Ordinanza cautelare 9 marzo 2020
Decreto cautelare 26 maggio 2020
Ordinanza collegiale 15 giugno 2020
Decreto presidenziale 19 giugno 2020
Ordinanza cautelare 25 giugno 2020
Sentenza 6 marzo 2021
Sentenza 18 marzo 2021
Ordinanza cautelare 18 giugno 2021
Ordinanza collegiale 14 marzo 2022
Ordinanza collegiale 10 giugno 2022
Rigetto
Sentenza 16 dicembre 2022
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 15/01/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00300/2025REG.PROV.COLL.
N. 04606/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4606 del 2021, proposto dalla Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico Francesco Ventrice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
E Waste S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Dell’Anno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Logica S.C.A.R.L., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Calabria, Sezione Prima, n. 476 del 6 marzo 2021, resa inter partes , concernente un provvedimento in materia di rifiuti e risarcimento danni.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di E Waste S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione di parte appellante;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 dicembre 2024 il consigliere OV Sabbato e udito per la parte appellata l’avvocato Paolo Dell’Anno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Calabria, la Società E Waste S.r.l. (di seguito la società) aveva chiesto l’annullamento:
- con ricorso principale:
a ) dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Calabria del 20 maggio 2020, n. 45, nella parte in cui ha ordinato alla società MI.GA. S.r.l. (oggi E Waste S.r.l.) di accettare nella propria discarica, sita in CE, i rifiuti provenienti dagli impianti di trattamento regionali, pubblici e privati, al servizio del circuito pubblico sino ad un quantitativo massimo di 300 t/ giorno per una durata massima di 60 giorni e nelle more del perfezionamento della eventuale procedura di omologa, comunicata in data 21 maggio 2020;
b ) della nota del Dirigente generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria del 21 maggio 2020, prot. n. 170972, contenente disposizioni attuative all’ordinanza citata;
c ) di ogni altro presupposto, connesso o consequenziale;
- con ricorso per motivi aggiunti:
d ) dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Calabria del 21 luglio 2019, n. 56, nella parte in cui ha ordinato alla E Waste S.r.l. di accettare nella discarica per rifiuti non pericolosi, sita in località SA Nicola - Comune di CE, i rifiuti codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01 prodotti dagli impianti di trattamento regionali, pubblici e privati al servizio del circuito pubblico sino ad un quantitativo massimo di 300 t/giorno, comprensivo di quelli prodotti dall’impianto di Lamezia Terme, per una durata massima pari a 60 giorni successivi alla emanazione dell’ordinanza;
e) di tutti gli atti endo-procedimentali, istruttori, preordinati, connessi, consequenziali, eventualmente non conosciuti;
nonché la condanna al risarcimento del danno conseguente all’illegittimità dell’attività provvedimentale posta in essere, ai sensi dell’art. 30 c.p.a.
2. A sostegno dell’impugnativa aveva formulato le deduzioni di seguito compendiate.
Con ordinanza del 20.05.2020 n. 45, il Presidente della Regione Calabria, allo scopo di fronteggiare la perdurante difficoltà nello smaltire i rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento pubblici e privati al servizio del circuito pubblico da collocare in discarica, nel contesto aggravato dall’epidemia di Covid-19, ha adottato una serie di misure, tra cui quella – oggetto dell’odierno giudizio – relativa all’unica discarica per rifiuti non pericolosi in esercizio sul territorio regionale, sita in località SA Nicola del Comune di CE, gestita da E Waste S.r.l. (già Mi.GA. S.r.l.).
Con l’ordinanza de qua , il Presidente ha imposto alla discarica di “ accettare (…) i rifiuti provenienti dagli impianti di trattamento regionali, pubblici e privati al servizio del circuito pubblico sino ad un quantitativo massimo di 300 t/giorno, comprensivo di quelli prodotti dall’impianto di Lamezia Terme, per una durata massima pari a 60 giorni e nelle more del perfezionamento della eventuale procedura di omologa ”, riconoscendo al gestore “ la tariffa di conferimento, a carico degli enti di governo degli ambiti, non superiore a 105 euro/tonnellate ”.
