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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G 173 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
sezione lavoro definitivamente pronunciando sull' appello proposto dalla
[...]
con ricorso depositato il 18.3.2024, avverso la Parte_1
sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 19.9.2023, così
provvede:
accoglie solo in parte l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, dichiara il diritto del lavoratore a percepire per i periodi di ferie usufruiti, dalla data di assunzione al 30.6.2022, una retribuzione inclusiva delle indennità indicate in ricorso - con esclusione della maggiorazione per lavoro straordinario, dell'indennità ordinaria notturna, dell'indennità di produttività e del compenso giornaliero di presenza istituito dall'Accordo del 13.12.2019 –
nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
condanna di al pagamento delle differenze retributive maturate per i menzionati titoli da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute e sulla scorta di n. 24 giornate di ferie annue, oltre accessori e rivalutazione monetaria come per legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna la al pagamento di Parte_1
un terzo delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per l'intero in €
1.000,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari,
compensando tra le parti i residui due terzi.
Così deciso in Bari il 11/02/2025
Il Presidente
Dott. Manuela Saracino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
sezione lavoro definitivamente pronunciando sull' appello proposto dalla
[...]
con ricorso depositato il 18.3.2024, avverso la Parte_1
sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 19.9.2023, così
provvede:
accoglie solo in parte l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, dichiara il diritto del lavoratore a percepire per i periodi di ferie usufruiti, dalla data di assunzione al 30.6.2022, una retribuzione inclusiva delle indennità indicate in ricorso - con esclusione della maggiorazione per lavoro straordinario, dell'indennità ordinaria notturna, dell'indennità di produttività e del compenso giornaliero di presenza istituito dall'Accordo del 13.12.2019 –
nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
condanna di al pagamento delle differenze retributive maturate per i menzionati titoli da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute e sulla scorta di n. 24 giornate di ferie annue, oltre accessori e rivalutazione monetaria come per legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna la al pagamento di Parte_1
un terzo delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per l'intero in €
1.000,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari,
compensando tra le parti i residui due terzi.
Così deciso in Bari il 11/02/2025
Il Presidente
Dott. Manuela Saracino