violazione art. 1418 c.c. in relazione
8 agli artt. 1033-1034 c.c. e art. 218 r.d. n. 1775/1933.”. Secondo l'appellante il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto valide le convenzioni negoziali stipulate tra le parti. Nello specifico, le scritture private stipulate nel 16.9.82, 1.7.83, 7.5.86, 2.3.00, lungi dal costituire convenzioni negoziali di diritto privato, integrano la fattispecie delle c.d. concessione contratto e, come tali, sono sottratte all'autonomia negoziale. L'oggetto di tali convenzioni, infatti, era rappresentato dall'imposizione di un canone o indennizzo per la realizzazione dell'acquedotto. Tuttavia, la in base agli artt. Parte_1
1033 e 1034 c.c. e all'art. 218 r.d. n. 1775/1933, aveva già il diritto potestativo alla realizzazione dell'opera, senza subordinazione al pagamento di un canone previsto dalla legge. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, le suddette concessioni, devono essere dichiarate nulle in base all'art. 1418 c.c. per mancanza o illiceità della causa, oppure in base all'art 1325 c.c. per indeterminatezza della prestazione o indeterminatezza dell'oggetto. Il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la nullità della convenzione anche avuto riguardo all'ulteriore profilo inerente alla violazione dell'art. 823 c.c in combinato disposto con l'art. 143 del D.Lgs. n.152/2006. Infatti, appurato che l'acquedotto è un bene demaniale, come tale, non può formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei casi previsti dalla legge. Inoltre, anche le clausole negoziali relative al canone non appaiono del tutto legittime, in quanto, integrano sia clausole meramente potestative (art. 1355 c.c.) sia l'illegittimo esercizio dello ius variandi.
Con il secondo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “illegittima applicazione di canoni concessori”. Secondo l'appellante il giudice di primo grado erroneamente non ha ravvisato la violazione degli artt. 28 del CDS e 69 del Reg. di attuazione nell'applicazione dei canoni concessori.
I casi in cui viene giustificata l'imposizione del canone nella concessione riguardano ipotesi nelle quali l'utilizzo del sottosuolo incide sulla pubblica fruizione della risorsa. L'attività di messa in posa dei tubi e dei vani non preclude la generale fruizione ed, eventualmente, potrebbe determinare la corresponsione di un canone solamente per il periodo dei lavori e non per quello successivo. La
[...]
è una società in house che gestisce il servizio idrico integrato, nella provincia di Teramo, Parte_1 in virtù di affidamento diretto e senza gara. Dunque, in qualità, di soggetto pubblico gestore di servizi essenziali, affidatario di beni demaniale, non può essere equiparato ad un soggetto privato nella corresponsione di un canone di locazione. Tale pattuizione, inoltre, non è prevista espressamente ex lege ed è escluso dalle norme speciali applicabili alle fattispecie. Ne deriva, secondo tale prospettazione, la nullità della convenzione depositata per difetto di causa.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, attenendo alla validità della convenzione fonte dell'obbligazione di pagamento dei canoni.
In linea di fatto, come dato conto dal giudice di primo grado, i canoni sono previsti “nelle seguenti
Convenzioni stipulate dall'NA con il che Controparte_3
9 abilitavano la ad utilizzare le acque sorgive rinvenute durante i lavori di scavo Parte_1 delle gallerie del Gran Sasso e concedevano attraversamenti autostradali (in varie forme, quali fiancheggiamento, sottoattraversamento) della rete idrica gestita dalla (succeduta Parte_1 al ). In particolare si tratta: CP_3
- della convenzione del 16.9.1982, avente ad oggetto l'autorizzazione all'utilizzo delle acque sorgive ed all'effettuazione delle opere per consentire il convogliamento delle acque al di fuori della proprietà autostradale, convenzione la cui durata era fissata in anni trenta a decorrere dalla data della stipula “rinnovabile alle condizioni che saranno fissate di comune accordo”, facendo salva la facoltà dell'NA di revocare in ogni momento la concessione;
- della convenzione registrata il 9.1.1984, avente ad oggetto l'attraversamento con due condotte di un tratto della A24, convenzione la cui durata era fissata in anni 29 a decorrere dalla data del giorno
1.7.1983; la concessione era “assentita in via precaria”, rinnovabile “ove nulla osti” in seguito a richiesta dell'utente;
- della convenzione registrata il 7.5.1986, avente ad oggetto l'attraversamento con due condotte
(alloggiate su cavalcavia) di un tratto della A24, convenzione la cui durata era fissata in anni 29 a decorrere dalla data del giorno 1.1.1986; la concessione era “assentita in via precaria”, rinnovabile
“ove nulla osti” in seguito a richiesta dell'utente;
- della convenzione registrata il 3.2.2000, avente ad oggetto l'attraversamento di un tratto della A24, convenzione la cui durata era fissata in anni 29 a decorrere dalla data di registrazione;
la concessione era “assentita in via precaria”, rinnovabile “ove nulla osti” in seguito a richiesta dell'utente”.
NA ha poi con convenzioni del 2001 e 2009 concesso la gestione delle autostrade A24 e A25 all'ATI aggiudicataria che ha costituito la società Controparte_1
Il giudice di primo grado ha ritenuto valide le convenzioni in questione in quanto previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione “che conferiscono all'ente proprietario ed al gestore della tratta delegato la facoltà di concedere l'utilizzo del suolo o del sottosuolo autostradale dietro pagamento di un corrispettivo. In particolare trovano applicazione gli artt. 14 e 25 e ss. del
Codice della strada, gli artt. 65, 66, 67, 68 del Regolamento di attuazione del Codice della strada ed il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 23.3.1990 pubbl. su Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1990
n. 83.
In base all'art. 14 del Codice della Strada “Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito”;
l'art. 25 del Codice della Strada prevede che “Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze
10 con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale.”
L'art. 67 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada prevede inoltre che “la concessione ad eseguire i lavori per la costruzione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento o di occupazione è accompagnata dalla stipulazione di una convenzione tra l'ente proprietario della strada concedente e l'ente concessionario nella quale devono essere stabiliti … la somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle sedi stradali, prevista dall'articolo 27 del codice. In particolare gli enti concessionari dei servizi di cui all'articolo 28 del codice possono stipulare con l'ente proprietario della strada convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti e per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali, provvedendo contestualmente ad un deposito cauzionale. Dette convenzioni generali tengono luogo, ad ogni effetto di legge, per gli attraversamenti e le occupazioni delle sedi stradali realizzati in conformità alle loro previsioni, delle singole convenzioni di cui al presente comma. Per gli stessi enti concessionari la somma dovuta per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali è determinata, per quanto di competenza, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ovvero stabilita dall'ente proprietario della strada entro il limite massimo della somma fissata con il suddetto decreto ministeriale.” Pertanto, le convenzioni in oggetto erano state validamente stipulate per iscritto”.
L'appellante con il primo motivo di appello ha dedotto che erroneamente il giudice di primo grado non ha ritenuto la nullità delle convenzioni per difetto di causa, in assenza di una equivalenza delle prestazioni (trattandosi dell'imposizione di un canone per la realizzazione dell'opera pubblica di acquedotto già spettante all'appellante ai sensi degli artt. 1033-1034 cc e 218 RD 1775/1933), per illiceità dell'oggetto (in violazione dell'art. 823 c.c.), e per indeterminatezza dei canoni, rimessi allo ius variandi della parte.
Innanzitutto va evidenziato come, quanto ai rilievi dell'appellato ex art. 345 c.p.c., “la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi” (Cass. n. 4867/2024). Pertanto essendo la nullità oggetto di una eccezione in senso lato, essa trova un limite unicamente nella deduzione di fatti nuovi posti a fondamento della stessa.
Il motivo è infondato.
