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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5925/2023
N. R.G. 5925/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5925/2023 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gennaro Esposito (C.F. ), presso il cui studio in Catania, Via Carmelo C.F._2
Patanè Romeo n. 28, è elettivamente domiciliato.
Attore/Opponente
Contro in persona del legale rappresentante p.t., P.I. e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria, (già , in persona del legale rappresentante p.t., P.I. CP_2 CP_3
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Tumino (C.F. ) P.IVA_2 C.F._3 presso il cui studio in Ragusa, Via Ing. Migliorisi n. 16, è elettivamente domiciliata.
Convenuta/Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 07.10.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il precetto ricevuto il 18.04.2023 con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di €
72.092,72, oltre interessi successivi sino al soddisfo, in forza del contratto di mutuo ipotecario stipulato il 17.12.2010, rep. n. 54270, racc. n. 14950, con l' Controparte_4 L'attore, invero, contestava la legittimità del precetto in esame, rilevando la nullità dell'atto di mutuo fondiario per violazione dell'art. 38 T.U.B. -ovvero dei limiti di finanziabilità fissati nell'80% del valore dei beni ipotecati dalla delibera del CICR del 22.04.1995- avendo l'immobile in esame un valore stimato di € 54.529,00 a fronte di un mutuo erogato per l'ammontare di € 76.300,00. Conseguentemente, ritenendo che il creditore procedente non avesse alcun titolo esecutivo valido per procedere alla notifica dell'atto di precetto ai sensi dell'art. 41 del T.U.B., chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto. Per tali motivi, infine, così concludeva: “Piaccia: all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi suesposti: - in via preliminare, sospendere l'efficacia dell'atto di precetto opposto in presenza dei requisiti di legge per la concessione della sospensiva, - nel merito, accertare la nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione dell'art. 38 del T.U.B. e, per l'effetto, dichiarare
pagina 1 di 4 l'illegittimità dell'atto di precetto opposto, - condannare parte opposta alla refusione delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”. Costituitasi in giudizio la quale mandataria di questa CP_2 Controparte_1 confutava le avverse doglianze allegando la legittimità del precetto notificato in quanto la censura mossa dall'attore si basava su una perizia di parte redatta recentemente e non alla data della stipula del finanziamento (2010), unico momento valevole per la verifica dell'eventuale superamento della soglia ex art. 38 TUB.
Inoltre, eccepiva che la Cassazione a S.U. con la sentenza n. 33719/2022, in tema di mutuo fondiario, aveva affermato che: 1) il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993 non era elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della sua validità; 2) qualora i contraenti avessero inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), non era consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità. In subordine osservava, comunque, che l'eventuale superamento del limite di finanziabilità non avrebbe dato luogo alla nullità dell'intero atto, ma semmai ad una riqualificazione dello stesso in mutuo ordinario e non avrebbe travolto l'ipoteca concessa volontariamente. Ad ogni modo, evidenziava la propria carenza di legittimazione passiva atteso che alla cessionaria era stato trasferito solo il lato attivo delle obbligazioni, non potendo farsi valere nei suoi confronti eccezioni fondate su rapporti contrattuali intercorsi tra originator e ceduto. Pertanto, chiedeva: “VOGLIA L'ONOREVOLE TRIBUNALE ADITO disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa: Preliminarmente, rigettare l'istanza di sospensione avanzata ex adverso;
Nel merito: a) rigettare l'atto di opposizione, perché totalmente infondato in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa, nonché tutte le istanze istruttorie ivi contenute;
b) con vittoria di spese e compensi legali”. Posto che non andava adottato alcuno dei provvedimenti previsti dall'art. 171 bis, comma 1 c.p.c., con decreto del 21.09.2023 si confermava l'udienza indicata in citazione per la comparizione delle parti.
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., l'attore contestava all'opposta la mancata prova della titolarità attiva del credito azionato e, pertanto, della propria legittimazione a procedere mentre in via istruttoria insisteva nella richiesta di CTU al fine di confermare la perizia di stima dell'immobile già prodotta in atti. A scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione del 20.11.2023, ritenendosi inammissibili e irrilevanti i mezzi istruttori richiesti e la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata ex art. 281 quinquies c.p.c. al 7.10.2024, allorquando era trattenuta in decisione.