Il successivo 21 maggio 2021, il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria ha emanato le disposizioni attuative dell’ordinanza presidenziale.
La E Waste S.r.l. ha quindi impugnato l’ordinanza n. 45/2020 e la relativa nota attuativa (prot. n. 170972), chiedendone – in via cautelare – la sospensione degli effetti e – nel merito – l’annullamento e il risarcimento dei danni.
In particolare, la ricorrente ha formulato le seguenti censure di illegittimità: violazione dell’art. 9 Cost., del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, dell’art. 32 l. 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 117 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, l. nonché dei D.M. 27 settembre 2010 e 1 aprile 1998, n. 145, nonché la violazione della Decisione 2000/532/CE e della Direttiva 1999/31/CE.
Ed invero, ad avviso della società, la necessità di provvedere alla situazione emergenziale di gestione dei rifiuti non avrebbe potuto consentire la deroga alla complessa disciplina posta a presidio del diritto alla salute e volta a verificare la compatibilità dei rifiuti conferiti in discarica con l’impianto di trattamento regionale.
Sarebbe pertanto illegittima la previsione contenuta nell’ordinanza del 20 maggio 2020 n. 45, che impone l’accoglimento in discarica dei rifiuti anche “ nelle more del perfezionamento della eventuale procedura di omologa ”.
3. Costituitasi al fine di resistere l’Amministrazione e, a sostegno del gravame, il consorzio di appartenenza della società appellante Logica S.c.a r.l., il Tribunale amministrativo, dopo avere sospeso, con ordinanza del 25 giugno 2020, n. 337, l’efficacia dell’ordinanza impugnata e della conseguente nota nella sola parte in cui prevede in capo a E Waste S.r.l. l’obbligo di accettare i rifiuti anche nelle more del perfezionamento dell’eventuale procedura di omologa, ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha rilevato l’illegittimità:
a1) dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Calabria del 20 maggio 2020, n. 45, nella parte in cui ha ordinato alla società MI.GA. s.r.l., oggi E Waste S.r.l., di accettare nella propria discarica sita in CE i rifiuti provenienti dagli impianti di trattamento regionali, pubblici e privati al servizio del circuito pubblico sino ad un quantitativo massimo di 300 t/ giorno per una durata massima di 60 giorni e nelle more del perfezionamento della eventuale procedura di omologa;
a2) della nota del Dirigente generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria del 21 maggio 2020, prot. n. 170972;
a3) dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Calabria del 21 luglio 2019, n. 56, nella parte in cui ha ordinato alla E Waste S.r.l. di accettare nella discarica per rifiuti non pericolosi, sita in località SA Nicola - Comune di CE, i rifiuti codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01 prodotti dagli impianti di trattamento regionali, pubblici e privati al servizio del circuito pubblico sino ad un quantitativo massimo di 300 t/giorno, comprensivo di quelli prodotti dall’impianto di Lamezia Terme, per una durata massima pari a 60 giorni successivi alla emanazione dell’ordinanza;
- ha condannato la Regione Calabria, in persona del suo Presidente in carica, a proporre, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, alla E Waste S.r.l. il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, somma da determinarsi secondo i criteri indicati al § 16 della parte motiva;
- ha condannato la Regione Calabria, in persona del suo Presidente in carica, alla rifusione, in favore della E Waste S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura complessiva di € 3.500,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese di lite, nonché oltre a IVA e CPA come per legge;
- ha compensato le spese di lite tra le altre parti del giudizio.