11 Innanzitutto il motivo in esame non contiene alcuna censura specifica a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che fonda la validità delle convenzioni in questione sulla disciplina prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione. L'appellante assume che il codice della strada fa riferimento ad ipotesi diverse senza argomentare per quale ragione.
L'assunto dell'appellante relativo alla violazione di disposizioni del codice civile si scontra con la specifica previsione in materia di cui al codice della strada che fonda, come ritenuto dal giudice di primo grado, il diritto dell'ente proprietario o gestore della strada di concedere l'utilizzo del suolo e del sottosuolo autostradale dietro pagamento di un corrispettivo, che quindi non attiene alla captazione dell'acqua ma all'uso della relativa infrastruttura stradale. Il fatto che ciò avvenga per la realizzazione di infrastrutture per la captazione di acqua non porta a diverse soluzioni, non valendo in senso contrario il richiamo agli artt. 1033 e 1034 c.c., attinenti alla servitù di acquedotto, quindi non applicabili al caso di specie in cui è la stessa convenzione che attribuisce il diritto ad usare l'infrastruttura stradale, con attraversamento del sottosuolo. Non pare inoltre pertinente il richiamo all'art. 218 RD 1775/1933, relativo all'acquedotto pubblico, atteso che nel caso di specie il canone non attiene all'uso dell'acqua.
Infondata è anche la deduzione relativa all'illiceità dell'oggetto per violazione dell'art. 823 c.c., atteso che secondo pacifica giurisprudenza “la natura demaniale di un bene non è di ostacolo né alla costituzione in favore di privati, mediante concessione, di diritti reali o personali che abbiano ad oggetto la fruizione del bene medesimo, né alla circolazione tra privati di tali diritti, che si atteggiano, nei rapporti privatistici, come diritti soggettivi perfetti, facendo sorgere in capo al concessionario stesso una vera e propria proprietà superficiaria, sia pure di natura temporanea”
(Cass. n. 15066/2023). Quanto poi all'asserita gratuità della messa a disposizione dell'infrastruttura, non pare pertinente il richiamo all'art. 153 del Dlgs. n. 152/2006, relativo alle infrastrutture degli enti locali.
Per quanto attiene alla nullità per indeterminatezza dei canoni, rimessi allo ius variandi, va osservato come in linea di fatto l'appellante in primo grado non aveva censurato che il canone in questione fosse stato oggetto di variazione da parte dell'appellata (né aveva dedotto la relativa nullità), risultando sul punto l'allegazione di tale fatto tardiva per quanto sopra evidenziato.
Va poi osservato come le convenzioni in esame prevedono come possibile la variazione del canone in dipendenza dell'eventuale variazione dei criteri e/o parametri che concorrono a determinarlo, precisando anche quali sono i criteri che lo concorrono (art. 10).
Le convenzioni prevedono inoltre come “l'Amministrazione concedente peraltro si riserva la facoltà di variare in qualunque tempo il predetto canone senza che il concessionario possa opporsi in alcun modo” (art. 7 convenzioni 1983, 1986 e 2000). Rilevato quindi che le convenzioni in questione
12 prevedono un diritto potestativo di modificazione del contratto a favore dell'appellata, va tuttavia osservato come vengono anche precisati in modo sufficiente, oggettivo e certo i criteri in base ai quali può essere esercitato tale ius variandi. Ai sensi dell'art. 10 “Il canone, come sopra aggiornato, potrà essere modificato – anche nel corso della validità del presente atto – in funzione dell'eventuale variazione dei criteri e/o parametri che concorrono a determinarlo”. Invero, l'indicata clausola così continua: “I criteri di determinazione del canone sono quelli di cui all'art. 27 comma 8 del D.Lgs.
30/04/1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada) e cioè “soggezioni che derivano dall'Autostrada”,
“valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione” e “vantaggio che l'utente ne ricava”. La quantificazione del canone determinata alla data della firma del presente atto tiene conto, per quanto riguarda il criterio delle “soggezioni che derivano dall' ”, dei Parte_2 parametri relativi all'ampiezza e alla lunghezza delle opere di attraversamento, mentre per quanto riguarda i criteri del “valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione” e del “vantaggio che l'utente ne ricava” è stato attualmente attribuito agli stessi, in via provvisoria, il valore presunto di zero”. Dunque, le eventuali variazioni del canone, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante sono ancorate a ben precisi e Parte_1 determinati criteri, sicché non può dirsi che esse siano soggette alla valutazione dei soli interessi dell'appellata. In ogni caso, si osserva che la S. C. ha affermato il seguente principio di diritto: < nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità>> (Cass. n. 2314/2016). Deriva da quanto precede che nella specie, quand'anche fosse nulla la contestata clausola, ciò non comporterebbe comunque la nullità dell'intera convenzione stipulata in data 26/11/2017, ai sensi dell'art. 1419, primo comma, c.c., non avendo Controparte_5
che non avrebbe concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da
[...] eventuale nullità.
Pertanto il motivo d'appello è infondato.
Con il secondo motivo l'appellante censura la debenza dei canoni sulla base del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, non avendo il giudice di primo grado considerato che la società appellante è una società in house providing che gestisce in provincia di Teramo il servizio idrico integrato senza gara, e non avendo considerato il disposto degli artt. 28 del Codice della Strada e 69 del relativo regolamento di attuazione.
Come dato conto dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 14 del Codice della Strada “Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal
13 concessionario, salvo che sia diversamente stabilito”; l'art. 25 del Codice della Strada prevede che
“Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale.”
L'art. 67 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada prevede inoltre che “la concessione ad eseguire i lavori per la costruzione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento o di occupazione è accompagnata dalla stipulazione di una convenzione tra l'ente proprietario della strada concedente e l'ente concessionario nella quale devono essere stabiliti … la somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle sedi stradali, prevista dall'articolo 27 del codice. In particolare gli enti concessionari dei servizi di cui all'articolo 28 del codice possono stipulare con l'ente proprietario della strada convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti e per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali, provvedendo contestualmente ad un deposito cauzionale. Dette convenzioni generali tengono luogo, ad ogni effetto di legge, per gli attraversamenti e le occupazioni delle sedi stradali realizzati in conformità alle loro previsioni, delle singole convenzioni di cui al presente comma. Per gli stessi enti concessionari la somma dovuta per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali è determinata, per quanto di competenza, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ovvero stabilita dall'ente proprietario della strada entro il limite massimo della somma fissata con il suddetto decreto ministeriale.”
L'art. 27 del Codice della Strada prevede le formalità nel caso di rilascio di autorizzazioni e concessioni e statuendo come “la somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava”.
L'art. 28 del Codice della Strada pone a carico dei concessionari di determinati servizi determinati obblighi.
L'art. 69 del Regolamento di attuazione prevede come “Quando si verificano le condizioni di cui all'articolo 28, comma 1 del codice, l'ente proprietario indica con proprio atto, comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento, ai concessionari indicati, le condizioni e le prescrizioni necessarie per la conservazione della strada e la sicurezza della circolazione. Nello stesso atto sono indicati i termini in cui le predette prescrizioni devono essere eseguite, ed i relativi lavori effettuati,
14 con la eventuale fissazione di penali nell'ipotesi di ritardo imputabile al concessionario, ferma restando la possibilità di prorogare detti termini su motivata richiesta del concessionario stesso.
Nell'ipotesi in cui le prescrizioni ed i lavori suddetti non siano effettuati nei termini e con le modalità indicati dall'ente proprietario, questo ha facoltà, previa fissazione di un termine perentorio entro il quale eseguire detti lavori, di procedere alla esecuzione diretta, comunicando al concessionario, con raccomandata con avviso di ricevimento, la data di inizio dei lavori e, successivamente ai lavori, le spese sostenute, le eventuali penali per il ritardo e gli eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo. Se il concessionario non versa le somme richieste entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, l'ente proprietario richiede all'autorità competente l'emanazione del decreto ingiuntivo, secondo la legislazione vigente”.