*************** L'opposizione è infondata e va rigettata. Il procedimento ha ad oggetto il precetto notificato a Controparte_5 CP_2 quale mandataria della con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € Controparte_1
72.092,72 in forza di un contratto di mutuo ipotecario ex art. 38 e ss. del D.lgs. n. 385/1993, concessogli dall' il 17.12.2010 per l'importo di € 76.300,00. Controparte_4
Ebbene, preliminarmente occorre affrontare la contestazione sollevata dall'opponente con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. -I termine- sulla circostanza che “controparte non abbia dato alcuna prova della titolarità attiva del credito per cui procede e, pertanto, della propria legittimazione a procedere.”.
pagina 2 di 4 Sul punto giova osservare come si sia espressa la Suprema Corte (Cass. S.U. n. 2951/2016) distinguendo tra la legittimazione ad agire, che -attenendo al diritto di azione- spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, e la titolarità del diritto ad agire che rappresenta invece la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio la quale attiene al merito della causa ed è, quindi, un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l'opposta ha l'onere di allegare e di provare in positivo ovvero anche in forza del comportamento processuale della controparte. Ciò posto, ne consegue che quanto contestato dall'opponente in relazione all'asserito difetto di legittimazione a procedere in capo alla convenuta attiene non già alla sua legittimazione processuale bensì alla di lei titolarità del rapporto giuridico controverso e spetta alla medesima convenuta fornirne la prova.
Nondimeno, contrariamente a quanto sostenuto dal la produzione documentale versata Pt_1 in atti dimostra la piena legittimazione di parte opposta e la titolarità del credito in esame.
La ha, infatti, prodotto CP_2
- il contratto di cessione tra e dell'11.10.2019 con l'elenco dei Controparte_4 Controparte_1 crediti ivi ceduti (v. all.ti alla mem. 171 ter n. 2 fasc. opposta),
- l'estratto in G.U. della cessione n. 121 del 15.10.2019 (v. all. 3 alla comparsa di costituzione dell'opposta),
- la dichiarazione di cessione dell' (v. all. alla mem. 171 ter n. 2 fasc. opposta), Controparte_4
- la procura speciale a (v. all. 1 alla comparsa di costituzione dell'opposta) CP_6
- nonché il mutuo ipotecario stipulato il 17.12.2010 (v. all. 4 alla comparsa di costituzione dell'opposta). A fronte di tali emergenze documentali e dovendosi valorizzare anche la disponibilità da parte dell'intimante dei documenti contrattuali riconducibili alla cedente (contratto di mutuo) e CP_4 della dichiarazione di cessione, è da rigettare appare la prefata eccezione circa la mancata prova in ordine alla cessione del credito (Cfr. anche Cass. n. 10200/2021).
In ordine, poi, all'asserita nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione dell'art. 38 del T.U.B. v'è da rilevare come il menzionato articolo preveda testualmente che “1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.
2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti.”. Sulla base di tale norma il CICR, quindi, con delibera del 22.04.1995, ha determinato il prefato limite di finanziabilità nell'80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, aumentabile al 100% in presenza di ulteriori garanzie.
Ebbene, di recente in ordine al dedotto profilo di nullità è stata chiamata a esprimersi la suprema Corte a Sezioni Unite, la quale ha rilevato che il superamento del limite di finanziabilità non può avere effetti invalidanti sul singolo contratto di mutuo fondiario, enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza
pagina 3 di 4 prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”. (Cfr. Cass. S.U. 16.11.2022, n. 33719). Applicando al caso in esame quanto sopra, ne discende dunque l'infondatezza della censura formulata dal poiché -ammesso e non concesso- il superamento del limite di cui in parola, ad Pt_1 ogni modo non provato, non ne deriverebbe comunque alcun effetto patologico per il rapporto contrattuale esaminato. Per l'effetto, assorbita ogni altra questione, va rigettata l'opposizione al precetto qui proposta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione a precetto proposta da . Parte_1
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore della convenuta che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 2.1.2025.