4. In particolare, il T.a.r. ha ritenuto che:
- l’ordinanza contrasta con la disciplina delle discariche di derivazione europea (in particolare, con la Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti), la quale istituisce – allo scopo di prevenire i rischi per l’ambiente – “ una procedura uniforme di accettazione dei rifiuti in base ad una procedura di classificazione dei rifiuti che vanno accettati nelle varie categorie di discariche, che comporti in particolare valori limite normalizzati ”, stabilendo a tal fine “ un sistema coerente e normalizzato di caratterizzazione, di campionamento e di analisi ”.
In definitiva, occorre adottare una serie di provvedimenti che consentano un adeguato controllo preventivo di ammissibilità dei rifiuti in discarica a carico del gestore, operato mediante ispezioni e verifiche.
Il T.a.r. ha ritenuto quindi che:
- la presente disciplina, per le finalità cui è indirizzata, non potesse ritenersi agevolmente superabile in virtù del potere di ordinanza contingibile di cui all’art. 32, l. 23 dicembre 1978, n. 833;
- vi fosse eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà tra provvedimenti, insufficienza istruttoria, difetto di motivazione e sviamento di potere nell’ordinanza del Presidente della Regione.
La E Waste S.r.l. ha infatti posto a disposizione della Logica S.c.a.r.l., aggiudicataria dell’appalto per la gestione dell’impianto di smaltimento dei rifiuti di Lamezia Terme di proprietà della Regione Calabria, i residui spazi di abbanco. Circostanza – questa – di cui la Regione era edotta, avendo disposto l’esclusione dalla gara (con decisione poi annullata dal TAR) della società consortile proprio per insufficienza degli spazi di abbanco disponibili. Per effetto dei due provvedimenti oggetto di impugnativa, che hanno moltiplicato i conferimenti di rifiuti in discarica, la Logica S.c.a.r.l. si è trovata priva degli spazi di abbanco necessari per la corretta gestione dell’impianto di trattamento dei rifiuti di Lamezia Terme. Il T.a.r. ha ritenuto dunque evidente come, nell’adottare i provvedimenti oggetto di impugnativa, il Presidente della Regione Calabria non abbia tenuto conto di come il maggior quantitativo di rifiuti conferiti nell’immediatezza presso la discarica di CE incidesse negativamente, per altra via, sullo stesso sistema di gestione e smaltimento di rifiuti regionale, rendendo più difficile al gestore dell’impianto pubblico di trattamento di rifiuti di Lamezia Terme lo smaltimento dei rifiuti residuati dal trattamento stesso;
- fosse parzialmente fondato il terzo motivo di ricorso, col quale il ricorrente deduceva la nullità dei provvedimenti per difetto assoluto di attribuzione e l’illegittimità per violazione dell’art. 41 Cost.
Il T.a.r. ha rilevato come la Regione Calabria non disponga di alcun potere di imporre l’instaurazione di un rapporto contrattuale tra la E Waste S.r.l. e le Comunità di ambito, senza che sia previsto alcun impegno di spesa in capo ad esse, fissando autoritativamente un importo massimo per la tariffa di conferimento. Difatti, se il potere di ordinanza consente all’Amministrazione di imporre la costituzione di un rapporto contrattuale finalizzato all’ordinato smaltimento dei rifiuti, questo non può spingersi fino all’individuazione unilaterale di un prezzo imposto, a pena di sacrificare la libera iniziativa economica privata a beneficio del proprio esclusivo interesse di risparmio di spesa, con violazione dei principi desumibili dall'art. 41 Cost.
5. Avverso tale pronuncia la Regione Calabria ha interposto appello, notificato il 7/05/2021 e depositato il 18/05/2021, lamentando, attraverso cinque motivi di gravame (pagine 4-16), quanto di seguito sintetizzato.
I) Avrebbe errato il T.a.r. nel giudicare ammissibile il ricorso in primo grado, non avendo la società ricorrente contestato i presupposti di necessità e urgenza necessari per giustificare l’introduzione del ricorso.