Il fatto che il servizio idrico nella provincia di Teramo sia stato oggetto di affidamento diretto e non in forza di gara all'appellante attiene ai rapporti con l'ente locale, non escludendo che l'appellante sia concessionario nei rapporti con l'ente proprietario dell'autostrade.
Va poi evidenziato come in discussione è il canone previsto in una convenzione tra le parti, essendosi quindi al di fuori del perimento dell'imposizione coatta di un canone.
Inoltre dalle richiamate disposizioni (art. 28 codice della strada e 69 del regolamento di attuazione) non è rinvenibile alcuna deroga a favore dei soggetti di cui all'art. 28, comma 1, in ordine al pagamento dei canoni in questione, tanto che l'art. 67 del regolamento di attuazione, prevede espressamente tali soggetti. Né è sostenibile che non sia dovuto il canone da parte di tali soggetti, atteso che tale disposizione prevede che “per gli stessi enti concessionari la somma dovuta per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali è determinata, per quanto di competenza, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ovvero stabilita dall'ente proprietario della strada entro il limite massimo della somma fissata con il suddetto decreto ministeriale”, prevedendo quindi espressamente il canone. Il fatto che tale ultima disposizione faccia riferimento unicamente alle sedi stradali non può portare, come sostiene l'appellante a ritenere che non riguardi anche gli attraversamenti sotterranei, che non impegnano la sede stradale, atteso che l'art. 67, nel prevedere le concessioni ad eseguire i lavori per la costruzione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento o di occupazione, rinvia all'art. 27, che regolamenta il canone per l'uso e occupazione di sede stradale (art. 67 lettera g), e proprio a ciò che è previsto in relazione ai soggetti di cui all'art. 28.
Pertanto la nozione di uso e occupazione va intesa in senso comprensivo dei manufatti di attraversamento (in linea d'altronde con quanto disposto dall'art. 25 codice della strada). D'altronde con i manufatti di attraversamento si sostanzia una forma di uso della sede stradale, che non può essere limitato alla pubblica funzione della strada, ma deve ricomprendere la strada nella sua completezza, e quindi non solo la superficie ma anche il sottosuolo e soprasuolo (arg. art. 66 del
15 regolamento di attuazione, in conformità con l'art. 25 codice della strada).
Ne consegue che non è pertinente il richiamo a disposizioni quale l'art. 153 del Dlgs. n. 152/2006, attinente comunque agli enti locali, e all'art. 231 codice della strada che rinvia al Dlg. N. 259/2003, relativo al fatto che non possono essere imposti oneri non previsti dalla legge.
Il motivo di appello è infondato.
Con il terzo motivo d'appello la sentenza viene censurata per” Erronea debenza dei canoni richiesti per il 2013 relative alla convenzione del 1982 e 1984 scadute nel 2012.”. Secondo
l'appellante il giudice di prime cure ha impropriamente richiamato l'orientamento della Suprema
Corte di Cassazione secondo cui – in tema di occupazione di area demaniale - qualora il concessionario continui ad utilizzare il bene anche dopo la scadenza della concessione sia comunque tenuto al corrispettivo pattuito fino alla riconsegna, in virtù dell'applicazione analogica dell'art.1591
Cod. Civ.. Il giudice non ha considerato la natura giuridica pubblica dell'appellante, con relative conseguenze sotto quanto alla forma scritta dei contratti, che peraltro escluderebbe la proroga o il rinnovo tacito delle convenzioni scadute. Inoltre non ha considerato che la natura demaniale delle opere con le quali si realizza l'occupazione del sottosuolo del demanio stradale, rendeva inapplicabile la fattispecie l'art. 1591 c.c., dovendo ritenersi costituita una servitù di acquedotto.
In diritto secondo pacifica giurisprudenza della S.C. “in tema di mancata riconsegna di un'area demaniale, oggetto di concessione non rinnovata alla scadenza ovvero revocata, il danno è da ritenersi sussistente "in re ipsa" e va commisurato al presumibile valore locativo dell'immobile illegittimamente occupato, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene stesso;
ne consegue che trova applicazione, in via analogica, il criterio di valutazione previsto dall'art. 1591 c.c., espressione di un principio riferibile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione di un bene dietro corrispettivo, allorché il concessionario lo continui a utilizzare oltre il termine finale del rapporto senza averne più il titolo” (Cass. n. 20708/2019).
L'art. 1591 c.c. regolamenta i danni da ritardata restituzione, con la conseguenza che, venendo in considerazione una fattispecie risarcitoria, irrilevante è l'assenza di forma scritta di proroga o rinnovo del contratto;
anzi il danno presuppone proprio la scadenza del contratto (e quindi il suo non rinnovo).
Del pari il fatto che il contratto in questione deve rivestire la forma scritta non esclude in alcun modo l'applicazione analogica dell'art. 1591 c.c.. D'altronde per definizione la concessione di area demaniale richiede la forma scritta.
Per quanto attiene alla deduzione che per effetto della scadenza della concessione si sarebbe costituita una servitù di acquedotto ex art. 825 c.c., con conseguente esclusione della applicabilità dell'art. 1591
c.c., essa è inammissibile ex art. 345 c.p.c., sostanziando una nuova eccezione fondata su un fatto non
16 dedotto in primo grado.
Pertanto anche questo motivo è infondato.
In definitiva l'appello è infondato.
L'appello incidentale promosso da è articolato due motivi. Controparte_1
Con il primo motivo la sentenza viene censurata per “Riforma del capo relativo alle competenze del Tribunale Regionale delle acque pubbliche.”
Con memoria depositata in data 3.1.2024 la parte ha rinunciato a tale motivo di appello, che pertanto non viene esaminato.
Con il secondo motivo si chiede la “riforma del capo relativo alle spese.”. Secondo
l'appellante il giudice di primo grado è addivenuto ad una erronea ripartizione della liquidazione delle spese. Essendoci stato il totale accoglimento delle domande di parte attrice, non si sarebbe verificata la soccombenza parziale reciproca. Pertanto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto condannare esclusivamente la all'intero pagamento delle spese di giudizio. Parte_1
Il motivo è infondato. Infatti il giudice di primo grado ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale ordinario per alcune domande proposte dall'appellante incidentale, sussistendo in relazione a tale statuizione la soccombenza della (cfr. Cass. n. 15988/2023 sulle spese nel caso di Controparte_1 declaratoria di incompetenza). E, considerata la rinuncia al relativo motivo d'appello da parte dell'appellante incidentale, la relativa statuizione è passata in giudicato (essendo quindi preclusa alcuna valutazione sul punto). Ne consegue che nel caso di specie vi era una reciproca soccombenza, sussistendo i presupposti per la compensazione ex art. 92 c.p.c.
L'esito complessivo del grado d'appello, con la soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del grado.