Il Presidente di sezione
(Dott. Mariano Sciacca)
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
N. R.G. 5925/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5925/2023 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gennaro Esposito (C.F. ), presso il cui studio in Catania, Via Carmelo C.F._2
Patanè Romeo n. 28, è elettivamente domiciliato.
Attore/Opponente
Contro in persona del legale rappresentante p.t., P.I. e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria, (già , in persona del legale rappresentante p.t., P.I. CP_2 CP_3
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Tumino (C.F. ) P.IVA_2 C.F._3 presso il cui studio in Ragusa, Via Ing. Migliorisi n. 16, è elettivamente domiciliata.
Convenuta/Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 07.10.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il precetto ricevuto il 18.04.2023 con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di €
72.092,72, oltre interessi successivi sino al soddisfo, in forza del contratto di mutuo ipotecario stipulato il 17.12.2010, rep. n. 54270, racc. n. 14950, con l' Controparte_4 L'attore, invero, contestava la legittimità del precetto in esame, rilevando la nullità dell'atto di mutuo fondiario per violazione dell'art. 38 T.U.B. -ovvero dei limiti di finanziabilità fissati nell'80% del valore dei beni ipotecati dalla delibera del CICR del 22.04.1995- avendo l'immobile in esame un valore stimato di € 54.529,00 a fronte di un mutuo erogato per l'ammontare di € 76.300,00. Conseguentemente, ritenendo che il creditore procedente non avesse alcun titolo esecutivo valido per procedere alla notifica dell'atto di precetto ai sensi dell'art. 41 del T.U.B., chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto. Per tali motivi, infine, così concludeva: “Piaccia: all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi suesposti: - in via preliminare, sospendere l'efficacia dell'atto di precetto opposto in presenza dei requisiti di legge per la concessione della sospensiva, - nel merito, accertare la nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione dell'art. 38 del T.U.B. e, per l'effetto, dichiarare
pagina 1 di 4 l'illegittimità dell'atto di precetto opposto, - condannare parte opposta alla refusione delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”. Costituitasi in giudizio la quale mandataria di questa CP_2 Controparte_1 confutava le avverse doglianze allegando la legittimità del precetto notificato in quanto la censura mossa dall'attore si basava su una perizia di parte redatta recentemente e non alla data della stipula del finanziamento (2010), unico momento valevole per la verifica dell'eventuale superamento della soglia ex art. 38 TUB.
Inoltre, eccepiva che la Cassazione a S.U. con la sentenza n. 33719/2022, in tema di mutuo fondiario, aveva affermato che: 1) il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993 non era elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della sua validità; 2) qualora i contraenti avessero inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), non era consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità. In subordine osservava, comunque, che l'eventuale superamento del limite di finanziabilità non avrebbe dato luogo alla nullità dell'intero atto, ma semmai ad una riqualificazione dello stesso in mutuo ordinario e non avrebbe travolto l'ipoteca concessa volontariamente. Ad ogni modo, evidenziava la propria carenza di legittimazione passiva atteso che alla cessionaria era stato trasferito solo il lato attivo delle obbligazioni, non potendo farsi valere nei suoi confronti eccezioni fondate su rapporti contrattuali intercorsi tra originator e ceduto. Pertanto, chiedeva: “VOGLIA L'ONOREVOLE TRIBUNALE ADITO disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa: Preliminarmente, rigettare l'istanza di sospensione avanzata ex adverso;
Nel merito: a) rigettare l'atto di opposizione, perché totalmente infondato in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa, nonché tutte le istanze istruttorie ivi contenute;
b) con vittoria di spese e compensi legali”. Posto che non andava adottato alcuno dei provvedimenti previsti dall'art. 171 bis, comma 1 c.p.c., con decreto del 21.09.2023 si confermava l'udienza indicata in citazione per la comparizione delle parti.
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., l'attore contestava all'opposta la mancata prova della titolarità attiva del credito azionato e, pertanto, della propria legittimazione a procedere mentre in via istruttoria insisteva nella richiesta di CTU al fine di confermare la perizia di stima dell'immobile già prodotta in atti. A scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione del 20.11.2023, ritenendosi inammissibili e irrilevanti i mezzi istruttori richiesti e la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata ex art. 281 quinquies c.p.c. al 7.10.2024, allorquando era trattenuta in decisione.