Si lamenta inoltre la mancata notifica ai controinteressati, da rinvenire negli enti d’Ambito e/o nei comuni da cui gli Enti stessi sono composti, in favore dei quali è stata emessa l’ordinanza. Gli ATO sono infatti non soltanto espressamente indicati nel provvedimento ma anche, nella sostanza, i soggetti responsabili delle fasi di trattamento e smaltimento rifiuti che producono gli scarti destinati alla discarica. L’ATO e/o i Comuni capofila avrebbero pertanto dovuto essere necessariamente coinvolti nel procedimento di impugnazione dell’ordinanza.
II) Avrebbe errato il T.a.r. nel giudicare fondato il ricorso in primo grado in relazione all’omologazione dei rifiuti.
In particolare, l’appellante ritiene che vi sia una differenza sostanziale tra omologazione e verifica di conformità: se la seconda è sicuramente imposta al gestore, l’appellante ritiene che non esista una norma di legge o una prescrizione dell’AIA che imponga di effettuare l’omologazione per ogni lotto di rifiuti. Ben diverso sarebbe, invece, quanto imposto al gestore della discarica – per ogni conferimento – dal comma 3 dell’art.11.
Pertanto, l’ordinanza impugnata non recherebbe alcuna abnorme violazione delle regole in materia di conferimento di rifiuti in discarica e non introdurrebbe alcuna inammissibile deroga alle norme in materia sanitaria.
III) Avrebbe errato il T.a.r. nel giudicare fondato il ricorso in primo grado in relazione all’accertata capacità di abbanco della discarica di CE.
In particolare, l’appellante non ritiene che le ordinanze manifestino un difetto di istruttoria e di motivazione fino al vizio dell’eccesso di potere, atteso che in seno a tali provvedimenti sono presenti richiami a corpose relazioni tecniche le quali rappresentano l’evidenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la salute pubblica.
In esse sarebbe, infatti, dimostrata l’insufficienza di siti di destinazione finale degli scarti di lavorazione con possibile fermo della attività di raccolta e conseguente abbandono dei rifiuti nelle vie cittadine, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento o in ogni caso non conciliabili con le tempistiche ordinariamente previste. L’appellante ritiene, dunque, legittimi e giustificati i provvedimenti impugnati.
IV) Avrebbe errato il T.a.r. nel giudicare fondato il ricorso in primo grado in relazione alla presunta illegittimità della statuizione di un prezzo. L’appellante evidenzia infatti che il prezzo imposto a mezzo ordinanza sarebbe stato individuato in base al prezzo comunemente adottato nel locale specifico mercato. A tal proposito, una delle ultime procedure di gara ad evidenza pubblica svolta dalla Regione e relativa al “ Servizio di gestione dell’impianto di trattamento rifiuti urbani sito in località SA Pietro Lametino del comune di Lamezia Terme e dei connessi lavori di riefficientamento funzionale ”, aggiudicata al Consorzio Ordinario (da costituirsi tra Ecosistem Srl - Salvaguardia Ambientale spa - MI.GA. Srl (odierna E Waste Srl) – Ecotec Srl – Progeva Srl), avrebbe registrato un valore dell’offerta di smaltimento proprio pari a 105,00 euro/t, tale per cui il prezzo di 105,00 euro/ton. si rivelerebbe assolutamente congruo e remunerativo per la società E Waste Srl.
V) Avrebbe errato il T.a.r. nel giudicare fondato il ricorso in primo grado in relazione alla presunta responsabilità per danni.
In particolare, l’appellante contesta l’affermazione del T.a.r. secondo la quale la società E-Waste Srl sarebbe stata obbligata a ricevere i rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento delle ATO regionali, pur in assenza di contratto e senza ricevere alcun compenso, con conseguente responsabilità risarcitoria in capo alla Regione.
La Regione ribadisce l’assenza di colpevolezza-rimproverabilità in capo a se stessa tanto sotto il profilo soggettivo quanto sotto il profilo oggettivo.