Poiché le impugnazioni sono respinte, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1 incidentale promosso da avverso la sentenza n. 5698/2018, pubblicata il Controparte_1
15.3.2018 del Tribunale di Roma, così provvede: rigetta l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
compensa le spese del grado;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di e Parte_1 da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Controparte_1
17 dovuto per l'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 11.11.2025
Il consigliere est. Il Presidente
IU AD BE Tilocca
18
Sezione VI civile
R.G. 2919/2019
All'udienza collegiale del giorno 11/11/2025 ore 11:20
Presidente Dott. BE Tilocca Consigliere Relatore Dott. IU AD
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FERNANDEZ ALICE presente avv. Giua in sost
Appellato/i
Controparte_1
Avv. CALIENDO MARCO presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR BE Tilocca
TI IA
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. BE Tilocca Presidente dott.ssa IU AD Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 11.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2919 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(P.IVA ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
CE AN (C.F. ) con studio in Teramo (TE) alla Via Mancini CodiceFiscale_1
Sbraccia n. 1
APPELLANTE
E
(P.IVA), elettivamente domiciliata in Roma, Viale Liegi n.7, presso Controparte_1 lo studio legale dell'Avv. Marco Caliendo (C.F. ) che la rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in atti;
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La quale concessionaria di ANAS per la costruzione e gestione delle Controparte_1
Autostrade A24 e A25, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la quale Parte_1 attuale gestore unico del sistema idrico integrato per l'Acquedotto del Ruzzo, chiedendo: previo accertamento dell'inadempimento della società convenuta al pagamento dei canoni, per gli anni 2012
e 2013, relativi agli oneri concessori per il sottoattraversamento con tubazione idrica di varie tratte chilometriche delle suddette Autostrade disciplinato dalle Convenzioni del 1982, 1984, 1986 e 2000, di condannare la al pagamento dell'importo complessivo di euro 97.668,20, oltre Parte_1
2 interessi e rivalutazione. In particolare, gli oneri di attraversamento per l'anno 2012 -fattura n.332/2013- ammontavano ad euro 48.255,03 (i.v.a. compresa), mentre per l'anno 2013 -fattura n.338/2013- erano pari ad euro 49.413,17 (i.v.a. compresa). La parte attrice, chiedeva, altresì:
-di accertare l'avvenuto rinnovo tacito delle Convenzioni del 1982 e 1984 alla scadenza e per l'effetto di rideterminare il relativo canone dovuto, secondo i parametri fissati dalla legge;
-di condannare la società previo ordine di esibizione della mappatura completa degli attraversamenti idrici Parte_1 interferenti con le Autostrade A24 ed A25, a sottoscrivere apposite Convenzioni con essa attrice per regolarizzare le opere e gli attraversamenti abusivi realizzati sotto il Gran Sasso e gli ulteriori attraversamenti utilizzati in assenza di autorizzazione o, in alternativa, di determinare con sentenza le condizioni di attraversamento ed il canone relativo per tali suddetti ulteriori attraversamenti, condannando la convenuta al pagamento dei relativi canoni non pagati;
-in via subordinata, di disporre la risoluzione delle convenzioni per inadempimento e determinare il risarcimento del danno per un importo non inferiore all'ammontare dei canoni dovuti dalla convenuta sino alla scadenza naturale delle Convenzioni. In sede di prima memoria ex art.183 VI comma c.p.c., parte attrice, dato atto dell'avvenuto pagamento, nelle more, ad opera della convenuta, della fattura relativa ai canoni del
2012, limitava la relativa domanda di condanna di pagamento alla fattura relativa ai canoni del 2013 ed insisteva nelle altre domande avanzate in citazione chiedendo, altresì, la rimozione degli attraversamenti idrici di cui alle Convenzioni del 1982 e del 1984, in caso di mancato rinnovo di dette
Convenzioni scadute nel 2012 nonché la rimozione di tutti gli attraversamenti idrici in caso di risoluzione di tutte le Convenzioni.
La si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'incompetenza per materia Parte_1 del Tribunale ordinario di Roma in favore del Tribunale speciale delle Acque Pubbliche, nonché
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Teramo. Nel merito, previo accertamento, in via incidentale, della nullità, invalidità e/o inefficacia delle Convenzioni in discussione, chiedeva di rigettare le domande attoree e, in via riconvenzionale, di condannare la società al pagamento, in favore di essa convenuta, della complessiva somma di euro Controparte_2
124.373,80, ovvero del diverso importo accertato, a titolo di ripetizione di indebito.
Il Tribunale di Roma, pronunciandosi con sentenza n. 5698/2019, pubblicata l'8.3.2019 così statuiva:
“condanna al pagamento, in favore della dell'importo di Parte_1 Controparte_1 euro 49.413,17 (i.v.a. compresa), di cui alla fattura n.338/2013, dalla scadenza al saldo, senza rivalutazione;
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla dichiara, in Parte_1 relazione alle residue domande attoree l'incompetenza del Tribunale ordinario in favore del
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
compensa tra le parti le spese di lite.”
La sentenza è motivata come segue.
3 “Nel corso del procedimento, con ordinanza depositata il 30 luglio 2015, che si conferma ed a cui integralmente ci si riporta, era, tra l'altro, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla parte convenuta, nonché rigettata l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale di
Roma in favore del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche, trattandosi di controversia non rientrante nelle materie di cui agli artt. 140 e 143 del R.D. 1175/1933, limitatamente alla domanda relativa al pagamento dei canoni scaduti nella vigenza delle convenzioni in parola.
Nel merito va osservato che l'importo di cui alla fattura n.338/2013 si riferisce al credito che l'attuale gestore autostradale della tratta A24 e A25 vanta nei confronti di , attuale gestore Parte_1 unico del sistema idrico integrato per l'Acquedotto del Ruzzo, per il mancato pagamento dei canoni concessori per l'anno 2013, di cui alla fattura n. 338/2013 (visto l'intervenuto pagamento dei canoni per l'anno 2012 di cui alla fattura n.332/2013), previsti nelle seguenti Convenzioni stipulate dall'NA con il che abilitavano la Controparte_3 Parte_1 ad utilizzare le acque sorgive rinvenute durante i lavori di scavo delle gallerie del Gran Sasso e concedevano attraversamenti autostradali (in varie forme, quali fiancheggiamento, sottoattraversamento) della rete idrica gestita dalla (succeduta al ). Parte_1 CP_3
In particolare si tratta:
- della convenzione del 16.9.1982, avente ad oggetto l'autorizzazione all'utilizzo delle acque sorgive ed all'effettuazione delle opere per consentire il convogliamento delle acque al di fuori della proprietà autostradale, convenzione la cui durata era fissata in anni trenta a decorrere dalla data della stipula “rinnovabile alle condizioni che saranno fissate di comune accordo”, facendo salva la facoltà dell'NA di revocare in ogni momento la concessione;
- della convenzione registrata il 9.1.1984, avente ad oggetto l'attraversamento con due condotte di un tratto della A24, convenzione la cui durata era fissata in anni 29 a decorrere dalla data del giorno
1.7.1983; la concessione era “assentita in via precaria”, rinnovabile “ove nulla osti” in seguito a richiesta dell'utente;
- della convenzione registrata il 7.5.1986, avente ad oggetto l'attraversamento con due condotte
(alloggiate su cavalcavia) di un tratto della A24, convenzione la cui durata era fissata in anni 29 a decorrere dalla data del giorno 1.1.1986; la concessione era “assentita in via precaria”, rinnovabile
“ove nulla osti” in seguito a richiesta dell'utente;
- della convenzione registrata il 3.2.2000, avente ad oggetto l'attraversamento di un tratto della A24, convenzione la cui durata era fissata in anni 29 a decorrere dalla data di registrazione;
la concessione era “assentita in via precaria”, rinnovabile “ove nulla osti” in seguito a richiesta dell'utente.
4 La legittimità dell'applicazione di canoni concessori in virtù delle Convenzioni, è prevista dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione del medesimo Codice della strada che conferiscono all'ente proprietario ed al gestore della tratta delegato la facoltà di concedere l'utilizzo del suolo o del sottosuolo autostradale dietro pagamento di un corrispettivo. In particolare trovano applicazione gli artt. 14 e 25 e ss. del Codice della strada, gli artt. 65, 66, 67, 68 del Regolamento di attuazione del Codice della strada ed il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 23.3.1990 pubbl. su
Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1990 n. 83.
In base all'art. 14 del Codice della Strada “Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito”;
l'art. 25 del Codice della Strada prevede che “Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale.”