*************** L'opposizione è infondata e va rigettata. Il procedimento ha ad oggetto il precetto notificato a Controparte_5 CP_2 quale mandataria della con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € Controparte_1
72.092,72 in forza di un contratto di mutuo ipotecario ex art. 38 e ss. del D.lgs. n. 385/1993, concessogli dall' il 17.12.2010 per l'importo di € 76.300,00. Controparte_4
Ebbene, preliminarmente occorre affrontare la contestazione sollevata dall'opponente con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. -I termine- sulla circostanza che “controparte non abbia dato alcuna prova della titolarità attiva del credito per cui procede e, pertanto, della propria legittimazione a procedere.”.
pagina 2 di 4 Sul punto giova osservare come si sia espressa la Suprema Corte (Cass. S.U. n. 2951/2016) distinguendo tra la legittimazione ad agire, che -attenendo al diritto di azione- spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, e la titolarità del diritto ad agire che rappresenta invece la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio la quale attiene al merito della causa ed è, quindi, un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l'opposta ha l'onere di allegare e di provare in positivo ovvero anche in forza del comportamento processuale della controparte. Ciò posto, ne consegue che quanto contestato dall'opponente in relazione all'asserito difetto di legittimazione a procedere in capo alla convenuta attiene non già alla sua legittimazione processuale bensì alla di lei titolarità del rapporto giuridico controverso e spetta alla medesima convenuta fornirne la prova.
Nondimeno, contrariamente a quanto sostenuto dal la produzione documentale versata Pt_1 in atti dimostra la piena legittimazione di parte opposta e la titolarità del credito in esame.
La ha, infatti, prodotto CP_2
- il contratto di cessione tra e dell'11.10.2019 con l'elenco dei Controparte_4 Controparte_1 crediti ivi ceduti (v. all.ti alla mem. 171 ter n. 2 fasc. opposta),
- l'estratto in G.U. della cessione n. 121 del 15.10.2019 (v. all. 3 alla comparsa di costituzione dell'opposta),
- la dichiarazione di cessione dell' (v. all. alla mem. 171 ter n. 2 fasc. opposta), Controparte_4
- la procura speciale a (v. all. 1 alla comparsa di costituzione dell'opposta) CP_6
- nonché il mutuo ipotecario stipulato il 17.12.2010 (v. all. 4 alla comparsa di costituzione dell'opposta). A fronte di tali emergenze documentali e dovendosi valorizzare anche la disponibilità da parte dell'intimante dei documenti contrattuali riconducibili alla cedente (contratto di mutuo) e CP_4 della dichiarazione di cessione, è da rigettare appare la prefata eccezione circa la mancata prova in ordine alla cessione del credito (Cfr. anche Cass. n. 10200/2021).
In ordine, poi, all'asserita nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione dell'art. 38 del T.U.B. v'è da rilevare come il menzionato articolo preveda testualmente che “1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.
2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti.”. Sulla base di tale norma il CICR, quindi, con delibera del 22.04.1995, ha determinato il prefato limite di finanziabilità nell'80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, aumentabile al 100% in presenza di ulteriori garanzie.
Ebbene, di recente in ordine al dedotto profilo di nullità è stata chiamata a esprimersi la suprema Corte a Sezioni Unite, la quale ha rilevato che il superamento del limite di finanziabilità non può avere effetti invalidanti sul singolo contratto di mutuo fondiario, enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza
pagina 3 di 4 prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”. (Cfr. Cass. S.U. 16.11.2022, n. 33719). Applicando al caso in esame quanto sopra, ne discende dunque l'infondatezza della censura formulata dal poiché -ammesso e non concesso- il superamento del limite di cui in parola, ad Pt_1 ogni modo non provato, non ne deriverebbe comunque alcun effetto patologico per il rapporto contrattuale esaminato. Per l'effetto, assorbita ogni altra questione, va rigettata l'opposizione al precetto qui proposta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione a precetto proposta da . Parte_1
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore della convenuta che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 2.1.2025.
Il Presidente di sezione
(Dott. Mariano Sciacca)
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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