Sotto il primo profilo, si osserva che si sarebbe trattato di provvedimenti adottati in una fase di estrema urgenza ed emergenza per il sistema, in cui soltanto l’inerzia degli organi preposti avrebbe potuto essere considerata fonte di danno.
Sotto il secondo profilo, si rileva invece che l’asserito pregiudizio deriverebbe non dal comportamento della Regione, bensì dall’inadempimento delle Comunità d’ambito, competenti alla gestione del segmento del ciclo dei rifiuti e competenti a versare i relativi corrispettivi ai gestori degli impianti. Di conseguenza, se gli ATO avessero versato quanto dovuto, non vi sarebbe stato alcun pregiudizio economico per il gestore.
VI) In ultimo, avrebbe errato il T.a.r. nel porre a carico della parte appellante l’obbligo risarcitorio. In particolare, si evidenzia come tale obbligo risarcitorio – qualora eseguito – sarebbe di impossibile recupero in caso di riforma della sentenza.
L’appellante chiede, pertanto, l’emissione di ordinanza inibitoria, nelle more della decisione di merito.
6. L’appellante ha concluso chiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione impugnata e, in riforma dell’impugnata sentenza, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in primo grado o il suo rigetto nel merito.
7. In data 24 maggio 2021 la società E Waste si è costituita con memoria, al fine di resistere, evidenziando, con la successiva produzione difensiva del 31 maggio 2021, quanto segue.
Il ricorso di primo grado – contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione appellante – ha contestato nel merito l’assenza dei requisiti di necessità e urgenza delle ordinanze regionali. La sentenza del T.a.r. ha dato atto che le censure erano presenti. Si riporta – per il resto – quanto già contestato in primo grado e, in particolare, come il Covid sia del tutto strumentale e privo di concreta attinenza alla deroga relativa alla normativa sui rifiuti. Si evidenzia, inoltre, che la Regione avrebbe concepito un’ordinanza di necessità e urgenza adottando lo strumento di cui all’art. 32 l. n. 833/1978, quale generico modello di contrasto, motivando invece il regime eccezionale esclusivamente sulle esigenze di gestione extra ordinem dei rifiuti.
Quanto alla presunta mancata notifica ai controinteressati, si osserva come gli ATO menzionati dall’appellante non sarebbero controinteressati in senso sostanziale, in quanto privi di interesse alla conservazione dell’atto impugnato dal resistente. Secondo l’appellante, gli enti locali ed i loro enti esponenziali sono stati assoggettati alle disposizioni imperative contenute nell’ordinanza, in quanto obbligati a conferire i rifiuti dagli stessi prodotti nella discarica della E Waste e a sostenere il pagamento di tale smaltimento. Quanto alla scelta regionale di utilizzare l’unica discarica privata ancora in esercizio quale conseguenza della scarsa disponibilità degli spazi nelle discariche, si rileva come la condizione di emergenza rifiuti sarebbe perenne all’interno del territorio regionale e come l’Amministrazione sia solita adottare, quale modus operandi , la tecnica di addossare sul gestore privato il maggior carico dei nuovi conferimenti. Non vi sarebbe, dunque, alcuna giustificazione a base dell’urgenza, trattandosi una gestione perennemente straordinaria. In relazione alla deroga regionale alla disciplina posta a presidio della salute, si osserva come l’Amministrazione avrebbe impiegato termini volutamente vaghi nell’ordinanza al fine di eludere la temporaneità della misura.
Difatti, tramite l’espressione “ nelle more del perfezionamento della eventuale procedura di omologa », si celerebbe – sotto l’apparente efficacia interinale – una sostanziale deroga: la procedura di omologa deve essere applicata alle partite dei rifiuti oggetto di conferimento prima dell’immissione in discarica, non potendo più essere effettuata dopo tale atto a causa della irreversibile collocazione nel coacervo depositato.