L'art. 67 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada prevede inoltre che “la concessione ad eseguire i lavori per la costruzione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento o di occupazione è accompagnata dalla stipulazione di una convenzione tra l'ente proprietario della strada concedente e l'ente concessionario nella quale devono essere stabiliti … la somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle sedi stradali, prevista dall'articolo 27 del codice. In particolare gli enti concessionari dei servizi di cui all'articolo 28 del codice possono stipulare con l'ente proprietario della strada convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti e per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali, provvedendo contestualmente ad un deposito cauzionale. Dette convenzioni generali tengono luogo, ad ogni effetto di legge, per gli attraversamenti e le occupazioni delle sedi stradali realizzati in conformità alle loro previsioni, delle singole convenzioni di cui al presente comma. Per gli stessi enti concessionari la somma dovuta per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali è determinata, per quanto di competenza, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ovvero stabilita dall'ente proprietario della strada entro il limite massimo della somma fissata con il suddetto decreto ministeriale.” Pertanto, le convenzioni in oggetto erano state validamente stipulate per iscritto. Sono allegate, poi, le convenzioni del 2001 e del 2009 con cui NA concede la gestione delle autostrade A24 ed A25 all'ATI aggiudicataria che costituiva la società e che Controparte_1 comprovano la legittima successione della parte attrice nella gestione di dette autostrade e nelle convenzioni ad essa relative.
5 La conoscenza del predetto passaggio della parte convenuta emerge sia dai successivi pagamenti effettuati dalla in virtù delle convenzioni già stipulate con l'NA, sia dalla stipula di Parte_1 convenzione intervenuta tra le odierne parti “per disciplinare i rapporti nascenti dal fiancheggiamento e sottoattraversamento” dell'autostrada A24 a seguito del progetto definitivo di potenziamento dell'acquedotto del Ruzzo lato Teramo.
Si ritengono, pertanto, infondate le eccezioni di invalidità ed inefficacia delle convenzioni in questione avanzate dalla parte convenuta con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale da essa avanzata e l'accoglimento della domanda attorea in ordine alla richiesta di condanna la pagamento dei canoni del 2013.
Al riguardo, in relazione alle convenzioni del 1982 e del 1984 scadute nel 2012, va rilevato che i canoni richiesti per l'anno 2013 sono, comunque, dovuti considerato che, per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, “in tema di occupazione di area demaniale a seguito di mancato rinnovo di concessione, allorché il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine finale del rapporto senza averne più titolo, trova applicazione analogica la disposizione di cui all'art. 1591 c.c. che distingue l'obbligo di corrispondere al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna dall'obbligo eventuale di risarcire il maggior danno patito dal locatore: il primo costituisce un debito di valuta, sottoposto al principio nominalistico, mentre il secondo, connesso al mancato pagamento delle somme corrispondenti all'importo del canone, resta regolato dall'art. 1224, comma 2, c.c. (cfr. Cass., Sez. I, ordin. n.4714/2018).
Va osservato, al riguardo, che la domanda attorea di pagamento dei canoni per le convenzioni scadute, a titolo di danno, non costituisce domanda nuova essendo basata sui medesimi fatti introdotti in citazione.
Pertanto, la società convenuta va condannata al pagamento, in favore della Controparte_1 dell'importo di euro 49.413,17 (i.v.a. compresa), di cui alla fattura n.338/2013, dalla scadenza al saldo.
Detta somma non va rivalutata trattandosi di debito di valuta (l'ammontare risulta sin dall'origine predeterminato) e considerato il rapporto tra la remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione.
In ordine alle altre domande attoree va, preliminarmente considerato che, per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte:
-“ai sensi dell'art. 140, lettera d), R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, rientrano nella competenza del
Tribunale Regionale delle acque pubbliche tutte le controversie aventi ad oggetto un'occupazione di fondi che si renda necessaria per la costruzione di un'opera idraulica di derivazione, di utilizzazione o di regolamentazione di acque pubbliche, senza che sia dato distinguere tra occupazioni
6 formalmente e sostanzialmente legittime ed occupazioni prive dei requisiti di legittimità - come quelle che, pur essendo state attuate in base ad un provvedimento legittimo della competente autorità amministrativa, si siano protratte oltre i termini di legge ed abbiano altresì comportato, a seguito dell'irreversibile trasformazione del fondo, un'espropriazione sostanziale - ancorché l'interessato, denunciando siffatta illegittimità, chieda il risarcimento del danno che ne è conseguito” (cfr. Cass.,
Sez. I, ordin. n.15126/2002);
-“la distinzione tra le competenze dell'Autorità giudiziaria ordinaria e dei Tribunali regionali delle acque pubbliche attiene all'oggetto delle controversie, rientrando nell'ambito delle competenze del giudice specializzato le sole cause che involgano questioni relative alla demanialità delle acque pubbliche, o al contenuto e ai limiti delle concessioni di utenze, o al diritto nei confronti dell'Amministrazione alla derivazione o alla utilizzazione delle acque, o quelle che, comunque, incidano pure indirettamente sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque. Ne consegue che rientra nella competenza del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto il diritto all'acquisto di un'area demaniale ex art. 5 bis l. n. 212 del 2003 e quella consequenziale risarcitoria da inadempimento” (cfr. Cass., Sez. I, ordin. n.29356/2018).
Ciò premesso, va evidenziato, innanzitutto, che, come risulta dalle pattuizioni contenute nelle convenzioni del 1982 e del 1984, non è per queste ultime previsto un rinnovo tacito tramite un meccanismo automatico che non richieda nuove valutazioni, essendo prescritto nella convenzione del 1982 la necessità, ai fini della rinnovazione, di effettuare un nuovo accordo, e, nella convenzione del 1984, che la concessione era “assentita in via precaria”, rinnovabile “ove nulla osti”.
Pertanto, si ritiene che la rinnovazione di dette convenzioni con l'accordo sull'entità dei nuovi canoni, implichi questioni che comportano un'indagine sul contenuto della nuova concessione da rinnovare e sul diritto nei confronti dell'Amministrazione alla derivazione o alla utilizzazione delle acque, questioni che incidono sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque.
Altrettanto deve dirsi per la richiesta di stipula di nuove convenzioni all'esito della mappatura completa delle tubazioni che attraversano legittimamente o meno le autostrade in questione (con conseguente obbligo al pagamento dei relativi canoni) ovvero della richiesta di rimozione delle tubature a seguito del mancato rinnovo delle convenzioni o a seguito della risoluzione delle convenzioni vigenti, in quanto controversie aventi ad oggetto problematiche inerenti ad occupazione di fondi che si renda necessaria per l'utilizzazione e regolamentazione di acque pubbliche.
Per quanto detto, per le residue domande attoree si ritiene l'incompetenza del Tribunale ordinario in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. Considerata la reciproca soccombenza e la particolare natura della questione si ritiene di compensare tra le parti le spese di giudizio.”
7 Avverso tale sentenza proponeva appello la formulando le seguenti conclusioni: “ Parte_1
• accogliere l'appello interposto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: • previo accertamento incidentale della nullità, invalidità e/o inefficacia delle convenzioni depositate dalla parte attrice, rigettare la domanda attrice poiché inammissibile ed altresì infondata in fatto e in diritto. • Con vittoria di spese e competenze del giudizio anche relative al primo grado.”
La nel costituirsi proponeva appello incidentale e rassegnava le Controparte_4 seguenti conclusioni: “Che l'Ecc.mo Collegio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello della ex Parte_1 art.342 c.p.c. per violazione della specificità dei motivi;
- nel merito dichiarare inammissibili i motivi di appello formulati in violazione dell'art. 345 cpc e comunque rigettarli;
in riforma parziale della sentenza n. 5698/2019 ed in accoglimento dell'appello incidentale di dichiari la Controparte_1 propria competenza sulla domanda ed emetta sentenza costitutiva determinativa che tenga luogo della Convenzione prevista per legge e stabilisca le condizioni di utilizzo del sedime autostradale in ogni caso condannando al pagamento dei canoni dovuti per tali ulteriori Parte_1 attraversamenti non autorizzati, oltre al risarcimento del danno per i periodi pregressi di occupazione sino ad integrale soddisfo. In riforma del capo sulla spese, condannare al Parte_1 pagamento delle competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre le spese generali IVA e
CPA come per legge. In via gradata determinare a carico di la soccombenza sulle spese Parte_1 in via prevalente.”
