Sentenza 10 ottobre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/10/2018, n. 45847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45847 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2018 |
Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT AN nato a [...] il [...] parte offesa nel procedimento DE ST IM nato a [...] il [...] parte offesa nel procedimento c/ 1.IO SA nato a [...] il [...] avverso il decreto del 31/01/2017 del GIUDICE DI PACE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA;
lette/sentite le conclusioni del PG n Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto pronunciato il 31 gennaio 2017 il Giudice per le indagini Preliminari presso il Tribunale di Torino, su richiesta del P.M., ha disposto l'archiviazione nel procedimento instaurato per il delitto di lesioni personali a seguito di querela sporta da TT AN e DE TE NE
contro
UC Santo.
2. Con atto sottoscritto dal proprio difensore hanno proposto ricorso per cassazione TT AN e DE TE NE, i quali hanno dedotto la nullità del decreto di archiviazione per violazione dell'art. 408 comma 30 bis c.p.p. 2° c.p.p., non avendo le persone offese ricevuto dal P.M. l'avviso previsto dalla norma predetta. A fronte dell'omesso avviso, il Giudice per le Indagini Preliminari non avrebbe potuto disporre l'archiviazione, ma avrebbe dovuto invitare il Pubblico Ministero a dare adempimento all'obbligo di notifica alle persone offese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Va premesso che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte che quando viene dedotta la violazione di una norma processuale il giudice di legittimità ha il potere di procedere all'esame diretto degli atti e delle risultanze processuali onde acquisire gli elementi di giudizio necessari per la soluzione della questione sottoposta al suo esame. In sostanza, quando viene dedotto un error in procedendo, la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto. Orbene, da un attento esame degli atti del fascicolo processuale è emerso che effettivamente il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino non ha notificato l'avviso della richiesta di archiviazione alle persone offese, così violando l'art. 408 comma 3° bis c.p.p., che impone la notifica di tale avviso in tutti i casi di "delitti commessi con violenza alla persona" , e ciò anche a prescindere dalla richiesta della persona offesa di essere avvisata. Deve quindi annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato, rimettendosi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone rimettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2018 Il consigliere estensore