In tal modo, l’Amministrazione avrebbe pertanto apportato una deroga permanente alla disciplina ambientale mediante un’ordinanza falsamente giustificata da esigenze di necessità ed urgenza.
Quanto alla fissazione di un prezzo imposto per il conferimento forzoso dei rifiuti, si evidenzia come il prezzo di mercato risulterebbe notevolmente superiore a quello imposto dalla Regione, soprattutto se fissato in seguito alla situazione di emergenza e di indisponibilità da parte di quasi tutti gli impianti pubblici regionali. A tal fine, parte appellata allega la diffida notificata dalla Logica S.c.a.r.l. alla società E Waste in data 22.01.2021, nella quale – in condizioni di urgenza paragonabili a quelle di cui è ricorso – Logica S.c.a.r.l. dichiarava di avere dovuto conferire diversamente i rifiuti presso i termovalorizzatori di Hera Ambiente in Emilia Romagna o nell’impianto di Ecosistem, con notevole aggravio di spesa a causa del costo tra 180 €/ton. e 200 €/ton. Pertanto, il prezzo – oltre ad essere imposto in maniera dirigistica e non concordato in termini dialogici – non sarebbe affatto il prezzo di mercato a parità di condizioni di urgenza. Quanto infine al risarcimento del danno stabilito nella sentenza del T.a.r. ZA, si rileva come la Regione avrebbe imposto agli enti locali il conferimento dei rifiuti alla discarica della E Waste, senza assicurare misure finanziarie di copertura, né la definizione tempestiva dei contratti e senza intervenire per ottenere l’adempimento una volta che risultò superato il termine fissato di venti giorni. Misure indispensabili in caso di gestione extra ordinem , imposta con le ordinanze di necessità e urgenza.
La società chiede pertanto la conferma della sentenza di primo grado.
8. Con ordinanza n. 3359 del 18 giugno 2021 la domanda cautelare è stata respinta.
9. In data 1° novembre e 12 novembre 2024 parte appellata ha depositato memoria conclusionale e memoria di replica, alludendo ad una memoria di controparte in realtà non depositata in giudizio, al fine di insistere per la reiezione del gravame.
10. La causa, chiamata per la discussione alla udienza pubblica svoltasi con modalità telematica del 4 dicembre 2024, è stata ivi trattenuta in decisione.
11. L’appello è da reputare infondato.
12. Ripercorrendo brevemente i passaggi essenziali della vicenda, occorre rilevare che si impugna in prime cure l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Calabria del 20 maggio 2020, n. 45, nella parte in cui ha ordinato alla società MI.GA. S.r.l. (oggi E Waste S.r.l.) di accettare nella propria discarica sita in CE i rifiuti provenienti dagli impianti di trattamento regionali, pubblici e privati al servizio del circuito pubblico sino ad un quantitativo massimo di 300 t/giorno per una durata massima di 60 giorni e nelle more del perfezionamento della eventuale procedura di omologa, comunicata in data 21 maggio 2020.
13. Il T.a.r., preso atto che, nonostante sia cessata l’efficacia nel tempo dei provvedimenti impugnati, sussiste l’interesse alla decisione, anche in ragione della proposizione della domanda risarcitoria, ha accolto il primo motivo, in quanto “ non sussiste alcuna valida ragione che consenta la deroga alla disciplina, nazionale ed europea, che impone che i rifiuti conferiti in discarica siano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica ”. Il Tribunale ha poi osservato “ che non si ponga al di fuori delle peculiarità dell’istituto un provvedimento che imponga la costituzione di un rapporto contrattuale finalizzato all’ordinato smaltimento dei rifiuti (cfr. TAR Calabria – Reggio Calabria, 2 luglio 2019, n. 437). Tuttavia, l’estensione di tale potere non può giungere sino all’individuazione di un prezzo imposto ”. Ha quindi condannato al risarcimento nei limiti del mancato corrispettivo per il conferimento e pertanto ordina “ il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, somma che dovrà essere determinata, previa verifica delle quantità di rifiuti effettivamente conferite dagli impianti di trattamento delle varie ATO regionali ”.