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello principale è articolato in tre motivi.
Innanzitutto va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
Con il primo motivo la sentenza viene censurata per “Violazione art. 1418 c.c. in relazione
8 agli artt. 1033-1034 c.c. e art. 218 r.d. n. 1775/1933.”. Secondo l'appellante il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto valide le convenzioni negoziali stipulate tra le parti. Nello specifico, le scritture private stipulate nel 16.9.82, 1.7.83, 7.5.86, 2.3.00, lungi dal costituire convenzioni negoziali di diritto privato, integrano la fattispecie delle c.d. concessione contratto e, come tali, sono sottratte all'autonomia negoziale. L'oggetto di tali convenzioni, infatti, era rappresentato dall'imposizione di un canone o indennizzo per la realizzazione dell'acquedotto. Tuttavia, la in base agli artt. Parte_1
1033 e 1034 c.c. e all'art. 218 r.d. n. 1775/1933, aveva già il diritto potestativo alla realizzazione dell'opera, senza subordinazione al pagamento di un canone previsto dalla legge. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, le suddette concessioni, devono essere dichiarate nulle in base all'art. 1418 c.c. per mancanza o illiceità della causa, oppure in base all'art 1325 c.c. per indeterminatezza della prestazione o indeterminatezza dell'oggetto. Il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la nullità della convenzione anche avuto riguardo all'ulteriore profilo inerente alla violazione dell'art. 823 c.c in combinato disposto con l'art. 143 del D.Lgs. n.152/2006. Infatti, appurato che l'acquedotto è un bene demaniale, come tale, non può formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei casi previsti dalla legge. Inoltre, anche le clausole negoziali relative al canone non appaiono del tutto legittime, in quanto, integrano sia clausole meramente potestative (art. 1355 c.c.) sia l'illegittimo esercizio dello ius variandi.
Con il secondo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “illegittima applicazione di canoni concessori”. Secondo l'appellante il giudice di primo grado erroneamente non ha ravvisato la violazione degli artt. 28 del CDS e 69 del Reg. di attuazione nell'applicazione dei canoni concessori.
I casi in cui viene giustificata l'imposizione del canone nella concessione riguardano ipotesi nelle quali l'utilizzo del sottosuolo incide sulla pubblica fruizione della risorsa. L'attività di messa in posa dei tubi e dei vani non preclude la generale fruizione ed, eventualmente, potrebbe determinare la corresponsione di un canone solamente per il periodo dei lavori e non per quello successivo. La
[...]
è una società in house che gestisce il servizio idrico integrato, nella provincia di Teramo, Parte_1 in virtù di affidamento diretto e senza gara. Dunque, in qualità, di soggetto pubblico gestore di servizi essenziali, affidatario di beni demaniale, non può essere equiparato ad un soggetto privato nella corresponsione di un canone di locazione. Tale pattuizione, inoltre, non è prevista espressamente ex lege ed è escluso dalle norme speciali applicabili alle fattispecie. Ne deriva, secondo tale prospettazione, la nullità della convenzione depositata per difetto di causa.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, attenendo alla validità della convenzione fonte dell'obbligazione di pagamento dei canoni.
In linea di fatto, come dato conto dal giudice di primo grado, i canoni sono previsti “nelle seguenti
Convenzioni stipulate dall'NA con il che Controparte_3
9 abilitavano la ad utilizzare le acque sorgive rinvenute durante i lavori di scavo Parte_1 delle gallerie del Gran Sasso e concedevano attraversamenti autostradali (in varie forme, quali fiancheggiamento, sottoattraversamento) della rete idrica gestita dalla (succeduta Parte_1 al ). In particolare si tratta: CP_3
- della convenzione del 16.9.1982, avente ad oggetto l'autorizzazione all'utilizzo delle acque sorgive ed all'effettuazione delle opere per consentire il convogliamento delle acque al di fuori della proprietà autostradale, convenzione la cui durata era fissata in anni trenta a decorrere dalla data della stipula “rinnovabile alle condizioni che saranno fissate di comune accordo”, facendo salva la facoltà dell'NA di revocare in ogni momento la concessione;
- della convenzione registrata il 9.1.1984, avente ad oggetto l'attraversamento con due condotte di un tratto della A24, convenzione la cui durata era fissata in anni 29 a decorrere dalla data del giorno
1.7.1983; la concessione era “assentita in via precaria”, rinnovabile “ove nulla osti” in seguito a richiesta dell'utente;
- della convenzione registrata il 7.5.1986, avente ad oggetto l'attraversamento con due condotte
(alloggiate su cavalcavia) di un tratto della A24, convenzione la cui durata era fissata in anni 29 a decorrere dalla data del giorno 1.1.1986; la concessione era “assentita in via precaria”, rinnovabile
“ove nulla osti” in seguito a richiesta dell'utente;
- della convenzione registrata il 3.2.2000, avente ad oggetto l'attraversamento di un tratto della A24, convenzione la cui durata era fissata in anni 29 a decorrere dalla data di registrazione;
la concessione era “assentita in via precaria”, rinnovabile “ove nulla osti” in seguito a richiesta dell'utente”.
NA ha poi con convenzioni del 2001 e 2009 concesso la gestione delle autostrade A24 e A25 all'ATI aggiudicataria che ha costituito la società Controparte_1
Il giudice di primo grado ha ritenuto valide le convenzioni in questione in quanto previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione “che conferiscono all'ente proprietario ed al gestore della tratta delegato la facoltà di concedere l'utilizzo del suolo o del sottosuolo autostradale dietro pagamento di un corrispettivo. In particolare trovano applicazione gli artt. 14 e 25 e ss. del
Codice della strada, gli artt. 65, 66, 67, 68 del Regolamento di attuazione del Codice della strada ed il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 23.3.1990 pubbl. su Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1990
n. 83.
In base all'art. 14 del Codice della Strada “Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito”;
l'art. 25 del Codice della Strada prevede che “Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze
10 con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale.”
L'art. 67 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada prevede inoltre che “la concessione ad eseguire i lavori per la costruzione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento o di occupazione è accompagnata dalla stipulazione di una convenzione tra l'ente proprietario della strada concedente e l'ente concessionario nella quale devono essere stabiliti … la somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle sedi stradali, prevista dall'articolo 27 del codice. In particolare gli enti concessionari dei servizi di cui all'articolo 28 del codice possono stipulare con l'ente proprietario della strada convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti e per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali, provvedendo contestualmente ad un deposito cauzionale. Dette convenzioni generali tengono luogo, ad ogni effetto di legge, per gli attraversamenti e le occupazioni delle sedi stradali realizzati in conformità alle loro previsioni, delle singole convenzioni di cui al presente comma. Per gli stessi enti concessionari la somma dovuta per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali è determinata, per quanto di competenza, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ovvero stabilita dall'ente proprietario della strada entro il limite massimo della somma fissata con il suddetto decreto ministeriale.” Pertanto, le convenzioni in oggetto erano state validamente stipulate per iscritto”.
L'appellante con il primo motivo di appello ha dedotto che erroneamente il giudice di primo grado non ha ritenuto la nullità delle convenzioni per difetto di causa, in assenza di una equivalenza delle prestazioni (trattandosi dell'imposizione di un canone per la realizzazione dell'opera pubblica di acquedotto già spettante all'appellante ai sensi degli artt. 1033-1034 cc e 218 RD 1775/1933), per illiceità dell'oggetto (in violazione dell'art. 823 c.c.), e per indeterminatezza dei canoni, rimessi allo ius variandi della parte.