14. La Regione articola un primo motivo col quale formula deduzioni in rito, motivo che deve reputarsi infondato.
Invero la parte insiste nel ritenere inammissibile il ricorso di primo grado per la mancata contestazione dei presupposti di necessità e urgenza, ma questo non incide sulla possibilità di formulare le deduzioni contenute in ricorso, inerenti alla ricaduta dell’atto sulla sfera patrimoniale della società da esso gravato. Così pure non ricorreva la necessità di notificare il ricorso ad un soggetto controinteressato, quale l’ATO, venendo in considerazione una pretesa economica unicamente a carico della Regione odierna appellante. In realtà, come rilevato dal giudice di prime cure, l’effetto prodotto dalle disposizioni imperative contenute nell’ordinanza ha comportato l’assoggettamento degli enti locali e dei loro enti esponenziali all’obbligo di conferire i rifiuti da essi prodotti nella discarica di E Waste ed a sostenere il pagamento di tale smaltimento.
15. Col secondo motivo parte appellante deduce che non esisterebbe una norma di legge o una prescrizione dell’AIA che imponga di effettuare l’omologazione per ogni lotto di rifiuti, mentre ben diverso è quanto imposto al gestore della discarica, dal comma 3 dell’art.11 del D.lgs n. 36/2003, per ogni conferimento.
Anche tale motivo, col quale si allude al fatto che i controlli dovevano essere effettuati dalla stessa appellante, risulta infondato in quanto grava sul produttore un preciso onere al riguardo ai fini del controllo circa la qualità dei rifiuti conferiti per lo smaltimento.
In tal senso depongono sia l’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2003 sia il D.M. 27.09.2010 il cui art. 1, comma 2, prevede che “ I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal presente decreto ”.
16. Viene all’esame quindi il terzo motivo di gravame.
16.1. Ritiene l’appellante, col tale mezzo, che dagli atti di causa sarebbero chiaramente evincibili le impellenti esigenze sottese agli atti impugnati in prime cure, ma la questione sollevata da parte appellata col gravame di primo grado e favorevolmente delibata dal T.a.r. attiene alla oggettiva e significativa incidenza economica che tali provvedimenti hanno prodotto nella sfera patrimoniale della società e di cui si è chiesto e conseguito il risarcimento. Tale deduzione risulta, quindi, infondata non essendo in grado di inficiare il quadro argomentativo della sentenza impugnata.
16.2. Contesta poi parte appellante il capo della sentenza con il quale il T.a.r. ha ritenuto che il consorzio Logica S.c.a r.l. si trova a difettare degli spazi di abbanco necessari per la corretta gestione dell’impianto di trattamento dei rifiuti di Lamezia Terme in virtù del contratto n.152/2020, generativo di un separato rapporto tra le Amministrazioni e il consorzio medesimo.
La censura, con la quale si ipotizza l’inammissibilità di tale capo del ricorso di prime cure, è infondata, in quanto l’interesse sotteso al gravame è destinato senz’altro a consolidarsi per effetto del regime di connessione operativa ed economica che avvince il consorzio con l’ente odierno appellato nella veste di consorziato.
16.3. L’appellante ulteriormente deduce, nel contesto lessicale di tale motivo, che in realtà lo stesso T.a.r. ZA, con la sentenza n. 183/2020, aveva rilevato che “ il conferimento di rifiuti disposto con l’ordinanza n. 45/2020 ha intaccato solo in piccolissima parte la capacità di abbanco della discarica e non ha esaurito la stessa ”.
Anche tale passaggio argomentativo del motivo in esame risulta privo di fondamento, in quanto come evidenziato da parte appellata col ricorso introduttivo della lite senza precise contestazioni di controparte, la Regione, con i provvedimenti impugnati in prime cure, “oltre ai conferimenti funzionali ad assicurare l’operatività dell’impianto di Lamezia Terme per un quantitativo pari a 140 ton/g, vengano abbancati quotidianamente i rifiuti conferiti dagli impianti di IO UR (per 40 ton/g), ID (per 40 ton/g) e ZA (per 80 ton/g), quindi per un totale di 300 ton/g, disponendo altresì che le società titolari delle discariche di CE e SA OV in Fiore ”. Trattasi quindi di un incremento di rifiuti da smaltire pari a più del doppio di quello originario che ineluttabilmente incide in maniera significativa sulla disponibilità pregressa in capo alla società appellata.
Anche tale motivo è quindi da reputare complessivamente infondato.
17. Deduce col quarto mezzo parte appellante che nessun danno sarebbe stato provocato alla società ricorrente a causa della fissazione autoritativa del prezzo, perché il prezzo del conferimento di 105,00 euro/tonn. sarebbe “assolutamente congruo e remunerativo per la societa E Waste srl.”.
Anche tale motivo risulta infondato atteso che non è in grado di inficiare il passaggio motivazionale col quale il T.a.r. ha reputato, in parte qua , fondato il ricorso di primo grado e che così recita testualmente: “ In forza delle illegittime ordinanze del Presidente della Giunta regionale, E Waste S.r.l. è stata obbligata a ricevere i rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento delle ATO regionali, pur in assenza di contratto, e senza ricevere alcun compenso. L’accertata illegittimità delle ordinanze fa sì che, venuto meno il titolo da cui derivava l’obbligo di sottoscrivere il contratto per il conferimento dei rifiuti, non vi possa essere una regolarizzazione contrattuale postuma del rapporto di fatto. Dunque, E-Waste S.r.l. non potrà pretendere dalle Comunità di Ambito il pagamento di un corrispettivo per il conferimento dei rifiuti, che pure vi è stato e ha esaurito i residui spazi di abbanco. Sussiste, dunque, il pregiudizio lamentato, per il quale la Regione è tenuta al risarcimento ”.
Deve quindi essere confermata la statuizione della sentenza impugnata con la quale si è stabilito l’obbligo dell’ente regionale di provvedere al “ pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, somma che dovrà essere determinata, previa verifica delle quantità di rifiuti effettivamente conferite dagli impianti di trattamento delle varie ATO regionali, in ragione della tariffa massima prevista dalle stesse ordinanze regionali impugnate, tariffa che deve ritenersi indicativa del valore dei conferimenti ”. Non vi sono infatti elementi da cui desumere che il prezzo indicato da parte appellante sia pari a quello di mercato, fermo restando l’incidenza negativa sull’attività aziendale visto l’elevato quantitativo di rifiuti che sono stati conferiti all’azienda e che è meritevole di essere risarcita.
18. Infondato è, infine, il quinto ed ultimo motivo di gravame, col quale si adduce il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria al cospetto della responsabilità che graverebbe invece sugli ATO in quanto chiamati “ a gestire tutta la parte del ciclo dei rifiuti, concernente la esazione delle somme dai Comuni e il pagamento dei corrispettivi ai gestori privati ”.
L’infondatezza anche di tale rilievo si deve al fatto che, come correttamente evidenziato da parte appellata, non si tratta di gestione ordinaria, ma di gestione extra ordinem imposta con ordinanze di necessità e urgenza.
19. Tanto premesso, il gravame deve essere respinto.
20. Le spese di grado, secondo il canone della soccombenza, sono da porre a carico di parte appellante nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 4606/2021), lo respinge.
Condanna parte appellante al rimborso, in favore della E Waste S.r.l., delle spese di grado nell’importo di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltra IVA, CPA ed accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:
Oreste Mario Caputo, Presidente FF
OV Sabbato, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV Sabbato | Oreste Mario Caputo |
IL SEGRETARIO