Innanzitutto va evidenziato come, quanto ai rilievi dell'appellato ex art. 345 c.p.c., “la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi” (Cass. n. 4867/2024). Pertanto essendo la nullità oggetto di una eccezione in senso lato, essa trova un limite unicamente nella deduzione di fatti nuovi posti a fondamento della stessa.
Il motivo è infondato.
11 Innanzitutto il motivo in esame non contiene alcuna censura specifica a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che fonda la validità delle convenzioni in questione sulla disciplina prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione. L'appellante assume che il codice della strada fa riferimento ad ipotesi diverse senza argomentare per quale ragione.
L'assunto dell'appellante relativo alla violazione di disposizioni del codice civile si scontra con la specifica previsione in materia di cui al codice della strada che fonda, come ritenuto dal giudice di primo grado, il diritto dell'ente proprietario o gestore della strada di concedere l'utilizzo del suolo e del sottosuolo autostradale dietro pagamento di un corrispettivo, che quindi non attiene alla captazione dell'acqua ma all'uso della relativa infrastruttura stradale. Il fatto che ciò avvenga per la realizzazione di infrastrutture per la captazione di acqua non porta a diverse soluzioni, non valendo in senso contrario il richiamo agli artt. 1033 e 1034 c.c., attinenti alla servitù di acquedotto, quindi non applicabili al caso di specie in cui è la stessa convenzione che attribuisce il diritto ad usare l'infrastruttura stradale, con attraversamento del sottosuolo. Non pare inoltre pertinente il richiamo all'art. 218 RD 1775/1933, relativo all'acquedotto pubblico, atteso che nel caso di specie il canone non attiene all'uso dell'acqua.
Infondata è anche la deduzione relativa all'illiceità dell'oggetto per violazione dell'art. 823 c.c., atteso che secondo pacifica giurisprudenza “la natura demaniale di un bene non è di ostacolo né alla costituzione in favore di privati, mediante concessione, di diritti reali o personali che abbiano ad oggetto la fruizione del bene medesimo, né alla circolazione tra privati di tali diritti, che si atteggiano, nei rapporti privatistici, come diritti soggettivi perfetti, facendo sorgere in capo al concessionario stesso una vera e propria proprietà superficiaria, sia pure di natura temporanea”
(Cass. n. 15066/2023). Quanto poi all'asserita gratuità della messa a disposizione dell'infrastruttura, non pare pertinente il richiamo all'art. 153 del Dlgs. n. 152/2006, relativo alle infrastrutture degli enti locali.
Per quanto attiene alla nullità per indeterminatezza dei canoni, rimessi allo ius variandi, va osservato come in linea di fatto l'appellante in primo grado non aveva censurato che il canone in questione fosse stato oggetto di variazione da parte dell'appellata (né aveva dedotto la relativa nullità), risultando sul punto l'allegazione di tale fatto tardiva per quanto sopra evidenziato.
Va poi osservato come le convenzioni in esame prevedono come possibile la variazione del canone in dipendenza dell'eventuale variazione dei criteri e/o parametri che concorrono a determinarlo, precisando anche quali sono i criteri che lo concorrono (art. 10).
Le convenzioni prevedono inoltre come “l'Amministrazione concedente peraltro si riserva la facoltà di variare in qualunque tempo il predetto canone senza che il concessionario possa opporsi in alcun modo” (art. 7 convenzioni 1983, 1986 e 2000). Rilevato quindi che le convenzioni in questione
12 prevedono un diritto potestativo di modificazione del contratto a favore dell'appellata, va tuttavia osservato come vengono anche precisati in modo sufficiente, oggettivo e certo i criteri in base ai quali può essere esercitato tale ius variandi. Ai sensi dell'art. 10 “Il canone, come sopra aggiornato, potrà essere modificato – anche nel corso della validità del presente atto – in funzione dell'eventuale variazione dei criteri e/o parametri che concorrono a determinarlo”. Invero, l'indicata clausola così continua: “I criteri di determinazione del canone sono quelli di cui all'art. 27 comma 8 del D.Lgs.
30/04/1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada) e cioè “soggezioni che derivano dall'Autostrada”,
“valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione” e “vantaggio che l'utente ne ricava”. La quantificazione del canone determinata alla data della firma del presente atto tiene conto, per quanto riguarda il criterio delle “soggezioni che derivano dall' ”, dei Parte_2 parametri relativi all'ampiezza e alla lunghezza delle opere di attraversamento, mentre per quanto riguarda i criteri del “valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione” e del “vantaggio che l'utente ne ricava” è stato attualmente attribuito agli stessi, in via provvisoria, il valore presunto di zero”. Dunque, le eventuali variazioni del canone, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante sono ancorate a ben precisi e Parte_1 determinati criteri, sicché non può dirsi che esse siano soggette alla valutazione dei soli interessi dell'appellata. In ogni caso, si osserva che la S. C. ha affermato il seguente principio di diritto: < nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità>> (Cass. n. 2314/2016). Deriva da quanto precede che nella specie, quand'anche fosse nulla la contestata clausola, ciò non comporterebbe comunque la nullità dell'intera convenzione stipulata in data 26/11/2017, ai sensi dell'art. 1419, primo comma, c.c., non avendo Controparte_5
che non avrebbe concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da
[...] eventuale nullità.
Pertanto il motivo d'appello è infondato.
Con il secondo motivo l'appellante censura la debenza dei canoni sulla base del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, non avendo il giudice di primo grado considerato che la società appellante è una società in house providing che gestisce in provincia di Teramo il servizio idrico integrato senza gara, e non avendo considerato il disposto degli artt. 28 del Codice della Strada e 69 del relativo regolamento di attuazione.
Come dato conto dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 14 del Codice della Strada “Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal
13 concessionario, salvo che sia diversamente stabilito”; l'art. 25 del Codice della Strada prevede che
“Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale.”
L'art. 67 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada prevede inoltre che “la concessione ad eseguire i lavori per la costruzione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento o di occupazione è accompagnata dalla stipulazione di una convenzione tra l'ente proprietario della strada concedente e l'ente concessionario nella quale devono essere stabiliti … la somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle sedi stradali, prevista dall'articolo 27 del codice. In particolare gli enti concessionari dei servizi di cui all'articolo 28 del codice possono stipulare con l'ente proprietario della strada convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti e per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali, provvedendo contestualmente ad un deposito cauzionale. Dette convenzioni generali tengono luogo, ad ogni effetto di legge, per gli attraversamenti e le occupazioni delle sedi stradali realizzati in conformità alle loro previsioni, delle singole convenzioni di cui al presente comma. Per gli stessi enti concessionari la somma dovuta per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali è determinata, per quanto di competenza, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ovvero stabilita dall'ente proprietario della strada entro il limite massimo della somma fissata con il suddetto decreto ministeriale.”
L'art. 27 del Codice della Strada prevede le formalità nel caso di rilascio di autorizzazioni e concessioni e statuendo come “la somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava”.
L'art. 28 del Codice della Strada pone a carico dei concessionari di determinati servizi determinati obblighi.
L'art. 69 del Regolamento di attuazione prevede come “Quando si verificano le condizioni di cui all'articolo 28, comma 1 del codice, l'ente proprietario indica con proprio atto, comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento, ai concessionari indicati, le condizioni e le prescrizioni necessarie per la conservazione della strada e la sicurezza della circolazione. Nello stesso atto sono indicati i termini in cui le predette prescrizioni devono essere eseguite, ed i relativi lavori effettuati,
14 con la eventuale fissazione di penali nell'ipotesi di ritardo imputabile al concessionario, ferma restando la possibilità di prorogare detti termini su motivata richiesta del concessionario stesso.
Nell'ipotesi in cui le prescrizioni ed i lavori suddetti non siano effettuati nei termini e con le modalità indicati dall'ente proprietario, questo ha facoltà, previa fissazione di un termine perentorio entro il quale eseguire detti lavori, di procedere alla esecuzione diretta, comunicando al concessionario, con raccomandata con avviso di ricevimento, la data di inizio dei lavori e, successivamente ai lavori, le spese sostenute, le eventuali penali per il ritardo e gli eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo. Se il concessionario non versa le somme richieste entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, l'ente proprietario richiede all'autorità competente l'emanazione del decreto ingiuntivo, secondo la legislazione vigente”.
Il fatto che il servizio idrico nella provincia di Teramo sia stato oggetto di affidamento diretto e non in forza di gara all'appellante attiene ai rapporti con l'ente locale, non escludendo che l'appellante sia concessionario nei rapporti con l'ente proprietario dell'autostrade.
Va poi evidenziato come in discussione è il canone previsto in una convenzione tra le parti, essendosi quindi al di fuori del perimento dell'imposizione coatta di un canone.
Inoltre dalle richiamate disposizioni (art. 28 codice della strada e 69 del regolamento di attuazione) non è rinvenibile alcuna deroga a favore dei soggetti di cui all'art. 28, comma 1, in ordine al pagamento dei canoni in questione, tanto che l'art. 67 del regolamento di attuazione, prevede espressamente tali soggetti. Né è sostenibile che non sia dovuto il canone da parte di tali soggetti, atteso che tale disposizione prevede che “per gli stessi enti concessionari la somma dovuta per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali è determinata, per quanto di competenza, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ovvero stabilita dall'ente proprietario della strada entro il limite massimo della somma fissata con il suddetto decreto ministeriale”, prevedendo quindi espressamente il canone. Il fatto che tale ultima disposizione faccia riferimento unicamente alle sedi stradali non può portare, come sostiene l'appellante a ritenere che non riguardi anche gli attraversamenti sotterranei, che non impegnano la sede stradale, atteso che l'art. 67, nel prevedere le concessioni ad eseguire i lavori per la costruzione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento o di occupazione, rinvia all'art. 27, che regolamenta il canone per l'uso e occupazione di sede stradale (art. 67 lettera g), e proprio a ciò che è previsto in relazione ai soggetti di cui all'art. 28.
Pertanto la nozione di uso e occupazione va intesa in senso comprensivo dei manufatti di attraversamento (in linea d'altronde con quanto disposto dall'art. 25 codice della strada). D'altronde con i manufatti di attraversamento si sostanzia una forma di uso della sede stradale, che non può essere limitato alla pubblica funzione della strada, ma deve ricomprendere la strada nella sua completezza, e quindi non solo la superficie ma anche il sottosuolo e soprasuolo (arg. art. 66 del
15 regolamento di attuazione, in conformità con l'art. 25 codice della strada).
Ne consegue che non è pertinente il richiamo a disposizioni quale l'art. 153 del Dlgs. n. 152/2006, attinente comunque agli enti locali, e all'art. 231 codice della strada che rinvia al Dlg. N. 259/2003, relativo al fatto che non possono essere imposti oneri non previsti dalla legge.
Il motivo di appello è infondato.
Con il terzo motivo d'appello la sentenza viene censurata per” Erronea debenza dei canoni richiesti per il 2013 relative alla convenzione del 1982 e 1984 scadute nel 2012.”. Secondo
l'appellante il giudice di prime cure ha impropriamente richiamato l'orientamento della Suprema
Corte di Cassazione secondo cui – in tema di occupazione di area demaniale - qualora il concessionario continui ad utilizzare il bene anche dopo la scadenza della concessione sia comunque tenuto al corrispettivo pattuito fino alla riconsegna, in virtù dell'applicazione analogica dell'art.1591
Cod. Civ.. Il giudice non ha considerato la natura giuridica pubblica dell'appellante, con relative conseguenze sotto quanto alla forma scritta dei contratti, che peraltro escluderebbe la proroga o il rinnovo tacito delle convenzioni scadute. Inoltre non ha considerato che la natura demaniale delle opere con le quali si realizza l'occupazione del sottosuolo del demanio stradale, rendeva inapplicabile la fattispecie l'art. 1591 c.c., dovendo ritenersi costituita una servitù di acquedotto.
In diritto secondo pacifica giurisprudenza della S.C. “in tema di mancata riconsegna di un'area demaniale, oggetto di concessione non rinnovata alla scadenza ovvero revocata, il danno è da ritenersi sussistente "in re ipsa" e va commisurato al presumibile valore locativo dell'immobile illegittimamente occupato, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene stesso;
ne consegue che trova applicazione, in via analogica, il criterio di valutazione previsto dall'art. 1591 c.c., espressione di un principio riferibile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione di un bene dietro corrispettivo, allorché il concessionario lo continui a utilizzare oltre il termine finale del rapporto senza averne più il titolo” (Cass. n. 20708/2019).
L'art. 1591 c.c. regolamenta i danni da ritardata restituzione, con la conseguenza che, venendo in considerazione una fattispecie risarcitoria, irrilevante è l'assenza di forma scritta di proroga o rinnovo del contratto;
anzi il danno presuppone proprio la scadenza del contratto (e quindi il suo non rinnovo).
Del pari il fatto che il contratto in questione deve rivestire la forma scritta non esclude in alcun modo l'applicazione analogica dell'art. 1591 c.c.. D'altronde per definizione la concessione di area demaniale richiede la forma scritta.
Per quanto attiene alla deduzione che per effetto della scadenza della concessione si sarebbe costituita una servitù di acquedotto ex art. 825 c.c., con conseguente esclusione della applicabilità dell'art. 1591
c.c., essa è inammissibile ex art. 345 c.p.c., sostanziando una nuova eccezione fondata su un fatto non
16 dedotto in primo grado.
Pertanto anche questo motivo è infondato.
In definitiva l'appello è infondato.
L'appello incidentale promosso da è articolato due motivi. Controparte_1
Con il primo motivo la sentenza viene censurata per “Riforma del capo relativo alle competenze del Tribunale Regionale delle acque pubbliche.”
Con memoria depositata in data 3.1.2024 la parte ha rinunciato a tale motivo di appello, che pertanto non viene esaminato.
Con il secondo motivo si chiede la “riforma del capo relativo alle spese.”. Secondo
l'appellante il giudice di primo grado è addivenuto ad una erronea ripartizione della liquidazione delle spese. Essendoci stato il totale accoglimento delle domande di parte attrice, non si sarebbe verificata la soccombenza parziale reciproca. Pertanto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto condannare esclusivamente la all'intero pagamento delle spese di giudizio. Parte_1
Il motivo è infondato. Infatti il giudice di primo grado ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale ordinario per alcune domande proposte dall'appellante incidentale, sussistendo in relazione a tale statuizione la soccombenza della (cfr. Cass. n. 15988/2023 sulle spese nel caso di Controparte_1 declaratoria di incompetenza). E, considerata la rinuncia al relativo motivo d'appello da parte dell'appellante incidentale, la relativa statuizione è passata in giudicato (essendo quindi preclusa alcuna valutazione sul punto). Ne consegue che nel caso di specie vi era una reciproca soccombenza, sussistendo i presupposti per la compensazione ex art. 92 c.p.c.
L'esito complessivo del grado d'appello, con la soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del grado.
Poiché le impugnazioni sono respinte, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1 incidentale promosso da avverso la sentenza n. 5698/2018, pubblicata il Controparte_1
15.3.2018 del Tribunale di Roma, così provvede: rigetta l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
compensa le spese del grado;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di e Parte_1 da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Controparte_1
17 dovuto per l'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 11.11.2025
Il consigliere est. Il Presidente
IU AD BE Tilocca
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